CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 08275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6487/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappres. p.t ., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]’ CULTURALI; [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legalirappres. p.t.; -intimati - avverso la sentenza n. 1365/16 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 4/8/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese al Tribunale di Catanzaro di emettere ingiunzione per euro 128.646,19 oltre iva, interessi e rivalutazione, nei confronti della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria, quale corrispettivo per lavori di consolidamento e restauro di una chiesa eseguiti extra-contratto. Emesso il decreto ingiuntivo, il Ministero dei Beni culturali e la suddetta Soprintendenza proposero opposizione deducendo l’insussistenza del credito vantato, sia a titolo contrattuale che a titolo d’indebito arricchimento. Con sentenza del 2011 il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, assumendo: la contraddittorietà della motivazione, in quanto la società aveva eseguito anche lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto d’appalto del 1999, perché urgenti, necessari ed indispensabili per la messa in sicurezza della chiesa; che i lavori contrattuali ed extra erano stati diretti da un architetto e la relativa urgenza dei lavori supplementari- eseguiti a regola d’arte - era st ata riconosciuta dall’appellato. In subordine, l’appellante esperiva anche l’azione d’indebito arricchimento. Si costituirono gli enti appellati. Con sentenza del 4.8.16, la Corte d’appello rigettò il gravame, osservando che: premessal’applicabilità alla fattispecie dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all. F, vigente all’epoca,da tale normativa era desumibile che i lavori autorizzati, o ordinati d’urgenza, e non sospesi dall’amministrazione, potevano giustificare aumenti del prezzo, altrimenti, se non autorizzati, sarebbe stata necessaria una tempestiva riserva come lavori indispensabili, con relativa spesa che, addizionata a quella dei lavori contrattuali, non avrebbe superato il limite delle spese approvate; dagli atti s’evinceva che i lavori per cui è causa, pur non contemplati dal contratto, erano stati eseguiti al fine di dare completa attuazione dell’accordo contrattuale in ordine alla messa in sicurezza della chiesa; non ricorreva dunque l’indifferibilità e l’urgenza delle suddette opere extra-contratto poiché era stata piuttosto evidenziata l’esigenza di opere aggiuntive per raggiungere le finalità di progetto e per completare l’opera (cfr. la relazione del direttore dei lavori); non sussisteva un’approvazione preventiva o successiva tale da giustificare una richiesta di aumento del costo dell’appalto stipulato; al riguardo, non era rappresentativo della volontà dell’organo collegiale il visto del funzionario della Soprintendenza apposto alla relazione del direttore dei lavori; in nessun atto risultava apposta un’espressa indicazione dell’approvazione intervenuta da parte dell’amministrazione competente (ciò difformemente da quanto invece affermato dal Tribunale); esclusa pertanto l’applicabilità del suddetto art. 342 nella parte in cui consente la variazione del costo dell’appalto, non ricorrevano i presupposti per liquidare i prezzi extra-contratto non autorizzati (tempestiva riserva; riconoscimento dell’indispensabilità di tali lavori; rispetto del limite delle spese approvate, considerato il costo originario dell’appalto); non sussistevano neppure i presupposti dell’indebito arricchimento per carenza della sussidiarietà della relativa azione, essendo esperibile una specifica azione in ordine ai lavori extra- contratto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi. Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all. F, per aver la Corte d’appello escluso che i lavori per cui è causa fossero stati approvati dall’ente competente, considerando che il visto apposto dal Soprintendente sulla relazione del direttore dei lavori equivaleva ad una forma d’approvazione, seppure implicita e successiva (richiamo a Cass. n. 25542/15). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e 342 suddetto, per aver la Corte d’appello escluso la sussistenza dell’assoluta urgenza dei lavori extra-contratto di cui era indice la mancata sospensione dei lavori, pronunciando in maniera difforme dalla relazione del direttore dei lavori. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cpc e 2041 cc, avendo la Corte territoriale escluso i presupposti dell’indebito arricchimento, pur essendo state le varie spese, occorse per i lavori extra-contratto,ind icate nei documenti contabili. Con ordinanza interlocutoria del 4.5.22, il collegio, osservando che il ricorso era stato erroneamente notificato al M inistero e alla Soprintendenza, anziché all’Avvocatura dello Stato-ufficio individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933-essendo irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno(Cass., n. 27424/20; n. 12339/21; n. 5853/17)- ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso. Non si è costituita l’Avvocatura, a seguito della corretta notificazione del ricorso. Il primo motivo è infondato. Invero, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 29998/20; n. 15029/16),cui il collegio intende dare continuità, i n tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate. Nella specie, la Corte d’appello ha escluso la sussistenza di un’approvazione da parte dell’amministrazione committente, non potendo qualificarsi tale il visto del Sovrintendente, e non essendovi menzione alcuna negli atti dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente. Né i lavori extracontrattuali risultano oggetto (sul punto la censura tace) di riserva da parte dell’appaltatore. Secondo e terzo motivo, sub specie della violazione di legge, sono inammissibili in quanto diretti al riesame dei fatti ovvero a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appellosull’insussistenza dei presupposti della legittimità dei lavori extra-contratto e dell’indebito arricchimento (su quest’ultimo punto, la ricorrente si limita ad una generica e vaga contestazione della motivazione). Al riguardo, giova altresì osservare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione delle parti intimate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari