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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11780/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sono generici e manifestamente infondati; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 4-6 sulla sussistenza del dolo, desunta dall'inverosimiglianza delle circostanze riferite dall'imputato, smentite dai dati oggettivi e dichiarativi indicati a pag. 5; sulla sussistenza della recidiva, giustificata dai precedenti penali); rilevata la manifesta infondatezza del motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, invece, riconosciute e ritenute equivalenti alla recidiva contestata sin dal primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] olo Gior0 Fidelbo nPn5TrATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sono generici e manifestamente infondati; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 4-6 sulla sussistenza del dolo, desunta dall'inverosimiglianza delle circostanze riferite dall'imputato, smentite dai dati oggettivi e dichiarativi indicati a pag. 5; sulla sussistenza della recidiva, giustificata dai precedenti penali); rilevata la manifesta infondatezza del motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, invece, riconosciute e ritenute equivalenti alla recidiva contestata sin dal primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] olo Gior0 Fidelbo nPn5TrATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11780/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris