Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07955/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA Sul ricorso n. 8C57-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf.

MNTGRL68T1OH199Q, elettivamente domicihato in Roma, alla via Q. Sella, n. 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvo- catura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Controricorren-:e NONCHE' [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1650/04/2014 della Commissione tributaria reg ona:e della Emilia-Romagna, depositata il 25.09.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16 dicembr e 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RGN 8057/2015 Consigrje rel. [OSCURATO:PERSONA] che A [OSCURATO:PERSONA] fu notificata la cartella di pagamento per gli importi rappresentanti i maggiori redditi accertati con tre avvisi relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, non impugnati.

Affermando di non avere ricevuto alcuna notifica dei tre atti impositivi, prodromici alla cartella, per irregolarità nel procedimento notificatorio, eseguito in tutte le ipotesi ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ma senza aver prima atteso alle ricerche sulla residenza del contribuente, il Montaguti adì la Commissione tributaria provinciale di Ravenna, che con sentenza 115/02/2011 accolse il ricorso.

Con atto notificato al contribuente -e non anche ad [OSCURATO:PERSONA] spa- l'Agenzia delle entrate impugnò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che, con la sentenza n. 1650/04/2014, dopo aver ricostruito la disciplina degli artt, 140 cit. e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha accolto parzialmente l'appello, riconoscendo la ritualità delle notifiche degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, confermando invece le ragioni del ricorso con riguardo all'anno 2006, per vizio di notifica deli'avviso prodromico.

Il contribuente ha proposto ricorso avverso la decisione, affidandosi a due motivi, cui na resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate, che a sua volta ha spiegato ricorso incidentale, censurando con unico motivo ia pronuncia per la parte favorevole al Montaguti.

Dopo un rinvio disposto per l'acquisizione degli atti del giudizio di primo grado, nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2021 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che Con il primo motivo il contribuente deduce nullità della sentenza del violazione degli artt. 49, 53, 60 d.

Igs 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 (sic) cod. proc. civ.

La sentenza sarebbe nulla perché l'atto di appello non è stato notificato anche ad [OSCURATO:PERSONA] spa, parte del giudizio di primo grado, con violazione del litisconsorzio processuale necessario.

Al di là dell'erroneo riferimento all'ipotesi prevista dal n. 3 dell'art. 360, cod. proc. civ., per il suo contenuto la censura trova esatto inquadramento RGN 8057/2015 Consi e rel.

Federid 1\7. • nella denuncia di un vizio processuale, per mancata costituzione del litisconsorzio necessario (processuale).

Nello specifico il ricorrente sostiene che, trattandosi di controversia introdotta avverso una cartella di pagamento conseguente la notificazione di tre prodromici avvisi di accertamento, del cui procedimento notificatorio ia contribuente lamenta l'irregolarità, il ricorso fu notificato alla Agenzia delle entrate e all'agente della riscossione.

All'esito del giudizio di primo grado, favorevole ai Montaguti, l'Agenzia delle entrate appellò la sentenza senza notificarla ad [OSCURATO:SOCIETA].

Ciò in violazione del litisconsorzio necessario processuale, con conseguente nullità della decisione.

Il motivo è fondato perché, in rapporto all'oggetto dell'impugnazione, !a cartella di pagamento e dei suoi atti prodromici, il cui denunciato difetto ai notificazione, qualora fondato, si rifletterebbe sulla medesima cartella esattoriale, il giudizio, instaurato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e dell'agente della riscossione andava instaurato e proseguito nei confronti di entrambi.

La decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale, favorevole alla Agenzia delle entrate, emessa all'esito di un processo celebrato senza la presenza necessaria di tutte le parti del giudizio, comporta la nullità di questo e della sentenza medesima.

Né è utile, come pretende la controricorrente, affermare che in primo grado fosse stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della concessionaria, confermato anche dalla circostanza che questa non avesse impugnato la sentenza favorevole al contribuente.

Di quanto afferma l'Agenzia delle entrate non vi è alcun riscontro, e comunque, essendo stato instaurato un giudizio avverso la notifica della cartella di pagamento, sia pur per questioni afferenti gli atti prodromici, la notifica del ricorso introduttivo all'agente per la riscossione, che ha peraltro anche partecipato in quei grado, ha determinato l'insorgenza di un litisconsorzio processuale necessario.

Ne discende che esso andava rispettato nel successivo grado d'appello, con conseguente necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 331 cod. proc. civ., pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'nia concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass., 27 maggio RGN 8057/2015 Consy(ere rel.

Federici 2015, n. 10934; 30 ottobre 2018, n. 27616; cfr. anche 11 novembre 2021, n. 33481).

Il giudice d'appello non ha applicato il principio di diritto ora enunciato.

La sentenza è pertanto nulla e va cassata.

L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

La declaratoria di nullità della pronuncia comporta anche l'inammissibilità del ricorso incidentale spiegato dall'Agenzia delle entrate, il cui interesse è venuto meno in conseguenza della sopraggiunta nullità del provvedimento.

Il processo va rinviato dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame della controversia previa integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e quello del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sul ricorso n. 8C57-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. MNTGRL68T1OH199Q, elettivamente domicihato in Roma, alla via Q. Sella, n. 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvo- catura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Controricorren-:e NONCHE' [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1650/04/2014 della Commissione tributaria reg ona:e della Emilia-Romagna, depositata il 25.09.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16 dicembr e 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RGN 8057/2015 Consigrje rel. [OSCURATO:PERSONA] che A [OSCURATO:PERSONA] fu notificata la cartella di pagamento per gli importi rappresentanti i maggiori redditi accertati con tre avvisi relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, non impugnati. Affermando di non avere ricevuto alcuna notifica dei tre atti impositivi, prodromici alla cartella, per irregolarità nel procedimento notificatorio, eseguito in tutte le ipotesi ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ma senza aver prima atteso alle ricerche sulla residenza del contribuente, il Montaguti adì la Commissione tributaria provinciale di Ravenna, che con sentenza 115/02/2011 accolse il ricorso. Con atto notificato al contribuente -e non anche ad [OSCURATO:PERSONA] spa- l'Agenzia delle entrate impugnò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che, con la sentenza n. 1650/04/2014, dopo aver ricostruito la disciplina degli artt, 140 cit. e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha accolto parzialmente l'appello, riconoscendo la ritualità delle notifiche degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, confermando invece le ragioni del ricorso con riguardo all'anno 2006, per vizio di notifica deli'avviso prodromico. Il contribuente ha proposto ricorso avverso la decisione, affidandosi a due motivi, cui na resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate, che a sua volta ha spiegato ricorso incidentale, censurando con unico motivo ia pronuncia per la parte favorevole al Montaguti. Dopo un rinvio disposto per l'acquisizione degli atti del giudizio di primo grado, nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2021 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo il contribuente deduce nullità della sentenza del violazione degli artt. 49, 53, 60 d. Igs 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 (sic) cod. proc. civ. La sentenza sarebbe nulla perché l'atto di appello non è stato notificato anche ad [OSCURATO:PERSONA] spa, parte del giudizio di primo grado, con violazione del litisconsorzio processuale necessario. Al di là dell'erroneo riferimento all'ipotesi prevista dal n. 3 dell'art. 360, cod. proc. civ., per il suo contenuto la censura trova esatto inquadramento RGN 8057/2015 Consi e rel. Federid 1\7. • nella denuncia di un vizio processuale, per mancata costituzione del litisconsorzio necessario (processuale). Nello specifico il ricorrente sostiene che, trattandosi di controversia introdotta avverso una cartella di pagamento conseguente la notificazione di tre prodromici avvisi di accertamento, del cui procedimento notificatorio ia contribuente lamenta l'irregolarità, il ricorso fu notificato alla Agenzia delle entrate e all'agente della riscossione. All'esito del giudizio di primo grado, favorevole ai Montaguti, l'Agenzia delle entrate appellò la sentenza senza notificarla ad [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò in violazione del litisconsorzio necessario processuale, con conseguente nullità della decisione. Il motivo è fondato perché, in rapporto all'oggetto dell'impugnazione, !a cartella di pagamento e dei suoi atti prodromici, il cui denunciato difetto ai notificazione, qualora fondato, si rifletterebbe sulla medesima cartella esattoriale, il giudizio, instaurato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e dell'agente della riscossione andava instaurato e proseguito nei confronti di entrambi. La decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale, favorevole alla Agenzia delle entrate, emessa all'esito di un processo celebrato senza la presenza necessaria di tutte le parti del giudizio, comporta la nullità di questo e della sentenza medesima. Né è utile, come pretende la controricorrente, affermare che in primo grado fosse stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della concessionaria, confermato anche dalla circostanza che questa non avesse impugnato la sentenza favorevole al contribuente. Di quanto afferma l'Agenzia delle entrate non vi è alcun riscontro, e comunque, essendo stato instaurato un giudizio avverso la notifica della cartella di pagamento, sia pur per questioni afferenti gli atti prodromici, la notifica del ricorso introduttivo all'agente per la riscossione, che ha peraltro anche partecipato in quei grado, ha determinato l'insorgenza di un litisconsorzio processuale necessario. Ne discende che esso andava rispettato nel successivo grado d'appello, con conseguente necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 331 cod. proc. civ., pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'nia concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass., 27 maggio RGN 8057/2015 Consy(ere rel. Federici 2015, n. 10934; 30 ottobre 2018, n. 27616; cfr. anche 11 novembre 2021, n. 33481). Il giudice d'appello non ha applicato il principio di diritto ora enunciato. La sentenza è pertanto nulla e va cassata. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. La declaratoria di nullità della pronuncia comporta anche l'inammissibilità del ricorso incidentale spiegato dall'Agenzia delle entrate, il cui interesse è venuto meno in conseguenza della sopraggiunta nullità del provvedimento. Il processo va rinviato dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame della controversia previa integrazione del contraddittorio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e quello del ricorso incidentale. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizi