CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 05600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado - resa in sede di giudizio abbreviato - con cui è stata dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per la illecita coltivazione di n. 70 piante di sostanza stupefacente marijuana (fatto del 11.9.2018). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione in punto di responsabilità, fondata sulla sola circostanza che l'imputato è stato trovato sul terreno in cui vi erano le piante, senza considerare che costui non era la sola persona ad avervi accesso; inoltre, il fondo era un terreno utilizzato dal Di Prima per il pascolo di un gregge di oltre 400 ovini, per cui se egli fosse stato realmente il proprietario della piantagione non si sarebbe esposto al rischio che gli ovini mangiassero la piantagione di marijuana. II) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. III) Violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in assenza di una valutazione prognostica complessiva da svolgere ai sensi dell'art. 164 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4.1. Il primo motivo è in fatto e non si confronta con le specifiche argomentazioni della Corte nissena, la quale, con argomentazioni non illogiche, ha ritenuto la responsabilità del prevenuto sulla base di quanto processualmente emerso, con specifico riferimento al fatto che questi fu trovato proprio sul terreno in cui erano state posizionate le piantine di marijuana, terreno quindi nella immediata disponibilità del medesimo, che lo utilizzava insieme ai suoi familiari per l'attività di pascolo. La possibilità che il terreno fosse accessibile a terzi, e che quindi la piantagione non fosse riconducibile all'imputato, non è stata presa in considerazione dai giudici di merito, i quali hanno congruamente osservato che il terreno in questione non versava in stato di abbandono, sicché non è stato ritenuto credibile che terzi estranei avessero deciso di nascondere le piantine di marijuana in un fondo altrui. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in Cassazione. 4.2. Il secondo motivo non considera il costante orientamento di questa Corte secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02); nella specie, ai fini del diniego sono stati valorizzati elementi quali il non modesto grado del dolo e la censurabile personalità del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 4.3. Quanto al terzo motivo in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, si deve osservare che il negativo giudizio prognostico risulta adeguatamente argomentato in relazione alla non modesta rilevanza del fatto e alla negativa personalità del Di Prima, valutazione immune da vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede. 5. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 novembre 2022 Il C