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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37408/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso per la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso per la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso per la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore òì L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese e chiede l'inammissibilità dei ricorsi.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento dei propri ricorsi e dei motivi del collega.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 ottobre 2019 la Corte d'appello di Lecce in riforma della condanna emessa, il 7 novembre 2018, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, tra gli altri, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena irrogata a quest'ultimo in ordine al reato ascrittogli al capo D, in quella di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 444,00 di multa, confermando, nel resto, anche in relazione alle statuizioni civili, l'impugnato provvedimento.

1.1. Il primo giudice aveva condannato gli imputati, all'esito di rito abbreviato, limitatamente ai reati di cui ai capi A, C, D ([OSCURATO:PERSONA]), A, C, D ed F ([OSCURATO:PERSONA]) e D ([OSCURATO:PERSONA]), ritenuta la continuazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni nove di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], anni nove mesi quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa per [OSCURATO:PERSONA], con pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale per la durata della pena, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile (F.I.G.C.) liquidato in euro diecimila. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva pronunciato assoluzione per le residue imputazioni ascritte ai tre imputati al capo E, perché il fatto non sussiste, al capo F per [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, ai capi B, G, I per [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste.

1.2. Gli imputati vedono elevata a loro carico, quanto ai reati per i quali hanno riportato condanna, la contestazione dei delitti di cui: - al capo A: art. 416-bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, cod. pen. per aver fatto parte dell'associazione denominata clan [OSCURATO:PERSONA], della sacra corona unita unitamente ad altri, giudicati separatamente, operante in [OSCURATO:PERSONA]; - al capo C: artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 1 e 2, 628, comma 3, n. 3 cod. pen., aggravato altresì, dall'essere stato commesso da appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA]; - al capo D: artt. 110 cod. pen., 1 e 2 Legge del 13 dicembre 1989 n. 409 come modificata dal d.l. n. 119 del 22 agosto 2014, convertito nella Legge n. 146 del 17 ottobre 2014, commesso anche da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di allenatore (la difesa sostiene invece trattarsi soltanto di giocatore) della squadra dei [OSCURATO:PERSONA]; - al capo F: artt. 110 cod. pen., 1 e 2 Legge del 13 dicembre 1989 n. 409 come modificata dal d.l. n. 119 del 22 agosto 2014, convertito nella Legge n. 146 del 17 ottobre 2014.

Si fa riferimento alla partecipazione all'indicato sodalizio, denominato clan [OSCURATO:PERSONA], operante, nell'ambito della più ampia organizzazione della sacra corona unita, nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi, facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza viene indicata, nel provvedimento impugnato, come accertata quanto meno fino al giugno 2003, con sentenza irrevocabile, acquisita agli atti del celebrato rito abbreviato.

Si fa riferimento, inoltre, allo specifico ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di controllo, tra l'altro, del settore dei video giochi e scommesse, di gestione della società sportiva [OSCURATO:PERSONA], divenuta secondo i giudici di merito, strumento di finanziamento del gruppo, di gestione di attività illecite (tra cui il traffico di stupefacenti, estorsioni, gestione dei servizi cimiteriali) nonché dei rapporti con la pubblica amministrazione, nell'ambito territoriale di riferimento.

Viene, altresì, riconosciuta la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], per il reato di estorsione pluriaggravata, commesso mediante violenza, ai danni di due soggetti ed il padre di uno di questi, autori del furto subito dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], presso la propria abitazione, onde ottenere il versamento di una somma a parziale risarcimento per il furto subito dall'indicata parte lesa, con l'ulteriore aggravante di essere stato commesso da appartenenti ad associazione mafiosa denominata clan [OSCURATO:PERSONA].

Infine, sono contestati i due reati di frode sportiva sub D ed F, il primo consistito nell'interessamento assicurato, secondo la contestazione, dall'allenatore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], diretto, dietro promessa di vantaggi e utilità, a conseguire un risultato diverso da quello conseguente al corretto svolgimento della gara, nella partita [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] del 3 aprile 2016.

La seconda contestazione attiene all'accordo raggiunto tra i [OSCURATO:PERSONA], il dirigente della squadra di calcio del [OSCURATO:PERSONA] e i giocatori di questa, in forza del quale questi ultimi accettavano alcune somme di danaro e altre utilità, con la finalità di perdere la partita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 10 aprile 2016.

La sentenza di appello

2. Nell'affrontare i numerosi motivi proposti con gli appelli depositati nell'interesse degli imputati, è stato ritenuto fondato soltanto quello relativo alla misura della pena irrogata per il reato di cui al capo D, contestato a [OSCURATO:PERSONA], confermando l'impugnato provvedimento, con riferimento ai capi D ed F, considerando la natura del reato di frode sportiva contestato, a consumazione anticipata e, dunque, non fondati i motivi che volevano il risultato della partita di calcio, di cui al capo D, dovuto non alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], ma all'evidente disparità delle forze in campo tra le due squadre ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) tra cui si era disputata.

Con riferimento al capo F, i giudici di secondo grado hanno reputato decisive le intercettazioni che rendevano evidente l'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e i giocatori del [OSCURATO:PERSONA], affinché questi si impegnassero a perdere la partita di calcio ivi meglio specificata.

Con riferimento al capo C, i giudici di secondo grado hanno ritenuto corretta la qualificazione del fatto come estorsione aggravata, respingendo la tesi difensiva che voleva ravvisare, nella specie, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando precedenti in termini, sottolineando la sproporzionata azione violenta posta in essere.

Inoltre, si valorizza il dato di fatto secondo il quale i [OSCURATO:PERSONA] si erano sì interessati per la persona offesa, ma consumando il reato di estorsione mediante violenza ai danni di soggetti autori di un diverso reato, cioè ai danni degli autori del furto in abitazione descritto, così come ricavato dalle intercettazioni, indicate di contenuto non contestato.

Da ultimo in relazione al capo A, la sentenza impugnata respinge il motivo inerente la mancanza di ogni riferimento agli odierni imputati, nelle indagini del diverso procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA], sottolineando, poi, che le principali emergenze a carico, sono rappresentate dagli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali, da valutare in modo non atomistico e ritenute di contenuto univoco, quanto all'attestazione del diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e del padre Luciano, nell'ambito delle attività di interesse del clan, nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando, da ultimo, anche il loro stretto legame familiare con i vertici storici del sodalizio.

I ricorsi

3. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati indicati, con distinti ricorsi, sviluppando plurimi motivi di impugnazione di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si articolano sei censure.

3.1.1. Con la doglianza proposta al primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sentenza di primo grado resa nel proc. n. 1639/14 r.g.n.r. per la dimostrazione dell'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] all'attualità.

Si sottolinea che la sentenza relativa al procedimento n. 1639/14 r.g.n.r. , cd. [OSCURATO:PERSONA], non è irrevocabile, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, mentre è passata in cosa giudicata la pronuncia che è relativa alla precedente indagine, denominata [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2007.

Si evidenzia, poi, che il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, invece, aveva tratto l'esistenza del clan all'attualità da una pronuncia, quella resa nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], del 18 dicembre 2018, emessa dopo la lettura del dispositivo di quella di primo grado, nel presente procedimento, ritenendo proseguito il sodalizio, dopo il giugno 2003, sulla base di pronuncia non irrevocabile e non presente agli atti.

3.1.2. Con la doglianza proposta al secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'uso degli esiti delle indagini preliminari, svolte nel proc. n. 1639/14 r.g.n.r, per la dimostrazione dell'attualità dell'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale utilizza l'esito delle indagini di quel procedimento, in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., trattandosi di duplicazione dell'accertamento dell'esistenza del clan all'attualità e della partecipazione ad esso dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, peraltro, di fonti di prova (intercettazioni) di procedimento non ancora definito con sentenza passata in giudicato.

Vi è, poi, contrasto tra quanto assunto dalla Corte territoriale circa la consistenza del materiale probatorio di quel procedimento e circa i rappresentanti di vertice del clan ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rispetto a quanto statuito dalla Corte di cassazione in quel procedimento, con la sentenza resa, in materia cautelare, nei confronti dei presunti appartenenti al clan in posizione apicale, che si riporta per estratto a pagg. 6 e sgg. del ricorso.

Si sottolinea l'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il ricorrente, si ricava dal provvedimento emesso nei confronti del predetto dal Tribunale sezione misure di prevenzione, riportato per esteso.

In definitiva, si censura la motivazione nella parte in cui dalle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale fa derivare la sua partecipazione e quella del padre al clan, vista l'accertata partecipazione, quali vertici del sodalizio, degli zii, accertamento che, invece, non è passato in cosa giudicata.

Si sottolinea poi, che, comunque, i dialoghi captati non era stati reputati, in sede di riesame, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di contenuto sufficiente a supportare l'accusa a loro carico.

Non sarebbe, poi, spiegato nella motivazione, a fronte di espressa censura, il ruolo dinamico assicurato dai ricorrenti, al di là di un loro generico interesse allo svolgimento di attività imprenditoriali non collegate all'associazione criminale in quanto tale.

3.1.3. Con la doglianza proposta al terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di gravi indizi di colpevolezza ritenuta in sede cautelare per [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia che con sentenza di questa Corte di cassazione del 8 novembre 2018, giorno successivo all'emissione della sentenza di primo grado nel presente procedimento, è stata annullata l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per assenza di specifica motivazione sul ruolo assicurato dal predetto, come ausilio del figlio in taluni affari, nonché per aver posto in essere condotte rivelatrici della qualità di partecipe.

La Corte di appello sostiene che tale pronuncia è stata superata dalla successiva ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del Pubblico ministero ma si evidenzia che detta pronuncia era intervenuta perché, nelle more, il giudizio di merito si era concluso con la condanna di [OSCURATO:PERSONA], quindi senza rivalutare la gravità indiziaria.

Si sottolinea, poi, che la Corte territoriale non avrebbe risposto all'eccezione relativa al difetto di trascrizione rispetto ad una delle conversazioni registrate, in cui le parole significative, come si evince chiaramente dall'ascolto della registrazione, sono pronunciate da Danilo, mentre la sentenza, reiterando nell'errore del primo giudice, le ascrive al padre Luciano (prog. 112, RI 234/16 All.

A/11).

3.1.4. Con la doglianza proposta al quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'a ffectio societatis e al contributo causale alla vita dell'ente di cui al capo A. Si evidenzia che, dalle conversazioni, emergerebbe, per la difesa, l'evidente frattura tra parenti ([OSCURATO:PERSONA] da un lato e il fratello Luciano con il nipote, dall'altro) che sconfesserebbe la sussistenza dell'a ffectio societatis.

Quindi, per la difesa, Danilo spenderebbe il nome di un sodalizio di cui, invece, rifiuta l'operato e dal quale prende le distanze, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] non risparmia espressioni di biasimo per la condotta del nipote ritenuta non allineata.

Non vi sarebbe, dunque, comportamento posto in essere con finalità reciprocamente condivisa da parte dei sodali, ma singole azioni, anche a volte maldestre, animate soltanto da interessi personali.

3.1.5. Con la doglianza proposta al quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen.

Le conversazioni captate sarebbero insufficienti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di armi, mentre viene soltanto ipotizzata la minaccia a terze persone a mano armata che Danilo avrebbe negato.

Quanto a Luciano si assume che il padre è estraneo a quelle conversazioni ad eccezione di una in merito a tale [OSCURATO:PERSONA], nella quale però Danilo viene accusato di un'azione non commessa.

3.1.6. Con la doglianza proposta al sesto motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al reato di cui al capo C. Si ribadisce la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario, perché secondo l'indirizzo di legittimità, richiamato dalla sentenza di merito, la violenza che caratterizza la condotta ai fini della sua qualificazione come estorsione, deve concretizzarsi in azione particolarmente violenta dell'interessato nell'esercizio di un proprio diritto, mentre nel caso di specie vi sarebbe mera interposizione in favore dell'offeso.

4. Con il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si devolvono tre censure.

4.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt.192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

A fronte di un motivo di appello puntuale, la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado, riproducendo le medesime argomentazioni svolte, omettendo di considerare quanto sottoposto al vaglio del giudicante di secondo grado, con particolare riferimento a pronunce giurisdizionali intervenute successivamente.

La Corte territoriale ha posto, a base della conferma, le intercettazioni rese nel procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA], tra le quali una da cui emergerebbe il ruolo di spicco di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare l'intervenuta assoluzione di quest'ultimo, in quel procedimento.

Ancora, si evidenzia che viene richiamata una conversazione dalla quale si desumerebbe il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], nell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, senza considerare che questi è stato assolto, nel diverso procedimento, dallo specifico capo di imputazione.

Anche in relazione al ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], non si prenderebbe in considerazione da parte della Corte territoriale, la sentenza di questa Corte, sezione Seconda penale, di annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, da parte del Tribunale del riesame per carenza di gravi indizi, nei confronti, tra gli altri, del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Da ultimo, si censura la pronuncia nella parte in cui ha trascurato il contenuto della sentenza di annullamento con rinvio, di questa Corte di cassazione, relativa all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame a carico di [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione secondo la quale questa pronuncia era stata superata dal successivo accoglimento dell'appello del Pubblico ministero.

Tanto, posto che unica ragione di tale accoglimento, non era stata la rivisitazione del quadro indiziario a carico del ricorrente, ma l'intervenuta condanna, nel giudizio di merito, all'esito del celebrato rito abbreviato.

Quindi, si conclude nel senso che mai la Corte territoriale, per quanto esposto, avrebbe potuto fondare la ritenuta appartenenza al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], sul rapporto da questi intrattenuto con gli zii, indicati come vertici del sodalizio.

Quanto all'attentato organizzato in danno di un'abitazione di Soleto, si evidenzia che Danilo appare come mero millantatore, tanto che alcun attentato era stato effettivamente realizzato.

Si evidenzia che la squadra di calcio del [OSCURATO:PERSONA] non era stata sponsorizzata avvalendosi della forza di intimidazione, ma era stata sponsorizzata, per quindici anni, con operazioni regolari e contabilizzate, come avviene di norma per squadre di provincia.

Si confutano, poi, le fonti di accusa relative all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B: n.d.r. per tale capo l'imputato è stato assolto in primo grado).

4.2. Con il secondo motivo si invoca vizio di motivazione sulla diversa qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invocata con il gravame.

Si evidenzia che la Corte territoriale ai fini della qualificazione del reato come estorsione, si richiama al grado sproporzionato della violenza posta in essere onde ottenere il ristoro della vittima del furto, mentre non sarebbero evidenziate le modalità minacciose, espresse, in cui la forza intimidatoria si sarebbe estrinsecata.

4.3. Con il terzo motivo si invoca il vizio di motivazione in ordine al capo D. La Corte territoriale non ha chiarito le ragioni per le quali si è escluso di ritenere la lieve entità del fatto e la possibilità di sanzionarlo solo con la pena pecuniaria, come richiesto con l'atto di appello.

4.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione nella parte in cui si negano le circostanze attenuanti generiche, rilevando che questa è "telegrafica" e non svolge alcuna argomentazione sugli elementi posti a base della richiesta dell'appellante.

5. Con il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si devolvono quattro vizi.5.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt.192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

A fronte di un motivo di appello puntuale, la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado, riproducendo le medesime argomentazioni svolte, omettendo di considerare quanto sottoposto al vaglio del giudicante di secondo grado, con particolare riferimento a pronunce giurisdizionali intervenute successivamente.

Si riporta a pagg. da 2 a 7 il motivo di appello con il quale era stata chiesta alla Corte territoriale, l'assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato associativo di cui al capo A. Si precisa che la Corte territoriale si è discostata dalla motivazione della Corte di cassazione che, con riferimento alla misura cautelare disposta, aveva reputato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello ritiene di poter superare quella pronuncia, posto che, ne giudizio di rinvio, il Tribunale per il riesame aveva accolto l'appello proposto dal pubblico ministero, valorizzando l'intervenuta condanna nel giudizio di primo grado, intervenuta medio tempore, senza rivisitare, dunque, la piattaforma indiziaria, come indicato nella sentenza rescindente.

Invece, si sostiene che la rivalutazione andava necessariamente operata, posto che gli elementi indiziari valutati dalla Corte di cassazione insufficienti, erano i medesimi posti dal Giudice dell'udienza preliminare a base dell'affermazione di responsabilità, con sentenza del 7 novembre 2018, prima della decisione della cassazione del 9 novembre 2018.

Si sostiene che il ricorrente, in pensione alla data in cui è stato avviato il presente procedimento, era dipendente comunale che ha svolto il proprio servizio presso il locale cimitero e che aveva contribuito per mera passione, alla gestione della locale squadra di calcio per 15 anni.

Si sottolinea, ancora, la mancanza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e i 32 imputati del processo cd. [OSCURATO:PERSONA], specificando che questi non è stato mai coinvolto in precedenti vicende processuali che avevano riguardato i suoi tre fratelli.

Si osserva, sul punto, che solo [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pronuncia non ancora intervenuta per [OSCURATO:PERSONA] e che, in sede cautelare, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Tribunale del riesame a carico dei predetti nel procedimento cd.[OSCURATO:PERSONA], precisando che in sede di rinvio il Tribunale aveva definitivamente annullato il titolo cautelare genetico (con decisione del 25 giugno 2019 che si allega).

Si tratta di novità sottoposte al vaglio della Corte territoriale che sarebbero state trascurate dal giudice di appello.

5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo C e circa la ritenuta partecipazione del ricorrente a supporto del figlio.

Si riporta per esteso il motivo di appello formulato sul punto che si assume del tutto ignorato dalla Corte territoriale.

In ogni caso, si evidenzia che il provvedimento censurato, ai fini della qualificazione del reato come estorsione, si richiama al grado sproporzionato della violenza posta in essere onde ottenere il ristoro della vittima del furto, mentre non sarebbero evidenziate, nella sentenza, le modalità minacciose, espresse, in cui la forza intimidatoria si sarebbe estrinsecata.

5.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al capo D. Si riporta il motivo di appello proposto e si rileva che non sono state indicate le ragioni per le quali il fatto non è stato considerato di lieve entità con applicazione della pena pecuniaria.

5.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche, rilevando che questa è "telegrafica" e non svolge alcuna argomentazione sugli elementi posti a base della richiesta dell'appellante.

6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore Avv.

A. Inguscio, propone due motivi.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Si sostiene che la Corte territoriale recepisce la sentenza di primo grado e fonda l'esistenza del reato di frode sportiva su una sola conversazione intercettata .

Per atto fraudolento, necessario per l'integrazione del reato, deve intendersi qualsiasi condotta diretta ad alterare il contesto del gioco che si manifesta prima della gara, per influire su questa.

Si sottolinea poi, che vi sono due condotte tipiche punite ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 401 del 1989, uno che punisce l'offerta di danaro o altra utilità, l'altra caratterizzata dal compimento di atti fraudolenti.

Sono necessari, per la Difesa, atti idonei diretti univocamente all'alterazione della gara.

Nella specie, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] non è allenatore della squadra [OSCURATO:PERSONA] ma giocatore e capitano della squadra, contattato da [OSCURATO:PERSONA] il 29 Marzo 2016.

In tale conversazione, per la difesa, il giocatore aveva solo manifestato la sua preoccupazione per le reazioni del pubblico all'ennesima sconfitta della squadra.

Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] era in testa al girone, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ultimo in classifica, ragione per la quale si era persa la partita.

A tale conversazione gli inquirenti avevano, poi, collegato altra telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Manta in cui si parla di un certo Rocco, non connessa, per la Difesa, con quella del 29 marzo 2016 descritta.

Si sottolinea, poi, che mentre il giudice di primo grado aveva evidenziato che non vi era indicazione di quanto effettivamente promesso dai [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello spiega dell'esistenza, certa, di una promessa, quella di allenare la squadra di calcio del [OSCURATO:PERSONA] il successivo anno.

Inoltre, si evidenzia che i [OSCURATO:PERSONA] erano conosciuti come appartenenti all'ambiente malavitoso, dunque [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto sottrarre alla risposta.

6.2. Con il secondo motivo si denuncia della violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. ten., nonché erronea valutazione della prova e vizio di motivazione.

E' stato violato dalla Corte territoriale il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto che le prove raccolte attengono solo ad un contatto telefonico tra il ricorrente dice del 31 maggio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo afferma di aver "parlato con papà" e di avergli spiegato ("quello che potevo dire, quello che potevo fare").

7. A mezzo p.e.c. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale.

Tanto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.Il testo è convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA].

7.1. All'esito della discussione il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

7.2. Il difensore della parte civile ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi depositando conclusioni scritte e nota spese.

7.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è infondato.

1.1. La doglianza proposta al primo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondata.

Si tratta di identica censura, contenuta nei motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni non manifestamente illogiche ed immuni da censure (è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso : tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8/05/2009, Candita, Rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si sottolinea che la sentenza di appello (cfr. pag. 6) indica come esistente, sino al 2003, il clan [OSCURATO:PERSONA] quale costola della sacra corona unita, operante in [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi, a fronte di accertamento avvenuto con sentenza irrevocabile (Corte di appello di Lecce del 1 marzo 2007, passata in giudicato il 9 luglio 2008).

La Corte territoriale descrive il sodalizio come finalizzato alla commissione di plurimi delitti di estorsione, traffico di stupefacenti, controllo del territorio e delle attività economiche nell'ambito spaziale di riferimento, anche attraverso condotte violente e attentati dinamitardi, annoverando tra i partecipi, in quel procedimento, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, poi, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non utilizza, ai fini di considerare l'attuale esistenza del sodalizio secondo la contestazione del capo A (con permanenza sino alla data odierna), la sentenza relativa al procedimento n. 1639/14 r.g.n.r. (cd. [OSCURATO:PERSONA]) non ancora irrevocabile, bensì atti di indagine, svolti anche in quel procedimento, indicati come parte degli atti nel celebrato rito abbreviato deciso con la sentenza sub iudice.

Quanto al primo profilo, rammenta il Collegio che l'art. 238-bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione delle sentenze passate in giudicato ai fini della prova del fatto in esse accertato, unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Si è, in tema, affermato da parte di questa Corte regolatrice che il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art. 238-bis cod.proc.pen., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen., ma ha come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259414; Sez. 4, n. 13542 del 29/03/2006, Ragaglia e altri, Rv. 233725; Sez. 5, n. 5618 del 14/04/2000, Vera, Rv. 216306).

Tanto, anche nel caso di specie in cui la condotta di partecipazione va provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione; sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza dell'associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/3/2019, Buglisi, Rv. 275586).

Di talché, poiché a tale obbligo di corroborazione si è correttamente adempiuto da parte della Corte di merito, essendosi tratta la prova dell'esistenza del clan e della sua perdurante operatività, non solo da quanto accertato con la indicata sentenza passata in giudicato, ma anche da un corredo di evidenze dimostrative di vario genere puntualmente enumerate, i rilievi sul punto, peraltro nemmeno specificamente formulati dai ricorrenti, sono manifestamente infondati.

Quanto al secondo aspetto, osserva la Corte che la disposizione di cui all'art. 238, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale l'acquisizione di prove di altro procedimento penale è ammessa se si tratta di prove assunte nel dibattimento, non trova applicazione nel presente giudizio, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, atteso che nel giudizio disciplinato dagli artt. 438 e segg. cod. proc. pen., vige il principio della decisione allo stato degli atti, che implica la possibilità di utilizzazione di prove diverse da quelle potrebbero essere legittimamente utilizzate in dibattimento purché non acquisite contra legem (la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito); tanto desumendosi dall'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246, hanno affermato che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento".

1.2. La doglianza proposta al secondo motivo è inammissibile e comunque, manifestamente infondata.

1.2.1. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. si osserva che la questione è inedita.

Inoltre, ove si reputi deducibile, nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, reputando la violazione del divieto del bis in idem un error in procedendo, ciò, tuttavia, può avvenire a condizione che la decisione della relativa questione, in sede di legittimità, non comporti la necessità di accertamenti di fatto (Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep. 2018, B., Rv. (f1) 271764; nel medesimo senso che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi la censura di violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., comporta un accertamento di merito relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, Sez. 3, Ord. n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli, Rv. 273606).

Da tale ( inammissibile ) accertamento in fatto non sarebbe esentato il Collegio, onde verificare la dedotta sovrapponibilità delle condotte, dei partecipi, del tempus commissi delicti.

Tanto, al fine di verificare l'identità dei fatti oggetto dei due procedimenti, cioè la corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato associativo, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Corte Cost. n. 200 del 31/5/2016; Sez.

U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv 231799).

1.2.2. Con riferimento all'eccepita inutilizzabilità delle fonti di prova rappresentate, in questo caso, dagli esiti delle intercettazioni svolte in diverso procedimento, non ancora definito con sentenza passata in giudicato, si osserva che l'eccezione è genericamente posta.

Invero, anche secondo il più rigoroso indirizzo adottato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395) non sussiste un divieto assoluto di utilizzabilità di risultati di captazioni autorizzate in diverso procedimento.

Infatti, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse intercettazioni siano state autorizzate non opera, sempreché queste rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. — come nel caso di specie — ove risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e con riferimento agli esiti relativi ai reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.

Peraltro, la generica deduzione svolta con il secondo motivo di ricorso, non è in linea con il principio di diritto secondo il quale, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo, in ogni caso, necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).

Prive di valenza disarticolante della motivazione rassegnata a corredo della decisione impugnata risultano, dunque, le deduzioni svolte da entrambi i ricorrenti in punto di rilevanza probatoria dei risultati delle attività di captazione. 1.2.3.Quanto all'asserito contrasto tra gli esiti dell'accertamento svolto nel diverso procedimento definito, comunque, con sentenza non ancora divenuta definitiva e quanto statuito da questa Corte di cassazione, in quello stesso procedimento, a fini cautelari, circa la diversa qualificazione delle condotte di partecipazione al sodalizio denominato clan [OSCURATO:PERSONA], si osserva che è ius receptum, in tema di misure cautelari personali, il principio per il quale, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene l'affermazione di colpevolezza ma anche in ordine alla qualificazione giuridica e alle circostanze del fatto, non potendo, queste, essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (ex multis, Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544).

Si tratta di indirizzo che denota come l'affermazione di responsabilità e la compiuta qualificazione del fatto, rispetto a quella provvisoriamente attribuita in fase cautelare, risulti all'esito del giudizio di merito normale vicenda del susseguirsi delle fasi processuali, data l'autonomia, da questo punto di vista, rispetto alla fase cautelare, di quella di merito.

All'esito di quest'ultima, peraltro, si osserva che il giudicante assume piena cognizione dei fatti e degli elementi di prova e meglio riesce ad attribuire, agli stessi, l'esatto inquadramento giuridico. 1.2.4.

Circa la contestazione del contenuto della motivazione sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la stessa appare non manifestamente illogica anche nella parte in cui valorizza i contatti e le conversazioni intercorse con gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la Corte territoriale ha dato atto dell'intervenuta condanna definitiva, a carico dei predetti familiari del ricorrente odierno, proprio per la partecipazione al medesimo clan [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte di appello di Lecce del 1 marzo 2007, irrevocabile il 9 luglio 2008).

Coerente e logica, poi, risulta la motivazione nella parte in cui spiega il contenuto della partecipazione dei ricorrenti, delineandone il ruolo dinamico.

E' noto, infatti, che la condotta di partecipazione al delitto associativo, è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al gruppo criminale, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini illeciti (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archina', Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064, in tema di partecipazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

Va rilevato, poi, che sul piano probatorio la partecipazione ad una associazione criminale, può essere desunta da diversi indicatori fattuali, dai quali possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio di qualunque tipo esso sia (commissione di delitti — scopo, tipici dell'attività criminale del gruppo, significativi facta concludentia) idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, senza che sia necessaria la commissione di reati fine, né ai fini della configurabilità dell'associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 9/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; nel senso che l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un unico reato fine, considerato il ruolo svolto e le modalità dell'azione, ove questa sia espressione dell'adesione agli scopi del sodalizio medesimo: Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Boschetti, Rv. 262662 in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso).

Sul punto, va richiamato l'indirizzo ermeneutico di questa Corte, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, secondo il quale non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma il ruolo di componente ed aderisca, consapevolmente, al programma criminoso, accrescendo in tal modo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione.

Il reato in questione, secondo quest'orientamento, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. messa a disposizione, in quanto idonea ad accrescere, per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897; Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169).

E' noto, infatti, che la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento di condotte soltanto evocative dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive, idonee a dimostrare la capacita attuale del sodalizio, o di coloro che ad esso si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica, posto che la violenza e la minaccia rivestono natura strumentale rispetto alla forza di intimidazione e ne costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso e percepibile (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273537).

In linea con la giurisprudenza di questa Corte è la motivazione censurata, che desume per entrambi i ricorrenti, l'appartenenza al sodalizio dal complesso di interessi in svariati settori economici (pescherie, stupefacenti, recupero crediti, aggiudicazione di appalti) curati dai ricorrenti, con metodi anche violenti ed accreditandosi utilizzando il proprio cognome presso gli interlocutori, garantendo, altresì, assistenza ai detenuti e loro familiari.

Tutti elementi di fatto, valorizzati dal provvedimento censurato, non specificamente attinti da puntuali censure.

Dirimente, poi, è nell'ottica sin qui delineata, l'intervenuta affermazione di responsabilità per il reato fine di cui al capo C, per entrambi i ricorrenti.

1.3. La doglianza proposta al terzo motivo in ordine alla carenza di gravi indizi ritenuta, in sede cautelare, per [OSCURATO:PERSONA], è infondata.

Dal punto di vista formale, invero, come spiegato correttamente dalla Corte territoriale, l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale con funzione di riesame che aveva confermato l'ordinanza genetica a carico di [OSCURATO:PERSONA], da parte di questa Corte di legittimità è stata superata dal provvedimento adottato, in sede di rinvio, dalla successiva ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del Pubblico ministero, prendendo atto dell'intervenuta condanna, medio tempore, nel giudizio di merito.

Sul punto, poi, va osservato che tale indirizzo è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo il quale, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, quanto all'affermazione di colpevolezza (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. cit.; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. cit.).

Si deve osservare, poi, con riferimento alla dedotta omessa motivazione rispetto all'eccepito difetto di trascrizione di una delle conversazioni registrate (prog. 112, RI 234/16 All.

A/11) che la censura è inammissibile, sia perché non viene specificato, ai fini della cd. prova di resistenza, in che modo il dedotto difetto di motivazione possa incidere, in modo decisivo, rispetto ad un diverso, più favorevole esito del procedimento per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], sia in quanto la stessa è diretta a confutare il contenuto della trascrizione, richiamando l'ascolto della conversazione, accertamento di fatto inibito in questa sede (nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie: Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).

