CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 27675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3890/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 40/2017 depositata il21/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 20 dicembre 2017 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città n. 102 del 2017, che ha dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., su ricorso del Pubblico Ministero. La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) sussiste la legittimazione attiva del pubblico ministero, in quanto, nella specie, l’esigenza della parte pubblica di «richiedere ulteriori informazioni» sulla [OSCURATO:SOCIETA]. è sorta dall’attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i cui impianti, affittati alla [OSCURATO:SOCIETA]., erano stati sottoposti a sequestro, nonché dalla «dipendenza funzionale» dalla prima, dichiarata fallita con un’esposizione debitoria di oltre otto milioni di euro; b)sussiste lo stato d’insolvenza, da accertare al momento della dichiarazione di fallimento e comunque nella specie già emerso in modo allarmante al momento del ricorso, dato che: anche in assenza di protesti od esecuzioni esso può sussistere, ciò che rileva essendo l’incapacità del debitore a fronteggiare sue obbligazioni con mezzi normali; in particolare, la concessione di dilazioni di pagamento da parte dell’ente esattore per i debiti verso l’erario è strumento non normale di pagamento, mentre le numerose lettere di diffida da parte dei fornitori provano l’insussistenza di normali rapporti con i medesimi e palesano una esposizione di € 479.621,29, non fisiologica e costituita anche da piccoli debiti; inoltre,l’accresciuto valore della pro duzione nel 2016 non rileva, emergendo dal bilancio 2015 una dissestata situazione patrimoniale, con una esposizione debitoria nell’ultimo bilancio depositato pari ad € 3.219.188,26; la prosecuzione dell’attività di trasporto anche dopo il sequestro dell’impianto del pari non rileva, dato il licenziamento di gran parte del personale, evidenziante la riduzione dell’attività aziendale, mentre con provvedimento della ATS Sardegna del 1° giugno 2017 è stata sospesa la licenza di trasporto, con conseguente impossibilità di svolgerla e necessario affidamento a società terze, con riduzione ulteriore di utili; la mancata revoca degli affidamenti bancari non è decisiva, avendo gli amministratori costituito varie garanzie per evitarli; la compensazione invocata tra i canoni di affitto dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., precedenti il fallimento di questa, e quanto dovuto da tale società a titolo di restituzione di incassi da fatture della [OSCURATO:SOCIETA].,non è possibile, perché non vi è prova di tale ultimo credito; quanto ai canoni successivi a detto fallimento, vi è lettera di riconoscimento del debito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del 9 marzo 2017. Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla società soccombente, affidato a tre motivi, depositando anche la memoria. Si difende con controricorso la procedura, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 c.p.p., 6 e 7 l. fall., perché nella richiesta di fallimento avanzata dal P.M. manca ogni riferimento ad una delle ipotesi di cui all’art. 7 l. fall., non essendo ivi citato un procedimento penale nel cui ambito la notitia decoctionis sia emersa, ma alla richiesta di fallimento è stata allegata soltanto la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che segnalava l’esistenza di un debito di € 214.144,00. Il sequestro degli impianti, menzionato dalla sentenza impugnata, è stato disposto nell’ambito di un procedimento penale non avente nessun collegamento con la situazione economico- patrimoniale delle due società, mentre la S.C. richiede che la notitia rappresenti uno sviluppo delle indagini in corso e non una nuova arbitraria iniziativa; inoltre, detto sequestro è intervenuto nel corso del procedimento prefallimentare e non ha quindi potuto costituire la fonte della notitiadecoctionis legittimante l’iniziativa del P.M. Inoltre, nel costituirsi nel procedimento di reclamo, la curatela ha affermato che la notizia fu appresa dal P.M. nell’ambito di un procedimento penale diverso da quello del sequestro dell’impianto, ma i documenti prodotti dalla procedura sono inidonei a provare che la predetta comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia stata acquisita all’interno di tale ulteriore procedimento e, in secondo luogo, tali documenti sono stati acquisiti in violazione dell’art. 329 c.p.p. Con il secondo motivo, deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., in quanto gli elementi considerati dalla corte territoriale integranti il presupposto dell’insolvenza non sono affatto probanti, come risulta dall’esame delle singole situazioni, nel ricorso riesaminate nel merito. Ed infatti: l’esposizione debitoria è pari ad € 2.017.939,00, non all’importo indicato dalla corte del merito, e vi era un attivo di pari importo; la società ha dimostrato di essere in grado di restare sul mercato in condizioni di economicità; la retrocessione dei lavoratori alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deriva dalla risoluzione del contratto di affitto dell’azienda di questa; il debito verso l’erario è stato rateizzato e questo non è certo indice di uno strumento anormale di adempimento, essendo previsto dalla legge ed essendo state le rate regolarmente pagate sino al fallimento; lo stesso per le esposizioni verso i fornitori, con i quali sono stati mantenuti rapporti normali; il rilascio di garanzie alle banche è prassi normale da parte dei socied i conti correnti erano in attivo. Con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 5 e 56 l. fall., avendo la società legittimamente vantato la compensazione con i crediti vantati verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo chiesto a questa di fatturare provvisoriamente i servizi svolti da essa [OSCURATO:SOCIETA]., solo per non essere stata ancora inserita nell’albo nazionale dei titolari degli impianti di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Si trattava di crediti per centinaia di migliaia euro, come provato dalla ricorrente, e non per pochi euro, come affermato dalla corte d’appello. E la compensazione dopo la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. andava, in ogni caso, operata ai sensi dell’art. 56 l. fall., senza necessità di nessun accordo. All’esito della compensazione, la ricorrente risulta addirittura ancora creditrice, e non debitrice, della concedente. 2. – Con ricorso incidentale condizionato, la procedura ha censurato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti storici decisivi ai fini della prova dell’insolvenza, che risultava anche da altri elementi dedotti in appello, quali l’emissione di 35 assegni bancari senza provvista, bonifici bancari non andati a buon fine per sconfinamento, irregolarità contributive, la vendita di autovetture societarie. 3. – Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 - bis , n. 1, c.p.c. L’art. 7 l. fall. prevede che il pubblico ministero presenti la richiesta di fallimento: «1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore; 2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile». La ratiodell’art. 7 l. fall. è di attribuire la legittimazione al P.M. per la presentazione della richiesta, in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis : tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione dell’art.7, comma 1, n. 2, l. fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema di d.lgs. di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi notitia decoctionis emersa nel corso di un procedimento penale (Cass. 15 maggio 2014, n. 10679). Sono principî già affermati, che si intende ora ribadire, quelli secondo cui la richiesta del P.M. può fondarsi su notitia anche non appresa nell’ambito di un procedimento penale avverso la società, il cui fallimento venga richiesto, ma di un diverso soggetto, né occorreva che il sequestro fosse già stato disposto al momento della richiesta. Se ne trae che il riscontro della notitia « nel corso di un procedimento penale», ai sensi del comma 1, n. 1), dell’art. 7 l. fall., non richiede l’esistenza di un giudizio penale in corso, essendo sufficiente l’esistenza di indagini preliminari, né occorre che l’iscrizione della notitia criminis nel registro degli indagati sia a carico del fallendo, in quanto il (Cass. 5 maggio 2016, n. 8977); pertanto, ciò che rileva è che la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di indagini comunque legittimamente svolte, finanche nei confronti di soggetti diversi o collegati all’imprenditore medesimo ed a prescindere dai tempi di approfondimento investigativo direttamente incidenti sulla società insolvente Cass. 24 aprile 2018, n. 10110). Anche un eventuale esito favorevole all’imprenditore dei procedimenti penali nel corso dei quali il P.M. ha ravvisato la notitia decoctionissarebbe comunque privo di rilevanza sulla regolarità del procedimento fallimentare instaurato a seguito della richiesta (Cass. 25 agosto 2017, n. 20400) Occorre, dunque, rilevare che sussiste l’autonomiadegli spunti investigatividel P.M. in merito alla insolvenza dell’imprenditore, pur quando l’indagine in sede penale riguardi terzi soggetti, al pari dellapossibilità di trarre la notitia decoctionis da fonti di cognizione o processuali non att inenti a procedimento penale. Invero, è sufficienteche tale valutazione, la quale induce la parte pubblica ad agire,sia stata acquisita istituzionalmente, onde il limite esterno è dato dal fatto che la notitia derivi, in qualsiasi modo, da attività, penalio no, che già investano il P.M., non potendo questi – ed ecco il limite – aprire un fascicolo sull’insolvenza in via del tutto originaria, ma ciò essendo sempre ammesso se trae la notitia decoctionis da altro procedimento (penale o no n ) o attività istituzionale (come, ad esempio, quando la parte pubblica intervenga in un procedimento di famiglia, brevettuale, e così via, edapprenda quindi la notitia decoctionis da una c.t.u. o da un atto di parte); non c’è, poi, alcuna necessità che il tipo di insolven za scoperta o comunque risultante al P.M. coincida con quella alfine accertata dal tribunale ex art. 16 l. fall.: la prima integra la legittimazione alla richiesta, la seconda investe tutta la situazione del debitore, è oggetto dell’accertamento richiesto al giudice e del contraddittorio, deve esistere al momento della pronuncia di fallimento. la tutela di interessi privati dei creditori nelfallimento e le numerose c.d. figure concorsuali minori presenti nel sistema – Nella specie, la sentenza impugnata, sebbene in modo sbrigativo, afferma che l’esigenza di acquisire ulteriori informazioni sulla società originò nell’ambito di un procedimento relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i cui impianti erano affittati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e furono sottoposti a sequestro, nonché dalla «dipendenza funzionale» delle due società. Essa, dunque, palesa in tal modo di aver ritenuto l’integrazione della fattispecie del n. 1 dell’art. 7, l. fall., per il fatto che, nel corso di un procedimento avverso la concedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il P.M. ritenne di approfondire la situazione economica dell’affittuaria, ricavandone elementi di convincimento circa il suo stato di insolvenza. Nel ricorso, la ricorrente chiarisce che era in corso un procedimento promosso dalla Procura di Cagliari per alcune fattispecie contravvenzionali, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel cui ambito fu sottoposto a sequestro l’impianto di pretrattamento degli scarti di macellazione di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., onde il curatore del fallimento di questa comunicò la risoluzione del contratto di affitto e chiesto la restituzione dell’azienda. In tal modo, risulta dunque che la legittimazione del P.M. sussisteva, perché la notitia decoctionis della società affittuaria origina all’interno di un procedimento penale nei confronti della concedente; e la circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo cui il provvedimento di sequestro sopravvenne all’iniziativa della parte pubblica per la dichiarazione di fallimento, resta irrilevante. terzo motivo è del pari inammissibile, perché impinge in accertamenti di fatto, non ripetibili in questa sede: l’importo effettivo dei crediti vantati verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 6. –Il ricorso incidentale condizionato è inefficace. 7. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre agli esborsi per € 200,00, alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenz