CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Patti (ME), che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 26 in Roma; controricorrente - avverso la sentenza n. 1007//( pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. 2013 RM1257332, con il quale rettificava la categoria catastale di un'unità immobiliare. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, ritenendo inadeguata la motivazione dell'avviso di accertamento, e pertanto lo annullavano. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado spiegava appello l'Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice regionale dichiarava inammissibile il ricorso introdotto dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, perché da ritenersi tardivo. 4. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 327 cod,(., )oc. civ., per avere la Ctr ritenuto tardiva la introduzione dell'impugnazione in appello proposta dall'Agenzia delle Entrate. 2. Con il suo strumento di impugnazione per cassazione, l'Agenzia delle Entrate contesta la decisione adottata dalla CTR, affermando la tempestività di proposizione del proprio ricorso in appello. 2.1. Scrive la CTR che "effettivamente, la proposizione dell'impugnazione è avvenuta tardivamente perché non è stato rispettato il termine c.d. lungo semestrale decorrente dalla data di deposito della sentenza. Infatti, la pubblicazione della sentenza è intervenuta il 10.2.2016, mentre l'appello è stato notificato in data 16.9.2016, pertanto tardivamente perché il termine - pur tenendo conto del periodo feriale pari a 30 gg. - scadeva il 10.9.2016" (sent. CTR, p. II). 2.2. Contesta l'Amministrazione finanziaria che nessun rilievo assume, per il notificante, la data in cui il contribuente ha ricevuto il ricorso, pertanto il 16.9.2016, data indicata dalla CTR. Il termine utile per provvedere all'adempimento, essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 10.2.2016 scadeva in realtà, per il notificante, il 12.9.2016, perché il 10.9.2016 cadeva in giorno di sabato, e l'avviso di accertamento è stato tempestivamente consegnato per la spedizione. 2.3. Replica nel suo controricorso [OSCURATO:PERSONA] che deve considerarsi inammissibile la documentazione relativa alla notificazione prodotta innanzi alla Suprema Corte dalla ricorrente, non mancando di segnalare che si tratta di "documentazione già valutata in sede di merito peraltro come inadeguata ed inconferente" (controric., p. 6). Inoltre, l'Agenzia delle Entrate non ha provato la data in cui ha spedito il ricorso, e l'unica data certa è quella in cui il ricorso è stato ricevuto dal contribuente, pertanto il 16.9.2016, quando la notificazione dell'impugnazione risultava senz'altro tardiva. 2.4. Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire, pronunziando a Sezioni Unite, che "in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento", Cass. SS.UU., 26.7.2004, n. 13970. Inoltre, si è osservato che "allorquando sia denunciato un "error in procedendo", la Cassazione è anche giudice del fatto, ed ha perciò il potere/dovere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa chtamedesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 978 del 2007)". Cass. SS.UU., 29.1.2019, n. 5640. Per di più, non si è mancato di specificare che "nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la piena equiparabilità, ai fini della prova della regolarità della notifica delle impugnazioni, della produzione, in luogo delle singole ricevute di spedizione delle raccomandate, di una distinta di spedizione degli appelli, recante gli estremi delle stesse, valendo l'indicazione in essa di destinatario, data e spese ad attribuire al timbro postale il significato di attestazione della consegna, pur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione), Cass. sez. V, 29.9.2017, n. 22878. 2.5. Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente scrive che "ai fini della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello nei termini di cui all'art. 38 del D.Igs. 546/92 e dell'art. 327 cpc, si allega copia della distinta di spedizione, recante il timbro postale di spedizione del 12.9.2016" (ric., p. 5). Effettivamente, risulta allegata all'atto di appello la distinta di spedizione dell'avviso di accertamento, con apposto timbro postale riportante la data "12.9.2016" e con numero di raccomandata: 15100777030 8, della quale viene allegata pure la c.d. "cartolina".2.6. Non risulta conforme agli indicati principi la impugnata decisione della CTR del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha considerato quale data di notifica, per il notificante, il giorno della ricezione dell'atto da parte del destinatario, pacificamente il 16.9.2016, e non quella di spedizione che, come innanzi ricostruito, risulta invece corrispondere al 12.9.2016. 3. Il motivo di ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato, e deve perciò essere accolto cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte, P.Q.M. accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei princip