1.4. La doglianza proposta al quarto motivo è infondata.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione, ex art. 416-bis cod. pen., ciò che rileva — posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge — è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, non il giudizio, espresso su detto soggetto, da parte di altri componenti l'associazione mafiosa.

Diverse pronunce di questa Corte, infatti, hanno ritenuto, in applicazione del principio descritto, immune da censure la decisione con la quale si è confermata la responsabilità ex art. 416 bis cod. pen., avuto riguardo alle attività svolte, ritenute tipiche di un soggetto intraneo ad una struttura criminale, ancorché i vari componenti del sodalizio non lo avesse considerato loro pari (ex multis, Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone, Rv. 260211).

La sussistenza dell'a ffectio societatis necessaria per la configurabilità del reato, risulta adeguatamente motivata, con ragionamento non manifestamente illogico, considerato che viene precisato che [OSCURATO:PERSONA], quale intraneus, è animato dalla coscienza e volontà di contribuire, attivamente, alla realizzazione del programma delittuoso in modo stabile e permanente (ex multis, Sez. 5, n.26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356, Sez. 5, n.30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683, Sez. 6, n.49757 del 27/11/2012, Trapani, Rv. 254112).

Peraltro, la complessiva lettura dei provvedimenti di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo : Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) evidenziano, anzi, il supporto assicurato da [OSCURATO:PERSONA], ad [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, durante la lunga detenzione subita dal primo, rispetto ai quali, anzi, il ricorrente risulta dover rendere conto anche per acquisti fatti nel suo interesse esclusivo.1.5.

Il quinto motivo è manifestamente infondato.

L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., secondo il consolidato principio ermeneutico di questa Corte regolatrice, ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale, considerata nel suo complesso (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2013, Sapienza, Rv. 258956 Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904).

Peraltro, illuminante appare il contenuto delle conversazioni valorizzate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 e sgg.), ai fini di dimostrare il possesso di armi da parte di partecipi alla consorteria criminale sub A.

1.6. La doglianza proposta al sesto motivo è manifestamente infondata.

E' noto l'indirizzo ermeneutico, che il ricorso richiama, secondo il quale in caso di mera interposizione in favore dell'offeso, onde ottenere la restituzione della cosa sottratta, non vi sarebbero gli estremi per configurare, in capo all'agente la materialità del reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Tuttavia, nel caso di specie, la condotta estorsiva è rivolta non solo nei confronti degli autori del furto, ma anche verso un terzo ed è, peraltro, diretta ad ottenere la consegna di una cospicua somma di danaro.

Sicché, secondo la ricostruzione non manifestamente illogica dei provvedimenti di merito, i ricorrenti non hanno agito nell'esclusivo interesse delle vittime del furto, né per ottenere un modesto premio corrisposto spontaneamente dal derubato, ma per l'attribuzione di un esborso, in base al diretto contatto con gli autori del furto, obiettivo raggiunto mediante violenza, così palesandosi un interesse diretto e proprio, tale da integrare, correttamente, la fattispecie ritenuta in sede di merito (Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti, Rv. 273433).

2. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è infondato.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Si deve rilevare che la Corte territoriale sottolinea, nell'incipit della motivazione il rilievo del documento rappresentato dalla pronuncia irrevocabile del 2007 emessa dalla Corte d'appello di Lecce e degli esiti delle captazioni successivamente commentate, ai fini della ritenuta sussistenza del delitto associativo all'attualità, come contestato sub A e della partecipazione allo stesso del ricorrente.

Deve essere sottolineato che, più volte, la Corte territoriale evidenzia che, con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce, erano stati condannati per la partecipazione all'associazione denominata clan [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo riportando la pena di anni quindici e mesi due di reclusione, circostanza sulla quale il motivo di ricorso non si sofferma.

Del pari, nell'ambito di quel procedimento anche [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna alla pena di anni quindici di reclusione.

Né appare decisivo il richiamo, quanto alla posizione di vertice, da attribuire ad [OSCURATO:PERSONA], alla pronuncia di questa Corte, in quanto relativa alla fase cautelare nel diverso procedimento cd.

Contatto, nei confronti del predetto.

Per il resto, le censure sono, in parte, sovrapponibili a quelle proposte dal codifensore, rimandandosi ai § 1.2 e

1.3. e, in parte, risultano versate in fatto e pretenderebbero il riesame di fonti di prova, non consentito in sede di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148).

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Con riferimento al capo C, la Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica, spiega le ragioni della corretta qualificazione del fatto quale estorsione, sottolineando, peraltro, le modalità violente e la sproporzione con le quali i [OSCURATO:PERSONA] avevano preteso il ristoro del danno subito dalla persona offesa del furto.

Si evidenzia che, effettivamente, la Corte territoriale si sofferma sul grado della violenza posta in essere onde ottenere il ristoro della vittima del furto.

Ma in via generale, i due provvedimenti di merito (con particolare riferimento quanto al capo C, quello del Giudice dell'udienza preliminare) evidenziano i reiterato rivolgersi di persone offese del reato di furto, a Luciano e [OSCURATO:PERSONA], valorizzando gli esiti delle captazioni che sottolineano non solo le azioni violentissime e i pestaggi ai danni degli esecutori materiali, ma anche l'avanzata pretesa di somme da danaro, la cui consegna viene descritta come diretto risultato della forza intimidatoria esercitata.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile posto che si denuncia vizio di motivazione, richiamando le censure svolte con l'atto di appello, senza indicare, puntualmente e specificamente, le ragioni per le quali, in relazione al capo D, ricorrerebbe la lieve entità del fatto.

La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

2.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto investe un punto della decisione, rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, nella specie correttamente esercitato.

Al riguardo è sufficiente notare che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato.

E', invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione ritenute di preponderante rilievo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv, 260610).

3. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è infondato.3.1 II primo motivo è infondato.

La censura ripercorre il contenuto del corrispondente motivo di gravame relativo al capo A, senza la specifica, diretta critica rispetto alle argomentazioni della sentenza di appello che a quelle censure ha replicato, con motivazione non manifestamente illogica.

Si precisa, poi, che la decisione di merito giunge all'esito dell'espletato rito abbreviato, il cui epilogo, legittimamente, può divergere dalle decisioni assunte, nel medesimo procedimento, in fase cautelare, tenuto conto che il giudizio decisorio è frutto di una compendio probatorio che può essere più ricco.

Del resto la sovrapponibilità della piattaforma probatoria rispetto a quella indiziaria, valutata in sede cautelare, è soltanto genericamente indicata dal ricorrente e non puntualmente circostanziata (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209, in mot.).

Né si illustra, specificamente, la rilevanza delle decisioni assunte, nel diverso procedimento, ai fini di una diversa, più favorevole soluzione per i ricorrenti, né se ne chiarisce l'efficacia scardinante, trattandosi di decisioni assunte nei confronti di diversi soggetti in fase cautelare e/o di merito non irrevocabili che, in quanto tali, non sarebbero idonee a porsi in contraddizione con la decisione, quale cd. doppia conforme affermazione di responsabilità nel merito, che ha riguardato l'odierno imputato (Sez. 2, n. 39473 del 22/09/2015, T., Rv. 264813 nel senso che il cd. principio di assorbimento, in base al quale l'intervento di una decisione sul merito dell'imputazione preclude al giudice cautelare un autonomo esame dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, presuppone che sussista identità di imputato, di reato e di procedimento; ne deriva che non può riconoscersi efficacia vincolante, ai fini predetti, alla sentenza di assoluzione eventualmente sopravvenuta nei confronti dei coimputati giudicati separatamente).

Le residue considerazioni sono integralmente versate in fatto e presupporrebbero il riesame di elementi di prova non consentito a questa Corte.

3.2. Il secondo motivo è del tutto sovrapponibile a quello proposto con riferimento al coimputato, per cui si richiamano le argomentazioni svolte al § 2.2.Peraltro, si osserva con riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] circa l'apporto da questi assicurato che, dalla motivazione del provvedimento di primo grado, cui quella della Corte d'appello opera rinvio, emerge che le captazioni fanno risultare che i soggetti danneggiati, vittime dei furti in abitazione, si rivolgevano ad entrambi i [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, per rientrare in possesso degli oggetti rubati e che lo stesso Luciano, una volta contatto, investiva il figlio per il necessario intervento presso i ladri.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile perché si limita a riportare il motivo di appello, proposto in relazione al capo D, senza proporre specifiche censure in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato.

3.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito, circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella specie negate con motivazione sintetica ma ineccepibile in quanto fondata sul grado di infiltrazione nel territorio di riferimento della compagine della quale il ricorrente è appartenente, quindi considerando la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi evidenziati dalla difesa. 4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4.1. Il primo motivo è inammissibile.

In primo luogo si osserva che si propone una diversa, alternativa lettura delle captazioni utilizzate in sede di merito, non consentita.

L'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e sull'interpretazione dei colloqui intercettati resa con argomentazioni ragionevoli e logiche, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano nella rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma interpretazione del contenuto delle captazioni, peraltro riportate per stralcio nel ricorso (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Si sottolinea, poi, che corretta appare la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui afferma che, per integrare il reato di frode sportiva, non è necessario il buon fine degli atti ma è sufficiente la promessa dell'agente di intervenire ai fini di raggiungere un risultato diverso alterando l'esito della gara.

Ed invero, secondo questa Corte di legittimità, nel reato di frode sportiva, può rivestire la qualifica di soggetto attivo del reato chiunque ponga in essere "altri atti fraudolenti" volti all'alterazione della competizione sportiva, in quanto ai fini della configurabilità della fattispecie prevista dal secondo periodo del primo comma della legge n. 401 del 1989 non è necessaria la partecipazione del soggetto agente alla competizione, attesa l'applicabilità delle generali regole sul concorso di persone nel reato contenute nell'art. 110 cod.pen. (Sez. 3, n. 31623 del 23/03/2015, Giraudo, Rv. 264642).

4.2. Il secondo motivo è inammissibile perché, in astratto, devolve un vizio consentito (violazione di legge, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., erronea valutazione della prova e vizio di motivazione) ma, in sostanza, si invoca la rivisitazione del materiale probatorio, posto a fondamento della confermata condanna e, comunque, finisce per parcellizzare gli esiti istruttori a carico del ricorrente, non limitati, secondo la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito, al contatto telefonico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto dedotto con il motivo di ricorso.

5. Segue il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. 5.1.Segue, altresì, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000) somma determinata secondo equità in base al tenore dei motivi devoluti.

5.2. Consegue, inoltre, la condanna di tutti gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FIG

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso per la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso per la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso per la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore òì L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese e chiede l'inammissibilità dei ricorsi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento dei propri ricorsi e dei motivi del collega.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2019 la Corte d'appello di Lecce in riforma della condanna emessa, il 7 novembre 2018, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, tra gli altri, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena irrogata a quest'ultimo in ordine al reato ascrittogli al capo D, in quella di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 444,00 di multa, confermando, nel resto, anche in relazione alle statuizioni civili, l'impugnato provvedimento. 1.1. Il primo giudice aveva condannato gli imputati, all'esito di rito abbreviato, limitatamente ai reati di cui ai capi A, C, D ([OSCURATO:PERSONA]), A, C, D ed F ([OSCURATO:PERSONA]) e D ([OSCURATO:PERSONA]), ritenuta la continuazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni nove di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], anni nove mesi quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa per [OSCURATO:PERSONA], con pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale per la durata della pena, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile (F.I.G.C.) liquidato in euro diecimila. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva pronunciato assoluzione per le residue imputazioni ascritte ai tre imputati al capo E, perché il fatto non sussiste, al capo F per [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, ai capi B, G, I per [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste. 1.2. Gli imputati vedono elevata a loro carico, quanto ai reati per i quali hanno riportato condanna, la contestazione dei delitti di cui: - al capo A: art. 416-bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, cod. pen. per aver fatto parte dell'associazione denominata clan [OSCURATO:PERSONA], della sacra corona unita unitamente ad altri, giudicati separatamente, operante in [OSCURATO:PERSONA]; - al capo C: artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 1 e 2, 628, comma 3, n. 3 cod. pen., aggravato altresì, dall'essere stato commesso da appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA]; - al capo D: artt. 110 cod. pen., 1 e 2 Legge del 13 dicembre 1989 n. 409 come modificata dal d.l. n. 119 del 22 agosto 2014, convertito nella Legge n. 146 del 17 ottobre 2014, commesso anche da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di allenatore (la difesa sostiene invece trattarsi soltanto di giocatore) della squadra dei [OSCURATO:PERSONA]; - al capo F: artt. 110 cod. pen., 1 e 2 Legge del 13 dicembre 1989 n. 409 come modificata dal d.l. n. 119 del 22 agosto 2014, convertito nella Legge n. 146 del 17 ottobre 2014. Si fa riferimento alla partecipazione all'indicato sodalizio, denominato clan [OSCURATO:PERSONA], operante, nell'ambito della più ampia organizzazione della sacra corona unita, nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi, facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza viene indicata, nel provvedimento impugnato, come accertata quanto meno fino al giugno 2003, con sentenza irrevocabile, acquisita agli atti del celebrato rito abbreviato. Si fa riferimento, inoltre, allo specifico ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di controllo, tra l'altro, del settore dei video giochi e scommesse, di gestione della società sportiva [OSCURATO:PERSONA], divenuta secondo i giudici di merito, strumento di finanziamento del gruppo, di gestione di attività illecite (tra cui il traffico di stupefacenti, estorsioni, gestione dei servizi cimiteriali) nonché dei rapporti con la pubblica amministrazione, nell'ambito territoriale di riferimento. Viene, altresì, riconosciuta la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], per il reato di estorsione pluriaggravata, commesso mediante violenza, ai danni di due soggetti ed il padre di uno di questi, autori del furto subito dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], presso la propria abitazione, onde ottenere il versamento di una somma a parziale risarcimento per il furto subito dall'indicata parte lesa, con l'ulteriore aggravante di essere stato commesso da appartenenti ad associazione mafiosa denominata clan [OSCURATO:PERSONA]. Infine, sono contestati i due reati di frode sportiva sub D ed F, il primo consistito nell'interessamento assicurato, secondo la contestazione, dall'allenatore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], diretto, dietro promessa di vantaggi e utilità, a conseguire un risultato diverso da quello conseguente al corretto svolgimento della gara, nella partita [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] del 3 aprile 2016. La seconda contestazione attiene all'accordo raggiunto tra i [OSCURATO:PERSONA], il dirigente della squadra di calcio del [OSCURATO:PERSONA] e i giocatori di questa, in forza del quale questi ultimi accettavano alcune somme di danaro e altre utilità, con la finalità di perdere la partita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 10 aprile 2016. La sentenza di appello 2. Nell'affrontare i numerosi motivi proposti con gli appelli depositati nell'interesse degli imputati, è stato ritenuto fondato soltanto quello relativo alla misura della pena irrogata per il reato di cui al capo D, contestato a [OSCURATO:PERSONA], confermando l'impugnato provvedimento, con riferimento ai capi D ed F, considerando la natura del reato di frode sportiva contestato, a consumazione anticipata e, dunque, non fondati i motivi che volevano il risultato della partita di calcio, di cui al capo D, dovuto non alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], ma all'evidente disparità delle forze in campo tra le due squadre ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) tra cui si era disputata. Con riferimento al capo F, i giudici di secondo grado hanno reputato decisive le intercettazioni che rendevano evidente l'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e i giocatori del [OSCURATO:PERSONA], affinché questi si impegnassero a perdere la partita di calcio ivi meglio specificata. Con riferimento al capo C, i giudici di secondo grado hanno ritenuto corretta la qualificazione del fatto come estorsione aggravata, respingendo la tesi difensiva che voleva ravvisare, nella specie, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando precedenti in termini, sottolineando la sproporzionata azione violenta posta in essere. Inoltre, si valorizza il dato di fatto secondo il quale i [OSCURATO:PERSONA] si erano sì interessati per la persona offesa, ma consumando il reato di estorsione mediante violenza ai danni di soggetti autori di un diverso reato, cioè ai danni degli autori del furto in abitazione descritto, così come ricavato dalle intercettazioni, indicate di contenuto non contestato. Da ultimo in relazione al capo A, la sentenza impugnata respinge il motivo inerente la mancanza di ogni riferimento agli odierni imputati, nelle indagini del diverso procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA], sottolineando, poi, che le principali emergenze a carico, sono rappresentate dagli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali, da valutare in modo non atomistico e ritenute di contenuto univoco, quanto all'attestazione del diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e del padre Luciano, nell'ambito delle attività di interesse del clan, nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando, da ultimo, anche il loro stretto legame familiare con i vertici storici del sodalizio. I ricorsi 3. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati indicati, con distinti ricorsi, sviluppando plurimi motivi di impugnazione di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si articolano sei censure. 3.1.1. Con la doglianza proposta al primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sentenza di primo grado resa nel proc. n. 1639/14 r.g.n.r. per la dimostrazione dell'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] all'attualità. Si sottolinea che la sentenza relativa al procedimento n. 1639/14 r.g.n.r. , cd. [OSCURATO:PERSONA], non è irrevocabile, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, mentre è passata in cosa giudicata la pronuncia che è relativa alla precedente indagine, denominata [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2007. Si evidenzia, poi, che il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, invece, aveva tratto l'esistenza del clan all'attualità da una pronuncia, quella resa nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], del 18 dicembre 2018, emessa dopo la lettura del dispositivo di quella di primo grado, nel presente procedimento, ritenendo proseguito il sodalizio, dopo il giugno 2003, sulla base di pronuncia non irrevocabile e non presente agli atti. 3.1.2. Con la doglianza proposta al secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'uso degli esiti delle indagini preliminari, svolte nel proc. n. 1639/14 r.g.n.r, per la dimostrazione dell'attualità dell'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale utilizza l'esito delle indagini di quel procedimento, in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., trattandosi di duplicazione dell'accertamento dell'esistenza del clan all'attualità e della partecipazione ad esso dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, peraltro, di fonti di prova (intercettazioni) di procedimento non ancora definito con sentenza passata in giudicato. Vi è, poi, contrasto tra quanto assunto dalla Corte territoriale circa la consistenza del materiale probatorio di quel procedimento e circa i rappresentanti di vertice del clan ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rispetto a quanto statuito dalla Corte di cassazione in quel procedimento, con la sentenza resa, in materia cautelare, nei confronti dei presunti appartenenti al clan in posizione apicale, che si riporta per estratto a pagg. 6 e sgg. del ricorso. Si sottolinea l'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il ricorrente, si ricava dal provvedimento emesso nei confronti del predetto dal Tribunale sezione misure di prevenzione, riportato per esteso. In definitiva, si censura la motivazione nella parte in cui dalle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale fa derivare la sua partecipazione e quella del padre al clan, vista l'accertata partecipazione, quali vertici del sodalizio, degli zii, accertamento che, invece, non è passato in cosa giudicata. Si sottolinea poi, che, comunque, i dialoghi captati non era stati reputati, in sede di riesame, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di contenuto sufficiente a supportare l'accusa a loro carico. Non sarebbe, poi, spiegato nella motivazione, a fronte di espressa censura, il ruolo dinamico assicurato dai ricorrenti, al di là di un loro generico interesse allo svolgimento di attività imprenditoriali non collegate all'associazione criminale in quanto tale. 3.1.3. Con la doglianza proposta al terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di gravi indizi di colpevolezza ritenuta in sede cautelare per [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia che con sentenza di questa Corte di cassazione del 8 novembre 2018, giorno successivo all'emissione della sentenza di primo grado nel presente procedimento, è stata annullata l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per assenza di specifica motivazione sul ruolo assicurato dal predetto, come ausilio del figlio in taluni affari, nonché per aver posto in essere condotte rivelatrici della qualità di partecipe. La Corte di appello sostiene che tale pronuncia è stata superata dalla successiva ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del Pubblico ministero ma si evidenzia che detta pronuncia era intervenuta perché, nelle more, il giudizio di merito si era concluso con la condanna di [OSCURATO:PERSONA], quindi senza rivalutare la gravità indiziaria. Si sottolinea, poi, che la Corte territoriale non avrebbe risposto all'eccezione relativa al difetto di trascrizione rispetto ad una delle conversazioni registrate, in cui le parole significative, come si evince chiaramente dall'ascolto della registrazione, sono pronunciate da Danilo, mentre la sentenza, reiterando nell'errore del primo giudice, le ascrive al padre Luciano (prog. 112, RI 234/16 All. A/11). 3.1.4. Con la doglianza proposta al quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'a ffectio societatis e al contributo causale alla vita dell'ente di cui al capo A. Si evidenzia che, dalle conversazioni, emergerebbe, per la difesa, l'evidente frattura tra parenti ([OSCURATO:PERSONA] da un lato e il fratello Luciano con il nipote, dall'altro) che sconfesserebbe la sussistenza dell'a ffectio societatis. Quindi, per la difesa, Danilo spenderebbe il nome di un sodalizio di cui, invece, rifiuta l'operato e dal quale prende le distanze, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] non risparmia espressioni di biasimo per la condotta del nipote ritenuta non allineata. Non vi sarebbe, dunque, comportamento posto in essere con finalità reciprocamente condivisa da parte dei sodali, ma singole azioni, anche a volte maldestre, animate soltanto da interessi personali. 3.1.5. Con la doglianza proposta al quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Le conversazioni captate sarebbero insufficienti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di armi, mentre viene soltanto ipotizzata la minaccia a terze persone a mano armata che Danilo avrebbe negato. Quanto a Luciano si assume che il padre è estraneo a quelle conversazioni ad eccezione di una in merito a tale [OSCURATO:PERSONA], nella quale però Danilo viene accusato di un'azione non commessa. 3.1.6. Con la doglianza proposta al sesto motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al reato di cui al capo C. Si ribadisce la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario, perché secondo l'indirizzo di legittimità, richiamato dalla sentenza di merito, la violenza che caratterizza la condotta ai fini della sua qualificazione come estorsione, deve concretizzarsi in azione particolarmente violenta dell'interessato nell'esercizio di un proprio diritto, mentre nel caso di specie vi sarebbe mera interposizione in favore dell'offeso. 4. Con il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si devolvono tre censure. 4.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt.192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. A fronte di un motivo di appello puntuale, la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado, riproducendo le medesime argomentazioni svolte, omettendo di considerare quanto sottoposto al vaglio del giudicante di secondo grado, con particolare riferimento a pronunce giurisdizionali intervenute successivamente. La Corte territoriale ha posto, a base della conferma, le intercettazioni rese nel procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA], tra le quali una da cui emergerebbe il ruolo di spicco di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare l'intervenuta assoluzione di quest'ultimo, in quel procedimento. Ancora, si evidenzia che viene richiamata una conversazione dalla quale si desumerebbe il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], nell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, senza considerare che questi è stato assolto, nel diverso procedimento, dallo specifico capo di imputazione. Anche in relazione al ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], non si prenderebbe in considerazione da parte della Corte territoriale, la sentenza di questa Corte, sezione Seconda penale, di annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, da parte del Tribunale del riesame per carenza di gravi indizi, nei confronti, tra gli altri, del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo, si censura la pronuncia nella parte in cui ha trascurato il contenuto della sentenza di annullamento con rinvio, di questa Corte di cassazione, relativa all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame a carico di [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione secondo la quale questa pronuncia era stata superata dal successivo accoglimento dell'appello del Pubblico ministero. Tanto, posto che unica ragione di tale accoglimento, non era stata la rivisitazione del quadro indiziario a carico del ricorrente, ma l'intervenuta condanna, nel giudizio di merito, all'esito del celebrato rito abbreviato. Quindi, si conclude nel senso che mai la Corte territoriale, per quanto esposto, avrebbe potuto fondare la ritenuta appartenenza al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], sul rapporto da questi intrattenuto con gli zii, indicati come vertici del sodalizio. Quanto all'attentato organizzato in danno di un'abitazione di Soleto, si evidenzia che Danilo appare come mero millantatore, tanto che alcun attentato era stato effettivamente realizzato. Si evidenzia che la squadra di calcio del [OSCURATO:PERSONA] non era stata sponsorizzata avvalendosi della forza di intimidazione, ma era stata sponsorizzata, per quindici anni, con operazioni regolari e contabilizzate, come avviene di norma per squadre di provincia. Si confutano, poi, le fonti di accusa relative all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B: n.d.r. per tale capo l'imputato è stato assolto in primo grado). 4.2. Con il secondo motivo si invoca vizio di motivazione sulla diversa qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invocata con il gravame. Si evidenzia che la Corte territoriale ai fini della qualificazione del reato come estorsione, si richiama al grado sproporzionato della violenza posta in essere onde ottenere il ristoro della vittima del furto, mentre non sarebbero evidenziate le modalità minacciose, espresse, in cui la forza intimidatoria si sarebbe estrinsecata. 4.3. Con il terzo motivo si invoca il vizio di motivazione in ordine al capo D. La Corte territoriale non ha chiarito le ragioni per le quali si è escluso di ritenere la lieve entità del fatto e la possibilità di sanzionarlo solo con la pena pecuniaria, come richiesto con l'atto di appello. 4.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione nella parte in cui si negano le circostanze attenuanti generiche, rilevando che questa è "telegrafica" e non svolge alcuna argomentazione sugli elementi posti a base della richiesta dell'appellante. 5. Con il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si devolvono quattro vizi.5.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt.192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. A fronte di un motivo di appello puntuale, la Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado, riproducendo le medesime argomentazioni svolte, omettendo di considerare quanto sottoposto al vaglio del giudicante di secondo grado, con particolare riferimento a pronunce giurisdizionali intervenute successivamente. Si riporta a pagg. da 2 a 7 il motivo di appello con il quale era stata chiesta alla Corte territoriale, l'assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato associativo di cui al capo A. Si precisa che la Corte territoriale si è discostata dalla motivazione della Corte di cassazione che, con riferimento alla misura cautelare disposta, aveva reputato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ritiene di poter superare quella pronuncia, posto che, ne giudizio di rinvio, il Tribunale per il riesame aveva accolto l'appello proposto dal pubblico ministero, valorizzando l'intervenuta condanna nel giudizio di primo grado, intervenuta medio tempore, senza rivisitare, dunque, la piattaforma indiziaria, come indicato nella sentenza rescindente. Invece, si sostiene che la rivalutazione andava necessariamente operata, posto che gli elementi indiziari valutati dalla Corte di cassazione insufficienti, erano i medesimi posti dal Giudice dell'udienza preliminare a base dell'affermazione di responsabilità, con sentenza del 7 novembre 2018, prima della decisione della cassazione del 9 novembre 2018. Si sostiene che il ricorrente, in pensione alla data in cui è stato avviato il presente procedimento, era dipendente comunale che ha svolto il proprio servizio presso il locale cimitero e che aveva contribuito per mera passione, alla gestione della locale squadra di calcio per 15 anni. Si sottolinea, ancora, la mancanza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e i 32 imputati del processo cd. [OSCURATO:PERSONA], specificando che questi non è stato mai coinvolto in precedenti vicende processuali che avevano riguardato i suoi tre fratelli. Si osserva, sul punto, che solo [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pronuncia non ancora intervenuta per [OSCURATO:PERSONA] e che, in sede cautelare, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Tribunale del riesame a carico dei predetti nel procedimento cd.[OSCURATO:PERSONA], precisando che in sede di rinvio il Tribunale aveva definitivamente annullato il titolo cautelare genetico (con decisione del 25 giugno 2019 che si allega). Si tratta di novità sottoposte al vaglio della Corte territoriale che sarebbero state trascurate dal giudice di appello. 5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo C e circa la ritenuta partecipazione del ricorrente a supporto del figlio. Si riporta per esteso il motivo di appello formulato sul punto che si assume del tutto ignorato dalla Corte territoriale. In ogni caso, si evidenzia che il provvedimento censurato, ai fini della qualificazione del reato come estorsione, si richiama al grado sproporzionato della violenza posta in essere onde ottenere il ristoro della vittima del furto, mentre non sarebbero evidenziate, nella sentenza, le modalità minacciose, espresse, in cui la forza intimidatoria si sarebbe estrinsecata. 5.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al capo D. Si riporta il motivo di appello proposto e si rileva che non sono state indicate le ragioni per le quali il fatto non è stato considerato di lieve entità con applicazione della pena pecuniaria. 5.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche, rilevando che questa è "telegrafica" e non svolge alcuna argomentazione sugli elementi posti a base della richiesta dell'appellante. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore Avv. A. Inguscio, propone due motivi. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte territoriale recepisce la sentenza di primo grado e fonda l'esistenza del reato di frode sportiva su una sola conversazione intercettata . Per atto fraudolento, necessario per l'integrazione del reato, deve intendersi qualsiasi condotta diretta ad alterare il contesto del gioco che si manifesta prima della gara, per influire su questa. Si sottolinea poi, che vi sono due condotte tipiche punite ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 401 del 1989, uno che punisce l'offerta di danaro o altra utilità, l'altra caratterizzata dal compimento di atti fraudolenti. Sono necessari, per la Difesa, atti idonei diretti univocamente all'alterazione della gara. Nella specie, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] non è allenatore della squadra [OSCURATO:PERSONA] ma giocatore e capitano della squadra, contattato da [OSCURATO:PERSONA] il 29 Marzo 2016. In tale conversazione, per la difesa, il giocatore aveva solo manifestato la sua preoccupazione per le reazioni del pubblico all'ennesima sconfitta della squadra. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] era in testa al girone, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ultimo in classifica, ragione per la quale si era persa la partita. A tale conversazione gli inquirenti avevano, poi, collegato altra telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Manta in cui si parla di un certo Rocco, non connessa, per la Difesa, con quella del 29 marzo 2016 descritta. Si sottolinea, poi, che mentre il giudice di primo grado aveva evidenziato che non vi era indicazione di quanto effettivamente promesso dai [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello spiega dell'esistenza, certa, di una promessa, quella di allenare la squadra di calcio del [OSCURATO:PERSONA] il successivo anno. Inoltre, si evidenzia che i [OSCURATO:PERSONA] erano conosciuti come appartenenti all'ambiente malavitoso, dunque [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto sottrarre alla risposta. 6.2. Con il secondo motivo si denuncia della violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. ten., nonché erronea valutazione della prova e vizio di motivazione. E' stato violato dalla Corte territoriale il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto che le prove raccolte attengono solo ad un contatto telefonico tra il ricorrente dice del 31 maggio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo afferma di aver "parlato con papà" e di avergli spiegato ("quello che potevo dire, quello che potevo fare"). 7. A mezzo p.e.c. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale. Tanto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.Il testo è convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7.1. All'esito della discussione il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Il difensore della parte civile ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi depositando conclusioni scritte e nota spese. 7.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è infondato. 1.1. La doglianza proposta al primo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondata. Si tratta di identica censura, contenuta nei motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni non manifestamente illogiche ed immuni da censure (è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso : tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8/05/2009, Candita, Rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si sottolinea che la sentenza di appello (cfr. pag. 6) indica come esistente, sino al 2003, il clan [OSCURATO:PERSONA] quale costola della sacra corona unita, operante in [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi, a fronte di accertamento avvenuto con sentenza irrevocabile (Corte di appello di Lecce del 1 marzo 2007, passata in giudicato il 9 luglio 2008). La Corte territoriale descrive il sodalizio come finalizzato alla commissione di plurimi delitti di estorsione, traffico di stupefacenti, controllo del territorio e delle attività economiche nell'ambito spaziale di riferimento, anche attraverso condotte violente e attentati dinamitardi, annoverando tra i partecipi, in quel procedimento, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, poi, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non utilizza, ai fini di considerare l'attuale esistenza del sodalizio secondo la contestazione del capo A (con permanenza sino alla data odierna), la sentenza relativa al procedimento n. 1639/14 r.g.n.r. (cd. [OSCURATO:PERSONA]) non ancora irrevocabile, bensì atti di indagine, svolti anche in quel procedimento, indicati come parte degli atti nel celebrato rito abbreviato deciso con la sentenza sub iudice. Quanto al primo profilo, rammenta il Collegio che l'art. 238-bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione delle sentenze passate in giudicato ai fini della prova del fatto in esse accertato, unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Si è, in tema, affermato da parte di questa Corte regolatrice che il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art. 238-bis cod.proc.pen., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen., ma ha come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259414; Sez. 4, n. 13542 del 29/03/2006, Ragaglia e altri, Rv. 233725; Sez. 5, n. 5618 del 14/04/2000, Vera, Rv. 216306). Tanto, anche nel caso di specie in cui la condotta di partecipazione va provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione; sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza dell'associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/3/2019, Buglisi, Rv. 275586). Di talché, poiché a tale obbligo di corroborazione si è correttamente adempiuto da parte della Corte di merito, essendosi tratta la prova dell'esistenza del clan e della sua perdurante operatività, non solo da quanto accertato con la indicata sentenza passata in giudicato, ma anche da un corredo di evidenze dimostrative di vario genere puntualmente enumerate, i rilievi sul punto, peraltro nemmeno specificamente formulati dai ricorrenti, sono manifestamente infondati. Quanto al secondo aspetto, osserva la Corte che la disposizione di cui all'art. 238, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale l'acquisizione di prove di altro procedimento penale è ammessa se si tratta di prove assunte nel dibattimento, non trova applicazione nel presente giudizio, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, atteso che nel giudizio disciplinato dagli artt. 438 e segg. cod. proc. pen., vige il principio della decisione allo stato degli atti, che implica la possibilità di utilizzazione di prove diverse da quelle potrebbero essere legittimamente utilizzate in dibattimento purché non acquisite contra legem (la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito); tanto desumendosi dall'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246, hanno affermato che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". 1.2. La doglianza proposta al secondo motivo è inammissibile e comunque, manifestamente infondata. 1.2.1. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. si osserva che la questione è inedita. Inoltre, ove si reputi deducibile, nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, reputando la violazione del divieto del bis in idem un error in procedendo, ciò, tuttavia, può avvenire a condizione che la decisione della relativa questione, in sede di legittimità, non comporti la necessità di accertamenti di fatto (Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep. 2018, B., Rv. (f1) 271764; nel medesimo senso che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi la censura di violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., comporta un accertamento di merito relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, Sez. 3, Ord. n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli, Rv. 273606). Da tale ( inammissibile ) accertamento in fatto non sarebbe esentato il Collegio, onde verificare la dedotta sovrapponibilità delle condotte, dei partecipi, del tempus commissi delicti. Tanto, al fine di verificare l'identità dei fatti oggetto dei due procedimenti, cioè la corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato associativo, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Corte Cost. n. 200 del 31/5/2016; Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv 231799). 1.2.2. Con riferimento all'eccepita inutilizzabilità delle fonti di prova rappresentate, in questo caso, dagli esiti delle intercettazioni svolte in diverso procedimento, non ancora definito con sentenza passata in giudicato, si osserva che l'eccezione è genericamente posta. Invero, anche secondo il più rigoroso indirizzo adottato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395) non sussiste un divieto assoluto di utilizzabilità di risultati di captazioni autorizzate in diverso procedimento. Infatti, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse intercettazioni siano state autorizzate non opera, sempreché queste rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. — come nel caso di specie — ove risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e con riferimento agli esiti relativi ai reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta. Peraltro, la generica deduzione svolta con il secondo motivo di ricorso, non è in linea con il principio di diritto secondo il quale, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo, in ogni caso, necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Prive di valenza disarticolante della motivazione rassegnata a corredo della decisione impugnata risultano, dunque, le deduzioni svolte da entrambi i ricorrenti in punto di rilevanza probatoria dei risultati delle attività di captazione. 1.2.3.Quanto all'asserito contrasto tra gli esiti dell'accertamento svolto nel diverso procedimento definito, comunque, con sentenza non ancora divenuta definitiva e quanto statuito da questa Corte di cassazione, in quello stesso procedimento, a fini cautelari, circa la diversa qualificazione delle condotte di partecipazione al sodalizio denominato clan [OSCURATO:PERSONA], si osserva che è ius receptum, in tema di misure cautelari personali, il principio per il quale, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene l'affermazione di colpevolezza ma anche in ordine alla qualificazione giuridica e alle circostanze del fatto, non potendo, queste, essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (ex multis, Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544). Si tratta di indirizzo che denota come l'affermazione di responsabilità e la compiuta qualificazione del fatto, rispetto a quella provvisoriamente attribuita in fase cautelare, risulti all'esito del giudizio di merito normale vicenda del susseguirsi delle fasi processuali, data l'autonomia, da questo punto di vista, rispetto alla fase cautelare, di quella di merito. All'esito di quest'ultima, peraltro, si osserva che il giudicante assume piena cognizione dei fatti e degli elementi di prova e meglio riesce ad attribuire, agli stessi, l'esatto inquadramento giuridico. 1.2.4. Circa la contestazione del contenuto della motivazione sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la stessa appare non manifestamente illogica anche nella parte in cui valorizza i contatti e le conversazioni intercorse con gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la Corte territoriale ha dato atto dell'intervenuta condanna definitiva, a carico dei predetti familiari del ricorrente odierno, proprio per la partecipazione al medesimo clan [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte di appello di Lecce del 1 marzo 2007, irrevocabile il 9 luglio 2008). Coerente e logica, poi, risulta la motivazione nella parte in cui spiega il contenuto della partecipazione dei ricorrenti, delineandone il ruolo dinamico. E' noto, infatti, che la condotta di partecipazione al delitto associativo, è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al gruppo criminale, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini illeciti (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archina', Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064, in tema di partecipazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.). Va rilevato, poi, che sul piano probatorio la partecipazione ad una associazione criminale, può essere desunta da diversi indicatori fattuali, dai quali possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio di qualunque tipo esso sia (commissione di delitti — scopo, tipici dell'attività criminale del gruppo, significativi facta concludentia) idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, senza che sia necessaria la commissione di reati fine, né ai fini della configurabilità dell'associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 9/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; nel senso che l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un unico reato fine, considerato il ruolo svolto e le modalità dell'azione, ove questa sia espressione dell'adesione agli scopi del sodalizio medesimo: Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Boschetti, Rv. 262662 in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso). Sul punto, va richiamato l'indirizzo ermeneutico di questa Corte, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, secondo il quale non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma il ruolo di componente ed aderisca, consapevolmente, al programma criminoso, accrescendo in tal modo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione. Il reato in questione, secondo quest'orientamento, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. messa a disposizione, in quanto idonea ad accrescere, per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897; Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169). E' noto, infatti, che la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento di condotte soltanto evocative dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive, idonee a dimostrare la capacita attuale del sodalizio, o di coloro che ad esso si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica, posto che la violenza e la minaccia rivestono natura strumentale rispetto alla forza di intimidazione e ne costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso e percepibile (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273537). In linea con la giurisprudenza di questa Corte è la motivazione censurata, che desume per entrambi i ricorrenti, l'appartenenza al sodalizio dal complesso di interessi in svariati settori economici (pescherie, stupefacenti, recupero crediti, aggiudicazione di appalti) curati dai ricorrenti, con metodi anche violenti ed accreditandosi utilizzando il proprio cognome presso gli interlocutori, garantendo, altresì, assistenza ai detenuti e loro familiari. Tutti elementi di fatto, valorizzati dal provvedimento censurato, non specificamente attinti da puntuali censure. Dirimente, poi, è nell'ottica sin qui delineata, l'intervenuta affermazione di responsabilità per il reato fine di cui al capo C, per entrambi i ricorrenti. 1.3. La doglianza proposta al terzo motivo in ordine alla carenza di gravi indizi ritenuta, in sede cautelare, per [OSCURATO:PERSONA], è infondata. Dal punto di vista formale, invero, come spiegato correttamente dalla Corte territoriale, l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale con funzione di riesame che aveva confermato l'ordinanza genetica a carico di [OSCURATO:PERSONA], da parte di questa Corte di legittimità è stata superata dal provvedimento adottato, in sede di rinvio, dalla successiva ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del Pubblico ministero, prendendo atto dell'intervenuta condanna, medio tempore, nel giudizio di merito. Sul punto, poi, va osservato che tale indirizzo è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo il quale, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, quanto all'affermazione di colpevolezza (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. cit.; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. cit.). Si deve osservare, poi, con riferimento alla dedotta omessa motivazione rispetto all'eccepito difetto di trascrizione di una delle conversazioni registrate (prog. 112, RI 234/16 All. A/11) che la censura è inammissibile, sia perché non viene specificato, ai fini della cd. prova di resistenza, in che modo il dedotto difetto di motivazione possa incidere, in modo decisivo, rispetto ad un diverso, più favorevole esito del procedimento per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], sia in quanto la stessa è diretta a confutare il contenuto della trascrizione, richiamando l'ascolto della conversazione, accertamento di fatto inibito in questa sede (nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). 1.4. La doglianza proposta al quarto motivo è infondata. In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione, ex art. 416-bis cod. pen., ciò che rileva — posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge — è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, non il giudizio, espresso su detto soggetto, da parte di altri componenti l'associazione mafiosa. Diverse pronunce di questa Corte, infatti, hanno ritenuto, in applicazione del principio descritto, immune da censure la decisione con la quale si è confermata la responsabilità ex art. 416 bis cod. pen., avuto riguardo alle attività svolte, ritenute tipiche di un soggetto intraneo ad una struttura criminale, ancorché i vari componenti del sodalizio non lo avesse considerato loro pari (ex multis, Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone, Rv. 260211). La sussistenza dell'a ffectio societatis necessaria per la configurabilità del reato, risulta adeguatamente motivata, con ragionamento non manifestamente illogico, considerato che viene precisato che [OSCURATO:PERSONA], quale intraneus, è animato dalla coscienza e volontà di contribuire, attivamente, alla realizzazione del programma delittuoso in modo stabile e permanente (ex multis, Sez. 5, n.26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356, Sez. 5, n.30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683, Sez. 6, n.49757 del 27/11/2012, Trapani, Rv. 254112). Peraltro, la complessiva lettura dei provvedimenti di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo : Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) evidenziano, anzi, il supporto assicurato da [OSCURATO:PERSONA], ad [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, durante la lunga detenzione subita dal primo, rispetto ai quali, anzi, il ricorrente risulta dover rendere conto anche per acquisti fatti nel suo interesse esclusivo.1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., secondo il consolidato principio ermeneutico di questa Corte regolatrice, ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale, considerata nel suo complesso (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2013, Sapienza, Rv. 258956 Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904). Peraltro, illuminante appare il contenuto delle conversazioni valorizzate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 e sgg.), ai fini di dimostrare il possesso di armi da parte di partecipi alla consorteria criminale sub A. 1.6. La doglianza proposta al sesto motivo è manifestamente infondata. E' noto l'indirizzo ermeneutico, che il ricorso richiama, secondo il quale in caso di mera interposizione in favore dell'offeso, onde ottenere la restituzione della cosa sottratta, non vi sarebbero gli estremi per configurare, in capo all'agente la materialità del reato di cui all'art. 629 cod. pen. Tuttavia, nel caso di specie, la condotta estorsiva è rivolta non solo nei confronti degli autori del furto, ma anche verso un terzo ed è, peraltro, diretta ad ottenere la consegna di una cospicua somma di danaro. Sicché, secondo la ricostruzione non manifestamente illogica dei provvedimenti di merito, i ricorrenti non hanno agito nell'esclusivo interesse delle vittime del furto, né per ottenere un modesto premio corrisposto spontaneamente dal derubato, ma per l'attribuzione di un esborso, in base al diretto contatto con gli autori del furto, obiettivo raggiunto mediante violenza, così palesandosi un interesse diretto e proprio, tale da integrare, correttamente, la fattispecie ritenuta in sede di merito (Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti, Rv. 273433). 2. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è infondato. 2.1. Il primo motivo è infondato. Si deve rilevare che la Corte territoriale sottolinea, nell'incipit della motivazione il rilievo del documento rappresentato dalla pronuncia irrevocabile del 2007 emessa dalla Corte d'appello di Lecce e degli esiti delle captazioni successivamente commentate, ai fini della ritenuta sussistenza del delitto associativo all'attualità, come contestato sub A e della partecipazione allo stesso del ricorrente. Deve essere sottolineato che, più volte, la Corte territoriale evidenzia che, con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce, erano stati condannati per la partecipazione all'associazione denominata clan [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo riportando la pena di anni quindici e mesi due di reclusione, circostanza sulla quale il motivo di ricorso non si sofferma. Del pari, nell'ambito di quel procedimento anche [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna alla pena di anni quindici di reclusione. Né appare decisivo il richiamo, quanto alla posizione di vertice, da attribuire ad [OSCURATO:PERSONA], alla pronuncia di questa Corte, in quanto relativa alla fase cautelare nel diverso procedimento cd. Contatto, nei confronti del predetto. Per il resto, le censure sono, in parte, sovrapponibili a quelle proposte dal codifensore, rimandandosi ai § 1.2 e 1.3. e, in parte, risultano versate in fatto e pretenderebbero il riesame di fonti di prova, non consentito in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con riferimento al capo C, la Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica, spiega le ragioni della corretta qualificazione del fatto quale estorsione, sottolineando, peraltro, le modalità violente e la sproporzione con le quali i [OSCURATO:PERSONA] avevano preteso il ristoro del danno subito dalla persona offesa del furto. Si evidenzia che, effettivamente, la Corte territoriale si sofferma sul grado della violenza posta in essere onde ottenere il ristoro della vittima del furto. Ma in via generale, i due provvedimenti di merito (con particolare riferimento quanto al capo C, quello del Giudice dell'udienza preliminare) evidenziano i reiterato rivolgersi di persone offese del reato di furto, a Luciano e [OSCURATO:PERSONA], valorizzando gli esiti delle captazioni che sottolineano non solo le azioni violentissime e i pestaggi ai danni degli esecutori materiali, ma anche l'avanzata pretesa di somme da danaro, la cui consegna viene descritta come diretto risultato della forza intimidatoria esercitata. 2.3. Il terzo motivo è inammissibile posto che si denuncia vizio di motivazione, richiamando le censure svolte con l'atto di appello, senza indicare, puntualmente e specificamente, le ragioni per le quali, in relazione al capo D, ricorrerebbe la lieve entità del fatto. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto investe un punto della decisione, rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, nella specie correttamente esercitato. Al riguardo è sufficiente notare che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato. E', invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione ritenute di preponderante rilievo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv, 260610). 3. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è infondato.3.1 II primo motivo è infondato. La censura ripercorre il contenuto del corrispondente motivo di gravame relativo al capo A, senza la specifica, diretta critica rispetto alle argomentazioni della sentenza di appello che a quelle censure ha replicato, con motivazione non manifestamente illogica. Si precisa, poi, che la decisione di merito giunge all'esito dell'espletato rito abbreviato, il cui epilogo, legittimamente, può divergere dalle decisioni assunte, nel medesimo procedimento, in fase cautelare, tenuto conto che il giudizio decisorio è frutto di una compendio probatorio che può essere più ricco. Del resto la sovrapponibilità della piattaforma probatoria rispetto a quella indiziaria, valutata in sede cautelare, è soltanto genericamente indicata dal ricorrente e non puntualmente circostanziata (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209, in mot.). Né si illustra, specificamente, la rilevanza delle decisioni assunte, nel diverso procedimento, ai fini di una diversa, più favorevole soluzione per i ricorrenti, né se ne chiarisce l'efficacia scardinante, trattandosi di decisioni assunte nei confronti di diversi soggetti in fase cautelare e/o di merito non irrevocabili che, in quanto tali, non sarebbero idonee a porsi in contraddizione con la decisione, quale cd. doppia conforme affermazione di responsabilità nel merito, che ha riguardato l'odierno imputato (Sez. 2, n. 39473 del 22/09/2015, T., Rv. 264813 nel senso che il cd. principio di assorbimento, in base al quale l'intervento di una decisione sul merito dell'imputazione preclude al giudice cautelare un autonomo esame dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, presuppone che sussista identità di imputato, di reato e di procedimento; ne deriva che non può riconoscersi efficacia vincolante, ai fini predetti, alla sentenza di assoluzione eventualmente sopravvenuta nei confronti dei coimputati giudicati separatamente). Le residue considerazioni sono integralmente versate in fatto e presupporrebbero il riesame di elementi di prova non consentito a questa Corte. 3.2. Il secondo motivo è del tutto sovrapponibile a quello proposto con riferimento al coimputato, per cui si richiamano le argomentazioni svolte al § 2.2.Peraltro, si osserva con riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] circa l'apporto da questi assicurato che, dalla motivazione del provvedimento di primo grado, cui quella della Corte d'appello opera rinvio, emerge che le captazioni fanno risultare che i soggetti danneggiati, vittime dei furti in abitazione, si rivolgevano ad entrambi i [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, per rientrare in possesso degli oggetti rubati e che lo stesso Luciano, una volta contatto, investiva il figlio per il necessario intervento presso i ladri. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile perché si limita a riportare il motivo di appello, proposto in relazione al capo D, senza proporre specifiche censure in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato. 3.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito, circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella specie negate con motivazione sintetica ma ineccepibile in quanto fondata sul grado di infiltrazione nel territorio di riferimento della compagine della quale il ricorrente è appartenente, quindi considerando la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi evidenziati dalla difesa. 4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è inammissibile. In primo luogo si osserva che si propone una diversa, alternativa lettura delle captazioni utilizzate in sede di merito, non consentita. L'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e sull'interpretazione dei colloqui intercettati resa con argomentazioni ragionevoli e logiche, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano nella rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma interpretazione del contenuto delle captazioni, peraltro riportate per stralcio nel ricorso (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Si sottolinea, poi, che corretta appare la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui afferma che, per integrare il reato di frode sportiva, non è necessario il buon fine degli atti ma è sufficiente la promessa dell'agente di intervenire ai fini di raggiungere un risultato diverso alterando l'esito della gara. Ed invero, secondo questa Corte di legittimità, nel reato di frode sportiva, può rivestire la qualifica di soggetto attivo del reato chiunque ponga in essere "altri atti fraudolenti" volti all'alterazione della competizione sportiva, in quanto ai fini della configurabilità della fattispecie prevista dal secondo periodo del primo comma della legge n. 401 del 1989 non è necessaria la partecipazione del soggetto agente alla competizione, attesa l'applicabilità delle generali regole sul concorso di persone nel reato contenute nell'art. 110 cod.pen. (Sez. 3, n. 31623 del 23/03/2015, Giraudo, Rv. 264642). 4.2. Il secondo motivo è inammissibile perché, in astratto, devolve un vizio consentito (violazione di legge, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., erronea valutazione della prova e vizio di motivazione) ma, in sostanza, si invoca la rivisitazione del materiale probatorio, posto a fondamento della confermata condanna e, comunque, finisce per parcellizzare gli esiti istruttori a carico del ricorrente, non limitati, secondo la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito, al contatto telefonico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto dedotto con il motivo di ricorso. 5. Segue il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. 5.1.Segue, altresì, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000) somma determinata secondo equità in base al tenore dei motivi devoluti. 5.2. Consegue, inoltre, la condanna di tutti gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FIG
Sentenza Cassazione n. 37408/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris