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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41531/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 D.Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in quanto il condannato sarebbe rientrato in Italia solo dopo più di quattro anni dall'espulsione e il comportamento tenuto dall'imputato non sarebbe abituale, ciò anche in considerazione del fatto che non sarebbe riferibile all'imputato il certificato del casellario nel quale viene riportata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26/10"021; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli elementi acquisiti (le visitue continuative alla moglie ricoverata in Italia senza chiedere l'autorizzazione a rientrare nel territorio dello Stato) e i precedenti anche specifici che emergono dai certificati del casellario sicuramente riferibili all'imputato (sarebbe sul punto sufficiente il rinvio a quello nel quale risulta la condanna per il reato di cui all'art. 5, comma 8 D.Lgs 286/1998), ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure contenute nell'atto di appello, ora reiterate, ciò anche a prescindere dalla circostanza rappresentata nel certificato che secondo la difesa non si riferisce al ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 D.Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in quanto il condannato sarebbe rientrato in Italia solo dopo più di quattro anni dall'espulsione e il comportamento tenuto dall'imputato non sarebbe abituale, ciò anche in considerazione del fatto che non sarebbe riferibile all'imputato il certificato del casellario nel quale viene riportata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26/10"021; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli elementi acquisiti (le visitue continuative alla moglie ricoverata in Italia senza chiedere l'autorizzazione a rientrare nel territorio dello Stato) e i precedenti anche specifici che emergono dai certificati del casellario sicuramente riferibili all'imputato (sarebbe sul punto sufficiente il rinvio a quello nel quale risulta la condanna per il reato di cui all'art. 5, comma 8 D.Lgs 286/1998), ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure contenute nell'atto di appello, ora reiterate, ciò anche a prescindere dalla circostanza rappresentata nel certificato che secondo la difesa non si riferisce al ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.