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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12504/2026

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in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.-resistente-e controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 252/2020 depositata il 25/2/2020.Numero registro generale 25553/2020Numero sezionale 3706/2026Numero di raccolta generale 12504/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che laConsul [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. otteneva larateizzazione del debito oggetto della comunicazione di irregolarità,emessa a seguito di controlli automatizzati ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973,per imposte dirette ed IVA relative all’anno 2006; benché il pagamentofosse dilazionato in venti rate, la debitrice ometteva di versare le ratesuccessive alla sesta.Veniva così notificata, in data 12/4/2010, la cartella di pagamento n.110 2010 00167845 09 che la società impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Torino.Quest’ultima rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributariaregionale del Piemonte accoglieva l’appello ed annullava la cartella pervizio di motivazione, riconoscendo però l’esistenza del debito.Tale sentenza (n. 485/2015) diventava definitiva.In data 3/8/2016, l’Agente della riscossione emetteva una nuovacartella di pagamento (n. 110 2016 00307922 19) con cui chiedeva ilpagamento di € 26.656,89 in relazione ai medesimi crediti.La contribuente impugnava anche tale cartella, deducendo, tra l’altro,la decadenza dal potere di riscossione e il difetto di motivazione e dicontraddittorio in ordine alle sanzioni ed agli interessi.Si costituivano l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione cheresistevano al ricorso.La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che, per la decadenza, dovessefarsi riferimento non agli artt. 25 d.P.R. 602/1973 e 3 bis d.lgs. 462/997,quanto all’art. 68 d.lgs. 546/1992 in relazione alla sentenza della CTR.La società proponeva appello al quale resistevano le altre parti.Numero registro generale 25553/2020Numero sezionale 3706/2026Numero di raccolta generale 12504/2026Data pubblicazione 04/05/2026Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Piemonte rigettaval’impugnazione.Osservava, infatti, che, avendo il debitore chiesto la rateazione, da talemomento doveva applicarsi esclusivamente la disciplina della prescrizionedecennale, non potendo più ritenersi operante quella della decadenza.Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sette motivi.L’Agenzia delle Entrate ha depositato, oltre i termini previsti dall’art.370 c.p.c., un “atto di costituzione” al fine dell’eventuale partecipazionealla discussione.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha resistito con controricorsoed è rimasta intimata.La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va rilevato che la notifica del ricorso all’Agenzia delleEntrate – Riscossione è stata eseguita, tramite posta elettronicacertificata, presso l’indirizzo dell’Ufficio e non del difensore costituito nelgiudizio di secondo grado.

Essa è pertanto nulla e ne va disposta larinnovazione ex art. 291, comma 1°, c.p.c. (Cass. n. 24450/2017; Cass.n. 15236/2014).

P.Q.MLa Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso nei confrontidell’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il termine di sessanta giornidalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza e rinvia lacausa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.-resistente-e controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 252/2020 depositata il 25/2/2020.Numero registro generale 25553/2020Numero sezionale 3706/2026Numero di raccolta generale 12504/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che laConsul [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. otteneva larateizzazione del debito oggetto della comunicazione di irregolarità,emessa a seguito di controlli automatizzati ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973,per imposte dirette ed IVA relative all’anno 2006; benché il pagamentofosse dilazionato in venti rate, la debitrice ometteva di versare le ratesuccessive alla sesta.Veniva così notificata, in data 12/4/2010, la cartella di pagamento n.110 2010 00167845 09 che la società impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Torino.Quest’ultima rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributariaregionale del Piemonte accoglieva l’appello ed annullava la cartella pervizio di motivazione, riconoscendo però l’esistenza del debito.Tale sentenza (n. 485/2015) diventava definitiva.In data 3/8/2016, l’Agente della riscossione emetteva una nuovacartella di pagamento (n. 110 2016 00307922 19) con cui chiedeva ilpagamento di € 26.656,89 in relazione ai medesimi crediti.La contribuente impugnava anche tale cartella, deducendo, tra l’altro,la decadenza dal potere di riscossione e il difetto di motivazione e dicontraddittorio in ordine alle sanzioni ed agli interessi.Si costituivano l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione cheresistevano al ricorso.La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che, per la decadenza, dovessefarsi riferimento non agli artt. 25 d.P.R. 602/1973 e 3 bis d.lgs. 462/997,quanto all’art. 68 d.lgs. 546/1992 in relazione alla sentenza della CTR.La società proponeva appello al quale resistevano le altre parti.Numero registro generale 25553/2020Numero sezionale 3706/2026Numero di raccolta generale 12504/2026Data pubblicazione 04/05/2026Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Piemonte rigettaval’impugnazione.Osservava, infatti, che, avendo il debitore chiesto la rateazione, da talemomento doveva applicarsi esclusivamente la disciplina della prescrizionedecennale, non potendo più ritenersi operante quella della decadenza.Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sette motivi.L’Agenzia delle Entrate ha depositato, oltre i termini previsti dall’art.370 c.p.c., un “atto di costituzione” al fine dell’eventuale partecipazionealla discussione.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha resistito con controricorsoed è rimasta intimata.La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va rilevato che la notifica del ricorso all’Agenzia delleEntrate – Riscossione è stata eseguita, tramite posta elettronicacertificata, presso l’indirizzo dell’Ufficio e non del difensore costituito nelgiudizio di secondo grado. Essa è pertanto nulla e ne va disposta larinnovazione ex art. 291, comma 1°, c.p.c. (Cass. n. 24450/2017; Cass.n. 15236/2014). P.Q.MLa Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso nei confrontidell’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il termine di sessanta giornidalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza e rinvia lacausa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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