CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2001
Cassazione n. 20864/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 05mw7c6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/2001 avverso la sentenza del 28/11/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta delSostituto Procuratore generale F rancesca Ceroni che ha concluso chiedendo letta la memoria di replica redatta dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insistonoper l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, a conclusio ne di un giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di evasione ─ per essere rimasto, senza la preventiva autorizzazione del Giudice, all’esterno del luogo all’interno del quale doveva permanere ─ escludendo la punibilità per la particolare tenuità del fatto, per il reato a lui ascritto in relazione alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare,mentre ha ritenuto non provato il dolo per il reato a lui ascritto in relazione alla misura degli arresti domiciliari,non essendo provata la notificazionedel provvedimento con cui l’ autorizzazione a recarsi laser era circoscrittaal tempo strettamente necessario a questo scopo. 2. Nel ricorso presentato daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l ‘annullamento dellasentenza. Con l’unico motivo di ricorso si assume che erroneamente il Tribunale ha ritenutoche la detenzione domiciliare non fosse stata sospesa , ex art. 68, comma primo, legge 24 o t tobre 198 1 dall’arresto di [OSCURATO:PERSONA] sopravvenuto il 24/07/2024 e che, comunque, nella fattispecie ex art. 72 legge 24 settembre 1981 n. 689, l’unica condotta penalmente rilevante nel caso di detenzione domiciliare sostitutiva exart. 56 legge cit . (da non con fond ersi co n q uella ex art. 47-ter Ord. pen.)è l’allontanamentoper più di dodici ore dal domicilio , mentre n el caso inesame l’imput a to si allontanò per non più di trenta minuti . [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente ribadito che è ammissibile l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche se non s o no dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, perché l'interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale(Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019,Rv. 277666). 2.[OSCURATO:PERSONA] è stato condannatodal Tribunale di Modena con sentenza n. 358 del 2023 (per il reato ex art. 572 cod. pen .) , che ha sostituito la pena del l a reclusione con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare e il Magistrato diSorveglianza ha confermatole modalità di esecuzione del le correlate prescrizioni contenutenella sentenza . Il caso in esame non è disciplinato da ll’art. 385 , co mma terzo , cod. pen. ─ che disciplina il caso delle persone in stato di arresto nella propria abitazione, da individuarsi in coloro che si trovano sottoposti agli arresti domiciliari o che stanno espiando una condanna con la misura alternativa della detenzione domiciliare─ ma dall’art. 72 legge 24 settembre 1981 19 marzo 2024, n. 31, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett.b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 , che prevede che « Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale». In altri termini la pena della detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’evasione solo nelcaso di allontanamento per più di dodici ore dal domicilio . Nella fattispecie, l’imputato era stato autorizzato a allontanarsi dall’abitazione «ogni lunedì tra le ore 11:30 e le ore 14:00 per recarsi al Ser.T» e la Polizia giudiziarialo ha trovato fuori dalla sua abitazione alle ore 0,40 del 24/07/2024 . Pertanto,poiché dalle o re 14 : 00 alle ore 0 0: 40 intercorrono meno di 12 or e , il reato ascrittogli non sussiste e conseguentemente la sentenza i mpugna ta va annullata senza rinvio, come in dispositivo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchéil fatto non sussiste. Così deciso, 17/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]