CNELTesto definitivoSezione Istruzione, Sanita', Assistenza, Cultura, EntiDecisione del 1 luglio 2023
CNEL n. T996/2023
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T996
Titolo CCNL: Regolamento contrattuale lavoratori dipendenti CGIL
Titolo accordo: Regolamento del personale della Cgil
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: regolamenti contrattuali per i dipendenti dei sindacati
Parti datoriali: —
Parti sindacali: APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE CGIL
Decorrenza: 2023-07-01
Scadenza: 2026-06-30
Stipula: 2023-12-07
Stato: Acquisito
Identificativo: 20228
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=180158
--- Testo contratto ---
REGOLAMENTO
DELPERSONALE
DELLACGIL
APPROVATO
dall’Assemblea Generale CGIL
del 7 dicembre 2023
DECORRENZA
1° luglio 2023 - 30 giugno 2026
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
INDICE
TITOLO I
Campo di applicazione e durata 5
Articolo 1 - Campo di applicazione 5
Articolo 2 - Durata 5
TITOLO II
Caratteristiche dei rapporti 5
Articolo 3 - Caratteristiche generali dei rapporti con il Sistema CGIL 5
Articolo 4 - Modalità di costituzione dei rapporti 6
Articolo 5 - Aspettative Legge 300/’70 e distacchi retribuiti 6
Articolo 6 - Volontariato 6
Articolo 7 - Assunzioni 7
Articolo 8 - Documentazione 8
Articolo 9 - Periodo di prova 8
Articolo 10 - Part-time 9
Articolo 11 - Contratti a tempo determinato 9
Articolo 12 - Contratti di collaborazione 10
Articolo 13 - Contratti di collaborazione per i titolari di pensione 10
Articolo 14 - Telelavoro 10
Articolo 15 - Smart working 11
Articolo 16 - Pari opportunità 11
Articolo 17 - Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori 12
TITOLO III
L’organizzazione del lavoro 12
Articolo 18 - Orario 12
Articolo 19 - Pausa lavoro 12
Articolo 20 - Festività 12
Articolo 21 - Ferie 13
Articolo 22 - Diritto alla formazione 14
Articolo 23 - Mobilità 14
Articolo 24 - Comandi e/o Distacchi 15
Articolo 25 - Preavviso 15
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
TITOLO IV
Congedi e assenze 15
Articolo 26 - Malattia 15
Articolo 27 - Infortunio e malattie di origine professionale 16
Articolo 28 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio 16
Articolo 29 - Gravi patologie 16
Articolo 30 - Permessi per cure termali 16
Articolo 31 - Maternità 16
Articolo 32 - Riposi giornalieri (cd. per allattamento) 17
Articolo 33 - Congedi per malattia del bambino 18
Articolo 34 - Congedi parentali 18
Articolo 35 - Congedi parentali, indennità 19
Articolo 36 - Congedi per motivi di studio 19
Articolo 37 - Operazioni elettorali 19
Articolo 38 - Donazioni di sangue e midollo osseo 20
Articolo 39 - Lavoratrici/ori con disabilità e loro familiari 20
Articolo 40 - Congedo per cure per gli invalidi 20
Articolo 41 - Congedi per eventi e cause particolari 21
Articolo 42 - Congedi per la formazione 21
Articolo 43 - Congedo per matrimonio, unioni civili o unioni di fatto 22
TITOLO V
Disciplina 22
Articolo 44 - Provvedimenti disciplinari 22
TITOLO VI
Trattamento economico 24
Articolo 45 - Inquadramento 24
Articolo 46 - Trattamento economico 24
Articolo 47 - Professionalità particolari 24
Articolo 48 - Incumulabilità di compensi ed emolumenti 25
Articolo 49 - Indennità di mandato e indennità di funzione 25
Articolo 50 - Indennità di funzione 26
Articolo 51 - Altre indennità 26
Articolo 52 - Processi di mobilità 26
Articolo 53 - Emolumenti 27
Articolo 54 - Prestiti ed anticipazioni 27
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
Articolo 55 - Trattenute per sciopero 27
Articolo 56 - Contribuzione previdenziale ed assistenziale 28
Articolo 57 - Trattamento di Fine Rapporto, accantonamento ed utilizzo 28
Articolo 58 - Previdenza complementare 28
Articolo 59 - Prestazioni integrative sanitarie 29
Articolo 60 - Pensionamento 29
Articolo 61 - Erogazione servizi - EDR 29
Articolo 62 - Trattamento auto per uso occasionale del mezzo. Indennità chilometrica 30
Articolo 63 - Missione 30
TITOLO VII
Disposizioni finali 31
Articolo 64 - Sfera di applicazione 31
Articolo 65 - Protezione dei dati personali 32
Articolo 66 - Molestie sessuali 32
Articolo 67 - Controversie 32
Articolo 68 - Norma transitoria 32
ALLEGATI
Allegato 1 - Area politica elettiva. Incarichi di Segreteria.
Retribuzioni aggiornate a regime degli adeguamenti % all’1/07/2025 34
Allegato 2 - Area politica non elettiva.
Retribuzioni aggiornate a regime degli adeguamenti % all’1/07/2025 35
Allegato 3 - Area tecnica. Retribuzioni aggiornate a regime degli adeguamenti % all’1/07/2025 36
Allegato 4 - Area politica elettiva. Incarichi di Segreteria.
Quadro degli incrementi retributivi sulla paga base di livello e indennità di mandato 37
Allegato 5 - Declaratoria degli inquadramenti dell’area politica elettiva. Incarichi di segreteria 38
Allegato 6 - Area politica non elettiva.
Quadro degli incrementi retributivi sulla paga base di livello e indennità di funzione 39
Allegato 7 - Declaratoria degli inquadramenti dell’area politica non elettiva 40
Allegato 8 - Area tecnica. Quadro degli incrementi retributivi sulla paga base di livello 41
Allegato 9 - Collaboratori pensionati. Tabella sui compensi 42
Allegato 10 - Profili area tecnica 43
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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TITOLO I
Campo di applicazione e durata
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente Regolamento disciplina il rapporto fra la CGIL e le compagne e i compagni che operano con
comandi, distacchi, aspettative non retribuite, rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, con
contratti di collaborazione, o con incarichi temporanei, ivi compresi quelli di natura volontaria.
Esso si applica a tutto il “Sistema CGIL”, composto dalla CGIL nazionale, dalle strutture territoriali della
CGIL, dalle Categorie della Confederazione, dagli Enti e dagli Istituti collaterali, dalle Fondazioni, dalle
Associazioni e, se espressamente previsto nei rispettivi ordinamenti, da altre strutture promosse dalla
CGIL.
Articolo 2
Durata
La durata del Regolamento è triennale per quanto riguarda la parte normativa mentre si articola in un
quadriennio per quanto riguarda la parte retributiva. Va incluso nella parte retributiva l’acconto erogato
a partire dal 01 gennaio 2022.
L’articolato che segue ha validità 1° luglio 2023 – 30 giugno 2026.
Le tranche di aumento saranno così articolate:
01 luglio 2023 – 30 giugno 2024 adeguamento retributivo 3% sulla paga di livello;
01 luglio 2024 – 30 giugno 2025 adeguamento retributivo 3% sulla paga di livello;
01 luglio 2025 – 30 giugno 2026 adeguamento retributivo 3% sulla paga di livello.
TITOLO II
Caratteristiche dei rapporti
Articolo 3
Caratteristiche generali dei rapporti con il Sistema CGIL
La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) è un’organizzazione nazionale di lavoratrici e
lavoratori, la cui vita interna è regolata dallo Statuto e dal Codice etico approvato dal Congresso.
Il rapporto che lega la CGIL, intesa come sistema, ai propri dirigenti e funzionari politici, ivi compresi
quanti utilizzano distacchi ed aspettative, è basato esclusivamente sull’adesione ai valori fondativi, ai prin-
cipi ed alle regole definite, sulla militanza intesa come conseguenza dell’iscrizione ed impegno a realizzare
al meglio le decisioni politiche ed organizzative, sull’attuazione delle decisioni degli organismi dirigenti ed
esecutivi previsti dallo Statuto.
Con il personale professionale, qualificato ed esecutivo, il rapporto è realizzato in forma di lavoro subor-
dinato, ovvero con contratti di collaborazione; esso, comunque, presuppone ed implica la piena adesione
e comunanza ideale rispetto ai valori ed ai fini perseguiti dalla CGIL, così come indicati nel suo Statuto,
nel Codice etico e con l’iscrizione alla CGIL.
L’adesione ai valori sopra indicati può implicare una mobilità di ruoli, funzioni e sedi di lavoro al fine di
rendere sempre più efficace ed adeguato il ruolo di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 4
Modalità di costituzione dei rapporti
L’impegno nella CGIL, nei suoi Enti ed Istituti collaterali, si realizza in virtù delle seguenti due modalità:
1) elezione da parte degli organismi dirigenti ad un incarico di direzione della Confederazione, dei suoi
Enti ed Istituti collaterali;
2) designazione di una iscritta o iscritto ad un incarico di lavoro (politico, professionale, qualificato ed
esecutivo) da parte di organismi esecutivi.
Il rapporto con la CGIL, o con le sue articolazioni, ha natura esclusiva, salvo il caso previsto all’art. 6
(Volontariato). Eventuali altri impegni lavorativi debbono essere portati a conoscenza della Segreteria
interessata che può autorizzarli.
Particolari funzioni che comportano rilevanti responsabilità, su base fiduciaria, possono essere confer-
mate o revocate dalle Segreterie interessate.
Articolo 5
Aspettative Legge 300/’70 e distacchi retribuiti
Nel Sistema CGIL operano iscritte ed iscritti i quali, essendo componenti di assemblea generale e a se-
guito di delibera della Segreteria competente, per le funzioni che sono chiamati ad esercitare, utilizzano
le prerogative sindacali attribuite da leggi e contratti all’organizzazione sindacale, quali i distacchi retribuiti
e le aspettative non retribuite.
I soggetti, in regime di aspettativa o di distacco sindacale, esercitano una funzione non assimilabile ad un
rapporto di lavoro.
Le modalità di espletamento della funzione sono disciplinate dal presente Regolamento, salva diversa
pattuizione scritta.
Alla cessazione dell’incarico sindacale - originario e successivo - viene meno il distacco o l’aspettativa
sindacale ed ogni relativa spettanza, salvo un compenso calcolato analogamente al TFR per il periodo di
attività svolta.
Alle Segreterie è attribuita la possibilità di deliberare, in ragione di scelte o valutazioni organizzative o
qualora venisse meno il rapporto politico-fiduciario, di procedere alla revoca del distacco sindacale retri-
buito o aspettativa non retribuita.
Articolo 6
Volontariato
L’attività di volontariato, nel Sistema CGIL, è prestata in modo spontaneo e gratuito, in ragione della
condivisione di valori ed esigenze di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori quale missione pri-
maria della CGIL.
A carico della struttura presso la quale si svolge l’attività di volontariato gravano:
1) gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’atti-
vità stessa;
2) la copertura della responsabilità civile verso i terzi;
3) il rimborso delle spese vive, regolarmente documentate.
È possibile l’assegnazione provvisoria di strumenti utili a facilitare l’effettuazione della prestazione vo-
lontaria.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 7
Assunzioni
(come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022 attuativo Direttiva UE 2019/1152)
Ai dipendenti, all’atto della costituzione del rapporto, sarà data formale comunicazione scritta, da con-
trofirmare da parte dell’interessato:
a) identità delle parti, compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;
b) luogo di lavoro, se manca un luogo fisso o predominante, informazione sulla circostanza che la pre-
stazione sarà resa in luoghi diversi o l’interessato sarà libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) sede o domicilio ove verrà resa la prestazione lavorativa;
d) inquadramento, livello e qualifica attribuiti o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione somma-
ria del lavoro assegnato;
e) data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determi-
nato;
f) tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di contratti a tempo determinato la durata prevista;
g) durata del periodo di prova;
h) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
i) durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto l’interessato in alter-
nativa, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
j) procedura, forma e termini del preavviso per il recesso, del datore di lavoro o della/del lavora-
trice/ore;
k) importo iniziale della retribuzione o comunque del compenso, relativi elementi costitutivi, con indi-
cazione del periodo e delle modalità di pagamento;
l) programmazione dell’orario normale di lavoro;
m) contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che
lo hanno sottoscritto, ovvero regolamento applicato;
n) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e qualunque forma di
protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.
Alla/Al lavoratrice/ore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione
e protezione adottate.
Le suddette informazioni verranno comunicate in formato cartaceo oppure in modalità elettronica o te-
lematica (e-mail personale comunicata dall’interessato, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore
di lavoro, messa a disposizione sulla rete intranet del sindacato dei relativi documenti mediante consegna
di password personale all’interessato (Circolare INL n. 4/2022).
I dipendenti, nelle stesse forme di cui al comma precedente, saranno informati ai sensi degli articoli 13 e
14 del Reg. UE 679/2016 e verranno autorizzati al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 del mede-
simo Regolamento UE e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003.
L’utilizzazione nelle qualifiche esecutive, tecniche e professionali, escluse particolari professionalità, è di
norma polifunzionale, in relazione alle esigenze organizzative ed in casi motivati anche in funzioni proprie
di altro livello, in modo da favorire maturazione di esperienze, maggiore efficienza, contenimento dei
costi.
Quanto sopra vale anche per il personale politico, pur nella peculiarità della funzione.
All’atto dell’assunzione verrà consegnata copia del presente Regolamento, che il nuovo assunto contro-
firmerà per presa visione ed accettazione, copia dello Statuto e del Codice etico.
L’assunzione dovrà avvenire il giorno 1 o il giorno 16 del mese.
Le assunzioni ed i relativi livelli di inquadramento sono decisi dalle Segreterie e dalle Presidenze degli
Enti ed Istituti collaterali, secondo le norme dell’art. 29 dello Statuto, e se ne conserva memoria nel libro
verbale.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Le stesse modalità, in quanto compatibili, dovranno essere osservate per l’utilizzazione di dirigenti con
distacco retribuito o in aspettativa sindacale e per quanti operano con un rapporto di tipo volontario.
È fatto divieto di trasformare distacchi retribuiti ed aspettative Legge 300/’70 in assunzioni ad esclusione
dei casi nei quali:
1) cessi l’attività del luogo di lavoro dal quale la/il lavoratrice/ore è in aspettativa o in distacco;
2) la mobilità sia rivolta verso la struttura di Patronato.
Articolo 8
Documentazione
All’atto dell’assunzione devono essere presentati i seguenti documenti alla propria amministrazione e, nel
caso di piccole strutture o di gestioni centralizzate, alla Camera del Lavoro che cura l’amministrazione e
la tenuta dei rapporti:
1) carta d’identità o documento equipollente;
2) dichiarazione scritta sull’insieme dell’attività lavorativa comunque prestata e su ogni altro aspetto utile
allegando la relativa documentazione;
3) titolo di studio;
4) documentazione amministrativa di prassi (codice fiscale; stato di famiglia; ecc.);
5) estratto della situazione contributiva con autorizzazione all’Istituto di Patronato di poter effettuare i
periodici controlli e verifiche;
6) presa d’atto della peculiarità del rapporto di lavoro, della sua natura eminentemente politica e dichia-
razione di disponibilità ai processi di mobilità interna nell’ambito delle strutture categoriali e confe-
derali;
7) delega ad operare la trattenuta sindacale sul trattamento economico erogato dalla CGIL;
8) libretto formativo per coloro che hanno frequentato percorsi formativi certificati.
Il rapporto di lavoro si considera perfezionato con la sottoscrizione di quanto previsto sopra e la presen-
tazione dei documenti richiesti.
Articolo 9
Periodo di prova
Fermo restando che il normale svolgimento del rapporto in CGIL è a tempo pieno e indeterminato, le
strutture della CGIL possono fare ricorso ad assunzioni diverse con le modalità e nei casi previsti dai
successivi articoli 10 (Part-Time), 11 (Contratti a tempo determinato), 12 (Contratti di collaborazione) e
13 (Contratti di collaborazione per titolari di pensione).
Il periodo di prova ha la seguente durata intesa in giornate di effettivo lavoro:
a) 90 giorni lavorativi, per il personale esecutivo e qualificato;
b) 120 giorni lavorativi, per il personale professionale;
c) 180 giorni lavorativi, per il personale politico.
Nell’ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di calendario, le giornate di man-
cata prestazione determinano la sospensione del periodo di prova.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento
ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa decorrere il reciproco obbligo del preavviso né indennità.
Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di lavoro diviene definitivo
e l’anzianità decorrerà dal giorno dell’assunzione.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 10
Part-time
In base alle esigenze della struttura o a richiesta dell’interessato, possono essere effettuate assunzioni a tempo
parziale, o trasformazioni di rapporti a tempo pieno in essere, instaurando un rapporto di lavoro part-time il
cui trattamento economico sarà proporzionalmente rapportato alla durata della prestazione lavorativa.
La durata della prestazione sarà fissata tra struttura e lavoratrice/ore, di norma, in misura non inferiore
ai seguenti limiti:
1) 20 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
I singoli contratti, fermo quanto previsto al precedente art. 7 (Assunzioni), dovranno essere redatti in
forma scritta e dovranno contenere:
a) l’indicazione dell’eventuale termine oltre il quale cessa la prestazione a tempo parziale;
b) la puntuale indicazione della durata oraria della prestazione lavorativa;
c) la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
La prestazione lavorativa di durata non superiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell’arco della
giornata.
Le strutture confederali e le categorie, ricorrendone le condizioni, disciplineranno – con Delibere di Se-
greteria - le modalità di svolgimento del part-time con riferimento:
1) agli istituti del part-time misto;
2) ai limiti dell’orario supplementare;
3) alle forme flessibili di part-time.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è volontaria ed è reversibile, nei limiti
temporali fissati dai singoli contratti di cui al comma III del presente articolo.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti
delle/i lavoratrici/ori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-
organizzative.
Articolo 11
Contratti a tempo determinato
In base alle esigenze della struttura, possono essere effettuate assunzioni di lavoro dipendente a tempo
determinato.
Le assunzioni a tempo determinato dovranno sempre riportare le causali di seguito elencate, indipenden-
temente dalla durata del rapporto:
1) esecuzione di un’attività o di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche non avente
carattere eccezionale o occasionale, ivi comprese le attività ricorrenti collocate in particolari periodi
dell’anno (es.: pratiche di disoccupazione; campagne di regolarizzazione; ecc.), in ogni caso, attività
temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività;
2) punte di più intensa attività connesse a specifiche ed indifferibili esigenze dell’Organizzazione o in-
dotte dall’attività di altre aree o strutture, che non sia possibile evadere con le risorse normalmente
impiegate;
3) attività che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale gestione dell’Organizzazione;
4) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate;
5) copertura di posizioni di lavoro stabilizzate ma, temporaneamente, scoperte;
6) sostituzione di dipendenti in aspettativa, in congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le man-
sioni assegnate;
7) sostituzione di dipendenti assenti, per lunghi periodi, per la partecipazione a corsi di formazione.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7 (Assunzioni), la Delibera di Segreteria o di Presidenza
deve contenere le motivazioni ed i vincoli temporali del contratto a tempo determinato stesso.
Le/i lavoratrici/ori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente e adeguato
in materia di salute, sicurezza e protezione dei dati, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro
e alle proprie mansioni.
Articolo 12
Contratti di collaborazione
È possibile, per determinate esigenze non riferibili al normale funzionamento dell’organizzazione e per
un periodo di tempo limitato, ricorrere a contratti di lavoro autonomo di collaborazione continuativa,
che siano caratterizzati da piena autonomia organizzativa e per le modalità esecutive della prestazione da
parte del collaboratore.
Esclusivamente per le attività di patronato, le collaborazioni devono essere stipulate solo per situazioni
di particolare necessità ed urgenza e per periodi limitati di tempo, così come previsto dall’art. 6 comma 3
della Legge 152/2001.
Fermo quanto previsto all’art. 7 (Assunzioni), i contratti di collaborazione dovranno essere regolati attra-
verso contratti fra CGIL ed iscritto e redatti secondo i principi e le disposizioni di legge, ed in ogni caso
specificare le condizioni di piena autonomia organizzativa ed operativa del collaboratore anche per
quanto attiene alla dimensione spaziale e temporale della prestazione di lavoro.
I compensi - ferme restando le determinazioni di legge in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa –
saranno determinati dalla Segreteria o Presidenza, comunque in misura non inferiore al costo contrattuale
di analoghe professionalità per come disciplinato dal Regolamento.
Articolo 13
Contratti di collaborazione per i titolari di pensione
I rapporti di collaborazione con titolari di pensione si applicano nel rispetto e nei limiti della legislazione
vigente, con particolare riferimento alla normativa prevista per quota 100-102-103 sui limiti di cumulabi-
lità e di causale.
Clausole diverse sono incompatibili con quanto previsto e sono, pertanto, da ritenere nulle.
Articolo 14
Telelavoro
È possibile, per determinate esigenze e al fine di favorire e promuovere un maggior equilibrio tra l’attività
lavorativa e la vita privata, ricorrere al telelavoro.
Su base volontaria e su delibera della segreteria competente, l’attività lavorativa potrà essere prestata,
anche per un periodo definito, presso il proprio domicilio o in un luogo diverso e distante rispetto alla
sede datoriale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto delle tecnologie informatiche.
È facoltà di entrambe le parti di retrocedere dalla decisione e di richiedere il ritorno allo svolgimento della
prestazione lavorativa presso i locali aziendali.
Resta ferma la possibilità per l’organizzazione, nell’ambito del normale adempimento della prestazione
lavorativa, di richiedere alla/al dipendente l’effettuazione di interventi presso sedi diverse da quelle della
propria residenza o presso la sede della organizzazione.
La retribuzione e tutti gli effetti ad essa conseguenti rimangono disciplinati nei termini previsti dalla lettera
di assunzione.
Sarà accordata precedenza alle/ai lavoratrici/lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• referenti di portatori di handicap;
• figli a carico.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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La disciplina della prestazione lavorativa in telelavoro sarà oggetto di apposito accordo scritto tra orga-
nizzazione datrice di lavoro e la/il lavoratrice/ore richiedente, con precisa articolazione dell’attività lavo-
rativa nell’arco della giornata, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di
lavoro concordato tra le parti. Per lo svolgimento dell’attività di telelavoro verrà fornito alla/al lavora-
trice/ore la strumentazione necessaria nonché saranno sostenute tutte le relative spese di acquisto, instal-
lazione e manutenzione della stessa.
La/Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza delle norme
legali e contrattuali, ed alle istruzioni datoriali, anche in materia di protezione dei dati, ricevute per l’ese-
cuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segre-
tezza delle informazioni trattate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vale quanto stabilito nel contratto di
assunzione e nell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 sul telelavoro.
Articolo 15
Smart working
Per lavoro agile o smart working non essendo una diversa tipologia di rapporto di lavoro, deve intendersi
una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incre-
mentare la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
La Cgil, in tutte le sue articolazioni, al fine di promuovere quanto sopra ripotato determina la fruizione
del lavoro agile o smart working per un massimo di due giorni a settimana, non derogabile. L’adesione al
lavoro agile avviene su base volontaria, ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale,
fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
La disciplina di riferimento è la Legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo la quale il lavoro agile è una
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro,
con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza
necessariamente una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero
e settimanale derivanti dalla legge e dal presente Regolamento.
Per l’attivazione della prestazione lavorativa si fa riferimento al Protocollo nazionale sul lavoro in moda-
lità agile.
Articolo 16
Pari opportunità
(D.Lgs. 198/2006 modificato L. 162/2021)
Per attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità di genere, i Centri regolatori intrapren-
deranno iniziative ed interventi che si concretizzino in “azioni positive”, consistenti in misure volte alla
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Ai fini della piena applicazione della legislazione vigente, nonché della normativa della U.E. in tema di
pari opportunità nel lavoro, è costituito, presso ogni Centro regolatore, entro tre mesi dall’approvazione
del presente Regolamento da parte dell’Assemblea Generale della CGIL, un “Comitato paritetico per le
pari opportunità” con l’obiettivo di attuare, anche in via sperimentale, una concreta pratica antidiscrimi-
natoria e di sviluppare le opportune azioni positive.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 17
Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
I Centri regolatori, nel rispetto della Direttiva 2002/73/CE e della Direttiva 2006/54/CE, promuovono
azioni finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, con particolare riferimento all’at-
tuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.
TITOLO III
L’organizzazione del lavoro
Articolo 18
Orario
L’orario settimanale di attività è fissato in 38 ore.
Per i turnisti su tre turni, ivi compreso il sabato, l’orario settimanale è di 36 ore. L’articolazione dell’orario
di lavoro dovrà essere sempre valutata in rapporto alle esigenze dell’organizzazione.
La Segreteria o la Presidenza della struttura interessata stabilirà le forme di controllo dell’orario, la sua
distribuzione settimanale e l’articolazione per diversi settori di attività e per i vari servizi nonché le mo-
dalità di registrazione delle presenze.
Il personale professionale, qualificato ed esecutivo può svolgere fino ad un massimo di 120 ore eccedenti
il normale orario di lavoro nell’arco di un anno.
Le ore eccedenti devono essere preventivamente autorizzate in forma scritta. È esclusa qualsiasi forma di
retribuzione per le ore eccedenti.
Esse vanno recuperate entro i successivi 60 giorni dall’effettuazione, attraverso la fruizione di riposi
compensativi, dandone preventiva comunicazione scritta, da conservare agli atti, ai propri uffici o alla
Camera del Lavoro.
Qualora tale recupero non avvenga, la Segreteria o Presidenza competente deve programmare – indero-
gabilmente – l’effettuazione del recupero entro i successivi 120 giorni. Non sono consentiti cumuli di
fruizione superiori ad una giornata lavorativa.
Per il personale politico non è prevista alcuna forma di compensazione per l’attività svolta oltre l’orario
complessivo indicato al I comma del presente articolo, che rappresenta la soglia minima di presenza da
garantire, stante la peculiarità dell’incarico e le particolari caratteristiche del rapporto.
Articolo 19
Pausa lavoro
Qualora l’orario di lavoro sia pari o ecceda le 6 ore giornaliere, la/il lavoratrice/ore beneficia obbligato-
riamente di una pausa di norma pari ad un’ora non retribuita, secondo modalità definite in sede di strut-
tura, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto.
Per orari compresi fra le 4 e le 6 ore consecutive, la pausa non retribuita è di mezz’ora.
Articolo 20
Festività
Sono da considerare giorni festivi nazionali e, pertanto, non lavorativi, oltre alle domeniche, le seguenti
festività:
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
13
a) Festività nazionali
1) 25 aprile, Festa della Liberazione
2) 1° maggio, Festa dei Lavoratori
3) 2 Giugno, Festa della Repubblica
b) Festività infrasettimanali
1) 1° giorno dell’anno
2) Epifania
3) Lunedì di Pasqua
4) 15 agosto
5) 1° novembre
6) 8 dicembre
7) 25 dicembre
8) 26 dicembre
9) Il Patrono del luogo ove è situata la sede di lavoro.
Ai dipendenti di diversa fede religiosa è consentito godere di ulteriori giorni di festività non retribuite,
indicati da ciascuno in base agli eventi più significativi della propria fede religiosa. Per le sedi nazionali e
regionali della CGIL, delle Categorie, degli Istituti ed Enti collaterali il godimento della festività relativa
al Santo Patrono – fermo restando che essa coinciderà con il Santo Patrono della città nella quale si trova
la sede - dovrà comunque garantire, anche in quel giorno, l’agibilità delle sedi sindacali.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione
mensile, sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto. Per la
festività civile del 4 novembre si applicherà il trattamento previsto per le festività che coincidono con la
domenica.
A queste festività si aggiungono quattro riposi giornalieri compensativi.
I riposi compensativi possono essere goduti separatamente o in un’unica soluzione, previo accordo scritto
con la struttura di riferimento. Per i giorni di recupero di festività non vengono corrisposti buoni pasto
o indennità sostitutive.
Essi devono essere fruiti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Dopo tale data il diritto decade.
Articolo 21
Ferie
(D.Lgs. 66/2003)
Per quanti operano con continuità, per l’intero anno, sono previsti:
1) 26 giorni lavorativi di ferie, in regime di 6 giorni lavorativi settimanali;
2) 22 giorni lavorativi di ferie, in regime di 5 giorni lavorativi settimanali.
Sono escluse dal computo le domeniche e le festività nazionali infrasettimanali eventualmente cadenti nel
periodo di ferie che sarà prolungato di tanti giorni per quante sono le domeniche e le festività in esso
comprese.
Le ferie devono essere fruite, di massima, dal 15 giugno al 15 settembre e per non meno di due settimane
consecutive, dell’anno di maturazione. Sia le due settimane che il restante periodo di ferie, nonché le
festività soppresse, debbono essere programmate tramite un calendario annuo che eviti l’interruzione
dell’attività degli uffici.
Le ferie non godute entro l’anno devono essere fruite improrogabilmente entro 18 mesi dal termine
dell’anno di maturazione, attraverso una programmazione definita tra le parti, entro 60 giorni dal termine
dell’anno di riferimento. Il termine dei 18 mesi non può essere derogato per nessuna motivazione.
Non sono consentiti cumuli di ferie per nessuna ragione né sono consentiti compensi economici sostitu-
tivi delle ferie.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Esclusivamente nel caso in cui il dipendente abbia la necessità di godere di un periodo di ferie più lungo,
per un rientro non definitivo nel suo paese d’origine, fuori dai confini nazionali, è possibile l’accumulo
di una parte delle ferie nell’arco massimo di un biennio, secondo modalità da concordare con le singole
strutture.
La dichiarazione relativa all’utilizzo delle ferie deve essere presentata, preventivamente, in forma scritta,
all’amministrazione o, nel caso di piccole realtà, alla rispettiva Camera del Lavoro.
Articolo 22
Diritto alla formazione
La formazione sindacale è un’attività permanente della CGIL, fondamentale per accompagnare la crescita
politico-sindacale dei quadri e degli apparati a tutti i livelli ed è fra i mezzi principali per l’accesso ad
incarichi di responsabilità.
La formazione in attività rappresenta uno strumento decisivo per la promozione professionale dei quadri
e dell’apparato con funzioni professionali, qualificate ed esecutive e per rispondere al meglio agli obiettivi
della CGIL.
La CGIL intende accompagnare la promozione delle/i proprie/i iscritte ed iscritti nell’attività sindacale
dando la priorità, a parità di condizioni, a quanti hanno frequentato percorsi formativi certificati.
A questo fine, la CGIL, i suoi Enti ed Istituti collaterali, sono impegnati a promuovere le necessarie
iniziative volte a migliorare la professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso costanti processi di
aggiornamento e di formazione adeguati alle circostanze ed alle priorità indicate dai propri organismi
dirigenti ed esecutivi.
Nelle strutture saranno programmate attività per una adeguata formazione di dirigenti, funzionari, addetti
dell’area professionale, qualificata ed esecutiva.
Pertanto, ogni anno – a fronte di una programmazione di attività definita dalla struttura, o da altra strut-
tura o da un Istituto di formazione della CGIL o a fronte di una richiesta di carattere individuale condivisa
dalla struttura di riferimento – le singole strutture provvederanno a riconoscere permessi formativi, du-
rante l’orario di lavoro, per frequentare corsi di formazione a cui, compatibilmente con le esigenze del
lavoro, ognuno obbligatoriamente dovrà partecipare.
Salvo situazioni eccezionali, devono essere garantite almeno sedici ore di formazione annua agli apparati
politici e tecnici, con esclusione nel computo della partecipazione a corsi obbligatori per legge, corsi ETUI
e/o corsi per acquisire titoli/certificazioni di carattere europeo.
La partecipazione ai percorsi di formazione verrà registrata in una specifica banca dati ai fini del rilascio
di un attestato e del libretto formativo in formato digitale.
Articolo 23
Mobilità
In relazione ad esigenze organizzative, di riorganizzazione di strutture e/o dei servizi, di definizione di
nuove esigenze anche di natura sperimentale, provvisoria e/o definitiva, le Segreterie delle strutture inte-
ressate possono ricorrere a processi di trasferimento di addetti ad altra struttura o ad altra sede, preferi-
bilmente, ove possibile in relazione alle esigenze organizzative da soddisfare, nell’ambito del comprenso-
rio di attività o di un comprensorio limitrofo.
Tali processi potranno essere attivati sulla base di ragioni di carattere oggettivo, ricercando prioritaria-
mente il consenso dell’interessato, tenendo, altresì, conto dello stato e delle particolari esigenze dell’inte-
ressato stesso.
Richieste di mobilità volontaria vanno sollecitate in caso di insorgenza di nuove esigenze ed accolte in
relazione agli effettivi fabbisogni. In assenza di consenso dell’interessato ed in mancanza di altri soggetti
disponibili, il trasferimento, valutate eventuali ipotesi alternative, potrà comunque essere disposto.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
15
Articolo 24
Comandi e/o Distacchi
Il personale delle Camere del Lavoro che opera presso l’INCA è collocato in posizione di comando per
tutta la durata dell’attività nel Patronato secondo quanto previsto dalla Legge 152/2001.
Per esigenze temporanee possono essere disposti dei distacchi presso altre strutture del Sistema CGIL,
di norma all’interno dello stesso comprensorio nel quale si svolge l’attività o in comprensori limitrofi,
ricercando il consenso dell’interessato.
I comandi e i distacchi possono essere attivati anche per corrispondere ad esigenze della/del lavora-
trice/ore.
Il provvedimento sarà assunto dalle Segreterie delle rispettive strutture e definirà con Delibera scritta,
oltre che la durata del comando o del distacco e le ragioni che lo hanno originato, anche le condizioni
connesse all’insieme dei trattamenti percepiti e connessi all’attività, ferma restando l’invarianza del tratta-
mento economico e normativo.
Articolo 25
Preavviso
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza da 1° o dal 16° giorno del mese, il preavviso
per il personale esecutivo, qualificato e professionale è di 60 giorni di calendario, mentre per i funzionari
politici è di 90 giorni di calendario.
Il preavviso non spetta in caso di licenziamento per giusta causa.
La parte che risolve il rapporto, senza l’osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all’altra
una indennità pari all’importo della retribuzione, comprensivo dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, per il
periodo di mancato preavviso.
Il licenziamento deve essere notificato per iscritto e la comunicazione deve contenere la motivazione
dello stesso.
Le parti possono pattuire l’esonero degli obblighi relativi alle reciproche prestazioni.
Il rientro nel luogo di lavoro, nel caso di aspettativa o distacco, non comporta alcun preavviso se non
l’individuazione di un tempo nel quale organizzare il rientro.
TITOLO IV
Congedi e assenze
Articolo 26
Malattia
L’assenza per malattia, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata, in modo tempestivo,
nello stesso giorno, alla struttura e/o alla Camera del Lavoro, e comunque all’ufficio che cura la tenuta
del Libro Unico del Lavoro.
Tale comunicazione è obbligatoria.
Le assenze per malattia dovranno essere certificate dal proprio medico curante che provvederà ad inviare
per via telematica la documentazione necessaria e, la/ il lavoratrice/ore al rientro dovrà consegnare
all’ufficio del personale/amministrazione il codice identificativo di trasmissione.
Per tutto il periodo della malattia, e comunque non oltre il dodicesimo mese, la retribuzione sarà corri-
sposta per intero.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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In caso di insorgenza di malattia durante la fruizione delle ferie, esse si intendono interrotte – dietro
presentazione della relativa certificazione - solo nel caso di ricovero ospedaliero, di insorgenza di patolo-
gie gravi e/o in presenza di certificazione di malattia rilasciata, in ogni caso, da una struttura ospedaliera
o da medico del Servizio Sanitario Nazionale.
Nei giorni di malattia non vengono corrisposti i buoni pasto.
Articolo 27
Infortunio e malattie di origine professionale
In caso di infortunio o di malattie di origine professionali, la retribuzione sarà corrisposta integralmente,
fino a guarigione. Nei giorni di infortunio non vengono corrisposti i buoni pasto.
Articolo 28
Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio
In caso di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per assenze pari a 365
giorni. Ai fini della maturazione di detto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute
nei 3 anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
Su richiesta della/del lavoratrice/ore, tale periodo potrà essere prolungato chiedendo, con pec o racco-
mandata A.R., inviata prima della scadenza del periodo di comporto, un’aspettativa non retribuita della
durata massima di sei mesi.
L’aspettativa non retribuita, di cui al comma precedente, non verrà computata ai fini del termine di raf-
fronto per il superamento del periodo di comporto ed implica, per la/il lavoratrice/ore, durante tale
periodo, l’astensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Alla fine del periodo di aspettativa, scaduto il termine di comporto, il rapporto di lavoro potrà essere
risolto.
Le assenze dovute a infortunio sul lavoro o malattia professionale non hanno limiti temporali e quindi
non concorrono al periodo di comporto di cui sopra.
Articolo 29
Gravi patologie
Nel caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (come, ad esempio, l’emo-
dialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da sindromi da immunodeficienza)
sono esclusi, dal computo dei giorni di assenza per malattia, i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di
day hospital, di assenze per terapie, debitamente certificati.
Articolo 30
Permessi per cure termali
I dipendenti della CGIL possono fruire delle cure termali, anche al di fuori del periodo feriale, esclusiva-
mente ricorrendo le condizioni di cui ai commi 4 e 5, art. 16, Legge 412/’91 e successive modifiche.
Articolo 31
Maternità
Il congedo per maternità e paternità o per affidamento deve essere richiesto preventivamente all’INPS.
Nel periodo post partum, vanno favorite le esigenze particolari attraverso una flessibilizzazione dell’ora-
rio di lavoro, il passaggio a part-time e l’individuazione di collocazioni più adeguate.
Per le compagne che hanno incarichi di direzione sindacale, a qualsiasi livello, devono essere previste
particolari condizioni, atte a favorire al massimo la continuità del ruolo di direzione politica, la salvaguar-
dia della loro salute e di quella del nascituro.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Hanno diritto al congedo (decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022):
1) le lavoratrici madri;
2) i lavoratori padri, per un periodo di congedo di 14 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) a
partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio
e in caso di morte perinatale del figlio;
3) i genitori adottanti o affidatari: madri o padri (nel caso in cui la madre abbia rinunciato
4) se ne aveva diritto – a fruirne o sia deceduta, oppure il bambino gli sia stato affidato in via esclusiva),
per i 3 mesi successivi alla data di effettivo ingresso in famiglia del bambino di età non superiore a 6
anni (per le adozioni nazionali) e non superiore a 18 anni (per le adozioni internazionali).
Durante lo stato di gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro, salvo eventuali
ulteriori periodi per anticipazione disposti dall’Autorità competente:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto.
È possibile fruire del congedo in modo flessibile con spostamento del periodo non fruito prima del parto
al periodo successivo, che, quindi, potrà essere prolungato fino ad un massimo di 5 mesi.
Nel caso di parto prematuro, i giorni di congedo non goduti si aggiungono ai 3 mesi successivi al parto.
In tutti i casi, è prevista un’indennità pari all’80% della retribuzione ed una integrazione fino a garantire
il 100% della retribuzione.
La lavoratrice dovrà consegnare la seguente documentazione all’amministrazione o, in sua assenza, al
Centro regolatore confederale:
a) certificazione di gravidanza;
b) certificato di assistenza al parto (o stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva) da cui risultino le
generalità del bambino e lo stato di madre dello stesso, con l’indicazione delle generalità della richie-
dente;
c) attestazione rilasciata dal ginecologo SSN, o con esso convenzionato, nel caso in cui si faccia ricorso
alla fruizione del congedo in modo flessibile.
Articolo 32
Riposi giornalieri (cd. per allattamento)
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto a riposi giornalieri per l’allatta-
mento, con la possibilità di allontanarsi dal posto di lavoro.
La durata dei riposi è la seguente:
a) 2 ore, nel caso di un orario giornaliero di lavoro pari o superiore a 6 ore;
b) 1 ora, nel caso di un orario giornaliero di lavoro inferiore a 6 ore.
Il padre lavoratore ha la possibilità di fruire dei riposi e del relativo trattamento economico, in base al
proprio orario di lavoro giornaliero:
1) nel caso in cui i figli siano stati affidati solo al padre;
2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
3) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
4) in caso di morte o grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere
fruite anche dal padre.
Le ore di riposo per allattamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
Ai periodi di riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, riscatto, versamento
di contributi volontari.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
18
Articolo 33
Congedi per malattia del bambino
Fino al compimento del terzo anno di età del figlio entrambi i genitori possono, alternativamente, aste-
nersi dal lavoro per la malattia del figlio, senza limiti temporali.
Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 10 giorni lavorativi retribuiti ogni anno per le malattie
del figlio o di ciascun figlio.
Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, su richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie da parte del
genitore.
Fino al compimento del terzo anno di età del figlio, la/il lavoratrice/ore ha diritto a trenta giorni lavorativi
regolarmente retribuiti per ciascun anno di età per le malattie del bambino, con relativa contribuzione
obbligatoria.
Il diritto di assentarsi dal lavoro compete sia per eventi specifici legati alla malattia del bambino, nel qual
caso è necessario presentare il certificato medico all’amministrazione o al Centro regolatore confederale,
che per la necessità di assistere il bambino, il che vincola, chi ne usufruisce, ad avvertire la Segreteria di
riferimento con almeno 24 ore di preavviso.
Per malattia del bambino si intende sia la fase patologica che quella successiva di convalescenza.
In presenza di situazioni diverse, la Segreteria o la Presidenza valuterà le specifiche esigenze.
Tale diritto spetta ad entrambi i genitori, anche nei casi di adozioni e di affidamento.
Articolo 34
Congedi parentali
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.
Il congedo parentale deve essere richiesto, in via telematica, all’INPS e consegnata copia alla propria
struttura.
I periodi di congedo parentale sono così regolamentati:
1) congedo individuale fruibile da uno dei due genitori:
a) madre lavoratrice: trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b) padre, lavoratore: dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sette mesi (anche se la madre non è lavoratrice);
c) nei casi in cui vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
undici mesi;
d) ad un genitore nei confronti del quale il Tribunale abbia disposto l’affido esclusivo (art. 337-
quarter del CC) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi.
2) congedi fruibili da parte di entrambi i genitori: possono essere utilizzati per periodo massimo di 11
mesi.
È possibile fruirne anche contemporaneamente.
Il padre può utilizzare i congedi anche durante il congedo per maternità della madre e/o durante la frui-
zione dei riposi orari della madre.
Il congedo parentale può essere fruito anche in maniera frazionata, intesa nel senso che tra un periodo
(anche di un solo giorno) e l’altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.
Per quanto riguarda l’età del bambino, per i figli naturali, adottivi o affidati il congedo è fruibile fino a 12
anni.
Nei casi di attivazione delle procedure per le adozioni internazionali, a presentazione della documenta-
zione relativa e nel caso di permanenza nel Paese nel quale è avviata la procedura di adozione, è possibile
usufruire di un congedo straordinario retribuito per un periodo massimo di 20 giorni lavorativi.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
19
Le strutture, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’attività che è chiamato a svolgere chi
presta la propria opera presso la CGIL, dei tempi, dei possibili processi di mobilità territoriale connessi a
incarichi di natura elettiva, definiranno specifiche soluzioni per sostenere la genitorialità (ad es.: per
quanto riguarda l’accesso a servizi quali l’asilo nido o la scuola dell’infanzia).
Articolo 35
Congedi parentali, indennità
L’ indennità nel caso di congedo parentale, fatte salve specifiche indicazioni di carattere normativo vigenti
e successive modifiche, è pari al 30% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale indennizzabili sono così regolamentati: alla madre, fino al dodicesimo
anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo
indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno (e non più
fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento)
spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno
altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3
mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
(decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022).
Per i periodi di congedo eccedenti i 9 mesi totali per entrambi i genitori il reddito del dipendente deve
essere inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima, altrimenti il richiedente ha diritto al congedo
parentale ma non all’indennità.
Per i periodi di congedo parentale è prevista, a seconda dei casi, la contribuzione figurativa, la facoltà di
riscatto ed il versamento dei contributi volontari.
Per quanto attiene la retribuzione valgono le previsioni delle leggi vigenti tempo per tempo. Nell’ambito
del periodo di congedo parentale per le lavoratrici madri o per i lavoratori padri, i primi 30 giorni di
assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di
servizio.
Per tale assenza spetta l’intera retribuzione.
Articolo 36
Congedi per motivi di studio
(art. 10, Legge 300/’70; art. 13, Legge 845/’78)
Tutte/i le/i lavoratrici/ori-studenti, compresi quelli universitari (anche fuori corso), hanno diritto ad un
giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell’esame, che deve essere concesso indipendente-
mente dall’ora in cui viene effettuato l’esame e quindi anche se non coincide con l’orario di lavoro.
Inoltre, possono essere previsti giorni supplementari di permesso non retribuito per sostenere gli esami
e/o per la frequenza di corsi di studio.
Articolo 37
Operazioni elettorali
(art. 11, Legge 53/’90; Legge 69/’92)
Coloro che vengono nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso
seggi elettorali, in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum), hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
I giorni festivi e quelli non lavorativi sono recuperati con giornate di riposo compensativo.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 38
Donazioni di sangue e midollo osseo
(Legge 584/’67; DM 8 aprile 1968; artt. 13 e 14 Legge 107/’90; artt. 4 e 5 Legge 52/’01)
Coloro che cedono gratuitamente il sangue hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intera giornata
lavorativa in cui effettuano la donazione, allo scopo di ripristinare le energie fisiche, percependo la nor-
male retribuzione, posta a carico dell’INPS che è anticipata dal datore di lavoro.
Il periodo di riposo ha la durata di 24 ore a decorrere dal momento in cui ci si assenta dal lavoro per il
prelievo.
Coloro che cedono volontariamente e gratuitamente il midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti
secondo quanto previsto dall’art. 5 della Legge 52/’01.
Articolo 39
Lavoratrici/ori con disabilità e loro familiari
(Legge 104/’92; art. 80, comma II, Legge 388/’00)
Hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti:
1) le/i lavoratrici/ori con disabilità grave;
2) le/i lavorartici/ori che sono autorizzati dall’INPS a prestare assistenza a familiari con disabilità gravi.
La retribuzione relativa a tali permessi è posta a carico dell’INPS ed è anticipata dal datore di lavoro.
I permessi retribuiti spettanti sono i seguenti:
a) per le/i lavoratrici/ori con disabilità grave: 2 ore al giorno oppure 3 giorni al mese, fruibili continuativa-
mente o frazionati;
b) per i genitori lavoratori: fino a 3 anni del bambino, prolungamento del congedo parentale oppure 2 ore
al giorno oppure 3 giorni al mese frazionati o continuativi; dai 3 ai 12 anni del bambino, prolunga-
mento del congedo parentale oppure 3 giorni al mese frazionati o continuativi; dai 12 anni del bam-
bino in poi 3 giorni al mese frazionati o continuativi;
c) per i parenti o affini: 3 giorni al mese frazionati o continuativi.
I 3 giorni mensili di permesso possono essere frazionati in mezze giornate lavorative calcolate sull’orario
complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.
Le due ore di permesso giornaliero spettano se l’orario di lavoro giornaliero è superiore alle 6 ore, altri-
menti il permesso è solo di 1 ora al giorno.
La/Il lavoratrice/ore che assiste una persona con disabilità grave può usufruire di due anni di congedo
straordinario nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Hanno diritto di usufruirne le/i lavoratrici/ori autorizzati dall’INPS, secondo un preciso ordine di priorità
fra i familiari conviventi.
Per usufruire del congedo è necessario documentare la convivenza.
I periodi di congedo fino ad un massimo di due anni possono essere fruiti in modo continuativo o fra-
zionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi.
Spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita mentre, ai fini pensionistici, la contribuzione è
figurativa.
Articolo 40
Congedo per cure per gli invalidi
I dipendenti mutilati e/o invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un
periodo non superiore a 30 giorni. La richiesta deve essere inviata dalla/l lavoratrice/ore all’ufficio del
personale/amministrazione unitamente alla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Nazionale, o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità di una cura
correlata alla patologia per cui è stata riconosciuta l’invalidità. La/Il lavoratrice/ore deve documentare
l’avvenuta effettuazione delle cure. Queste assenze vengono retribuite come assenze per malattia e sono
escluse dal computo del periodo di comporto.
Articolo 41
Congedi per eventi e cause particolari
(art. 4, Legge n. 53/’00)
Si ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso, o di documentata
grave infermità, del coniuge/parte dell’unione civile/convivente o di un parente entro il secondo grado
o di affini, purché la stabile convivenza con la/il lavoratrice/ore risulti da certificazione anagrafica, ove
previsto, oppure attraverso l’autocertificazione della propria situazione di fatto a fronte di conclamata
convivenza e/o presenza di figli riconosciuti.
In tali giorni di permesso, non vanno considerati quelli festivi e quelli non lavorativi.
Se tali eventi avvengono fuori dai confini nazionali, il permesso retribuito è di 6 giorni lavorativi all’anno.
Si può richiedere, inoltre, per gravi e documentati motivi familiari e/o in presenza di progetti di recupero
da etilismo o tossicodipendenza, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2
anni. Durante tale periodo si conserva il posto di lavoro, non si ha diritto alla retribuzione e non si può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Tale congedo non è computato ai fini previdenziali; si può procedere al riscatto ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati secondo il criterio della prosecuzione volontaria.
Articolo 42
Congedi per la formazione
(art. 5, Legge n. 53/’00)
Ferme restando le disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’art. 36 del presente Regolamento,
coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio possono chiedere un periodo di sospensione
del rapporto di lavoro per congedi per la formazione, per un periodo, continuativo o frazionato, non
superiore a 11 mesi, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il congedo è finalizzato:
1) al completamento della scuola dell’obbligo;
2) al conseguimento del titolo di studio di secondo grado e del diploma universitario o di laurea;
3) alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dalla CGIL, dalle
categorie e dagli Enti ed Istituti.
Durante tale periodo, si conserva il posto di lavoro e non si ha diritto alla retribuzione.
Il congedo per la formazione non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie,
con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di
congedo, di cui sia data comunicazione scritta alla CGIL, dà luogo all’interruzione del congedo mede-
simo.
La richiesta di congedo formativo può non essere accolta oppure, in caso di comprovate esigenze orga-
nizzative, ne può essere differito l’accoglimento. In questo caso, la struttura interessata deve comunque
individuare, con il richiedente, le modalità di fruizione del congedo. In caso di differimento o diniego
dell’esercizio di tale facoltà, il termine di preavviso non è inferiore a 30 giorni.
Si può procedere al riscatto di tale periodo oppure al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 43
Congedo per matrimonio, unioni civili o unioni di fatto
La durata del congedo è di quindici giorni di calendario, regolarmente retribuiti.
Al matrimonio sono equiparati ai fini della presente disposizione, le unioni civili e le unioni di fatto. Per
unioni di fatto si intendono quelle registrate presso l’anagrafe comunale, ove previsto, oppure quelle
attestate mediante l’autocertificazione della propria situazione di fatto a fronte di conclamata convivenza
e/o presenza di figli riconosciuti.
Il congedo derivante da unioni di fatto non può essere fruito più di una volta nell’arco di cinque anni.
TITOLO V
Disciplina
Articolo 44
Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza dei doveri di cui al presente Regolamento, del Regolamento Confederale sul trattamento
dei dati, dello Statuto e del Codice Etico da parte del personale soggetto a comandi e distacchi, dà luogo
alla revoca dei medesimi.
L’inosservanza delle norme del presente Regolamento e del Regolamento Confederale sul trattamento
dei dati, da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti disciplinari in relazione
all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa nella misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni;
5) licenziamento disciplinare con preavviso;
6) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della
mancanza sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione a:
1) alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
2) al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
3) all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
4) alla responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
5) al concorso nella mancanza di più lavoratrici/ori in accordo tra loro;
6) al comportamento complessivo della/del lavoratrice/ore, con particolare riguardo ai precedenti
disciplinari nell’ambito del biennio precedente.
b) le sanzioni di cui ai punti 1, 2, 3, si applicano al dipendente per:
1) ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, inosservanza delle disposizioni in tema di
assenza per malattia;
2) esecuzione con negligenza del lavoro affidato;
3) mancata comunicazione di ogni mutamento del proprio domicilio, sia durante il lavoro che du-
rante i congedi;
4) mancata osservazione di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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L’importo delle ritenute per multa sarà destinato ad attività sociali e la/il lavoratrice/ore ha facoltà di
prendere visione della documentazione relativa al versamento.
c) il provvedimento della sospensione della retribuzione e dal lavoro si applica nei confronti della/del
lavoratrice/ore che:
1) arrechi colpevolmente danno alle cose ricevute in dotazione ed uso;
2) si presenti in servizio in stato di ubriachezza o sotto effetto droga;
3) assenze dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
4) commetta recidiva, oltre la seconda volta nel biennio precedente in qualunque delle mancanze
che prevedono la multa.
5) commetta violazioni dei doveri di cui al presente Regolamento, del Regolamento Confederale sul
trattamento dei dati, e delle norme dello Statuto e del Codice etico.
d) salva ogni altra azione legale, il provvedimento di licenziamento disciplinare con preavviso si applica,
per le seguenti mancanze:
1) assenza ingiustificata oltre tre giorni, anche non continuativi, nell’anno solare;
2) esecuzione senza permesso di lavori per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro nel
luogo di lavoro;
3) recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per
iscritto.
e) il licenziamento senza preavviso si applica per le seguenti mancanze:
1) furto nella struttura;
2) trafugamento di documenti riservati dell’organizzazione, dati personali di titolarità o sotto la re-
sponsabilità dell’organizzazione, abuso di fiducia, lo svolgimento in qualsiasi modalità di attività
di concorrenza, la violazione del segreto di ufficio o comunque la divulgazione, o trasmissione a
terzi, di informazioni, dati personali e notizie riservate riguardanti l’organizzazione e la sua attività;
3) condanna definitiva ad una pena detentiva;
4) condanna definitiva per reati connessi all’esercizio dell’attività sindacale, contrari all’etica profes-
sionale;
5) appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con lo Statuto della CGIL e il Codice
etico;
6) esecuzione, in concorrenza o in conflitto di interessi con il Sistema CGIL, di attività per conto
proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;
7) recidiva, oltre la seconda volta nel biennio precedente in qualunque delle mancanze che preve-
dono la sospensione;
8) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti pregiudi-
zievoli agli interessi della Confederazione e del Sistema CGIL (ad es. quelli contemplati all’art. 7
dello Statuto, commi II e III), dei colleghi di lavoro.
Le disposizioni contenute nel presente articolo devono essere portate a conoscenza delle/i lavoratrici/ori,
mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
La/Il lavoratrice/ore, colpito da provvedimento disciplinare che intenda impugnare la legittimità del
provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione di legge.
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata alla/al lavoratrice/ore con
lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato alla/al lavoratrice/ore stesso
per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito,
il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni purché il datore di lavoro ne dia preventiva
comunicazione scritta alla/al lavoratrice/ore interessato.
Nei casi in cui, in attuazione dell’art. 30 dello Statuto, il dipendente iscritto sia sospeso dall’esercizio
dell’attività, al medesimo non viene erogato lo stipendio.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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TITOLO VI
Trattamento economico
Articolo 45
Inquadramento
I livelli di inquadramento, i profili professionali, gli incarichi elettivi ed i relativi trattamenti economici
riportati nelle tabelle allegate, riguardano l’insieme delle strutture.
Ad esse è affidata la titolarità per quanto riguarda la collocazione nei relativi profili professionali.
Non sono ammessi trattamenti economici o qualsiasi altro importo superiore a quelli indicati nel Rego-
lamento nazionale.
L’eventuale presenza di tali situazioni, fatte salve le eventuali responsabilità statutarie, deve essere imme-
diatamente superata ed uniformata alle previsioni del Regolamento nazionale.
Articolo 46
Trattamento economico
I compensi mensili, a regime, previsti per ciascun livello, sono quelli indicati nelle tabelle allegate e hanno
valore fino al 30.06.2026.
Gli incrementi economici sono deliberati dall’Assemblea generale nazionale e sono corrisposti, non oltre
la data di scadenza, secondo le indicazioni dalle Assemblee generali dei Centri regolatori.
Gli stessi vengono corrisposti per 14 mensilità.
La 13^ e la 14^ vengono corrisposte, rispettivamente, a metà dicembre e a metà giugno di ogni anno e,
ai fini dell’attribuzione dei dodicesimi, fanno rispettivamente riferimento ai periodi: 1° gennaio - 31 di-
cembre e 1° luglio - 30 giugno.
Il personale in distacco retribuito o in posizione di comando ha l’obbligo di presentare annualmente la
Certificazione Unica e di fornire, con le cadenze indicate dall’organizzazione, all’ufficio che provvede a
liquidare le retribuzioni, copia del cedolino paga del luogo di lavoro di provenienza per procedere agli
eventuali adeguamenti.
Per i funzionari in distacco retribuito, nel caso in cui la retribuzione aziendale sia inferiore alla retribuzione
del livello previsto dal Regolamento della CGIL, si provvederà ad erogare la differenza.
Per i funzionari in distacco retribuito, nel caso in cui la retribuzione aziendale percepita durante la per-
manenza in azienda sia superiore a quella erogata dalla stessa azienda durante lo svolgimento dell’attività
sindacale, si potrà valutare, di provvedere ad erogare, a parziale compensazione, un ad personam assor-
bibile, tramite apposita delibera della Segreteria della struttura, condivisa con i Centri Regolatori di riferi-
mento.
Per il personale distaccato in Legge 300/’70, nel caso in cui la retribuzione certificata dall’azienda sia
superiore alla retribuzione di livello prevista dal Regolamento della CGIL, si provvederà ad erogare la
differenza.
Articolo 47
Professionalità particolari
I Centri regolatori definiscono l’area contrattuale e le norme per l’inquadramento di particolari figure
professionali.
Allo scopo dovranno anche essere valutati i requisiti professionali previsti dalla legislazione vigente e le
caratteristiche dei compiti assegnati in relazione alla struttura di riferimento.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 48
Incumulabilità di compensi ed emolumenti
I compensi – intendendosi con tale termine le somme percepite in ragione di un rapporto di lavoro,
subordinato o autonomo, intercorrente con la CGIL – corrisposti nell’ambito del Sistema CGIL, sono
incumulabili con ogni emolumento percepito per cariche, incarichi o funzioni di rappresentanza della
CGIL e con ogni emolumento riconosciuto per cariche assunte, incarichi attribuiti o funzioni svolte in
virtù di designazione da parte della CGIL.
Articolo 49
Indennità di mandato e indennità di funzione
Gli incarichi di Segreteria, ai vari livelli dell’organizzazione, hanno sempre natura elettiva e, per la durata
del mandato, comportano l’attribuzione di potere rappresentativo nei limiti e con le modalità fissate dallo
Statuto. Sono, dunque, per loro natura, temporanei.
Analoga natura temporanea possono avere incarichi politici, di carattere non elettivo, per i quali è prevista
la Delibera di nomina da parte delle Segreterie competenti che comportano l’attribuzione di potere rap-
presentativo, nei limiti e con le modalità fissate dalle Delibere stesse.
Ai segretari generali e ai componenti le segreterie è riconosciuta, per la durata del mandato, l’indennità di
mandato.
Ai funzionari politici, ai quali venga attribuita, mediante Delibera della Segreteria, una funzione di rap-
presentanza dell’organizzazione, è riconosciuta, per la durata dell’incarico, l’indennità di funzione di cui
agli allegati 2 e 6 e secondo la Declaratoria di cui all’allegato 7. Gli importi dell’indennità di mandato sono
definiti negli allegati 1 e 4.
L’eventuale o la mancata corresponsione, in tutto o in parte, dell’indennità a coloro che esercitano il
mandato restando in produzione, sarà formalmente deliberata, dalla struttura di appartenenza con riferi-
mento alle modalità con cui si esercita il mandato e sottoscritta per presa visione e accettazione dalla
compagna o dal compagno oggetto della delibera di cui sopra.
Nel caso di mancata corresponsione dell’indennità, verrà attivato un rapporto di cui all’art. 6 del presente
regolamento.
Nel caso in cui un compagno o una compagna abbiano incarichi contemporaneamente in più strutture o
nel caso fosse loro attribuito un incarico per cui è prevista un’indennità di mandato e/o di funzione da
più strutture, non essendo possibile cumulare più indennità, al compagno o alla compagna dovrà essere
erogata esclusivamente l’indennità di maggior valore economico dalla struttura per cui questa indennità
di mandato o di funzione scaturisce. Qualora fossero indennità di pari importo, l’indennità sarà erogata
dalla struttura presso la quale si opera preminentemente.
L’indennità di mandato costituisce una voce retributiva equiparata alla retribuzione di livello ed è corri-
sposta in relazione allo svolgimento del mandato elettivo o di una specifica funzione.
Alla cessazione del mandato/funzione, nel caso in cui si vada a ricoprire:
• un incarico elettivo o non elettivo dove è previsto un livello di inquadramento inferiore e non è
prevista l’indennità di mandato/funzione, oppure un’inferiore indennità di mandato/funzione, verrà
riconosciuto un “ad personam” assorbibile per la differenza delle indennità, tale da garantire il man-
tenimento della retribuzione. Inoltre, la differenza tra i due inquadramenti di paga di livello produrrà
un ad personam non assorbibile fino a quando non si ricoprirà un incarico che preveda una paga di
livello pari o superiore a quella che si ricopriva nel momento in cui quest’ad personam è stato gene-
rato.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 50
Indennità di funzione
Per ogni livello di inquadramento del personale politico con incarichi non elettivi, possono essere decise
dalle Segreterie delle strutture interessate, mediante delibera scritta motivata, indennità di funzione il cui
scopo è quello di riconoscere prestazioni di carattere eccezionale che, pur all’interno del profilo ricoperto,
esorbitano o mettono in campo responsabilità e/o competenze peculiari.
L’importo dell’indennità di funzione non può essere superiore all’indennità massima attribuibile al livello
di inquadramento degli incarichi non elettivi.
Eventuali eccedenze, rispetto ai trattamenti attuali, dovranno essere assorbite.
Per ogni livello di inquadramento del personale professionale, qualificato ed esecutivo, possono
essere decise, dalle Segreterie delle strutture interessate, mediante delibera scritta motivata, specifiche
indennità di funzione. Tali indennità di funzione potranno essere erogate al fine di rispondere a pro-
blemi specifici di consolidata professionalità e/o derivanti dalle modificazioni dell’organizzazione del
lavoro e/o dall’attribuzione di specifiche responsabilità. L’indennità di funzione è una voce retributiva
equiparata alla retribuzione di livello ed è corrisposta in relazione allo svolgimento effettivo della
specifica funzione per la quale è stata riconosciuta.
Al cessare dell’incarico per cui è stata attribuita l’indennità di funzione, cesserà l’erogazione della stessa
che genererà un ad personam assorbibile con i futuri miglioramenti o nel caso venga attribuita un’inden-
nità pari o superiore a quella che si ricopriva nel momento in cui questo ad personam è stato generato.
Articolo 51
Altre indennità
Possono essere previste, mediante delibera scritta motivata, indennità specifiche per particolari mansioni
ed incarichi, aventi svolgimento continuativo, quali: turnazioni; guida di autoveicoli; prestazione lavora-
tiva durante le festività; tenuta della cassa.
I Centri regolatori definiranno le casistiche ed il conseguente incremento percentuale sulla paga di livello.
Articolo 52
Processi di mobilità
Nei casi di mobilità tra strutture che comportino un inquadramento ad un livello inferiore, si procederà,
nell’inquadramento al nuovo livello, all’attribuzione di un emolumento “ad personam”, non assorbibile,
costituito dal differenziale con il livello di inquadramento di provenienza.
Nell’ambito dei processi di mobilità, dopo un periodo di tempo in cui si sono svolti incarichi e funzioni
in un livello di inquadramento inferiore a quello precedentemente svolto, con conseguente riconosci-
mento di un “ad personam”, se si viene eletti o designati ad un incarico che prevede un livello d’inqua-
dramento superiore, la quota dell’”ad personam” verrà riassorbita fino alla concorrenza.
La dichiarazione relativa all’assunzione nella nuova struttura, di cui all’art. 7 del presente Regolamento,
che deve essere firmata anche dall’interessato, riporterà traccia analitica di questi passaggi in modo tale
che sia sempre ricomponibile il quadro complessivo.
I processi di mobilità dovranno evincersi dal fascicolo personale del dipendente.
Nel caso di assegnazione a incarichi di livello inferiore, nell’ambito della stessa struttura, si procederà
all’assorbimento delle eventuali indennità di funzione, mantenendo il livello di inquadramento posseduto.
Le eccedenze salariali determinate da indennità di mandato e di funzione, saranno assorbite con i futuri
miglioramenti o nel caso venga attribuita un’indennità pari o superiore a quella che si ricopriva nel mo-
mento in cui quest’ ad personam è stato generato.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 53
Emolumenti
Quanti operano nelle varie strutture CGIL, a prescindere dalla tipologia del rapporto con la CGIL, che
sono designati dalla CGIL medesima in soggetti quali Enti, Istituti, Fondazioni, Comitati e Commissioni
dell’U.E, CNEL, Fondi, società di capitali, società di persone, ecc., per i quali, per le cariche, incarichi o
funzioni sono previsti emolumenti, comunque denominati, devono riversare tali emolumenti integral-
mente alla struttura di cui si è dipendenti o collaboratori, ferma restando la possibilità che tali somme
costituiscano oggetto di rapporti di solidarietà tra la struttura di appartenenza, di cui la persona è dipen-
dente o collaboratore, e la struttura designante.
A tali dipendenti o collaboratori, devono essere riconosciute, per intero, le spese sostenute e comprovate
per adempiere a tali incarichi, quando non rimborsate direttamente dal soggetto in cui si è designati.
Il versamento dovrà essere effettuato direttamente da parte dei soggetti di cui sopra sul conto corrente
bancario della struttura di appartenenza, dietro rilascio di apposita delega da parte degli interessati, sotto-
scritta all’atto della designazione.
Nel caso di strutture nelle quali la CGIL è soggetto non esclusivo, gli eventuali emolumenti, qualsiasi sia
la loro denominazione, devono essere riversati integralmente all’organizzazione.
Tali disposizioni sono da intendersi come inderogabili per ogni dipendente o collaboratore e per ogni
struttura della CGIL.
L’inosservanza da parte di dipendenti e/o distaccati dell’applicazione del presente articolo avvierà l’atti-
vazione di sanzioni disciplinari come riportato al precedente art. 44.
Articolo 54
Prestiti ed anticipazioni
Sono possibili prestiti, non cumulabili, pari, all’importo massimo di due stipendi lordi, da restituire rateal-
mente entro 24 mesi, maggiorati del tasso ufficiale di sconto.
Sono possibili anticipazioni sul compenso mensile netto nella misura massima del 50%. Sono possibili
anticipazione sulla 13^ e 14^ mensilità a partire rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° marzo per un
massimo dell’80% della cifra spettante.
Articolo 55
Trattenute per sciopero
Per quanto riguarda i dipendenti, ivi compresi i collaboratori, ed i distaccati in aspettativa non retribuita
Legge 300/’70, la trattenuta per l’intera giornata di sciopero sarà pari ad un ventiseiesimo della retribu-
zione mensile.
Per i distaccati retribuiti, ai quali sia riconosciuta dall’amministrazione di appartenenza la possibilità di
dichiarare la propria adesione allo sciopero ai fini della relativa trattenuta, la struttura di riferimento trat-
terrà l’importo per lo sciopero sul differenziale percepito dalla nostra organizzazione, consegnando copia
della busta paga del datore di lavoro che attesti la trattenuta. In assenza di comunicazione e trasmissione
della busta paga, l’organizzazione è tenuta ad effettuare il conteggio della trattenuta sul totale della retri-
buzione.
Per scioperi di durata inferiore all’intera giornata, la trattenuta è proporzionale.
Le somme trattenute per scioperi proclamati dalla Confederazione o dalle Categorie presso le quali si
opera devono essere utilizzate esclusivamente per finalità esterne, con particolare riferimento alla coope-
razione e solidarietà internazionale.
Delle trattenute e del loro utilizzo dovrà essere data adeguata pubblicità.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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Articolo 56
Contribuzione previdenziale ed assistenziale
Si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Va garantita, a tutto il personale in aspettativa sindacale Legge 300/’70 o in distacco retribuito, aziendale
l’applicazione dell’art. 3, D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996.
La struttura sindacale presso la quale opera il soggetto in regime di aspettativa non retribuita, predispone
e consegna alla/al lavoratrice/ore interessato la documentazione di sua competenza per il riconoscimento
dei contributi figurativi durante il periodo in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della Legge
300/’70.
L’interessato cura i rapporti con l’azienda, dalla quale è in stato di aspettativa non retribuita, per il repe-
rimento e completamento della documentazione a carico del datore di lavoro (Modello AP123/prospetto
retribuzione figurativa, rilascio della concessione dell’aspettativa e suo rinnovo annuale e quant’altro
eventualmente richiesto).
La responsabilità del corretto adempimento resta pertanto in capo all’interessato. al quale è demandata la
presentazione della domanda presso l’ente previdenziale (“entro il 30 settembre dell’anno successivo a
quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa a pena di decadenza” comma
3, articolo 3, D.Lgs. 16/09/1996), il monitoraggio dell’iter ed in controllo dell’avvenuto accredito
sull’estratto conto contributivo. La pratica si conclude con l’accredito dei contributi figurativi sulla posi-
zione previdenziale del richiedente.
La struttura sindacale di appartenenza del soggetto in aspettativa non retribuita si fa carico del versamento
della contribuzione aggiuntiva facoltativa prevista dal comma 5, articolo 3, D.Lgs. 16/09/1996 a seguito
di richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico competente.
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori assicurati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio
1993, che accedono alla pensione anticipata, si applicano le disposizioni in cui all’art. 15 del D.Lgs. n.503
del 1992, già operanti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.
Il predetto art. 15 del D.Lgs. n. 503 del 1992 prevede il limite di 5 anni di contribuzione figurativa valu-
tabile per la pensione anticipata.
Articolo 57
Trattamento di Fine Rapporto, accantonamento ed utilizzo
Per quanto riguarda l’accantonamento del TFR si applica la legislazione vigente.
Per quanto riguarda il suo utilizzo, si applicano le disposizioni della Legge 297/’82, nonché le norme del
Codice civile, di cui all’art. 2120, e quelle contenute nella Legge 53/’00 sui congedi parentali.
Articolo 58
Previdenza complementare
Aderiscono al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, previa manifestazione espressa di volontà, le/i
lavoratrici/ori:
1) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata superiore a sei mesi;
3) distaccati in Legge 300/’70;
4) distaccati retribuiti che percepiscono l’integrazione retributiva.
La contribuzione al Fondo Pensione “Previdenza Cooperativa” è dovuta nella misura di:
1) 1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico del dipendente;
2) 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico del datore di lavoro;
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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3) 36% della quota di TFR che matura, nell’anno, per le/i lavoratrici/ori di prima occupazione antece-
dente al 28 aprile 1993, salvo gli adeguamenti resi necessari da sopravvenienti disposizioni di legge;
4) 100% del TFR che matura, nell’anno, per le/i lavoratrici/ori di prima occupazione successiva al 28
aprile 1993.
La quota di TFR da versare al Fondo Pensione “Previdenza Cooperativa” può essere incrementata dal
singolo Centro regolatore in relazione alle specifiche disponibilità ed opportunità.
Fermo restando il contributo a carico del datore di lavoro, è fatta salva la facoltà della/del lavoratrice/ore
di effettuare il versamento volontario di contributi aggiuntivi.
I Fondi regionali, territoriali o di categoria delibereranno la confluenza in “Previdenza Cooperativa”,
secondo accordi da definire nelle sedi competenti.
Per le province di Trento e Bolzano la/il lavoratrice/ore ha la facoltà di iscriversi al Fondo regionale di
previdenza integrativa “Laborfonds” con i conseguenti versamenti dei contributi previsti allo stesso
Fondo.
Articolo 59
Prestazioni integrative sanitarie
Possono essere sottoscritte polizze che comportino l’erogazione di prestazioni integrative da parte della
Cassa sanitaria a favore di quanti operano nel Sistema CGIL.
I Centri regolatori forniranno i relativi indirizzi.
Articolo 60
Pensionamento
Il raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione comporta la
conclusione di qualsivoglia rapporto di dipendenza con la CGIL e con le sue articolazioni, compresi
istituti ed enti collaterali, strutture con le quali esistono convenzioni o protocolli d’intesa.
Analoga previsione si applica per le associazioni, fondazioni, società, anche immobiliari, cooperative,
istituti ecc. promossi dalla CGIL o dalle sue categorie.
Tale norma si intende valevole sia per i dipendenti che per i distaccati/aspettative.
La cessazione del rapporto si riferisce a quanti svolgono incarichi esecutivi o dirigenziali, nell’apparato
politico o tecnico, qualunque sia la funzione ricoperta.
Articolo 61
Erogazione servizi - EDR
Al personale dipendente deve essere fornito il servizio mensa, anche mediante l’utilizzo di ticket restau-
rant per un valore massimo di € 8,00 giornaliero.
Il buono pasto non viene attribuito nei casi di missione, congedi, infortuni, malattie, ferie, permessi ed in
ogni altra situazione di assenza dal lavoro prevista dal presente Regolamento.
Nell’ipotesi in cui ciò non fosse possibile, sarà corrisposto un EDR nella misura prevista dalla voce indi-
cata del comma precedente.
L’importo dell’EDR sarà frazionato in quote giornaliere e sarà corrisposto in base alla presenza che dovrà
essere dichiarata ai rispettivi uffici.
In caso di mobilità verso una struttura che eroga direttamente i servizi di cui sopra, cessa la causale della
corresponsione.
Per quanto riguarda il trasporto casa-lavoro, l’EDR sarà corrisposto mediante l’erogazione di una somma,
soggetta a ritenute fiscali e contributive, nella misura determinata da ciascun Centro regolatore e,
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
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comunque, fino al valore massimo di 55,00 € mensili per undici mensilità, oppure di 50,42 € per dodici
mensilità.
Tale quota di EDR non è cumulabile con altro trattamento casa-lavoro che va, comunque, corrisposto,
con le modalità sopra indicate, a coloro che sono autorizzati, con Delibera scritta della Segreteria com-
petente, all’ utilizzo del mezzo proprio.
L’EDR assorbe ogni eventuale somma diversa dalle voci stipendiali, erogata a qualsiasi titolo.
Al venir meno delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione della quota di EDR di cui ai commi
precedenti, cessa immediatamente la corresponsione ed eventuali eccedenze tra l’EDR percepito in pre-
cedenza e quello attualmente spettante non genererà alcuna Ad personam.
Articolo 62
Trattamento auto per uso occasionale del mezzo. Indennità chilometrica
I Centri regolatori nazionali e regionali deliberano, entro tre mesi dall’approvazione del presente Regola-
mento, le regole relative all’uso occasionale dell’auto, ivi compresa l’obbligatorietà dell’autorizzazione
preventiva (foglio missione) all’uso e stabiliscono il trattamento auto, onnicomprensivo di tutte le voci
legate all’utilizzo del mezzo, entro il tetto massimo di € 0,67 al km per le auto a benzina; di € 0,64 al km
per le auto a diesel; di € 0,67 al km per le auto alimentate a gas metano esclusivo; di € 0,52 al km per le
auto alimentate benzina/GPL o benzina/metano; di € 0,68 al km per le auto alimentate con sistema
Hybrid/benzina o Hybrid plug-in/benzina; di € 0,48 al km per le auto alimentate esclusivamente in elet-
trico.
Per avere diritto al rimborso è obbligatorio documentare:
1) l’utilizzo che si è fatto del mezzo;
2) il tipo di vettura usata, la targa e l’alimentazione;
3) i chilometri percorsi per ogni viaggio;
4) l’autorizzazione all’uso del mezzo, rilasciata dal responsabile di ogni struttura all’uopo incaricato dalla
Segreteria.
Non sono ammissibili i rimborsi per percorrenze chilometriche effettuate nel comune sede di lavoro,
tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.
Non sono consentiti rimborsi forfettari in cifra fissa.
Articolo 63
Missione
La missione è la condizione con la quale si realizza la partecipazione temporanea all’attività sindacale fuori
dalla sede ordinaria di attività, finalizzata alla soddisfazione di contingenti esigenze della CGIL.
Essa deve essere svolta coniugando l’esigenza di garantire lo svolgimento dell’attività per la quale si ef-
fettua la missione ed un uso razionale ed oculato delle risorse dell’organizzazione. Per i dipendenti che si
recano fuori sede, per motivi di lavoro, è previsto il seguente trattamento massimo a fronte della presen-
tazione dei giustificativi di spesa validi fiscalmente e intestati alla struttura di appartenenza:
1) spese di viaggio con relativa documentazione. Per quanto riguarda l’uso del treno, sarà rimborsato il
biglietto di II classe, mentre la I classe potrà essere rimborsata esclusivamente nel caso non sia pos-
sibile l’uso della II classe o nel caso in cui il biglietto di I classe, per offerte e scontistiche particolari,
fosse inferiore o equivalente al costo del biglietto di II classe. Per quanto riguarda l’utilizzo dell’aereo,
sarà rimborsato il biglietto equivalente alla tariffa più vantaggiosa, compresa la possibilità di un cam-
bio di orario. Prima di fare ricorso al mezzo proprio, che è da considerarsi come un’eccezione, e che
deve sempre essere preventivamente autorizzato, dovrà essere verificata dall’interessato e/o
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
31
dall’organizzazione la possibilità di utilizzare autonoleggi o altre modalità che comportino un conte-
nimento dei costi. I Centri regolatori determineranno, entro tre mesi dall’approvazione del presente
Regolamento, eventuali ulteriori regole con riferimento all’economicità della gestione delle missioni.
2) spese di pernottamento in albergo fino ad un massimo di categoria 4 stelle;
3) spese per vitto, con relative ricevute fiscali, fino ad un massimo di € 65 per due pasti (per un solo
pasto il massimo rimborsabile è di € 45);
4) diaria giornaliera: per missioni fuori dalla Regione, nella quale ha sede la struttura presso la quale si
opera, l’importo è pari ad un massimo di € 15,49 al giorno; per missioni all’estero, l’importo è pari ad
un massimo di € 25,82 al giorno.
Nel caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio dovrà essere indicato nel foglio missione il tipo
di alimentazione.
Le spese per la partecipazione a riunioni o ad attività in sede europea ed internazionale, anche nei casi
in cui siano previsti rimborsi da parte dei soggetti che convocano la riunione, devono essere obbliga-
toriamente anticipate dall’Ufficio amministrazione della struttura che ha provveduto alla nomina, in-
dicando gli estremi bancari della struttura per l’accredito dei rimborsi, se previsti.
Le richieste di rimborso delle spese sostenute per missioni devono essere, inderogabilmente, presentate
entro due mesi dal termine della missione. Il mancato rispetto di tali termini comporta la conseguente
cessazione del diritto al rimborso.
Per lo svolgimento della missione, è possibile richiedere un anticipo rispetto alle spese. L’anticipo deve
essere regolarizzato, entro cinque giorni lavorativi, dopo l’effettuazione della missione, con la presen-
tazione di tutta la relativa documentazione, pena l’impossibilità di poter riconoscere altri anticipi.
Per i giorni di missione non viene corrisposto il buono pasto.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Articolo 64
Sfera di applicazione
Per l’applicazione del presente Regolamento va inteso che:
1) il Regolamento viene applicato a tutto il personale, per come identificato nell’art. 1, del “Sistema
CGIL”, che è composto dalla CGIL nazionale, dalle strutture territoriali della CGIL, dalle Categorie,
dagli Enti e dagli Istituti collaterali, dalle Fondazioni, dalle Associazioni e, se espressamente previste
nei rispettivi ordinamenti, da altre strutture emanate dalla CGIL o dalle Categorie o con le quali esi-
stono peculiari rapporti di collaborazione politica e di condivisione delle reciproche finalità;
2) l’Assemblea generale della CGIL nazionale approva il Regolamento e ne garantisce la sua applica-
zione;
3) le parti normative entrano in vigore, salvo diversa previsione, dal momento dell’approvazione del
Regolamento;
4) i Centri regolatori, di cui allo Statuto della CGIL, deliberano sull’attuazione del Regolamento dei
trattamenti degli apparati, secondo le decisioni dell’Assemblea generale della CGIL nazionale, e sulle
parti espressamente rinviate a deliberazioni dei Centri regolatori di cui agli articoli: 16 (Pari opportu-
nità); 47 (Professionalità particolari); 51 (Altre indennità); 58 (Previdenza complementare); 59 (Pre-
stazioni integrative sanitarie); 61 (Erogazione servizi – EDR); 62 (Trattamento auto per uso
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
32
occasionale del mezzo); 63 (Missione). In particolare, le Categorie nazionali curano l’applicazione del
Regolamento per le strutture nazionali, mentre le Assemblee generali delle CGIL regionali curano
l’applicazione del Regolamento per le loro strutture regionali, per le categorie regionali, per le
CDLM/CDLT, per le categorie territoriali;
5) ogni singola struttura è responsabile della:
a) definizione della struttura e composizione attuale e futura dell’organico;
b) corretta attribuzione dei livelli di inquadramento;
c) gestione di ogni provvedimento relativo al personale alle proprie dipendenze.
Nel caso in cui la struttura in questione non abbia un ufficio di amministrazione o la tenuta della situa-
zione relativa al personale, il riferimento è la struttura confederale, Camera del Lavoro o CGIL regionale.
Eventuali problemi di interpretazione autentica del presente Regolamento, sono demandati alla Commis-
sione nazionale del Regolamento, costituita al momento dell’approvazione dello stesso.
Sull’applicazione del Regolamento vigilano gli Ispettori.
Ogni decisione, difforme dal presente Regolamento, è nulla ed è fatto obbligo, alla struttura interessata,
di assumere le decisioni conseguenti, dandone comunicazione al rispettivo Centro regolatore.
Articolo 65
Protezione dei dati personali
Tutto il personale soggetto al presente Regolamento è tenuto al rispetto delle norme eurounitarie, di
legge, di regolamento e delle disposizioni interne in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 66
Molestie sessuali
In materia, trovano applicazione le norme di legge e gli altri atti di natura legislativa e regolamentare.
A livello nazionale, entro tre mesi dall’approvazione del presente Regolamento, sarà avviato e reso strut-
turale un percorso di formazione tematico per la prevenzione e il contrasto delle molestie e violenze per
tutto il personale.
Articolo 67
Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione del presente Regolamento,
su richiesta di una o di entrambe le parti, si espleterà un tentativo interno di conciliazione.
Le parti nomineranno, distintamente, un proprio rappresentante e, congiuntamente, un rappresentante
“super partes”.
Il tentativo deve essere realizzato entro 30 giorni.
Articolo 68
Norma transitoria
Le Tabelle retributive sono parte integrante del presente Regolamento.
I profili professionali e le relative declaratorie sono parte integrante del presente Regolamento.
Entro il 31 marzo 2024 verrà istituito un apposito gruppo di lavoro che avrà il compito di riformare entro
la scadenza del presente Regolamento l’inquadramento, le scale parametrali e le declaratorie così come
formulate di seguito.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
33
ALLEGATI
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
34
Allegato 1
Area politica elettiva. Incarichi di Segreteria
Retribuzioni aggiornate a regime degli adeguamenti % all’1/07/2025
Livello Parametro Paga di livello Indennità mandato Totale
AS 330 4.802,63 1.531,92 6.334,55
A1 265 3.856,66 981,76 4.838,42
AA 258 3.754,82 613,60 4.368,42
AB 258 3.754,82 428,48 4.183,30
AC 258 3.754,82 245,44 4.000,26
BA 229 3.332,73 613,60 3.946,33
BB 229 3.332,73 428,48 3.761,21
BC 229 3.332,73 245,44 3.578,17
C1a 200 2.910,66 428,48 3.339,14
C1b 200 2.910,66 282,88 3.193,54
CA 196 2.852,50 282,88 3.135,38
CB 196 2.852,50 185,12 3.037,62
CC 196 2.852,50 144,56 2.997,06
D1 182 2.648,74 214,24 2.862,98
DA 180 2.619,63 214,24 2.833,87
DB 180 2.619,63 144,56 2.764,19
DC 180 2.619,63 61,36 2.680,99
La declaratoria degli inquadramenti è riportata nell’allegato 5.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
35
Allegato 2
Area politica non elettiva
Retribuzioni aggiornate a regime degli adeguamenti % all’1/07/2025
Livello Parametro Paga di livello Indennità
di funzione massima Totale
AA 258 3.754,82 613,60 4.368,42
AB 258 3.754,82 428,48 4.183,30
AC 258 3.754,82 245,44 4.000,26
BA 229 3.332,73 613,60 3.946,33
BB 229 3.332,73 428,48 3.761,21
BC 229 3.332,73 245,44 3.578,17
C1a 200 2.910,66 428,48 3.339,14
C1b 200 2.910,66 282,88 3.193,54
CA 196 2.852,50 282,88 3.135,38
CB 196 2.852,50 185,12 3.037,62
CC 196 2.852,50 144,56 2.997,06
D1 182 2.648,74 214,24 2.862,98
DA 180 2.619,63 214,24 2.833,87
DB 180 2.619,63 144,56 2.764,19
DC 180 2.619,63 61,36 2.680,99
E 172 2.503,19 0,00 2.503,19
La declaratoria degli inquadramenti è riportata nell’allegato 7.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
36
Allegato 3
Area tecnica
Retribuzioni aggiornate a regime degli adeguamenti % all’1/07/2025
Livello Parametro Paga di livello Indennità funzione Totale
Area Professionale A 210 3.056,23 0,00 3.056,23
B 188 2.736,07 0,00 2.736,07
C1 178 2.590,50 0,00 2.590,50
C 175 2.546,86 0,00 2.546,86
D 154 2.241,20 0,00 2.241,20
Area Qualificata A1 172 2.503,19 0,00 2.503,19
A 169 2.459,52 0,00 2.459,52
B1 160 2.328,54 0,00 2.328,54
B 157 2.284,89 0,00 2.284,89
C1 136 1.979,28 0,00 1.979,28
C 134 1.950,18 0,00 1.950,18
Area Esecutiva
A1 148 2.153,90 0,00 2.153,90
A 145 2.110,23 0,00 2.110,23
B1 140 2.037,50 0,00 2.037,50
B 138 2.008,38 0,00 2.008,38
C 126 1.833,75 0,00 1.833,75
D* 100 1.455,35 0,00 1.455,35
* il livello D dell’area tecnica esecutiva non è più utilizzabile dal 01/01/2024.
La declaratoria degli inquadramenti è riportata nell’allegato 10.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
37
Allegato 4
Area politica elettiva. Incarichi di Segreteria
Quadro degli incrementi retributivi sulla paga di livello e indennità di mandato
Area Politica - INCARICHI DI SEGRETERIA
AL 31/12/2021 RINNOVO ECONOMICO 01/01/2022-30/06/2026
Livello Parametro Paga
di livello
Indennità
mandato Totale
Incr. paga li-
vello 1^ tranche
3% 01/01/22
Incr. paga li-
vello 2^ tranche
3% 01/07/23
Incr. paga li-
vello 3^ tranche
3% 01/07/24
Incr. paga li-
vello 4^ tranche
3% 01/07/25
Paga di livello
dal 01/07/25
Indennità
mandato
Totale al
01/07/2025
Incremento
complessivo
paga liv. 12%
AS 330 4.288,07 1.531,92 5.819,99 128,64 128,64 128,64 128,64 4.802,63 1.531,92 6.334,55 514,56
A1 265 3.443,46 981,76 4.425,22 103,30 103,30 103,30 103,30 3.856,66 981,76 4.838,42 413,20
AA 258 3.352,50 613,60 3.966,10 100,58 100,58 100,58 100,58 3.754,82 613,60 4.368,42 402,32
AB 258 3.352,50 428,48 3.780,98 100,58 100,58 100,58 100,58 3.754,82 428,48 4.183,30 402,32
AC 258 3.352,50 245,44 3.597,94 100,58 100,58 100,58 100,58 3.754,82 245,44 4.000,26 402,32
BA 229 2.975,65 613,60 3.589,25 89,27 89,27 89,27 89,27 3.332,73 613,60 3.946,33 357,08
BB 229 2.975,65 428,48 3.404,13 89,27 89,27 89,27 89,27 3.332,73 428,48 3.761,21 357,08
BC 229 2.975,65 245,44 3.221,09 89,27 89,27 89,27 89,27 3.332,73 245,44 3.578,17 357,08
C1a 200 2.598,82 428,48 3.027,30 77,96 77,96 77,96 77,96 2.910,66 428,48 3.339,14 311, 84
C1b 200 2.598,82 282,88 2.881,70 77,96 77,96 77,96 77,96 2.910,66 282,88 3.193,54 311, 84
CA 196 2.546,86 282,88 2.829,74 76,41 76,41 76,41 76,41 2.852,50 282,88 3.135,38 305,64
CB 196 2.546,86 185,12 2.731,98 76,41 76,41 76,41 76,41 2.852,50 185,12 3.037,62 305,64
CC 196 2.546,86 144,56 2.691,42 76,41 76,41 76,41 76,41 2.852,50 144,56 2.997,06 305,64
D1 182 2.364,94 214,24 2.579,18 70,95 70,95 70,95 70,95 2.648,74 214,24 2.862,98 283,80
DA 180 2.338,95 214,24 2.553,19 70,17 70,17 70,17 70,17 2.619,63 214,24 2.833,87 280,68
DB 180 2.338,95 144,56 2.483,51 70,17 70,17 70,17 70,17 2.619,63 144,56 2.764,19 280,68
DC 180 2.338,95 61,36 2.400,31 70,17 70,17 70,17 70,17 2.619,63 61,36 2.680,99 280,68
Regolamento CGIL - Rinnovo economico 01/01/2022-30/06/2026.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
38
Allegato 5
Declaratoria degli inquadramenti dell’area politica elettiva.
Incarichi di Segreteria
Area Politica - INCARICHI DI SEGRETERIA
Livello Incarichi politici elettivi
AS Segretario generale confederale nazionale
A1 Segreteria confederale nazionale
AA Segretari generali CGIL regionali Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana,
Veneto Segretari Generali nazionali FILCAMS -FILLEA - FIOM - FLAI - F.P. - SPI
AB Segretari generali CGIL regionali Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sardegna, Umbria Segre-
tari generali categorie nazionali FILCTEM - FILT - FISAC - FLC - SLC
AC Segretari generali CGIL regionali Alto Adige, Basilicata, Molise, Trentino, Valle d’ Aosta - Segretario generale nazio-
nale NIDIL
BA Segretari CGIL regionali Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto
Segretari nazionali FILCAMS - FILLEA - FIOM - FLAI - F.P. - SPI - Segretari generali CDLM + 100.000 iscritti
BB
Segretari CGIL regionali Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sardegna, Umbria Segretari cate-
gorie nazionali FILCTEM - FILT - FISAC - FLC - SLC
Segretari generali CDLM + 40.000 iscritti - Segretari generali CDLT + 100.000 iscritti
BC Segretari CGIL regionali Alto Adige, Basilicata, Molise, Trentino, Valle d’ Aosta Segretari nazionali NIDIL - Segre-
tari generali CDLM - 40.000 iscritti
C1a Segretari generali CDLT+ 40.000 iscritti - Segretari generali categorie regionali + 40.000 iscritti - Segretari CDLM +
100.000 iscritti
C1b Segretari CDLM + 40.000 iscritti - Segretari generali CDLT
Segretari generali categorie regionali - 40.000 iscritti - Segretari CDLT + 100.000 iscritti
CA Segreterie CDLM - 40.000 iscritti - Segreterie CDLT + 40.000 iscritti - Segreterie categorie regionali + 40.000 iscritti
CB Segreterie CDLT - 40.000 iscritti - Segretari generali categorie CDLM + 8.000 iscritti - Segretari categorie regionali -
40.000 iscritti
CC Segreterie categorie CDLM + 8.000 iscritti
D1 Segretari generali categorie territoriali + 5.000 iscritti - Segreterie generali categorie CDLM - 8.000 iscritti
DA Segretari generali categorie territoriali con incarichi in più categorie - Segreterie categorie CDLM - 8.000 iscritti
DB Segretari generali categorie territoriali - 5.000 iscritti - Segretari categorie territoriali + 5.000 iscritti
DC Segretari categorie territoriali - 5.000 iscritti
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
39
Allegato 6
Area politica non elettiva
Quadro degli incrementi retributivi sulla paga di livello e indennità di funzione
AL 31/12/2021 RINNOVO ECONOMICO 01/01/2022-30/06/2026
Livello Parametro Paga
di livello
Indennità
Funzione
Massima
Totale
Incr. paga livello
1^ tranche 3%
01/01/22
Incr. paga livello
2^ tranche 3%
01/07/23
Incr. paga livello
3^ tranche 3%
01/07/24
Incr. Paga livello
4^ tranche 3%
01/07/25
Paga di livello
dal 01/07/25
Indennità Fun-
zione
massima
Totale al
01/07/2025
Incremento
complessivo
paga liv. 12%
AA 258 3.352,50 613,60 3.966,10 100,58 100,58 100,58 100,58 3.754,82 613,60 4.368,42 402,32
AB 258 3.352,50 428,48 3.780,98 100,58 100,58 100,58 100,58 3.754,82 428,48 4.183,30 402,32
AC 258 3.352,50 245,44 3.597,94 100,58 100,58 100,58 100,58 3.754,82 245,44 4.000,26 402,32
BA 229 2.975,65 613,60 3.589,25 89,27 89,27 89,27 89,27 3.332,73 613,60 3.946,33 357,08
BB 229 2.975,65 428,48 3.404,13 89,27 89,27 89,27 89,27 3.332,73 428,48 3.761,21 357,08
BC 229 2.975,65 245,44 3.221,09 89,27 89,27 89,27 89,27 3.332,73 245,44 3.578,17 357,08
C1a 200 2.598,82 428,48 3.027,30 77,96 77,96 77,96 77,96 2.910,66 428,48 3.339,14 311, 84
C1b 200 2.598,82 282,88 2.881,70 77,96 77,96 77,96 77,96 2.910,66 282,88 3.193,54 311, 84
CA 196 2.546,86 282,88 2.829,74 76,41 76,41 76,41 76,41 2.852,50 282,88 3.135,38 305,64
CB 196 2.546,86 185,12 2.731,98 76,41 76,41 76,41 76,41 2.852,50 185,12 3.037,62 305,64
CC 196 2.546,86 144,56 2.691,42 76,41 76,41 76,41 76,41 2.852,50 144,56 2.997,06 305,64
D1 182 2.364,94 214,24 2.579,18 70,95 70,95 70,95 70,95 2.648,74 214,24 2.862,98 283,80
DA 180 2.338,95 214,24 2.553,19 70,17 70,17 70,17 70,17 2.619,63 214,24 2.833,87 280,68
DB 180 2.338,95 144,56 2.483,51 70,17 70,17 70,17 70,17 2.619,63 144,56 2.764,19 280,68
DC 180 2.338,95 61,36 2.400,31 70,17 70,17 70,17 70,17 2.619,63 61,36 2.680,99 280,68
E 172 2.234,99 0,00 2.234,99 67,05 67,05 67,05 67,05 2.503,19 0,00 2.503,19 268,20
Regolamento CGIL - Rinnovo economico 01/01/2022-30/06/2026.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
40
Allegato 7
Declaratoria degli inquadramenti dell’area politica non elettiva
Livello PARAMETRI DI RIFERIMENTO INCARICHI POLITICI ELETTIVI INCARICHI POLITICI
AA
Segretari generali CGIL regionali Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lom-
bardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto - Segretari generali nazio-
nali FILCAMS -FILLEA - FIOM - FLAI - F.P. - SPI Profilo massimo utilizzabile per le seguenti figure:
• Presidenti di enti e istituti collaterali
• Responsabili di coordinamenti confederali nazio-
nali per i quali è prevista la ratifica della nomina da
parte dell’Assemblea Generale della CGIL.
AB
Segretari generali CGIL regionali Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Li-
guria, Marche, Sardegna, Umbria - Segretari generali categorie nazionali FIL-
CTEM - FILT - FISAC - FLC - SLC
AC Segretari generali CGIL regionali Alto Adige, Basilicata, Molise, Trentino,
Valle d’ Aosta Segretario generale nazionale NIDIL
BA
Segretari CGIL regionali Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Pie-
monte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto - Segretari nazionali FILCAMS - FIL-
LEA - FIOM - FLAI - F.P. - SPI
Segretari generali CDLM + 100.000 iscritti
Profilo massimo utilizzabile per le seguenti figure:
• Coordinatori Dipartimenti Nazionali
• Direttori Enti Collaterali
BB
Segretari CGIL regionali Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Marche, Sardegna, Umbria - Segretari categorie nazionali FILCTEM -FILT -
FISAC - FLC – SLC
Segretari generali CDLM + 40.000 iscritti - Segretari generali CDLT +
100.000 iscritti
BC
Segretari CGIL regionali Alto Adige, Basilicata, Molise, Trentino, Valle d’
Aosta
Segretari nazionali NIDIL - Segretari generali CDLM - 40.000 iscritti
C1a
Segretari generali CDLT+ 40.000 iscritti - Segretari generali categorie regionali
+ 40.000 iscritti -
Segretari CDLM + 100.000 iscritti Profilo massimo utilizzabile per:
• Coordinatori dipartimenti regionali confederali
• Funzionari categorie nazionali C1b
Segretari generali CDLT - Segretari generali categorie regionali - 40.000
iscritti
Segretari CDLT + 100.000 - Segretari CDLM + 40.000 iscritti
CA Segreterie CDLM - 40.000 iscritti - Segreterie CDLT + 40.000 iscritti
Segreterie categorie regionali + 40.000 iscritti Livelli utilizzabili dalle strutture Confederali per inca-
richi politici non elettivi.
Non possono essere superiori al livello previsto per i
Segretari generali delle categorie della medesima
struttura.
CB
Segreterie CDLT - 40.000 iscritti - Segretari generali categorie CDLM +
8.000 iscritti
Segretari categorie regionali - 40.000 iscritti
CC Segreterie categorie CDLM + 8.000 iscritti
D1 Segretari generali categorie territoriali + 5.000 iscritti
Segreterie generali categorie CDLM - 8.000 iscritti
Livelli utilizzabili dalle strutture di categoria e attri-
buibili per incarichi politici non elettivi. Non pos-
sono essere superiori al livello previsto per i compo-
nenti le Segreterie di categoria delle medesime strut-
ture
DA Segretari generali categorie territoriali con incarichi in più categorie
Segreterie categorie CDLM -8.000 iscritti
DB Segretari generali categorie territoriali - 5.000 iscritti - Segretari categorie terri-
toriali + 5.000 iscritti
DC Segretari categorie territoriali - 5.000 iscritti
E Funzionari di prima nomina
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
41
Allegato 8
Area tecnica
Quadro degli incrementi retributivi sulla paga di livello
AL 31/12/2021 RINNOVO ECONOMICO 01/01/2022-30/06/2026
Livello Parametro Paga
di livello
Indennità
Funzione Totale
Incr. paga livello
1^ tranche 3%
01/01/22
Incr. paga livello
2^ tranche 3%
01/07/23
Incr. paga livello
3^ tranche 3%
01/07/24
Incr. paga livello
4^ tranche 3%
01/07/25
Paga di livello
dal 01/07/25 Ind. Funzione Totale al
01/07/2025
Incremento
complessivo
12%
Area Professionale A 210 2.728,79 0,00 2.728,79 81,86 81,86 81,86 81,86 3.056,23 0,00 3.056,23 327,44
B 188 2.442,91 0,00 2.442,91 73,29 73,29 73,29 73,29 2.736,07 0,00 2.736,07 293,16
C1 178 2.312,94 0,00 2.312,94 69,39 69,39 69,39 69,39 2.590,50 0,00 2.590,50 277,56
C 175 2.273,98 0,00 2.273,98 68,22 68,22 68,22 68,22 2.546,86 0,00 2.546,86 272,88
D 154 2.001,08 0,00 2.001,08 60,03 60,03 60,03 60,03 2.241,20 0,00 2.241,20 240,12
Area Qualificata
A1 172 2.234,99 0,00 2.234,99 67,05 67,05 67,05 67,05 2.503,19 0,00 2.503,19 268,20
A 169 2.196,00 0,00 2.196,00 65,88 65,88 65,88 65,88 2.459,52 0,00 2.459,52 263,52
B1 160 2.079,06 0,00 2.079,06 62,37 62,37 62,37 62,37 2.328,54 0,00 2.328,54 249,48
B 157 2.040,09 0,00 2.040,09 61,20 61,20 61,20 61,20 2.284,89 0,00 2.284,89 244,80
C1 136 1.767,20 0,00 1.767,20 53,02 53,02 53,02 53,02 1.979,28 0,00 1.979,28 212,08
C 134 1.741,22 0,00 1.741,22 52,24 52,24 52,24 52,24 1.950,18 0,00 1.950,18 208,96
Area Esecutiva
A1 148 1.923,14 0,00 1.923,14 57,69 57,69 57,69 57,69 2.153,90 0,00 2.153,90 230,76
A 145 1.884,15 0,00 1.884,15 56,52 56,52 56,52 56,52 2.110,23 0,00 2.110,23 226,08
B1 140 1.819,18 0,00 1.819,18 54,58 54,58 54,58 54,58 2.037,50 0,00 2.037,50 218,32
B 138 1.793,18 0,00 1.793,18 53,80 53,80 53,80 53,80 2.008,38 0,00 2.008,38 215,20
C 126 1.637,27 0,00 1.637,27 49,12 49,12 49,12 49,12 1.833,75 0,00 1.833,75 196,48
D* 100 1299,43 0,00 1.299,43 38,98 38,98 38,98 38,98 1.455,35 0,00 1.455,35 155,92
* il livello D dell’area tecnica esecutiva non è più utilizzabile dal 01/01/2024.
Regolamento CGIL - Rinnovo economico 01/01/2022-30/06/2026.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
42
Allegato 9
Collaboratori pensionati. Tabella sui compensi
Le posizioni interne ai singoli gruppi fanno riferimento all’allegato 5 (Declaratoria degli inquadramenti
dell’area politica elettiva – incarichi di segreteria).
Gruppo 1
Strutture Nazionali Segretario Generale 23.314
Segreteria 21.448
Collaboratori con incarico politico 19.583
Gruppo 2
CGIL Regionali, Categorie Regionali, CdLM e CdLT
20.516
- con 100.000 e più iscritti Segretario Generale
Segreteria 18.650
- con meno di 100.000 iscritti e province autonome Segretario Generale 17.718
Segreteria 16.785
Collaboratori con incarico politico 16.785
Gruppo 3
CGIL Regionali, Categorie Regionali, CdLM e CdLT
17.718
- più 50.000 iscritti Segretario Generale
Segreteria 16.785
- con più di 40.000 iscritti Segretario Generale 16.785
Segreteria 15.854
- con meno di 40.000 iscritti e oltre 8.000 iscritti Segretario Generale 15.854
Segreteria 14.921
- con meno di 8.000 iscritti Segretario Generale 13.988
Segreteria 13.056
Collaboratori con incarico politico 11.190
Alle/i pensionate/i componenti di segreterie dello Spi a livello nazionale, regionale e comprensoriale
spetta l’indennità di mandato corrispondente a quanto previsto nella tabella all’allegato 4 (“Tabella Area
Politica Elettiva – Incarichi di Segreteria”).
Per alcune figure di collaboratori pensionati, con particolari competenze, potrà essere riconosciuta una
indennità di funzione con specifica delibera della segreteria di riferimento.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
43
Allegato 10
Profili area tecnica
PROFILI PERSONALE PROFESSIONALE
Livello A - Addetti/e a mansioni professionali di responsabilità in strutture ad alta complessità.
Operano in condizioni di autonomia decisionale nel proprio campo, con responsabilità ed elevata pro-
fessionalità, in stretto rapporto con le Segreterie confederali e con le Segreterie di categoria. Collaborano
alla definizione dei programmi di lavoro e garantiscono un adeguato supporto già in fase di impostazione,
verificandone la fattibilità; presiedono alla loro realizzazione, coordinando le risorse umane e tecniche
necessarie, sovrintendono alla regolare esecuzione e rispondono dei risultati.
Profili esemplificativi
• Addetti/e che svolgono mansioni di responsabile di contabilità e/o di paghe che operano in strutture
ad alta complessità e con funzioni di coordinamento di un congruo numero di persone.
• Addetti/e che svolgono mansioni di Analista Sistemista
• Addetti/e che svolgono mansioni di responsabile di centri informatici che presiedono ad apparati
e/o reti ad alta complessità con funzioni di coordinamento di altri operatori informatici e/o con
competenze utili all’addestramento di altro personale.
• Addetti/e che svolgono mansioni di responsabile di staff, anche nelle strutture dei servizi e negli enti
collaterali, con funzioni di coordinamento di un congruo numero di persone, di formazione delle
risorse umane, di ricercatore.
Livello B - Addetti/e a mansioni professionali di responsabilità in strutture a media
complessità
Operano in condizioni di autonomia decisionale nel proprio campo, con responsabilità ed elevata pro-
fessionalità, in stretto rapporto con le Segreterie confederali e con le Segreterie di Categoria.
Collaborano alla definizione dei programmi di lavoro e ne garantiscono un adeguato supporto già in fase
di impostazione, verificandone la fattibilità; presiedono alla loro realizzazione, coordinando le risorse
umane e tecniche necessarie, sovrintendono alla regolare esecuzione e rispondono dei risultati.
Profili esemplificativi
• Addetti/e che svolgono mansioni di responsabile di contabilità e/o di paghe che operano in strutture
di media complessità e con funzioni di coordinamento di un minimo numero di persone.
• Addetti/e che svolgono mansioni di Programmatore Analista.
• Addetti/e che svolgono mansioni di responsabile di centri informatici che presiedono ad apparati
e/o reti di media complessità con funzioni di coordinamento di almeno un altro operatore informa-
tico e/o con competenze utili all’addestramento di altro personale.
• Addetti/e che svolgono mansioni di staff, anche nelle strutture dei servizi e negli enti collaterali, con
funzioni di coordinamento di risorse umane.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
44
Livello C – Addetti/e a mansioni professionali di responsabilità in strutture a bassa
complessità
• Operano in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità in
stretto rapporto con le Segreterie confederali e con le Segreterie di categoria.
• Collaborano alla definizione dei programmi di lavoro, ne verificano la fattibilità, presiedono alla loro
realizzazione, coordinando le risorse umane e tecniche necessarie, ne controllano la regolare esecu-
zione e rispondono dei risultati.
Profili esemplificativi
• Addetti/e che svolgono mansioni di responsabile di contabilità e/o di paghe che operano
in strutture a bassa complessità senza funzioni di coordinamento di persone.
• Addetti/e che svolgono mansioni di programmatore e/o operatore informatico in strutture
complesse.
• Addetti/e che svolgono mansioni di responsabile di centri informatici che presiedono ad
apparati e/o reti a bassa complessità senza funzioni di coordinamento di altri operatori.
Parametro retributivo C1
L’attribuzione del parametro retributivo superiore può essere utilizzata, congiuntamente all’istituto
dell’indennità di funzione, per tutte le figure che abbiano già maturato nel medesimo livello com-
petenze acquisibili attraverso azioni formative e particolari competenze comunque acquisite.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
45
PROFILI PERSONALE QUALIFICATO
Livello A - Addetti/e a mansioni qualificate complesse che presuppongono funzioni di
responsabilità operativa
• Svolgono compiti operativi autonomi e/o con funzioni di coordinamento sulla base di un’elevata
competenza e formazione specifica comunque acquisite. Garantiscono il funzionamento del servizio
a cui sono preposti: in tale funzione hanno rapporti con I’ esterno, rispondono degli adempimenti
previsti da leggi e normative e hanno la responsabilità operativa nella predisposizione dei materiali
per le iniziative politiche e per le riunioni degli Organismi.
Profili esemplificativi
• Addetto/a ai Servizi tecnici ed Informatici con mansioni di responsabilità operativa complesse.
• Addetto/a all’amministrazione con mansioni di responsabilità operativa complesse.
• Addetto/a ai Servizi di Segreteria con polivalenza di mansioni e funzioni di responsabilità e di coor-
dinamento operativo complesse.
• Addetto/a alle attività nel sistema dei servizi con polivalenza di mansioni e funzioni di responsabilità
e di coordinamento operativo complesse.
Parametro retributivo A1
L’attribuzione del parametro retributivo superiore può essere utilizzata, congiuntamente all’istituto
dell’indennità di funzione, per tutte le figure che abbiano già maturato nel medesimo livello com-
petenze acquisibili attraverso azioni formative e particolari competenze comunque acquisite.
Livello B – Addetti/e a mansioni qualificate
• Svolgono, in condizioni di autonomia operativa e con margini di iniziativa nell’ambito delle proprie
mansioni, seguendo istruzioni precise e dettagliate, compiti che richiedono particolari conoscenze
tecniche e adeguata esperienza comunque acquisite. Garantiscono il funzionamento del servizio a cui
sono preposti. Predispongono i materiali per le iniziative politiche e per le riunioni degli Organismi.
Profili esemplificativi
• Addetto/a ai servizi tecnici con mansioni operative qualificate
• Addetto/a all’amministrazione con mansioni operative qualificate
• Addetto/a ai Servizi di Segreteria con mansioni operative qualificate
• Addetto/a alle attività nel sistema dei servizi con mansioni operative qualificate
Parametro retributivo B1
L’attribuzione del parametro retributivo superiore può essere utilizzato, congiuntamente all’istituto
dell’indennità di funzione, per tutte le figure che abbiano già maturato nel medesimo livello com-
petenze acquisibili attraverso azioni formative e particolari competenze comunque acquisite.
Livello C -Addetti/e a mansioni qualificate semplici
• Seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgono compiti operativi che richiedono normali cono-
scenze tecniche e capacità tecnico pratiche comunque acquisite. Contribuiscono a garantire il funzio-
namento del servizio a cui sono preposti.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
46
Profili esemplificativi
• Addetto/a ai servizi tecnici con mansioni operative qualificate semplici.
• Addetto/a all’amministrazione con mansioni operative qualificate semplici.
• Addetto/a ai Servizi di Segreteria con mansioni operative qualificate semplici
• Addetto/a alle attività nel sistema dei servizi con mansioni operative qualificate semplici.
Parametro retributivo C1
L’attribuzione del parametro retributivo superiore può essere utilizzata, congiuntamente all’istituto
dell’indennità di funzione, per tutte le figure che abbiano già maturato, nel medesimo livello, com-
petenze acquisibili attraverso azioni formative e particolari competenze comunque acquisite.
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA CGIL
47
PROFILI PERSONALE ESECUTIVO
Livello A - Addetti/e a mansioni esecutive complesse
Operano nell’ambito del proprio Servizio sulla base di normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico
pratiche, comunque acquisite.
Ricevono disposizioni operative e ne garantiscono la realizzazione.
Profili esemplificativi
• Addetto/a al Centro Stampa
• Addetto/a ai Servizi Tecnici e di Sicurezza
• Addetto/a ad attività di Segreteria
Parametro retributivo A1
L’attribuzione del parametro retributivo superiore può essere utilizzata, congiuntamente all’istituto
dell’indennità di funzione, per tutte le figure che abbiano già maturato, nel medesimo livello, competenze
acquisibili attraverso azioni formative e particolari competenze comunque acquisite.
Livello B – Addetti/e a mansioni esecutive
Operano nell’ambito del funzionamento dei servizi generali. Hanno una generica preparazione.
Profili esemplificativi
• Addetto/a alla Portineria
• Addetto/a ai Servizi Tecnici e di Sicurezza
• Fattorino/a
Parametro retributivo B1
L’attribuzione del parametro retributivo superiore può essere utilizzata, congiuntamente all’istituto
dell’indennità di funzione, per tutte le figure che abbiano già maturato nel medesimo livello competenze
acquisibili attraverso azioni formative e particolari competenze comunque acquisite.
Livello C – Addetti/e a mansioni esecutive semplici
• Operano in attività semplici, prevalentemente manuali, per le quali non occorrono conoscenze parti-
colari, anche acquisite con un periodo minimo di pratica.
Profili esemplificativi
• Addetto/a esecutivo generico.
Livello D*
Addetti/e di prima nomina per il periodo di prova previsto dal Regolamento (3 mesi)
*Il livello D dell’area tecnica esecutiva non è più utilizzabile dal 01/01/2024.
Le/I compagne/i inquadrate/i in questo livello saranno automaticamente reinquadrate/i al livello C
dell’area tecnica esecutiva a far data 01/01/2024.