CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE di APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce — Sez. distaccata di Taranto - confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 30/04/2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i reati di estorsione aggravata ed usura aggravata.2. Contro detta pronunzia propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] formulando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Assume che la Corte d'appello aveva adottato una motivazione gravemente carente e del tutto insufficiente nel ritenere legittimo il decreto del P.M. in ordine all insufficienza ed inidoneità degli impianti in dotazione alla P.G. ed alla sussistenza di ragioni di eccezionale urgenza per l'esecuzione delle operazioni di captazione con apparecchiature esterne alla Procura della Repubblica. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di usura aggravata ed estorsione aggravata. Rileva che i giudici territoriali, senza esaminare adeguatamente i rilievi mossi con l' atto di appello, avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie della p.o. nonostante le gravi incongruenze delle stesse e sebbene già i primi giudici avevano ritenuto non attendibili dette dichiarazioni in relazione al prestito di euro 791.500,00, ragione per cui la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad una attenta disamina di dette dichiara2:ioni in relazione ai diversi capi e punti della sentenza, analisi che, nel caso in esame, era totalmente mancata. Osserva, ancora, che contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello il narrato della persona offesa era rimasto del tutto privo di adeguati riscontri, specie quanto alla pattuizione di interessi usurari. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 644 commi 1 e 5, nn. 3 e 4 cod. pen. Assume che i giudici non aveva valutato correttamente gli scambi di assegni ed i rapporti contabili fra le parti, non considerando che era mancata la dimostrazione della effettiva applicazione di interessi e dei tassi effettivamente pattuiti. Osserva che i giudici di appello avevano finito per confermare acriticamente l'impostazione del primo giudice sviluppando il calcolo degli interessi unicamente in forza del narrato del Massimeo e senza il riferimento a dati certi, non considerando che gli importi rimborsati dalla vittima risultavano inferiori ai versamenti effettuati dal ricorrente al Massimeo. Evidenzia che stante la sussistenza di evidenti vizi logici la sentenza andava annullata in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di usura ed anche relativamente alla ritenuta sussistenza delle aggravanti ex art. 644 comma 5 nn. 3 e 4 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 629 comma primo in relazione all' articolo 628 comma terzo n. 1 cod. pen. Rileva che la motivazione dei giudici di appello era gravemente carente, contraddittoria ed illogica laddove aveva ritenuto sussistenti le minacce integranti il reato di estorsione unicamente in forza delle dichiarazioni della persona offesa il cui narrato risultava incrinato da quanto riferito dai testi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]°. 2.5. Con il quinto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla corretta applicazione del disposto di cui all' art. 644, comma, 6 cod. pen. Assume che la corte territoriale aveva errato nel ritenere legittima la confisca per euro 8.000,00 non considerando che il profitto confiscabile coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti. 2.6. Con il sesto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla corretta applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Assume che la motivazione era gravemente e lacunosa nella parte in cui erano state negate le chieste circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e confermato il trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello in alcun modo esaminato le specifiche censure formulate. 2.7. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria ulteriormente deducendo in ordine alle censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Occorre considerare che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801): nella specie il ricorrente non chiarisce in alcun modo le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità delle richiamate captazioni telefoniche sarebbe tale da incrinare il ragionamento dei giudici di merito basato, per contro, su molteplici dati probatori fra loro pienamente convergenti, elemento questo che rende la censura formulata con il primo motivo priva di pregio alcuno. La stessa Corte di merito ha chiarito, senza che sul punto la parte abbia contestato alcunchè, che l' espunzione dalla piattaforma istruttoria delle intercettazioni in questione "non è tale da incidere sugli esiti del giudizio visto che, come espressamente specificato dal Tribunale le conversazioni ambientali relative ad altre vicende, tutte estranee agli addebiti oggetto di contestazione- erano state impiegate esclusivamente a riprova del fatto che il Tinella fosse solito compiere prestiti privati a tasso usurario". 3. Il secondo ed il terzo motivo - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono manifestamente infondati, risultando adeguatamente ricostruiti i profili di responsabilità dell'imputato in relazione ad entrambi i reati contestati. 3.1. Occorre evidenziare, invero, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). 3.2. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa questo Collegio non può, poi, che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730). 3.3. Va, quindi, rilevato che nel caso di specie i giudici di appello, nel confermare la valutazione operata dal giudice di primo grado quanto alla ritenuta piena attendibilità del narrato della p.o., hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, c:orrettamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali dovevano ritenersi comprovati i fatti contestati (v. ff:. 8-13). In particolare la Corte territoriale ha sottoposto a specifica e puntuale verifica l' attendibilità del narrato della p.o., evidenziando sia la sua soggettiva credibilità sulla base del complessivo equilibrio dimostrato nel riferire i fatti per cui è processo sia la intrinseca attendibilità di quanto dalla stessa riferito, argomentata sulla base della genuinità, spontaneità, intima coerenza, precisione ed univocità delle sue dichiarazioni, mentre non ha, per altro verso, omesso di segnalare l' esistenza di precisi riscontri esterni al contenuto delle propalazioni della vittima. 3.4. La Corte di appello ha, poi, puntualmente disatteso le censure, oggi reiterate, relative alla asserita inattendibilità della persona offesa (comprovata, a dire della difesa, dalla intervenuta assoluzione relativamente all' episodio riguardante il mutuo di euro 791.500,00 in ragione della ritenuta non credibilità della dichiarazioni della p.o.,) 'Precisando come nessuna "valutazione frazionata" era stata effettuata ma che la assoluzione in primo grado sul relativo capo di imputazione era stata fondata non su di un giudizio di inattendibilità della vittima quanto, piuttosto, in ragione della impossibilità di ricostruire con certezza tale rapporto per effetto della "genericità" di quanto riferito dal Massimeo. I giudici territoriali, con dovizia di argomentazioni, hanno, quindi, chiarito per quali ragioni le dichiarazioni della p.o. non potevano essere ritenute mendaci e calunniose, precisando come le stesse avevano trovato riscontro oltre che nella documentazione acquisita, nelle medesime allegazioni difensive, sia pure ferme nell' escludere la pattuizione di interessi. 3.5. A fronte di una motivazione che non appare né carente né manifestamente illogica né contraddittoria risulta evidente il tentativo della difesa di sollecitare una differente lettura dei dati probatori, certamente preclusa in questa sede. Né appare censurabile la valutazione dei giudici di merito i quali hanno ritenuto sussistente la pattuizione di veri e propri interessi usurari sulla scorta delle indicazioni della parte offesa, ragionamento questo non incrinato dalle contestazioni di parte ricorrente: una volta operato il vaglio di piena attendibilità soggettiva ed oggettiva della p.o. una simile conclusione ne costituisce valido corollario.3.6. Quanto alla specifica censura relativa alla restituzione da parte della vittima solamente di parte del capitale prestato (dato questo che, secondo la tesi difensiva, sufficiente ad escludere la contestata usura) parte ricorrente non considera che, ai fini della configurabilità del reato de quo ciò che rileva è anche la semplice "promessa di interessi o vantaggi usurari", promessa, nella specie, accertata in punto di fatto dai giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie. Occorre, peraltro, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Peraltro la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo dei giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica„ oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Ne discende che del tutto priva di pregio è da ritenere la contestazione secondo cui la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle corrette risultanze della consulenza di parte idonea a ricostruire in modo puntuale i rapporti contabili "leciti" inter partes, profilo questo espressamente valutato dai giudici di merito che hanno chiarito, con adeguate argomentazioni, per quale ragione i dati di tale consulenza non apparivano decisivi. La Corte di Cassazione ha, invero, più volte chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza eviclenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, Rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643). Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 3.6. In sintesi rileva il Collegio che a fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato sulla scorta dei dati probatori emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori ed a pretesi travisamenti non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disat:teso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso della piena liceità della condotta dell' imputato in relazione ai rapporti di natura patrimoniale de quibus) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.7. Del tutto generiche ed aspecifiche sono, infine, le censure relative alla insussistenza delle aggravanti del reato di usura, questione che non risulta, peraltro, essere stata dedotta in sede di appello. 4. Il quarto motivo è privo di pregio alcuno. 4.1. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di minacce estorsive in danno del Massimeo integranti l'ipotesi delittuosa di cui all' art. 629 comma 2 c.p., già ricostruite dal giudice di primo grado, valorizzando le dichiarazioni della p.o. e rilevando la non decisività del narrato dei testi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che questi avevano riferito circostanza del tutto generiche In ordine alle lamentate lacune motivazionali va considerato, del resto, che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, Rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643). 5. Il quinto motivo relativo al quantum confiscato è manifestamente infondato: a fronte della ricostruzione dei giudici di merito - che hanno accertato in fatto un profitto usurario superiore ad euro 8.000,00 - le contestazioni di parte ricorrente non colgono & nel segno1 non essendo stato dimostrato che dette somme dovevano essere imputate al capitale non restituito della vittima. 5.1. In tal senso va richiamato l'orientamento della Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, secondo il quale "in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art.644 cod. pen. u.c., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti..." (Cass. Sez. 6, sent. n. 45090 del 02/10/2014, dep. 30/10/2014, Rv. 260665), 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. 6.1. In ordine alla graduazione della pena va premesso che il relativo potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Occorre, pure, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della gravità della condotta dell'imputato e del suo spessore criminale.7. Va osservato, infine, che l'inammissibilità del ricorso preclude l' esame della memoria difensiva in data 22/02/2023, ai sensi dell' art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 8. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara i