CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 34586/2021
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za impugnata e del relativo giudizio di merito.» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020, Rv. 659726 - 02). Nel caso di specie, la procura è rilasciata in calce al ricorso, il quale nella sua prima pagina indica tanto la corretta denominazione della contribuente quanto l'esatta individuazione degli estremi della sen- tenza impugnata, e ciò permette di qualificare come errori materiali quelli contenuti nella procura, i quali nondimeno non hanno impedito all'Agenzia e all'agente della riscossione un'efficace difesa. 6. In via parimenti preliminare alla disamina del merito dev'essere ri- levata la tardività della memoria ex art.378 cod. proc. civ. della ricor- rente, in quanto pervenuta a mezzo posta cartacea il giorno stesso dell'udienza, 14 aprile 2021 come si legge nel timbro di pervenuto apposto dall'Ufficio protocollo della Corte di Cassazione, giusta firma del Cancelliere. 7. Sempre in via preliminare, il Collegio dà atto pure del fatto che l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosuf- ficienza, in quanto la sua lettura non permetterebbe una chiara e completa comprensione della controversia, eccezione scrutinabile uni- tamente alla disamina del merito. 8. Con il primo motivo la ricorrente - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.12 comma 7 della I. n.212 del 2000, 21 septies ed octies della I. n.241 del 1990 per aver la CTR erroneamente ritenuto non violato il termine dilatorio di 60 giorni anteriormente alla notifica degli atti impositivi , termine decorrente dal rilascio del p.v. di accesso presso il depositario delle scritture contabili il quale si è rifiutato di consegnarle, nonostan- te il fatto che gli atti impositivi non contenessero una motivazione cir- ca le ragioni d'urgenza per derogare all'obbligo di dilazione. 9. Il motivo è inammissibile. Va premesso che non è dubbio il fatto che l'accertamento in questione si è fondato su un accesso, e che questo sia intervenuto non presso la sede della contribuente ma pres- so persona diversa, detentrice delle scritture contabili. Orbene, secondo la Corte tale condizione va assimilata all'accesso presso la società ai fini dell'applicazione dell'art.12 comma 7 dello St- tauto, dovendosi condividere le ragioni già espresse nelle decisioni Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5254 del 2020; Cass., Sez. 5, Senten- za n. 702 del 2019 e Cass, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14707 del 2018. Infatti, il principio è chiaramente desumibile dall'art.52, comma 1, d.P.R. n.633 del 1972, il quale non richiede particolari formalità per l'esecuzione di accessi presso il consulente detentore delle scritture contabili, mentre il comma 5 del medesimo articolo sanziona con la non utilizzabilità in favore del contribuente la mancata indicazione del detentore delle scritture contabili e la mancata esibizione delle stesse, con la espressa precisazione che il rifiuto di esibizione si intende an- che la dichiarazione di non possedere le scritture. 10. Pertanto, la ratio legis è chiaramente nel senso di consentire l'ac- cesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i lo- cali del consulente senza particolari formalità in quanto questi è un mandatario del contribuente, e pone a carico del contribuente un onere di collaborare con l'Ente verificatore in quest'ultima ipotesi. 11. A riguardo va dunque affermato il Principio di diritto secondo cui: «In tema di applicazione del termine dilatorio stabilito dal- l'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000, che deve necessaria- mente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche ese- guite nei locali destinati all'esercizio dell'attività) e l'emana- zione del relativo avviso di accertamento, il termine trova ap- plicazione anche nel caso in cui l'accesso avvenga al di fuori della sede aziendale presso persona diversa dal contribuente, detentrice delle scritture contabili e sua manda tana, essendo- vi a carico del contribuente un onere di collaborare con l'Ente verificatore in questa ipotesi.». 12. In applicazione di tale principio di diritto la garanzia dell'art.12 comma 7 della I. n.212 del 2000 è astrattamente applicabile nella fat- tispecie. Inoltre, con riferimento alle ragioni di urgenza ai fini del su- peramento del termine dilatorio di cui alla previsione normativa da ultimo citata il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto impositivo, o non adeguata motivazione a ri- guardo, dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispe- cie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013; conf. Cass. n. 21815 del 2018, n. 5899 del 2017, n. 21103 del 2011). 13. Orbene, con riferimento all'urgenza il motivo innanzitutto non co- glie la ratio legis, perché si ferma a censurare l'illegittimità della mo- tivazione degli atti impositiva circa l'assenza di giustificazione con ri- ferimento alle ragioni di urgenza, senza in concreto censurare il difet- to di accertamento riguardo all'effettiva esistenza delle ragioni giusti- ficative il mancato rispetto del termine dilatorio. In secondo luogo, la censura non coglie la ratio decidendi espressa dalla CTR concorrente con quella circa l'assenza di motivazione delle ragioni di urgenza negli atti impositivi, e consistente nella mancata soddisfazione della c.d. "prova di resistenza" ossia della mancata in- dicazione da parte della contribuente di ciò che le sarebbe stato im- pedito addurre in difesa del secco rifiuto di esibizione della documen- tazione contabile richiesta al depositarlo delle stesse, e della decisivi- tà di siffatta mancata possibilità di tempestiva allegazione. 14. Va al proposito reiterato che «In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "ratio- nes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ra- gioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ulti- me, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stan- te l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamen- to della decisione stessa» (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293). Dalla mancata impugnazione della seconda concor- rente ratio decidendi espressa dal giudice d'appello sulla questione del contraddittorio endo-procedimentale discende l'inammissibilità del motivo di ricorso. 15. Con il secondo e terzo motivo di ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art.10 della I. n.212 del 2000 quanto alla con- ferma sia dell'imposta armonizzata sia delle sanzioni, con riferimento agli effetti dell'affidamento del contribuente sulle leggi dello Stato e sulle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, per aver la CTR accolto l'ap- 17g pello anche in ragione della ritenuta invalidità del condono IVA di cui alla legge n.289 del 2002 il quale, una volta intervenuta l'adesione tra le parti, secondo la contribuente non potrebbe essere unilateralmente sciolto. 16. I motivi sono destituiti di fondamento, in quanto lo Stato italiano è tenuto al rispetto del diritto comunitario, in particolare della senten- za della Corte di Giustizia n.55/08 del 17 luglio 2008 resa nella causa C-132/06 con cui il giudice del Lussemburgo ha condannato la rinun- cia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni impo- nibili relative all'IVA, effettuate nel corso di una serie di periodi di im- posta tra cui il 2001 oggetto della presente causa. La Corte di Giusti- zia ha così ritenuto che la rinuncia da parte della Repubblica italiana in fcirza del condono determinasse la violazione degli obblighi deri- vanti dalla sesta direttiva IVA e dell'obbligo di leale cooperazione tra Stati UE, elementi che non lasciano spazio quanto al recupero del- l'imposta armonizzata all'invocata tutela dell'affidamento del contri- buente il quale avesse aderito al condono. 17. Le considerazioni espresse valgono non solo quanto all'imposta ma anche con riferimento alle sanzioni irrogate, con riferimento alle quali il contribuente non prospetta né documenta nel rispetto dei principi di decisività e autosufficienza che l'Agenzia abbia mai chiuso il procedimento per effetto del condono con un provvedimento di archi- viazione per cessazione della materia del contendere e abbia succes- sivamente emesso nei confronti della stesso contribuente un nuovo provvedimento impositivo fondato sugli identici presupposti di fatto e di diritto del precedente atto di imposizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17576 del 10/12/2002, Rv. 559129 - 01). 18. Con il quarto motivo la ricorrente - ai fini dell'art.360 primo com- ma nn.3 e 5 cod. proc. civ. - deduce la falsa e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia, l'inversione dell'onere della prova e la preclusione agli accessi. 19. Con il quinto motivo di ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione e falsa applicazio- ne degli artt.15 del d.lgs. n.546 del 1992 e 93 cod. proc. civ. con rife- rimento all'addebito delle spese di giudizio, ritenuto dalla contribuen- te illegittimo e non fondato. 20. Le censure sono inammissibili. Va ribadito che «Il giudizio di cas- sazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pro- nuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassati- vo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logi- cità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare au- tonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze pro- cessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.» (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). La contribuente con le censure in disamina si limita a contrapporre la propria diversa valutazione dei fatti e del quadro probatorio senza prospettare e dimostrare l'esistenza di un fatto decisivo e contrario all'apprezzamento in fatto condotto dal giudice del merito, non da questi già esaminato e ritualmente introdotto nel processo, e anche le prospettate violazioni di legge sono un mero schermo per chiedere la rivalutazione dell'apprezzamento in fatto in termini a sé favorevoli, preclusa al giudice di legittimità. 21. In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per l'Agenzia in Euro 15.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito e per l'agente della riscossione in Euro 15.000,00 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, 15% per rimbor- so forfetario, Iva e Cpa. Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo d