Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 gennaio 2020

Cassazione n. 11786/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3193-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 4302/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso l'avviso di liquidazione di C 4.095,06 con il quale l'Ufficio recuperava l'imposta del registro in relazione ad un decreto di trasferimento di immobile nell'ambito della procedura fallimentare nr 5/1992 a carico di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della quale era intervenuto concordato fallimentare con assunzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sul presupposto che, trattandosi di concordato fallimentare con assunzione, con effetti immediatamente traslativi, l'atto da sottoporre ad imposta del registro proporzionale era da individuarsi nel decreto di omologazione e non nel successivo decreto di trasferimento stante il carattere meramente esecutivo dell'atto conclusivo della procedura fallimentare.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione della Sicilia confermava la sentenza di primo grado ritenendo che il giudicato formatosi con la sentenza nr 5009/12/2017 pronunciata dalla CTR della Sicilia in un giudizio che, sia pur con parti diverse aveva risolto questioni in fatto e diritto del Ric. 2021 n. 03193 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- tutto sovrapponibili a quelle del presente giudizio, spiegasse efficacia al fine della decisione della presente controversia.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi.

La contribuente si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Ufficio ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art 2909 cc e dell'art 324 cpc , in relazione all'art 360 comma 1 nr 3 e 4 cpc; si sostiene che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del giudicato esterno dal momento che , come riconosciuto dagli stessi giudici di seconde cure, il giudicato si era formato in un processo con parti diverse. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 27 comma 5, 37 dPR 131/86, 1 e 8 della Tariffa parte prima in relazione all'art. 360 comma 10 nr 3 cpc; si argomenta che, non sussistendo alcun giudicato vincolante, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto applicare l'imposta del registro, non solo al decreto di omologa del concordato fallimentare, ma anche al decreto di trasferimento che, in attuazione del concordato, ha disposto in modo effettivo il passaggio di proprietà dei beni all'assuntore. 2 D primo motivo è , in astratto ,fondato. 2.1 I fatti che fanno da sfondo alla controversia portata allo scrutinio di questa Corte sono pacifici: la società [OSCURATO:PERSONA] srl, Ric. 2021 n. 03193 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -3- nell'ambito della procedura fallimentare aperta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha formulato proposta di concordato fallimentare con assunzione dei debiti nella misura richiesta e contestuale acquisizione delle attività del fallimento tra le quali anche i beni immobili descritti nell'ultima consulenza tecnica agli atti della procedura fallimentare.

Il concordato è stato regolarmente omologato dal Tribunale e a tale provvedimento, registrato e sottoposto alla relativa imposta, è seguito il decreto di trasferimento di uno dei beni immobili, sottoposto dall'Agenzia all'imposta proporzionale del registro come tutti gli altri decreti di trasferimenti scaturiti dal provvedimento di omologa del concordato. 2.2 Le separate impugnazioni di tutti gli avvisi di liquidazione da parte degli interessati, acquirenti dei beni immobili facenti parte del compendio fallimentare, hanno dato vita ai conseguenti contenziosi, uno dei quali, promosso da [OSCURATO:PERSONA], è stato deciso con la sentenza della CTR nr 5009/12/17, divenuta definitiva per mancato ricorso in Cassazione, che ha confermato pronuncia della CTP di annullamento dell'atto impositivo passata in giudicato.

Affermano i giudici di secondo grado che detta pronuncia, nonostante sia stata resa tra parti diverse, spiega efficacia di giudicato <<riflessa> anche nel presente giudizio in quanto le questioni in fatto e in diritto trattate sono coincidenti. 2.3 Ciò premesso va rilevato che, ai sensi dell'art. 2909 cc, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato limita l'estensione dei effetti alle sole parti processuali e agli eredi ed aventi causa. 2.4 Secondo il costante insegnamento di questa Corte il giudicato esterno suppone l'esistenza di due giudizi tra le stesse parti che facciano riferimento al medesimo rapporto Ric. 2021 n. 03193 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -4- giuridico, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato, sicchè l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr., fra le più recenti, Cass. Sez. 3, 15/05/2018, n. 11754; Cass. Sez. 6 - 2, 14/05/2018, n. 11600; Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11314) 2.5 L'autorità del giudicato sostanziale opera in presenza di identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. 2.6 Nella fattispecie in esame è pacifico che al giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato nr. 5009/12/2017, promosso da [OSCURATO:PERSONA], acquirente di uno dei cespiti del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] srl sia rimasta completamente estranea. 2.7 Tuttavia, le pronunce di questa Corte hanno precisato che il giudicato può altresì spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (non potendo, cioè, la situazione giuridica in esso acclarata essere altrimenti liberamente valutata dal giudice cui la sentenza sia prodotta, semmai in relazione agli ulteriori elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa), e sempre che il medesimo terzo, il quale subisca o si avvantaggi dell'effetto riflesso del giudicato inter Ric. 2021 n. 03193 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -5- ttntt alios, sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione, restando tale efficacia riflessa esclusa nei confronti di chi sia, piuttosto, titolare di un diritto autonomo, e cioè di un diritto il cui titolo trovi fondamento in un rapporto diverso rispetto al rapporto sul quale ha statuito la sentenza definitiva ( cfr. Cass, 5411/2019, 25161/2015). 2.8 Nel caso di specie la questione giuridica, risolta dalla CTR con la sentenza nr. 5009/12/2017, nel senso della intassabilità con imposta del registro proporzionale del decreto di trasferimento di un immobile a seguito di omologa del concordato preventivo con assunzione, non spiega alcuna efficacia riflessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, rimasta estranea a quel processo.

La pretesa fatta valere da quest'ultima , di declaratoria di illegittimità dell' avviso di liquidazione applicato su decreto di trasferimento di un bene immobile che fa seguito alla omologa di concordato fallimentare con assunzione, non è, infatti, legata da un rapporto di dipendenza con la situazione giuridica definita nell'altro, pur essendo sovrapponibili le questioni giuridiche trattate.

Si tratta, infatti, di due giudizi che hanno ad oggetto due differenti avvisi di liquidazione, notificati a soggetti diversi che riguardano distinti decreti di trasferimento . 2.9 Ha, quindi, errato la CTR nell'estendere il giudicato ad un soggetto rimasto estraneo al processo e titolare di un diritto autonomo ed indipendente rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato. 3 In difformità con la proposta del [OSCURATO:PERSONA] Relatore, il Collegio ritiene che il secondo motivo, il quale investe la fondatezza della pretesa fiscale, debba essere scrutinato, in quanto consente di pervenire ad una decisione sul merito della Ric. 2021 n. 03193 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -6- controversia non necessitando la causa di alcuna accertamento essendo i fatti, come sopra precisato, incontroversi. 3.1 L' Agenzia delle Entrate non si è limitata a denunciare l'errore commesso dalla CTR nell'applicare l'efficacia del giudicato riflesso, ma ha anche esposto le ragioni in diritto che, a suo avviso, militerebbero per il riconoscimento della fondatezza dell'avviso di accertamento avente ad oggetto l'imposta del registro proporzionale applicata anziché sul provvedimento di omologa del concordato fallimentari, sui successivi decreti di trasferimento degli immobili e sulla questione di mero diritto, prospettata nel secondo mezzo di impugnazione, si è svolto ampio contraddittorio. 3.2 La questione è infondata, con conseguente rigetto del relativo motivo di impugnazione e conferma della sentenza impugnata sia pure alla stregua delle considerazioni che seguono, risultando comunque il dispositivo della decisione della CTR conforme a diritto. 3.3 Con il concordato fallimentare con assunzione, a differenza di quanto accade nelle altre figure di concordato fallimentare con garanzia e/o cessione dei beni, il terzo assuntore acquista i beni fallimentari già con l'omologa del concordato, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass. 15716/2002, Cass. 8832/2007, Cass. 4863/2010, Cass. 6643/2013, Cass 3286/2018 e Cass 13352/2020). 3.4 Nel concordato con terzo assuntore, dunque, il trasferimento di ricchezza, che in altre tipologie di concordato (con garanzia o cessio bonorum), si determina, ed è conseguentemente assoggettato ad imposta del registro, solo in occasione del momento degli eventuali negozi attuativi, si produce e deve essere tassato come effetto immediato e Ric. 2021 n. 03193 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -7- attuale del decreto di omologa. con conseguente applicabilità dell'imposta proporzionale (3%) ai sensi dell'art. 8, lett. a) tariffa cit., non già dell'imposta in misura fissa genericamente prevista per i provvedimenti di "omologazione" di cui alla lett. g) della stessa disposizione tariffaria. 3.5 Tale orientamento è stato ribadito da recenti pronunce di questa Corte dove si è affermato che : « in tema d'imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 8, lett. a), in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) del detto articolo».( cfr. Cass. 3286/2018, 17371/2021 e 11925/2021).

Il detto criterio nominalistico trova applicazione solo qualora all'atto nominato come "omologazione" non si correlino effetti traslativi autonomamente inquadrabili, quali ad esempio i concordati fallimentari con cessione di beni o con garanzia. 3.6 Intervenuta l'omologa con provvedimento del Tribunale nr.2678/2010, il decreto del giudice delegato del 30/12/2011, che ha disposto il trasferimento del bene all'assuntore, il successivo decreto di trasferimento ha assunto valore meramente attuativo del titolo giurisdizionale, necessario per la sua trascrizione e per la cancellazione delle iscrizioni gravanti sul cespite secondo quanto previsto dalla L. Fall., art.136, comma 3 ed è quindi privo di qualsivoglia funzione traslativa o costitutiva.

Ric. 2021 n. 03193 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -8- 4 Il ricorso va, quindi, rigettato previa correzione in diritto, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione. 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr

115. PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio che di liquidano in C 1.800,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettaria nella misura 1./ del 15% da distrarsi a favore del procuratore che se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3193-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 4302/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso l'avviso di liquidazione di C 4.095,06 con il quale l'Ufficio recuperava l'imposta del registro in relazione ad un decreto di trasferimento di immobile nell'ambito della procedura fallimentare nr 5/1992 a carico di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della quale era intervenuto concordato fallimentare con assunzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sul presupposto che, trattandosi di concordato fallimentare con assunzione, con effetti immediatamente traslativi, l'atto da sottoporre ad imposta del registro proporzionale era da individuarsi nel decreto di omologazione e non nel successivo decreto di trasferimento stante il carattere meramente esecutivo dell'atto conclusivo della procedura fallimentare. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione della Sicilia confermava la sentenza di primo grado ritenendo che il giudicato formatosi con la sentenza nr 5009/12/2017 pronunciata dalla CTR della Sicilia in un giudizio che, sia pur con parti diverse aveva risolto questioni in fatto e diritto del Ric. 2021 n. 03193 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- tutto sovrapponibili a quelle del presente giudizio, spiegasse efficacia al fine della decisione della presente controversia. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Ufficio ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art 2909 cc e dell'art 324 cpc , in relazione all'art 360 comma 1 nr 3 e 4 cpc; si sostiene che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del giudicato esterno dal momento che , come riconosciuto dagli stessi giudici di seconde cure, il giudicato si era formato in un processo con parti diverse. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 27 comma 5, 37 dPR 131/86, 1 e 8 della Tariffa parte prima in relazione all'art. 360 comma 10 nr 3 cpc; si argomenta che, non sussistendo alcun giudicato vincolante, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto applicare l'imposta del registro, non solo al decreto di omologa del concordato fallimentare, ma anche al decreto di trasferimento che, in attuazione del concordato, ha disposto in modo effettivo il passaggio di proprietà dei beni all'assuntore. 2 D primo motivo è , in astratto ,fondato. 2.1 I fatti che fanno da sfondo alla controversia portata allo scrutinio di questa Corte sono pacifici: la società [OSCURATO:PERSONA] srl, Ric. 2021 n. 03193 sez. MT - ud. 26-01-2022 -3- nell'ambito della procedura fallimentare aperta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha formulato proposta di concordato fallimentare con assunzione dei debiti nella misura richiesta e contestuale acquisizione delle attività del fallimento tra le quali anche i beni immobili descritti nell'ultima consulenza tecnica agli atti della procedura fallimentare. Il concordato è stato regolarmente omologato dal Tribunale e a tale provvedimento, registrato e sottoposto alla relativa imposta, è seguito il decreto di trasferimento di uno dei beni immobili, sottoposto dall'Agenzia all'imposta proporzionale del registro come tutti gli altri decreti di trasferimenti scaturiti dal provvedimento di omologa del concordato. 2.2 Le separate impugnazioni di tutti gli avvisi di liquidazione da parte degli interessati, acquirenti dei beni immobili facenti parte del compendio fallimentare, hanno dato vita ai conseguenti contenziosi, uno dei quali, promosso da [OSCURATO:PERSONA], è stato deciso con la sentenza della CTR nr 5009/12/17, divenuta definitiva per mancato ricorso in Cassazione, che ha confermato pronuncia della CTP di annullamento dell'atto impositivo passata in giudicato. Affermano i giudici di secondo grado che detta pronuncia, nonostante sia stata resa tra parti diverse, spiega efficacia di giudicato <<riflessa> anche nel presente giudizio in quanto le questioni in fatto e in diritto trattate sono coincidenti. 2.3 Ciò premesso va rilevato che, ai sensi dell'art. 2909 cc, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato limita l'estensione dei effetti alle sole parti processuali e agli eredi ed aventi causa. 2.4 Secondo il costante insegnamento di questa Corte il giudicato esterno suppone l'esistenza di due giudizi tra le stesse parti che facciano riferimento al medesimo rapporto Ric. 2021 n. 03193 sez. MT - ud. 26-01-2022 -4- giuridico, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato, sicchè l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr., fra le più recenti, Cass. Sez. 3, 15/05/2018, n. 11754; Cass. Sez. 6 - 2, 14/05/2018, n. 11600; Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11314) 2.5 L'autorità del giudicato sostanziale opera in presenza di identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. 2.6 Nella fattispecie in esame è pacifico che al giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato nr. 5009/12/2017, promosso da [OSCURATO:PERSONA], acquirente di uno dei cespiti del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] srl sia rimasta completamente estranea. 2.7 Tuttavia, le pronunce di questa Corte hanno precisato che il giudicato può altresì spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (non potendo, cioè, la situazione giuridica in esso acclarata essere altrimenti liberamente valutata dal giudice cui la sentenza sia prodotta, semmai in relazione agli ulteriori elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa), e sempre che il medesimo terzo, il quale subisca o si avvantaggi dell'effetto riflesso del giudicato inter Ric. 2021 n. 03193 sez. MT - ud. 26-01-2022 -5- ttntt alios, sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione, restando tale efficacia riflessa esclusa nei confronti di chi sia, piuttosto, titolare di un diritto autonomo, e cioè di un diritto il cui titolo trovi fondamento in un rapporto diverso rispetto al rapporto sul quale ha statuito la sentenza definitiva ( cfr. Cass, 5411/2019, 25161/2015). 2.8 Nel caso di specie la questione giuridica, risolta dalla CTR con la sentenza nr. 5009/12/2017, nel senso della intassabilità con imposta del registro proporzionale del decreto di trasferimento di un immobile a seguito di omologa del concordato preventivo con assunzione, non spiega alcuna efficacia riflessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, rimasta estranea a quel processo. La pretesa fatta valere da quest'ultima , di declaratoria di illegittimità dell' avviso di liquidazione applicato su decreto di trasferimento di un bene immobile che fa seguito alla omologa di concordato fallimentare con assunzione, non è, infatti, legata da un rapporto di dipendenza con la situazione giuridica definita nell'altro, pur essendo sovrapponibili le questioni giuridiche trattate. Si tratta, infatti, di due giudizi che hanno ad oggetto due differenti avvisi di liquidazione, notificati a soggetti diversi che riguardano distinti decreti di trasferimento . 2.9 Ha, quindi, errato la CTR nell'estendere il giudicato ad un soggetto rimasto estraneo al processo e titolare di un diritto autonomo ed indipendente rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato. 3 In difformità con la proposta del [OSCURATO:PERSONA] Relatore, il Collegio ritiene che il secondo motivo, il quale investe la fondatezza della pretesa fiscale, debba essere scrutinato, in quanto consente di pervenire ad una decisione sul merito della Ric. 2021 n. 03193 sez. MT - ud. 26-01-2022 -6- controversia non necessitando la causa di alcuna accertamento essendo i fatti, come sopra precisato, incontroversi. 3.1 L' Agenzia delle Entrate non si è limitata a denunciare l'errore commesso dalla CTR nell'applicare l'efficacia del giudicato riflesso, ma ha anche esposto le ragioni in diritto che, a suo avviso, militerebbero per il riconoscimento della fondatezza dell'avviso di accertamento avente ad oggetto l'imposta del registro proporzionale applicata anziché sul provvedimento di omologa del concordato fallimentari, sui successivi decreti di trasferimento degli immobili e sulla questione di mero diritto, prospettata nel secondo mezzo di impugnazione, si è svolto ampio contraddittorio. 3.2 La questione è infondata, con conseguente rigetto del relativo motivo di impugnazione e conferma della sentenza impugnata sia pure alla stregua delle considerazioni che seguono, risultando comunque il dispositivo della decisione della CTR conforme a diritto. 3.3 Con il concordato fallimentare con assunzione, a differenza di quanto accade nelle altre figure di concordato fallimentare con garanzia e/o cessione dei beni, il terzo assuntore acquista i beni fallimentari già con l'omologa del concordato, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass. 15716/2002, Cass. 8832/2007, Cass. 4863/2010, Cass. 6643/2013, Cass 3286/2018 e Cass 13352/2020). 3.4 Nel concordato con terzo assuntore, dunque, il trasferimento di ricchezza, che in altre tipologie di concordato (con garanzia o cessio bonorum), si determina, ed è conseguentemente assoggettato ad imposta del registro, solo in occasione del momento degli eventuali negozi attuativi, si produce e deve essere tassato come effetto immediato e Ric. 2021 n. 03193 sez. MT - ud. 26-01-2022 -7- attuale del decreto di omologa. con conseguente applicabilità dell'imposta proporzionale (3%) ai sensi dell'art. 8, lett. a) tariffa cit., non già dell'imposta in misura fissa genericamente prevista per i provvedimenti di "omologazione" di cui alla lett. g) della stessa disposizione tariffaria. 3.5 Tale orientamento è stato ribadito da recenti pronunce di questa Corte dove si è affermato che : « in tema d'imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 8, lett. a), in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) del detto articolo».( cfr. Cass. 3286/2018, 17371/2021 e 11925/2021). Il detto criterio nominalistico trova applicazione solo qualora all'atto nominato come "omologazione" non si correlino effetti traslativi autonomamente inquadrabili, quali ad esempio i concordati fallimentari con cessione di beni o con garanzia. 3.6 Intervenuta l'omologa con provvedimento del Tribunale nr.2678/2010, il decreto del giudice delegato del 30/12/2011, che ha disposto il trasferimento del bene all'assuntore, il successivo decreto di trasferimento ha assunto valore meramente attuativo del titolo giurisdizionale, necessario per la sua trascrizione e per la cancellazione delle iscrizioni gravanti sul cespite secondo quanto previsto dalla L. Fall., art.136, comma 3 ed è quindi privo di qualsivoglia funzione traslativa o costitutiva. Ric. 2021 n. 03193 sez. MT - ud. 26-01-2022 -8- 4 Il ricorso va, quindi, rigettato previa correzione in diritto, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione. 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr 115. PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio che di liquidano in C 1.800,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettaria nella misura 1./ del 15% da distrarsi a favore del procuratore che se
Decreto Cassazione n. 11786/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris