CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 25101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;letta la memoria fatta pervenire dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], ha esposto motivi aggiunti e ha insistito perl’accoglimento del ricorso;letta la nota fatta pervenire dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Pubblicoministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di procuratore speciale, impugna lasentenza in data 23/09/2026 della Corte di Appello di Firenze che, all’esito delgiudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19849 del04/05/2021, in riforma della sentenza in data 28/10/2015 del Tribunale die 2 del decreto legislativo n. 74 del 200, rispettivamente ascrittigli ai capi C) eD) della rubrica.Deduce:2. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 81, comma2, cod. pen. — Mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen.) — Vizi nella commisurazione della pena base e nelladeterminazione degli aumenti per continuazione.Con il primo motivo il ricorrente censura sotto un duplice profilo ladeterminazione della pena operata dalla Corte di appello.In primo luogo, si contesta la quantificazione della pena base, ritenutaeccessiva e sproporzionata rispetto ai parametri dell'art. 133 cod. pen..Nella memoria difensiva del 19 giugno 2025, il difensore aveva chiestol'applicazione del minimo edittale, richiesta rimasta disattesa con motivazionemeramente formulare — «tenuto conto delle circostanze del fatto e dellapersonalità dell'imputato» — inidonea a soddisfare il canone costituzionale di cuiall'art. 111, comma 6, Cost.Il ricorrente deduce che tutti gli indici dell'art. 133, comma secondo, cod.pen. depongono nel senso di una bassa pericolosità sociale e di una ridottanecessità di pena, avendo riguardo alla lieve entità degli importi incontestazione, al progressivo ridimensionamento delle originarie imputazioni nelcorso dei precedenti gradi di giudizio e, soprattutto, all'assoluta incensuratezza diDi [OSCURATO:PERSONA].Lo scostamento dal minimo edittale risulta pertanto privo di qualsiasigiustificazione razionale e viola il principio di proporzionalità della pena,elaborato dalla Corte Costituzionale in relazione agli artt. 3, 25 comma 2, 27commi 1 e 3 Cost., quale limite alla discrezionalità commisurativa di cui all'art.132 cod. pen..In secondo luogo, il ricorrente lamenta il vizio motivazionale in ordineall'applicazione della disciplina del reato continuato.La corte di appello ha omesso di indicare il reato che ha assunto quale piùgrave ai fini della pena base, lacuna di per sé censurabile.Ha poi determinato l'aumento per la continuazione in misura palesementeeccessiva, senza dar conto della entità e delle ragioni degli aumenti applicati perciascun reato satellite, in violazione del peculiare obbligo motivazionale stabilitodalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/ 2021, Pizzone, le qualirichiedono che il giudice verifichi puntualmente il rapporto di proporzione tra lepene e, in presenza di aumenti significativi, fornisca motivazione specifica edettagliata.I giudici di appello non hanno reso alcuna motivazione sul punto,omettendo altresì di spiegare le ragioni ostative a una maggiore mitigazionesanzionatoria, tanto più necessaria in ragione del progressivo ridimensionamentodelle contestazioni originarie.2. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163, 164 e 175 c.p. —Omessa motivazione (art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) — Mancatarisposta alla richiesta di sospensione condizionale della pena e di non menzionedella condanna nel casellario giudiziale.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazionein ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena edella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale speditoa richiesta dei privati.In via di premessa, il difensore ricorda che nella memoria del 19 giugno2025, ritualmente depositata nel giudizio di appello, aveva espressamenterichiesto la concessione di entrambi i benefici.A fronte di ciò la Corte di Appello di Firenze non ha dato risposta alcuna atali richieste: nella sentenza impugnata non è rinvenibile neppure un cenno dimotivazione, né in senso favorevole né in senso contrario, sul punto dellasospensione condizionale e della non menzione.Il ricorrente aggiunge che nel caso in esame ricorrevano i presupposti perla concessione di entrambi i benefici.Quanto alla sospensione condizionale, il presupposto oggettivo — penadetentiva non superiore a due anni — era integrato, essendo la condannairrogata pari esattamente ad anni due di reclusione; il presupposto soggettivo —prognosi favorevole di astensione dal commettere ulteriori reati — era del parisoddisfatto, atteso che [OSCURATO:PERSONA] è privo di qualsiasi precedente penale, datoobiettivo di sicura valenza positiva non neutralizzato da alcun elementocontrario, e che tutti gli indici dell'art. 133 cod. pen. orientano in sensofavorevole al giudizio prognostico imposto dall'art. 164 cod. pen..Nessuna delle cause ostative di cui all'art. 164, comma secondo, cod.pen., d’altro canto, risultava applicabile.Quanto alla non menzione, il beneficio era parimenti dovuto, trattandosidella prima condanna a carico dell'imputato e valendo gli stessi parametridell'art. 133 cod. pen., tutti operanti in senso vantaggioso per [OSCURATO:PERSONA].L'omissione motivazionale integra una violazione dell'obbligo di dareragione, sia in caso di concessione sia in caso di diniego, dell'esercizio delpotere-dovere di applicazione della sospensione condizionale e della nonmenzione, con riferimento alle condizioni oggettive e al giudizio prognostico.Tale obbligo è particolarmente stringente in sede di appello e quando larelativa richiesta sia stata espressamente avanzata da una delle parti.La mancata indicazione in concreto delle condizioni ostative alriconoscimento dei benefici si traduce in un sostanziale difetto di motivazionecomportante l'annullamento della sentenza.3. Con memoria pervenuta il 22 maggio 2026, il ricorrente espone iseguenti motivi aggiunti:3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129cod. proc. pen., 2 cod. pen. e 131-bis cod. pen..;3.2. Violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per travalicazione dei limiti delgiudizio di rinvio;3.3. Difetto assoluto di motivazione apparente in punto di trattamentosanzionatorio, benefici di legge, rigetto delle richieste difensive (pagamento deldebito, tenuità del fatto).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare occorre evidenziare che non poteva avere alcunseguito l'istanza di rinvio formulata dal difensore dell'imputato per adesioneall'astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli organismi forensi,comunicata in data 4 giugno 2026, in relazione all'udienza camerale nonpartecipata fissata per l'11 giugno 2026.Il diritto di astensione dei difensori dalle udienze, riconosciuto e disciplinatodal codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dagli organismiforensi, presuppone, infatti, l'esistenza di un'udienza alla quale il difensore abbiatitolo e interesse a partecipare personalmente, sia per lo svolgimento dell'attivitàdi discussione orale, sia per l'esercizio delle facoltà che l'ordinamentoprocessuale riconnette alla presenza fisica della parte.Tale presupposto non è ravvisabile nel procedimento cartolare nonpartecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., nel quale la decisione èassunta dal collegio sulla base degli atti scritti, senza che sia prevista néconsentita la comparizione delle parti private e dei loro difensori.In assenza, dunque, di un'udienza partecipata alla quale il difensore possa,in concreto, astenersi dal comparire, l'adesione alla protesta di categoria nonincide in alcun modo sullo svolgimento della camera di consiglio, che prosegueregolarmente nelle forme cartolari previste dalla legge, pur in presenza di unacomunicazione di adesione all’astensione collettiva.2. Tanto precisato, il ricorso è fondato in relazione ai benefici di legge einammissibile in relazione al trattamento sanzionatorio.2.1. con riguardo alla determinazione della pena base per il reato di cui alcapo C) — emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto e punitodall'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 nel testo vigente all'epocadel fatto (dal 15 aprile 2000 al 16 settembre 2011) — il giudice del rinvio hafissato la pena base in anni uno e mesi otto di reclusione.La cornice edittale applicabile ratione temporis era quella originaria:reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. La media edittale, da calcolarsi —secondo il consolidato metodo elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte —non dimezzando il massimo, bensì dividendo per due il numero di mesi cheseparano il minimo dal massimo edittale (cfr. Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025,Licciardi, Rv. 288953 – 01) si colloca pertanto in anni tre e mesi nove direclusione, pari ad anni tre e mesi nove].La pena base di anni uno e mesi otto irrogata dal giudice del rinvio si situadunque ben al di sotto della media edittale e a soli due mesi di distanza dalminimo di legge.A fronte di tale evenienza, va ricordato che questa Corte ha ripetutamentechiarito che, quando la pena inflitta sia inferiore alla media edittale, non ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine ai criteri adottati.In tal senso, invero, è stato più volte affermato che «non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata unapena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando ilmassimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi oanni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato cosìottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 –01).Nella specie -come visto- la pena base è stata contenuta in misuraprossima al minimo edittale, sicché lo scostamento da quest'ultimo è statominimo e del tutto proporzionato alla concreta gravità del fatto. In talesituazione l'obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto anche con ilsemplice richiamo alle circostanze del fatto e alla personalità dell'imputatooperato dalla sentenza impugnata, non essendo richiesta una motivazione piùanalitica in assenza di un sensibile discostamento verso l'alto della pena irrogata.Peraltro, il motivo risulta manifestamente infondato anche nella parte in cuicensura la sentenza impugnata per non avere la corte di appello indicato il reatopiù grave cui collegare la pena base.L’assunto è palesemente smentito dalla lettura della sentenza, là dove igiudici dell’appello hanno indicato che la pena base si riferiva al reato contestatoal capo C).2.2. Parimenti inammissibile è la censura relativa agli aumenti a titolo dicontinuazione. Il ricorrente si è limitato a dolersi dell'omessa indicazione deicriteri seguiti per la determinazione dell'aumento, senza tuttavia indicare ilconcreto benef ic io che der iverebbe dal l 'eventuale accogl imentodell'impugnazione né specificare in quale misura l'aumento contestato sidiscosterebbe da quello ritenuto congruo.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che: «In tema dideterminazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione in cuil'imputato si limiti a dedurre che la sentenza impugnata non abbia motivato gliaumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite, senza indicare ilconcreto benef ic io che der iverebbe dal l 'eventuale accogl imentodell'impugnazione» (Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Rv. 289739 — 01).Per come spiegato nella motivazione della sentenza appena citata, conriferimento all’aumento per i reati satellite, il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità «ritiene che, per contestare in sede di legittimità laquantificazione della pena operata dal giudice del merito, non sia sufficiente farrilevare la violazione di legge derivante dall’omessa motivazione, ma, inconformità ai principi generali della materia delle impugnazioni (v., inparticolare, art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: “per proporre impugnazione ènecessario avervi interesse”), occorre specificare l’interesse che sorregge ilmotivo di ricorso (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117 – 01).L’interesse al ricorso che deve essere allegato dalla difesa dell’imputato puòconsistere, ad esempio, nella diversità del trattamento penitenziario dellacondanna per taluno dei reati che entrano a far parte del reato continuato (v.sentenza Cuocci citata sopra), oppure può anche consistere nella preclusione arientrare in un beneficio in conseguenza dell’aumento di pena quantificato dalgiudice del merito.Un interesse al ricorso deve, però, pur sempre essere allegato per evitareche la deduzione si risolva in una, inammissibile, mera enunciazione dellaviolazione di legge per difetto di motivazione, dal cui eventuale rilievo nonderiverebbe, però, in concreto alcun effetto benefico per la posizionedell’imputato.Questo è quanto accaduto, invece, nel caso in esame, in cui l’imputato siduole della mancata applicazione dei principi enunciati dalla sentenza delleSezioni Unite Pizzone, senza spiegare quale beneficio in concreto potrebberagionevolmente ottenere nel giudizio di rinvio per effetto dell’eventualeaccoglimento del motivo.Il primo motivo è, pertanto, inammissibile in relazione a entrambi i profiliprospettati.2. Il secondo motivo è fondato.Il ricorrente deduce che, nella memoria difensiva del 19 giugno 2025, ildifensore aveva espressamente richiesto alla Corte di appello la concessionedella sospensione condizionale della pena e della non menzione della condannanel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati, e che la sentenzaimpugnata non ha fornito risposta alcuna a tali richieste.Dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale dellaquestione, emerge che, in effetti, il ricorrente, con la memoria del 19/06/2025,aveva richiesto alla corte di appello la concessione dei benefici di legge.A fronte di ciò, nella sentenza impugnata non è rinvenibile alcunamotivazione — né favorevole né contraria — in ordine all'uno e all'altro beneficio.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui:«In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo delgiudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere diapplicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono ilriconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della suamancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudiziodi merito» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376 — 01).Il principio — enunciato in senso sfavorevole all'imputato che non abbiaformulato la richiesta — impone, per identità di ratio, la soluzione speculare nelcaso in cui la richiesta sia stata invece ritualmente avanzata: il giudice d'appelloè in tal caso gravato da un obbligo motivazionale puntuale, la cui omissioneintegra un vizio censurabile in sede di legittimità.Nel caso in esame, la richiesta di entrambi i benefici era stataespressamente formulata nella memoria difensiva del 19 giugno 2025,ritualmente depositata nel corso del giudizio di appello.A fronte di ciò, nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna risposta sulpunto, visto che la motivazione è silente sulla eventuale sussistenza deipresupposti oggettivi e soggettivi ovvero delle eventuali ragioni ostative alriconoscimento dei benefici invocati.Da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata.L’annullamento può essere disposto senza rinvio, atteso che emergono tuttigli elementi richiesti per il loro riconoscimento in questa sede, senza la necessitàdi ulteriori approfondimenti.3. Sono inammissibili, infine, i motivi aggiunti, in quanto privi dicorrelazione ai motivi esposti con il ricorso originario (fatta eccezione quellicorrelati alla denuncia di motivazione apparente rispetto ai benefici di legge e altrattamento sanzionatorio, trattati nei paragrafi precedenti).I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere adoggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata giàinvestiti dall'atto di impugnazione originario (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018,Rv. 272821 – 01).Nel caso in esame i punti impugnati con la decisione originaria erano quellidella determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione e dellaomessa motivazione sui benefici di legge, rispetto ai quali risultano avulsi i temiintrodotti con i motivi aggiunti che, pertanto, sono inammissibili. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensionecondizionale della pena e alla non menzione della condanna sul certificato delCasellario giudiziale, benefici che accorda. Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]