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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20602/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 04/09/2025, la Corte di appello di Roma ha respinto l’incidentedi esecuzione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per impugnare l’ordine diesecuzione della pena detentiva emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello diRoma il 30/04/2025, il provvedimento del 18/07/2025 con il quale il Procuratore generaleaveva respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazioneproposta ai sensi dell’art. 656 c.p.p., nonché il nuovo ordine di esecuzione della penaemesso in pari data.La difesa aveva rappresentato che il 02/04/2025 l’autorità giudiziaria francese avevaemesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un mandato di arresto europeo per l’esecuzione della pena dianni cinque di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Marsiglia.

Il mandato era statoeseguito in Italia il 05/04/2025 e l’interessato era stato sottoposto a custodia cautelare incarcere ai sensi dell’art. 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in vista della consegna allo Statoemittente.Con sentenza n. 128 del 22/04/2025 la Corte d’appello di Roma aveva rifiutato laconsegna, riconosciuto la sentenza francese e determinato la pena complessiva residua daespiare in anni quattro, mesi uno e giorni nove di reclusione, disponendone l’esecuzione inItalia e indicando la detrazione di un presofferto di giorni 18 alla data del 22/04/2025.

Ai finidel calcolo erano stati considerati il periodo di custodia cautelare sofferto in Francia dal03/06/2016 al 24/04/2017 (giorni 326) e quello di custodia provvisoria in Italia dal 5 al22/04/2025 (giorni 18).In esecuzione della sentenza, il 30 aprile 2025 la Procura generale aveva emessoordine di esecuzione della pena detentiva n.

SIEP 530/2025, determinando la pena daespiare in anni quattro, mesi uno e giorni nove e fissandone la decorrenza dal 5 aprile 2025.Successivamente, con ordinanza del 1° luglio 2025, la Corte d’appello avevariconosciuto un ulteriore periodo di presofferto pari a giorni 37 (dal 12 marzo al 17 aprile2015), già indicato nella sentenza straniera ma non nel mandato di arresto europeo,integrando in tal senso il dispositivo della sentenza n. 128 del 22 aprile 2025.La difesa aveva chiesto, quindi, alla Procura generale la sospensione dell’ordine diesecuzione, assumendo che, detratto il presofferto complessivo, la pena residua fosseinferiore a quattro anni e che non fosse applicabile la preclusione di cui all’art. 656, comma9, lett. b), c.p.p., poiché la misura applicata ai sensi dell’art. 9 l. 69/2005 non sarebbeequiparabile alla custodia cautelare ordinaria.

Invocava pertanto la sospensione ex art. 656,comma 5, c.p.p.La Procura generale aveva respinto l’istanza con il provvedimento in data 18/07/2025,anch’esso censurato con l’incidente di esecuzione; secondo la Procura generale, ancheconsiderando l’ulteriore presofferto di 37 giorni la pena residua superava il limite indicato e,al momento dell’emissione dell’ordine di carcerazione, [OSCURATO:PERSONA] si trovava comunque in stato didetenzione in forza del mandato di arresto europeo.

Nella stessa data veniva emesso nuovoordine di esecuzione, rideterminando la pena residua in anni quattro e giorni due direclusione, con decorrenza dal 5 aprile 2025.Su tali presupposti fattuali la Corte di appello di Roma ha disatteso le doglianze delladifesa di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo corretti i calcoli effettuati dal Procuratore Generale nei duesuccessivi ordini di esecuzione.Secondo la Corte territoriale, il limite massimo di quattro anni da valutare “sotto il profilodella sostituzione delle pene detentive brevi” doveva essere parametrato alla pena inflitta insede di cognizione e non a quella residua da espiare.Corretto doveva considerarsi il riferimento del Procuratore generale alla sentenza dellaCorte di appello in data 22/04/2025 che aveva riconosciuto la sentenza del Tribunale diMarsiglia e che aveva rideterminato la pena complessiva residua da espiare in Italia in anniquattro, mesi uno e giorni nove, disponendone l’esecuzione in Italia; la decorrenza di questapena è stata individuata correttamente in quella di esecuzione del mandato di arrestoeuropeo in Italia il 05/04/2025 e quindi, quando la Procura generale ha proceduto allacorrezione del titolo aggiungendo il periodo di detenzione presofferto in Francia (e noncomputato nella sentenza della Corte di appello del 22/04/2025), pari a 37 giorni, haricalcolato la pena da espiare in anni quattro e giorni due.Nel provvedimento impugnato, inoltre, si evidenziava che la misura cautelare applicataai sensi dell’art. 9 l.n. 69/2005 è in tutto equiparabile alla custodia cautelare ordinaria epertanto la previsione dell’art. 656, comma 9 lett. b), cod. proc. pen., che rende inapplicabileil comma 5 dello stesso articolo “nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto dellacondanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cuila sentenza diviene definitiva”, vale anche per i soggetti che devono espiare condannariconosciuta in Italia e per la quale sono stati sottoposti a misura cautelare in esecuzione dimandato di arresto europeo.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di SebastianCelea, articolando due motivi.2.1.

Con il primo ha denunciato l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 656,comma 9, lett. b), c.p.p. e dell’art. 9 della legge n. 69/2005, nonché vizio di motivazione,lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto “in modo giuridicamente errato e conmotivazione solo apparente” che la misura disposta ai sensi dell’art. 9 l. 69/2005 nell’ambitodel mandato di arresto europeo fosse equipollente alla custodia cautelare in carcererilevante ai fini della preclusione prevista dall’art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p.Su tale premessa la Corte d’appello aveva rigettato l’incidente di esecuzione, conconseguente mantenimento dell’efficacia dell’ordine di carcerazione e mancata applicazionedella sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p.La difesa, invece, aveva chiesto che fosse annullato o dichiarato inefficace l’ordine dicarcerazione, disposta la scarcerazione dell’interessato e trasmessi gli atti alla Procuragenerale per l’emissione di un nuovo ordine di esecuzione con contestuale sospensione.Secondo la difesa, l’art. 656, comma 5, c.p.p. configura un obbligo di sospensionedell’esecuzione per pene rientranti nelle soglie di legge, salvo le ipotesi tassative dei commi9 e 10, e la preclusione della lett. b) del comma 9, riferita a chi si trovi in custodia cautelarein carcere “per il fatto oggetto della condanna” al momento del passaggio in giudicato,sarebbe norma eccezionale e di stretta interpretazione.Secondo la prospettazione difensiva, tale divieto non sarebbe estensibile alla custodiaprovvisoria sofferta in Italia in forza del MAE, considerata misura meramente proceduralefinalizzata alla consegna allo Stato emittente e non collegata a una valutazione cautelareinterna sulla pericolosità o sulle esigenze di cui all’art. 274 c.p.p.La difesa ha, inoltre, valorizzato le differenze di disciplina e di garanzie, affermando chela misura ex art. 9 l. 69/2005 non sarebbe soggetta al controllo del tribunale del riesame eche, in quel contesto, il rimedio tipico sarebbe il ricorso per cassazione ex art. 22 dellastessa legge.

Ha, poi, sostenuto che la custodia MAE cesserebbe con la definizione dellaprocedura di consegna e non potrebbe automaticamente convertirsi o permanere senza undiverso titolo, evidenziando che, al momento dell’emissione del MAE ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), Celeaera libero nello Stato emittente e che, al momento dell’ordine di esecuzione italiano(30/04/2025), egli non si trovava in custodia cautelare interna ex art. 285 c.p.p., bensì incustodia provvisoria MAE.

Sulla base di ciò, la difesa ha prospettato anche un profilo didisparità di trattamento tra chi debba eseguire una condanna nazionale partendo dallo statodi libertà e chi debba eseguire una condanna di altro Stato membro, sostenendo che lacustodia MAE non dovrebbe incidere sul regime di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p.2.2.

Con il secondo motivo la difesa ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazionedegli artt. 656, comma 5, e 657 c.p.p., nonché vizi di motivazione, contestando laricostruzione relativa alla pena da eseguire e al presofferto.In particolare ha richiamato quanto già dedotto nell’incidente di esecuzione: la sentenzadi riconoscimento n. 128 del 22/04/2025 aveva considerato i periodi di detenzione già subiti(custodia cautelare in Francia dal 03/06/2016 al 24/04/2017 e custodia provvisoria in Italiadal 5 al 22/04/2025) e, successivamente, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appelloaveva riconosciuto anche un ulteriore periodo di 37 giorni di custodia cautelare in Francia(12/03/2015 – 17/04/2015) omesso dal MAE.

La difesa ha sostenuto che, tenendo conto ditali periodi, già alla data del 22/04/2025 il presofferto complessivo sarebbe stato pari a 381giorni; e che, alla data del 30/04/2025, quando era stato emesso l’ordine di esecuzione,aggiungendo anche gli ulteriori otto giorni intercorsi, il totale sarebbe stato 389 giorni, conresiduo ancora inferiore a quattro anni e quindi con obbligo di sospensione ex art. 656,comma 5, c.p.p.Ha, quindi, lamentato che l’ordinanza impugnata non avrebbe affrontato effettivamentetale doglianza, limitandosi ad affermare la correttezza del calcolo della Procura generale equalificando come “irrilevante” il periodo 5–22 aprile 2025, pur assumendone altrove larilevanza ai fini della decorrenza, con conseguente contraddittorietà della motivazione.

Asostegno ha richiamato un precedente di legittimità (Cass., sez.

VI, 11 giugno 2020, n.18352) in tema di detrazione integrale del periodo di custodia sofferto in Italia in esecuzionedi MAE dalla pena da scontare.Nello stesso secondo motivo la difesa ha, inoltre, censurato la formulazione degli ordinidi esecuzione del 30/04/2025 e del 18/07/2025, sostenendo che essi avrebbero dovutoindicare espressamente la pena originaria stabilita dalla sentenza francese (anni cinque) epoi distinguere le detrazioni dei singoli periodi di presofferto, in Francia e in Italia,contestando che l’indicazione del solo residuo sarebbe idonea a incidere, anche in concreto,sulle valutazioni in sede di sorveglianza e sul quadro complessivo dell’esecuzione.

Anche suquesto profilo la difesa ha dedotto che l’ordinanza impugnata non avrebbe dato risposta.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale di Marsiglia, divenutairrevocabile nell’ordinamento francese, alla pena di anni cinque di reclusione e il 02/04/2025l’autorità giudiziaria straniera aveva emesso nei suoi confronti un mandato di arrestoeuropeo affinché fosse sottoposto alla sanzione inflittagli.Il mandato era stato eseguito in Italia il 05/04/2025 e l’interessato era stato sottoposto acustodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in vistadella consegna allo Stato emittente.La sentenza di condanna era stata riconosciuta, ma la Corte d’appello di Roma avevarifiutato la consegna; la pena complessiva residua da espiare in Italia era stata determinata –dopo avervi scomputato prima il presofferto durante la custodia in carcere in forza delmandato di arresto europeo (pari a 18 giorni), poi anche del periodo di custodia cautelarescontato in Francia dal 03/06/2016 al 24/04/2017 (giorni 326) e, infine, un ulteriore periodo dipresofferto pari a giorni 37 (dal 12 marzo al 17 aprile 2015) – in anni quattro e giorni due direclusione, fissandone la decorrenza dal 5 aprile 2025, come da provvedimento dellaProcura generale in data 18/07/2025.2.1.

Il ricorrente attacca il provvedimento impugnato, che non ha sospeso l’esecuzionedella pena da espiare in attesa della proposizione delle istanze di misure alternative alladetenzione, e formula due censure; la prima attiene al fatto che non ricorrerebbe una delledue ipotesi di cui al comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen. (quella di cui alla lettera b), cheimpedisce di disporre la sospensione dell’esecuzione prevista dal comma 5 della stessadisposizione; e la seconda che riguarda la determinazione della pena da espiare, chesarebbe stata calcolata erroneamente e che avrebbe dovuto essere computata a partire nondalla data della sentenza che ha riconosciuto la decisione straniera (il 22/04/2025), ma dalladata in cui era stato emesso l’ordine di esecuzione (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) con conseguente ricalcoloe commisurazione in un periodo di reclusione inferiore a quattro anni.Tuttavia, la seconda censura può assumere rilievo qualora risulti fondata la prima,poiché la misura della pena da espiare inferiore o superiore ai quattro anni di reclusione almomento dell’emissione dell’ordine di esecuzione non può dar luogo ad alcunaconseguenza sull’obbligo di sospendere l’esecuzione, se legittimamente il ProcuratoreGenerale ha ritenuto che ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 656, comma 9 lett. b), cod. proc.pen., cioè l’essere il condannato in stato di custodia cautelare in carcere per il fatto oggettodella condanna da eseguire, quando la sentenza è divenuta definitiva.2.2.

Il tema controverso ruota, quindi, attorno non tanto alla misura maggiore e o minoredei quattro anni della pena ancora da espiare – che, al più, potrà rilevare dinanzi al Tribunaledi sorveglianza per la scelta della misura alternativa alla detenzione – quanto, invece,all’applicabilità al caso di specie dell’eccezione alla regola della sospensione di cui alla lett.b) del comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen.Poiché è norma di eccezione, essa va effettivamente interpretata, come chiede ladifesa, in maniera rigorosa e restrittiva.

E, tuttavia, la sua lettera non consente diconsiderarla riferita solo alle ipotesi in cui la misura cautelare in atto al momento dellacondanna sia stata emessa da un ufficio giudiziario nazionale dopo una valutazione dellasussistenza dei gravi indizi dello stesso fatto oggetto, poi, della sentenza di condanna,emessa dall’autorità giurisdizionale italiana.Giova ricordare che la deroga alla sospensione dell’esecuzione, di cui alla lett. b) delcomma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen., è prevista «nei confronti di coloro che, per il fattooggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nelmomento in cui la sentenza diviene definitiva».Dalla lettera della disposizione la difesa trae la conclusione che la deroga abbia adoggetto esclusivamente quelle emesse nel corso del procedimento prima dellacondannabasate su una valutazione cautelare interna che abbia ad oggetto la pericolositàdell’indagato o le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p.A queste misure cautelari il ricorrente ritiene non debbano essere assimilate quelleapplicate in esecuzione del mandato di arresto europeo, essendo di ostacolo la loro asseritanatura meramente procedurale, in quanto esse sono esclusivamente finalizzate allaconsegna allo Stato emittente e non scaturiscono dalla verifica dei presupposti indicati dagliarticoli 273 e seguenti del codice di rito.2.3.

La Corte ritiene che questa ricostruzione interpretativa sia infondata, in quanto,nonostante il richiamo alla necessità di una rigorosa interpretazione letterale delladisposizione, opera un’evidente forzatura esegetica.Il riferimento testuale, contenuto nella richiamata disposizione, lega la misura cautelare,in atto al momento della definitività della sentenza, da un lato, al “fatto” dal quale è scaturitala condanna, e, dall’altro, alla “condanna da eseguire”.Non si fa riferimento, invece, ai presupposti e alle regole procedurali in ragione dellequali la misura è stata applicata.2.3.1.

Nessuna rilevanza assumono nemmeno le differenze di disciplina e di garanzie,richiamate dalla difesa, quanto ai rimedi di impugnazione, tra la misura emessa ai sensidell’art. 273 cod. proc. pen. e quella emessa ex art. 9 l.n. 69/2005 (il ricorso al tribunale delriesame per la prima e il ricorso per cassazione ex art. 22 l. n. 69/2005 per la seconda).Il presupposto di cui alla lett. b) del comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen. è che larestrizione sia conseguente allo stesso fatto che è stato sanzionato con la pena che deveessere eseguita.Il titolo custodiale, quindi, va correlato alla condanna da eseguire, a prescindere dallevalutazioni che lo hanno originato (che, come si è detto, non vengono richiamate dal testodella legge).

E la misura cautelare applicata in esecuzione del mandato di arresto europeo èfunzionale alla possibilità di dare esecuzione alla sentenza definitiva dello Stato membro UEche lo ha emesso e che del condannato ha richiesto la consegna.Sebbene la sentenza straniera sia divenuta definitiva nell’ordinamento dello Stato che laha emessa, potrà considerarsi esecutiva per l’ordinamento italiano, ai fini dell’applicazionedell’art. 656 cod. proc. pen., quando diventerà definitiva la sentenza che la riconosce.2.4.

Pertanto, la situazione del soggetto sottoposto a custodia cautelare in esecuzionedi mandato di arresto europeo, quando diventa definitiva la sentenza di riconoscimento dellasentenza straniera con la pena in essa inflitta, è del tutto coincidente con quella del soggettosottoposto a custodia cautelare con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 273 e seguenticod. proc. pen. dal giudice nazionale, quando diventa definitiva la sentenza che ne riconoscela colpevolezza e gli applica la pena.

Tanto più se – come nel caso di specie – dallasentenza di riconoscimento della condanna emessa dallo stato straniero deve conseguirel’esecuzione della sentenza in Italia senza che si proceda alla consegna allo Statorichiedente.Nell’uno e nell’altro caso, guardando alle decisioni rispetto alle quali la misura cautelaredella medesima tipologia è funzionale (al riconoscimento della sentenza straniera nel primocaso, all’accertamento della responsabilità penale e alla condanna nel secondo caso), ladefinitività e l’eseguibilità devono temporalmente coincidere e si producono mentre ilcondannato è ancora in custodia cautelare in carcere.E la custodia cautelare in atto al momento della definitività della sentenza diriconoscimento della sentenza straniera, e quindi dell’eseguibilità delle statuizioni contenutenella sentenza riconosciuta, non può non assumere rilevanza, proprio perché essa èstrumentale tanto alla consegna quanto all’esecuzione della sentenza straniera medesima.

2.5. D’altronde, che la custodia cautelare italiana derivante da mandato di arrestoeuropeo costituisca un equipollente della custodia cautelare applicata dal giudice nazionalesecondo la procedura ordinaria, lo si ricava anche dal tenore delle disposizioni dettate dallastessa legge n. 69/2005, e, in particolare, dall’art. 9, comma 5, che fa riferimento alle misurecoercitive e all’osservanza, in quanto applicabili, delle «disposizioni dei capi I, II, IV e VIII deltitolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali»,enumerando, poi, le disposizioni alle quali vanno circoscritte le eccezioni a questo generalerinvio.Tra queste eccezioni non vi è alcun riferimento riconducibile alla disposizione alla lett.b) del comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen.Deve, pertanto, concludersi che, essendo in stato di custodia cautelare in carcere ilsoggetto che doveva scontare la pena per la quale era stata emessa e divenuta definitiva lasentenza n. 128 del 22/04/2025 della Corte d’appello di Roma che aveva rifiutato laconsegna e aveva riconosciuto la sentenza del Tribunale di Marsiglia a carico di SebastianCelea ed eseguibile in Italia la pena a lui con essa inflitta, correttamente la Procura Generaleha emesso ordine di esecuzione senza sospenderlo ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod.proc. pen.2.6.

Il secondo motivo diventa, quindi, inammissibile per difetto di interesse.3.

Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamentodelle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 04/09/2025, la Corte di appello di Roma ha respinto l’incidentedi esecuzione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per impugnare l’ordine diesecuzione della pena detentiva emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello diRoma il 30/04/2025, il provvedimento del 18/07/2025 con il quale il Procuratore generaleaveva respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazioneproposta ai sensi dell’art. 656 c.p.p., nonché il nuovo ordine di esecuzione della penaemesso in pari data.La difesa aveva rappresentato che il 02/04/2025 l’autorità giudiziaria francese avevaemesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un mandato di arresto europeo per l’esecuzione della pena dianni cinque di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Marsiglia. Il mandato era statoeseguito in Italia il 05/04/2025 e l’interessato era stato sottoposto a custodia cautelare incarcere ai sensi dell’art. 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in vista della consegna allo Statoemittente.Con sentenza n. 128 del 22/04/2025 la Corte d’appello di Roma aveva rifiutato laconsegna, riconosciuto la sentenza francese e determinato la pena complessiva residua daespiare in anni quattro, mesi uno e giorni nove di reclusione, disponendone l’esecuzione inItalia e indicando la detrazione di un presofferto di giorni 18 alla data del 22/04/2025. Ai finidel calcolo erano stati considerati il periodo di custodia cautelare sofferto in Francia dal03/06/2016 al 24/04/2017 (giorni 326) e quello di custodia provvisoria in Italia dal 5 al22/04/2025 (giorni 18).In esecuzione della sentenza, il 30 aprile 2025 la Procura generale aveva emessoordine di esecuzione della pena detentiva n. SIEP 530/2025, determinando la pena daespiare in anni quattro, mesi uno e giorni nove e fissandone la decorrenza dal 5 aprile 2025.Successivamente, con ordinanza del 1° luglio 2025, la Corte d’appello avevariconosciuto un ulteriore periodo di presofferto pari a giorni 37 (dal 12 marzo al 17 aprile2015), già indicato nella sentenza straniera ma non nel mandato di arresto europeo,integrando in tal senso il dispositivo della sentenza n. 128 del 22 aprile 2025.La difesa aveva chiesto, quindi, alla Procura generale la sospensione dell’ordine diesecuzione, assumendo che, detratto il presofferto complessivo, la pena residua fosseinferiore a quattro anni e che non fosse applicabile la preclusione di cui all’art. 656, comma9, lett. b), c.p.p., poiché la misura applicata ai sensi dell’art. 9 l. 69/2005 non sarebbeequiparabile alla custodia cautelare ordinaria. Invocava pertanto la sospensione ex art. 656,comma 5, c.p.p.La Procura generale aveva respinto l’istanza con il provvedimento in data 18/07/2025,anch’esso censurato con l’incidente di esecuzione; secondo la Procura generale, ancheconsiderando l’ulteriore presofferto di 37 giorni la pena residua superava il limite indicato e,al momento dell’emissione dell’ordine di carcerazione, [OSCURATO:PERSONA] si trovava comunque in stato didetenzione in forza del mandato di arresto europeo. Nella stessa data veniva emesso nuovoordine di esecuzione, rideterminando la pena residua in anni quattro e giorni due direclusione, con decorrenza dal 5 aprile 2025.Su tali presupposti fattuali la Corte di appello di Roma ha disatteso le doglianze delladifesa di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo corretti i calcoli effettuati dal Procuratore Generale nei duesuccessivi ordini di esecuzione.Secondo la Corte territoriale, il limite massimo di quattro anni da valutare “sotto il profilodella sostituzione delle pene detentive brevi” doveva essere parametrato alla pena inflitta insede di cognizione e non a quella residua da espiare.Corretto doveva considerarsi il riferimento del Procuratore generale alla sentenza dellaCorte di appello in data 22/04/2025 che aveva riconosciuto la sentenza del Tribunale diMarsiglia e che aveva rideterminato la pena complessiva residua da espiare in Italia in anniquattro, mesi uno e giorni nove, disponendone l’esecuzione in Italia; la decorrenza di questapena è stata individuata correttamente in quella di esecuzione del mandato di arrestoeuropeo in Italia il 05/04/2025 e quindi, quando la Procura generale ha proceduto allacorrezione del titolo aggiungendo il periodo di detenzione presofferto in Francia (e noncomputato nella sentenza della Corte di appello del 22/04/2025), pari a 37 giorni, haricalcolato la pena da espiare in anni quattro e giorni due.Nel provvedimento impugnato, inoltre, si evidenziava che la misura cautelare applicataai sensi dell’art. 9 l.n. 69/2005 è in tutto equiparabile alla custodia cautelare ordinaria epertanto la previsione dell’art. 656, comma 9 lett. b), cod. proc. pen., che rende inapplicabileil comma 5 dello stesso articolo “nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto dellacondanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cuila sentenza diviene definitiva”, vale anche per i soggetti che devono espiare condannariconosciuta in Italia e per la quale sono stati sottoposti a misura cautelare in esecuzione dimandato di arresto europeo.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di SebastianCelea, articolando due motivi.2.1. Con il primo ha denunciato l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 656,comma 9, lett. b), c.p.p. e dell’art. 9 della legge n. 69/2005, nonché vizio di motivazione,lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto “in modo giuridicamente errato e conmotivazione solo apparente” che la misura disposta ai sensi dell’art. 9 l. 69/2005 nell’ambitodel mandato di arresto europeo fosse equipollente alla custodia cautelare in carcererilevante ai fini della preclusione prevista dall’art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p.Su tale premessa la Corte d’appello aveva rigettato l’incidente di esecuzione, conconseguente mantenimento dell’efficacia dell’ordine di carcerazione e mancata applicazionedella sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p.La difesa, invece, aveva chiesto che fosse annullato o dichiarato inefficace l’ordine dicarcerazione, disposta la scarcerazione dell’interessato e trasmessi gli atti alla Procuragenerale per l’emissione di un nuovo ordine di esecuzione con contestuale sospensione.Secondo la difesa, l’art. 656, comma 5, c.p.p. configura un obbligo di sospensionedell’esecuzione per pene rientranti nelle soglie di legge, salvo le ipotesi tassative dei commi9 e 10, e la preclusione della lett. b) del comma 9, riferita a chi si trovi in custodia cautelarein carcere “per il fatto oggetto della condanna” al momento del passaggio in giudicato,sarebbe norma eccezionale e di stretta interpretazione.Secondo la prospettazione difensiva, tale divieto non sarebbe estensibile alla custodiaprovvisoria sofferta in Italia in forza del MAE, considerata misura meramente proceduralefinalizzata alla consegna allo Stato emittente e non collegata a una valutazione cautelareinterna sulla pericolosità o sulle esigenze di cui all’art. 274 c.p.p.La difesa ha, inoltre, valorizzato le differenze di disciplina e di garanzie, affermando chela misura ex art. 9 l. 69/2005 non sarebbe soggetta al controllo del tribunale del riesame eche, in quel contesto, il rimedio tipico sarebbe il ricorso per cassazione ex art. 22 dellastessa legge. Ha, poi, sostenuto che la custodia MAE cesserebbe con la definizione dellaprocedura di consegna e non potrebbe automaticamente convertirsi o permanere senza undiverso titolo, evidenziando che, al momento dell’emissione del MAE ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), Celeaera libero nello Stato emittente e che, al momento dell’ordine di esecuzione italiano(30/04/2025), egli non si trovava in custodia cautelare interna ex art. 285 c.p.p., bensì incustodia provvisoria MAE. Sulla base di ciò, la difesa ha prospettato anche un profilo didisparità di trattamento tra chi debba eseguire una condanna nazionale partendo dallo statodi libertà e chi debba eseguire una condanna di altro Stato membro, sostenendo che lacustodia MAE non dovrebbe incidere sul regime di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p.2.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazionedegli artt. 656, comma 5, e 657 c.p.p., nonché vizi di motivazione, contestando laricostruzione relativa alla pena da eseguire e al presofferto.In particolare ha richiamato quanto già dedotto nell’incidente di esecuzione: la sentenzadi riconoscimento n. 128 del 22/04/2025 aveva considerato i periodi di detenzione già subiti(custodia cautelare in Francia dal 03/06/2016 al 24/04/2017 e custodia provvisoria in Italiadal 5 al 22/04/2025) e, successivamente, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appelloaveva riconosciuto anche un ulteriore periodo di 37 giorni di custodia cautelare in Francia(12/03/2015 – 17/04/2015) omesso dal MAE. La difesa ha sostenuto che, tenendo conto ditali periodi, già alla data del 22/04/2025 il presofferto complessivo sarebbe stato pari a 381giorni; e che, alla data del 30/04/2025, quando era stato emesso l’ordine di esecuzione,aggiungendo anche gli ulteriori otto giorni intercorsi, il totale sarebbe stato 389 giorni, conresiduo ancora inferiore a quattro anni e quindi con obbligo di sospensione ex art. 656,comma 5, c.p.p.Ha, quindi, lamentato che l’ordinanza impugnata non avrebbe affrontato effettivamentetale doglianza, limitandosi ad affermare la correttezza del calcolo della Procura generale equalificando come “irrilevante” il periodo 5–22 aprile 2025, pur assumendone altrove larilevanza ai fini della decorrenza, con conseguente contraddittorietà della motivazione. Asostegno ha richiamato un precedente di legittimità (Cass., sez. VI, 11 giugno 2020, n.18352) in tema di detrazione integrale del periodo di custodia sofferto in Italia in esecuzionedi MAE dalla pena da scontare.Nello stesso secondo motivo la difesa ha, inoltre, censurato la formulazione degli ordinidi esecuzione del 30/04/2025 e del 18/07/2025, sostenendo che essi avrebbero dovutoindicare espressamente la pena originaria stabilita dalla sentenza francese (anni cinque) epoi distinguere le detrazioni dei singoli periodi di presofferto, in Francia e in Italia,contestando che l’indicazione del solo residuo sarebbe idonea a incidere, anche in concreto,sulle valutazioni in sede di sorveglianza e sul quadro complessivo dell’esecuzione. Anche suquesto profilo la difesa ha dedotto che l’ordinanza impugnata non avrebbe dato risposta.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale di Marsiglia, divenutairrevocabile nell’ordinamento francese, alla pena di anni cinque di reclusione e il 02/04/2025l’autorità giudiziaria straniera aveva emesso nei suoi confronti un mandato di arrestoeuropeo affinché fosse sottoposto alla sanzione inflittagli.Il mandato era stato eseguito in Italia il 05/04/2025 e l’interessato era stato sottoposto acustodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in vistadella consegna allo Stato emittente.La sentenza di condanna era stata riconosciuta, ma la Corte d’appello di Roma avevarifiutato la consegna; la pena complessiva residua da espiare in Italia era stata determinata –dopo avervi scomputato prima il presofferto durante la custodia in carcere in forza delmandato di arresto europeo (pari a 18 giorni), poi anche del periodo di custodia cautelarescontato in Francia dal 03/06/2016 al 24/04/2017 (giorni 326) e, infine, un ulteriore periodo dipresofferto pari a giorni 37 (dal 12 marzo al 17 aprile 2015) – in anni quattro e giorni due direclusione, fissandone la decorrenza dal 5 aprile 2025, come da provvedimento dellaProcura generale in data 18/07/2025.2.1. Il ricorrente attacca il provvedimento impugnato, che non ha sospeso l’esecuzionedella pena da espiare in attesa della proposizione delle istanze di misure alternative alladetenzione, e formula due censure; la prima attiene al fatto che non ricorrerebbe una delledue ipotesi di cui al comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen. (quella di cui alla lettera b), cheimpedisce di disporre la sospensione dell’esecuzione prevista dal comma 5 della stessadisposizione; e la seconda che riguarda la determinazione della pena da espiare, chesarebbe stata calcolata erroneamente e che avrebbe dovuto essere computata a partire nondalla data della sentenza che ha riconosciuto la decisione straniera (il 22/04/2025), ma dalladata in cui era stato emesso l’ordine di esecuzione (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) con conseguente ricalcoloe commisurazione in un periodo di reclusione inferiore a quattro anni.Tuttavia, la seconda censura può assumere rilievo qualora risulti fondata la prima,poiché la misura della pena da espiare inferiore o superiore ai quattro anni di reclusione almomento dell’emissione dell’ordine di esecuzione non può dar luogo ad alcunaconseguenza sull’obbligo di sospendere l’esecuzione, se legittimamente il ProcuratoreGenerale ha ritenuto che ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 656, comma 9 lett. b), cod. proc.pen., cioè l’essere il condannato in stato di custodia cautelare in carcere per il fatto oggettodella condanna da eseguire, quando la sentenza è divenuta definitiva.2.2. Il tema controverso ruota, quindi, attorno non tanto alla misura maggiore e o minoredei quattro anni della pena ancora da espiare – che, al più, potrà rilevare dinanzi al Tribunaledi sorveglianza per la scelta della misura alternativa alla detenzione – quanto, invece,all’applicabilità al caso di specie dell’eccezione alla regola della sospensione di cui alla lett.b) del comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen.Poiché è norma di eccezione, essa va effettivamente interpretata, come chiede ladifesa, in maniera rigorosa e restrittiva. E, tuttavia, la sua lettera non consente diconsiderarla riferita solo alle ipotesi in cui la misura cautelare in atto al momento dellacondanna sia stata emessa da un ufficio giudiziario nazionale dopo una valutazione dellasussistenza dei gravi indizi dello stesso fatto oggetto, poi, della sentenza di condanna,emessa dall’autorità giurisdizionale italiana.Giova ricordare che la deroga alla sospensione dell’esecuzione, di cui alla lett. b) delcomma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen., è prevista «nei confronti di coloro che, per il fattooggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nelmomento in cui la sentenza diviene definitiva».Dalla lettera della disposizione la difesa trae la conclusione che la deroga abbia adoggetto esclusivamente quelle emesse nel corso del procedimento prima dellacondannabasate su una valutazione cautelare interna che abbia ad oggetto la pericolositàdell’indagato o le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p.A queste misure cautelari il ricorrente ritiene non debbano essere assimilate quelleapplicate in esecuzione del mandato di arresto europeo, essendo di ostacolo la loro asseritanatura meramente procedurale, in quanto esse sono esclusivamente finalizzate allaconsegna allo Stato emittente e non scaturiscono dalla verifica dei presupposti indicati dagliarticoli 273 e seguenti del codice di rito.2.3. La Corte ritiene che questa ricostruzione interpretativa sia infondata, in quanto,nonostante il richiamo alla necessità di una rigorosa interpretazione letterale delladisposizione, opera un’evidente forzatura esegetica.Il riferimento testuale, contenuto nella richiamata disposizione, lega la misura cautelare,in atto al momento della definitività della sentenza, da un lato, al “fatto” dal quale è scaturitala condanna, e, dall’altro, alla “condanna da eseguire”.Non si fa riferimento, invece, ai presupposti e alle regole procedurali in ragione dellequali la misura è stata applicata.2.3.1. Nessuna rilevanza assumono nemmeno le differenze di disciplina e di garanzie,richiamate dalla difesa, quanto ai rimedi di impugnazione, tra la misura emessa ai sensidell’art. 273 cod. proc. pen. e quella emessa ex art. 9 l.n. 69/2005 (il ricorso al tribunale delriesame per la prima e il ricorso per cassazione ex art. 22 l. n. 69/2005 per la seconda).Il presupposto di cui alla lett. b) del comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen. è che larestrizione sia conseguente allo stesso fatto che è stato sanzionato con la pena che deveessere eseguita.Il titolo custodiale, quindi, va correlato alla condanna da eseguire, a prescindere dallevalutazioni che lo hanno originato (che, come si è detto, non vengono richiamate dal testodella legge). E la misura cautelare applicata in esecuzione del mandato di arresto europeo èfunzionale alla possibilità di dare esecuzione alla sentenza definitiva dello Stato membro UEche lo ha emesso e che del condannato ha richiesto la consegna.Sebbene la sentenza straniera sia divenuta definitiva nell’ordinamento dello Stato che laha emessa, potrà considerarsi esecutiva per l’ordinamento italiano, ai fini dell’applicazionedell’art. 656 cod. proc. pen., quando diventerà definitiva la sentenza che la riconosce.2.4. Pertanto, la situazione del soggetto sottoposto a custodia cautelare in esecuzionedi mandato di arresto europeo, quando diventa definitiva la sentenza di riconoscimento dellasentenza straniera con la pena in essa inflitta, è del tutto coincidente con quella del soggettosottoposto a custodia cautelare con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 273 e seguenticod. proc. pen. dal giudice nazionale, quando diventa definitiva la sentenza che ne riconoscela colpevolezza e gli applica la pena. Tanto più se – come nel caso di specie – dallasentenza di riconoscimento della condanna emessa dallo stato straniero deve conseguirel’esecuzione della sentenza in Italia senza che si proceda alla consegna allo Statorichiedente.Nell’uno e nell’altro caso, guardando alle decisioni rispetto alle quali la misura cautelaredella medesima tipologia è funzionale (al riconoscimento della sentenza straniera nel primocaso, all’accertamento della responsabilità penale e alla condanna nel secondo caso), ladefinitività e l’eseguibilità devono temporalmente coincidere e si producono mentre ilcondannato è ancora in custodia cautelare in carcere.E la custodia cautelare in atto al momento della definitività della sentenza diriconoscimento della sentenza straniera, e quindi dell’eseguibilità delle statuizioni contenutenella sentenza riconosciuta, non può non assumere rilevanza, proprio perché essa èstrumentale tanto alla consegna quanto all’esecuzione della sentenza straniera medesima. 2.5. D’altronde, che la custodia cautelare italiana derivante da mandato di arrestoeuropeo costituisca un equipollente della custodia cautelare applicata dal giudice nazionalesecondo la procedura ordinaria, lo si ricava anche dal tenore delle disposizioni dettate dallastessa legge n. 69/2005, e, in particolare, dall’art. 9, comma 5, che fa riferimento alle misurecoercitive e all’osservanza, in quanto applicabili, delle «disposizioni dei capi I, II, IV e VIII deltitolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali»,enumerando, poi, le disposizioni alle quali vanno circoscritte le eccezioni a questo generalerinvio.Tra queste eccezioni non vi è alcun riferimento riconducibile alla disposizione alla lett.b) del comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen.Deve, pertanto, concludersi che, essendo in stato di custodia cautelare in carcere ilsoggetto che doveva scontare la pena per la quale era stata emessa e divenuta definitiva lasentenza n. 128 del 22/04/2025 della Corte d’appello di Roma che aveva rifiutato laconsegna e aveva riconosciuto la sentenza del Tribunale di Marsiglia a carico di SebastianCelea ed eseguibile in Italia la pena a lui con essa inflitta, correttamente la Procura Generaleha emesso ordine di esecuzione senza sospenderlo ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod.proc. pen.2.6. Il secondo motivo diventa, quindi, inammissibile per difetto di interesse.3. Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamentodelle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris