CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05541/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e sul contributo materiale e psicologico non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e dalla ricostruzione di un'azione collettiva e preordinata (concludente, in tal senso, la presenza di un furgoncino, di scorta al corteo, all'interno del quale erano contenuti caschi, fumogeni e altro) alla quale i due ricorrenti contribuivano direttamente il Clemente, imbracciando uno scudo e scagliandosi contro gli operanti; la Giora sferrando un calcio all'indirizzo degli agenti: una condotta sinergica a quella di chi, per la buona riuscita del corteo e aggirare gli agenti, lanciava pietre e altri corpi contundenti contro gli agenti, per sfondarne il muro creato per il contenimento nella manifestazione nel luogo assegnato, azioni degli imputati chiaramente preordinate alla buona riuscita dell'operazione e che vi si inserivano, con consapevolezza del convergere, verso un obiettivo unico e comune, del risultato. Con argomentazioni congruenti ai fatti, come decríttí, è stata correttamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen.. Le descritte modalità della condotta e dell'aggravante di cui all'art.339 cod. pen., per le concrete modalità del contributo partecipativo e delle finalità, sono state ritenute ostative all'applicazione della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen.. Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo ín danno di più verbalizzanti, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. La pena è stata determinata in misura poco superiore al minimo edittale con applicazione delle generiche equivalenti alle aggravanti e applicazione di una pena frutto del ragionevole bilanciamento tra la gravità del fatto, la personalità degli imputati, in particolare la Giora, e, quanto al Clemente, con l'applicazione della pena di mesi uno per la continuazione con il reato di cui all'art. 5 I. 110 del 2010 aumento che, ancorché non motivata, è determinato in misura minima sulla pena del reato più grave (mesi undici di reclusione; mesi un per la continuazione, pena ridotta er il rito). I motivi di ricorso su detti punti risultano, pertanto, generici. 7/1, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle