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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 47859/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 febbraio 2023 che ha confermato la condanna del Tribunale di Torino dell'8 marzo 2022 in ordine al reato di cui all'art. 216

I. fall. (bancarotta patrimoniale distrattiva). -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con le sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato in quanto "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53

I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindaca bile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico." (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01); nella specie, la Corte territoriale, operando una corretta applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., come introdotto dalla cd. [OSCURATO:PERSONA] e dell'ani:. 53

I. 698/1981, ha con motivazione immune da vizi logici, valorizzato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'intensità del dolo manifestato dall'imputato; -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie, invocando la derubricazione nell'ipotesi di cui al comma terzo dell'art. 216

I. fall. di bancarotta preferenziale , e conseguentemente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato nella misura in cui non si confronta con le statuizioni della sentenza gravata che, seguendo un iter-logico giuridico immune da censure, ha posto l'accento sulle dichiarazioni auto-accusatorie rese in dibattimento dall'imputato, in base alle quali il prelievo di liquidità dalle casse sociali oggetto di contestazione serviva ad appagare esigenze sue e della sua famiglia, "non percependo il medesimo nessun compenso come amministratore" (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato); peraltro, va registrato che l'orientamento giurisprudenziale "meno rigoroso" cui allude il ricorrente, a ben guardare, riguarda la posizione del liquidatore - a cui senz'altro spetta un compenso per l'attività svolta - e non quello dell'amministratore, a vantaggio del quale - come del resto nel caso di specie - potrebbe non essere previsto alcun corrispettivo. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 febbraio 2023 che ha confermato la condanna del Tribunale di Torino dell'8 marzo 2022 in ordine al reato di cui all'art. 216 I. fall. (bancarotta patrimoniale distrattiva). -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con le sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato in quanto "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindaca bile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico." (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01); nella specie, la Corte territoriale, operando una corretta applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., come introdotto dalla cd. [OSCURATO:PERSONA] e dell'ani:. 53 I. 698/1981, ha con motivazione immune da vizi logici, valorizzato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'intensità del dolo manifestato dall'imputato; -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie, invocando la derubricazione nell'ipotesi di cui al comma terzo dell'art. 216 I. fall. di bancarotta preferenziale , e conseguentemente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato nella misura in cui non si confronta con le statuizioni della sentenza gravata che, seguendo un iter-logico giuridico immune da censure, ha posto l'accento sulle dichiarazioni auto-accusatorie rese in dibattimento dall'imputato, in base alle quali il prelievo di liquidità dalle casse sociali oggetto di contestazione serviva ad appagare esigenze sue e della sua famiglia, "non percependo il medesimo nessun compenso come amministratore" (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato); peraltro, va registrato che l'orientamento giurisprudenziale "meno rigoroso" cui allude il ricorrente, a ben guardare, riguarda la posizione del liquidatore - a cui senz'altro spetta un compenso per l'attività svolta - e non quello dell'amministratore, a vantaggio del quale - come del resto nel caso di specie - potrebbe non essere previsto alcun corrispettivo. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il consigliere esten
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