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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21774/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 18 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, riconoscendo la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., e rideterminando di conseguenza la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità del motoveicolo provento di furto, a nulla rilevando che questo sia stato solo successivamente denunciato, sottolineando altresì come il dolo di ricettazione emergesse dalle condizioni della res (copertura assicurativa scaduta e targa non più in uso), nonché dall'assenza di riscontri alla tesi difensiva, risultata indimostrata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 18 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, riconoscendo la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., e rideterminando di conseguenza la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità del motoveicolo provento di furto, a nulla rilevando che questo sia stato solo successivamente denunciato, sottolineando altresì come il dolo di ricettazione emergesse dalle condizioni della res (copertura assicurativa scaduta e targa non più in uso), nonché dall'assenza di riscontri alla tesi difensiva, risultata indimostrata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 21774/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris