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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 27027/2026

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RIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 42010/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso afferente al difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione risulta manifestamente infondato considerato che il provvedimento impugnato è sorretto da logica e coerente motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della richiesta continuazione esterna i nel caso coerentemente esclusi alla stregua del lasso temporale considerevole e dell'assenza di continuità rispetto ad una misura cautelare iniziata in epoca successiva al reato già giudicato; ritenuto che la memoria difensiva depositata il 20 maggio 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] appare riproduttiva delle medesime censure già vagliate come inammissibili, confondendo l'identità del movente con l'esistenza di un progetto criminoso unitario; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 42010/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso afferente al difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione risulta manifestamente infondato considerato che il provvedimento impugnato è sorretto da logica e coerente motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della richiesta continuazione esterna i nel caso coerentemente esclusi alla stregua del lasso temporale considerevole e dell'assenza di continuità rispetto ad una misura cautelare iniziata in epoca successiva al reato già giudicato; ritenuto che la memoria difensiva depositata il 20 maggio 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] appare riproduttiva delle medesime censure già vagliate come inammissibili, confondendo l'identità del movente con l'esistenza di un progetto criminoso unitario; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27027/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris