CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 dicembre 2024
Cassazione n. 18523/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un primo motivo che gli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità sarebbero insufficienti, che non sarebbe stato adeguatamente valutato l'elemento psicologico e verificata l'effettiva conoscenza da parte della lingua italiana da parte dell'imputato; rilevato che il motivo è del tutto a-specifico e, comunque, reiterativo di analoghe censure formulate con l'atto di appello ed adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che - con motivazione non manifestamente illogica - ha valorizzato, in punto di conoscenza della lingua la circostanza, l'avvenuta impugnazione del decreto di espulsione: rilevato che è del pari inammissibile, siccome interamente versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato, il motivo con il quale si deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in punto di mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., posto che la Corte territoriale ha escluso il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen attesa l'abitualità della condotta, facendo opportuno riferimento alle altre condanne per fatti della stessa indole e che trattasi di motivazione rispettosa dei principi espressi da Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il b.9 dicembre 20241 2g v\Ace2-10-22- 2(-k