CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 26232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 2-18405/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo unico, teso ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sulla divisata sussistenza dell'aggravante -ad effetto anche processuale- riconosciuta (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.) in relazione alla fattispecie di truffa contestata. 1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culli dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera chiara, logica e coerente, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della aggravante di cui al n. 5 dell'art. 61, comma 1, cod. pen., valorizzando sia l'età, non più solo matura della vittima di raggiro, che le sue condizioni peculiari ed emotive del momento, così identificando quelle condizioni di debolezza (nella fattispecie solo psichica) idonee a rendere le naturali autodifese vulnerabili alle aggressioni decettive, proprio per le condizioni subiettive di minorata difesa psicologica facilmente verificabili ab extemo. Così conformandosi all'orientamento giurisprudenziale che individua la ratio della circostanza aggravante in parola nell'assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità, dalla quale l'agente trae consapevolmente funzionale vantaggio (così Sez. 2, n. 8998, del 18/11/2014, Rv. 262564; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095). Trattandosi di motivazione in fatto, che non esalta affatto la mera presunzione di vulnerabilità in ragione dell'età, la censura non è ammissibile nella sede di legittimità (giur. cit.). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la facile soluzione della questione proposta consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. 2-18405/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022.