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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02488/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/10/2019 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo del 2 ottobre 2018, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di truffa di cui ai capi A) e B), commessi fingendo di vendere delle automobili attraverso trattative online incassando la caparra versata dagli acquirenti senza provvedere alla consegna dei beni.44-

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in ordine all'aumento di pena in continuazione, superiore a quello inflitto in primo grado, non supportato da adeguata motivazione ed esuberante í limiti di cui all'art. 81, comma secondo, cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato,

1. La sentenza di primo grado aveva ritenuto più grave il reato di cui al capo A) della imputazione, determinando un aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo B) in mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa.

Tale punto della decisione del Tribunale non aveva formato oggetto dell'atto di appello sicché il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce erroneamente, quale violazione di legge, che la Corte di appello avrebbe determinato un aumento in continuazione per il reato di cui al capo B) superiore a quello inflitto dal primo giudice, mentre il vizio motivazionale, in presenza di identico aumento di pena nei due gradi, comporterebbe un accertamento di merito sottratto al giudice deputato al suo esame.

2. Quanto alla seconda censura, la Corte non ha superato il limite del triplo della pena base, posto che quest'ultima è stata determinata, tenuto conto della recidiva specifica, in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 1100 di multa.

Ne consegue che il triplo di detta pena è pari ad anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 3.300 di multa, sicché la pena complessiva inflitta in continuazione, pari ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1200 di multa (mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa per il capo B ed anni due e mesi uno di reclusione ed euro 1100 di multa per i reati di cui a precedente sentenza) è inferiore al limite massimo previsto dall'art. 81, comma secondo, cod.pen..

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.12.2021. t Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/10/2019 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo del 2 ottobre 2018, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di truffa di cui ai capi A) e B), commessi fingendo di vendere delle automobili attraverso trattative online incassando la caparra versata dagli acquirenti senza provvedere alla consegna dei beni.44- 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in ordine all'aumento di pena in continuazione, superiore a quello inflitto in primo grado, non supportato da adeguata motivazione ed esuberante í limiti di cui all'art. 81, comma secondo, cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, 1. La sentenza di primo grado aveva ritenuto più grave il reato di cui al capo A) della imputazione, determinando un aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo B) in mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa. Tale punto della decisione del Tribunale non aveva formato oggetto dell'atto di appello sicché il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce erroneamente, quale violazione di legge, che la Corte di appello avrebbe determinato un aumento in continuazione per il reato di cui al capo B) superiore a quello inflitto dal primo giudice, mentre il vizio motivazionale, in presenza di identico aumento di pena nei due gradi, comporterebbe un accertamento di merito sottratto al giudice deputato al suo esame. 2. Quanto alla seconda censura, la Corte non ha superato il limite del triplo della pena base, posto che quest'ultima è stata determinata, tenuto conto della recidiva specifica, in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 1100 di multa. Ne consegue che il triplo di detta pena è pari ad anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 3.300 di multa, sicché la pena complessiva inflitta in continuazione, pari ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1200 di multa (mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa per il capo B ed anni due e mesi uno di reclusione ed euro 1100 di multa per i reati di cui a precedente sentenza) è inferiore al limite massimo previsto dall'art. 81, comma secondo, cod.pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.12.2021. t Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]