CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di furto in abitazione; ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - oltre a essere del tutto generico e rivolto a un'inammissibile rivalutazione dei fatti, sia manifestamente infondato poiché asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, nel quale la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di qualunque dubbio in punto di responsabilità stante la pluralità di indizi univocamente confluenti verso tale direzione (si veda, in particolare, pag. 2 del provvedimento impugnato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge circa la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto semplice sul rilievo che l'androne del condominio costituisca pertinenza di privata dimora - sia manifestamente infondato, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, Sini, Rv. 274389 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febb