Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:41
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0590
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
22 gennaio 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/23 – Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/24 – Motivi di esclusione – Normativa nazionale che istituisce un registro dei partner del settore pubblico – Requisito di imparzialità del soggetto autorizzato a iscrivere in tale registro il partner del settore pubblico – Irrogazione di un’ammenda per il mancato rispetto di tale requisito – Esclusione automatica dagli appalti pubblici in caso di mancato pagamento di tale ammenda – Articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Natura penale della sanzione – Prevedibilità e proporzionalità di quest’ultima – Principio della certezza del diritto»
Nella causa C‑590/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con decisione del 3 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 10 settembre 2024, nel procedimento penale a carico di
AK [OSCURATO:PERSONA] s.r.o.,
[OSCURATO:PERSONA] spol. s r.o.,
A.B.,
X.Y.,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione facente funzione di giudice dell’Ottava Sezione, e S. Rodin, giudice,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per X.Y., A.B., AK [OSCURATO:PERSONA] s.r.o., [OSCURATO:PERSONA] spol. s r.o., da Z. Klúzová, advokátka;
–
per il governo slovacco, da E.V. Larišová e A. Lukáčik, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Biolan, R. Lindenthal e G. Wils, in qualità di agenti;
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 26, 49 e 114 TFUE, dell’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), degli articoli 3, 38 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (
GU 2014, L 94, pag. 1
), degli articoli 57 e 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (
GU 2014, L 94, pag. 65
), nonché del principio della certezza del diritto.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento diretto all’irrogazione di un’ammenda all’AK [OSCURATO:PERSONA], s.r.o. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), alla [OSCURATO:PERSONA], spol. s r.o. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché a A.B. e a X.Y., dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.»), per un’infrazione asseritamente commessa in occasione dell’iscrizione, in Slovacchia, della [OSCURATO:PERSONA] nel registro dei partner del settore pubblico (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»).
Contesto normativo
Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA]
3
L’articolo 49, paragrafi 1 e 3, della [OSCURATO:PERSONA] così dispone:
«1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.
(…)
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Direttiva 2014/23
4
L’articolo 3 della direttiva 2014/23, intitolato «Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza», così recita:
«1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza e proporzionalità.
La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima del valore, non è diretta a escludere quest’ultima dall’ambito di applicazione della presente direttiva né a favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori mirano a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto, nel rispetto dell’articolo 28».
5
L’articolo 38 di tale direttiva, intitolato «Selezione e valutazione qualitativa dei candidati» contiene, in particolare, i motivi di esclusione dalle procedure di aggiudicazione delle concessioni.
6
L’articolo 41 della direttiva suddetta prevede i criteri di aggiudicazione delle concessioni.
Direttiva 2014/24
7
L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.
8
L’articolo 57 della direttiva 2014/24 espone, in particolare, i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a una procedura di appalti pubblici. L’articolo 58 di tale direttiva prevede i criteri di selezione ai fini della partecipazione a una procedura siffatta.
Diritto slovacco
Legge sul [OSCURATO:PERSONA]
9
L’articolo 13, paragrafo 1, dello zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 315/2016 relativa al registro dei partner del settore pubblico e recante modifica e integrazione di talune leggi), del 25 ottobre 2016, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul [OSCURATO:PERSONA]»), prevede quanto segue:
«Se nella domanda di iscrizione [al [OSCURATO:PERSONA]] vengono dichiarate informazioni false o incomplete sul titolare effettivo o sui funzionari pubblici secondo l’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), se non viene rispettato l’obbligo di presentare una domanda di iscrizione delle modifiche dei dati registrati [nel [OSCURATO:PERSONA]] relativi al titolare effettivo entro il termine previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, o se viene violato il divieto di cui all’articolo 19, l’autorità di registrazione imporrà
a)
al partner del settore pubblico un’ammenda in misura pari al vantaggio economico ottenuto da esso stesso; se il vantaggio economico non può essere accertato, l’autorità di registrazione imporrà una multa compresa tra EUR 10000 e EUR 1000000,
b)
alla persona che, al momento della violazione del dovere di cui alla frase introduttiva, è l’amministratore o membro dell’organo amministrativo del partner del settore pubblico, un’ammenda compresa tra EUR 10000 e EUR 100000; i membri dell’organo di amministrazione sono responsabili in solido del pagamento dell’ammenda di cui alla frase precedente.
(…)».
10
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale legge, l’autorità di registrazione procede alla cancellazione dal [OSCURATO:PERSONA] di un partner del settore pubblico se è stato destinatario di una decisione definitiva con irrogazione di un’ammenda per inosservanza dell’obbligo di chiedere, entro il termine legale, l’iscrizione della variazione dei dati iscritti in tale registro riguardanti il titolare effettivo, o per la violazione del divieto di cui all’articolo 19 della suddetta legge e se l’ammenda non è stata pagata entro il termine fissato dal giudice competente.
11
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, della stessa legge, l’autorità incaricata della registrazione imporrà al soggetto autorizzato un’ammenda compresa tra EUR 10000 e EUR 100000, se quest’ultimo viola il divieto di cui all’articolo 19 della legge sul [OSCURATO:PERSONA].
12
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, prima frase, della legge sul [OSCURATO:PERSONA], il soggetto autorizzato è garante del pagamento dell’ammenda inflitta alla persona che è l’amministratore di un partner del settore pubblico.
13
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 6, di tale legge, nell’imporre un’ammenda, l’autorità di registrazione tiene conto, in particolare, della natura, della gravità, delle modalità e delle conseguenze della violazione.
14
L’articolo 13a di detta legge vieta la successiva iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] di un partner del settore pubblico per un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua cancellazione da tale registro.
15
Secondo l’articolo 14 della legge sul [OSCURATO:PERSONA], la decisione di irrogare un’ammenda per i motivi previsti all’articolo 13, paragrafo 2, di tale legge è, al tempo stesso, anche una decisione di esclusione ai sensi dell’articolo 13a dell’Obchodný zákonník (codice commerciale). Possono essere esclusi un organo statutario o i membri di un organo statutario del partner del settore pubblico che è stato cancellato dal [OSCURATO:PERSONA]. La conseguenza della decisione di esclusione è che i membri dell’organo statutario esclusi non possono, per un periodo di tre anni dalla data della decisione definiva, ricoprire la carica di membro dell’organo statutario o dell’organo di sorveglianza in qualsiasi società commerciale o cooperativa.
16
In forza dell’articolo 15 della suddetta legge, un organismo del settore pubblico che, in qualità di parte contrattuale, eroga finanziamenti, fornisce beni o conferisce diritti su beni o altri diritti di proprietà ad un partner del settore pubblico è legittimato a recedere dal contratto alla data in cui la decisione sull’ammenda è divenuta definitiva.
17
Ai sensi dell’articolo 19, lettera c), della stessa legge, «un soggetto autorizzato non può compiere atti ai sensi di detta legge se (…) ha un qualsiasi rapporto con il partner del settore pubblico o con membri dei suoi organi, che potrebbe mettere in discussione la sua imparzialità, in particolare se ha legami personali o patrimoniali con il partner del settore pubblico; il rapporto di un partner del settore pubblico con un soggetto autorizzato nello svolgimento delle attività di quest’ultimo in virtù delle normativa speciali non costituisce un rapporto che potrebbe mettere in discussione l’imparzialità del soggetto autorizzato».
Legge sugli appalti pubblici
18
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, dello zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 343/2015 sull’aggiudicazione degli appalti pubblici e che modifica e integra talune leggi), del 18 novembre 2015, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli appalti pubblici»), l’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] costituisce una condizione affinché l’operatore economico possa partecipare a una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici in quanto offerente o subappaltatore di un offerente.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19
La legge sul [OSCURATO:PERSONA] impone l’iscrizione in tale registro delle persone fisiche o giuridiche che intendano intrattenere rapporti patrimoniali con il settore pubblico e che, di conseguenza, percepiscano fondi pubblici, compresi i fondi europei, in particolare stipulando con il settore pubblico un contratto il cui valore delle prestazioni superi le soglie fissate da tale legge. Essa qualifica come «partner del settore pubblico» qualsiasi persona che intenda impegnarsi in tali rapporti patrimoniali con i diversi enti del settore pubblico. Tra le informazioni da inserire nel [OSCURATO:PERSONA] figura quella relativa al titolare effettivo del partner del settore pubblico. Infatti, la legge sul [OSCURATO:PERSONA] mira a garantire la trasparenza dei rapporti giuridici instaurati dal settore pubblico assicurando la divulgazione dell’assetto proprietario e di gestione delle entità che intrattengono rapporti economici con quest’ultimo.
20
Ai fini della sua iscrizione al [OSCURATO:PERSONA], il partner del settore pubblico è tenuto a rivolgersi a un «soggetto autorizzato», vale a dire un soggetto indipendente (in particolare, un avvocato o un notaio) che agisce con la dovuta diligenza, che dovrà verificare l’identificazione del titolare effettivo di tale partner del settore pubblico e che, a seguito di tale verifica, chiederà l’iscrizione di detto partner al [OSCURATO:PERSONA].
21
Con ordinanze del 3 ottobre 2022 e del 21 febbraio 2023, l’Okresný súd Žilina (Tribunale circoscrizionale di Žilina, Repubblica slovacca) ha inflitto, in applicazione dell’articolo 13 della legge sul [OSCURATO:PERSONA], un’ammenda di importo pari a EUR 20000 alla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di «partner del settore pubblico», un’ammenda di importo pari a EUR 10000 ai dirigenti A.B. e X.Y., che hanno agito in nome di tale società in qualità di organo statutario, ammenda che sono tenuti in solido a pagare, e un’ammenda di importo pari a EUR 20000 alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto «soggetto autorizzato».
22
Tale giudice ha ritenuto che, tenuto conto del rapporto esistente tra uno degli amministratori del partner del settore pubblico e l’amministratore del soggetto autorizzato, che erano soci e amministratori di una società terza, esistessero elementi oggettivi tali da rimettere in discussione l’imparzialità del soggetto autorizzato, ai sensi dell’articolo 19, lettera c), della legge sul [OSCURATO:PERSONA].
23
[OSCURATO:PERSONA] e a. hanno impugnato tali ordinanze dinanzi al Krajský súd v Žiline (corte regionale di Žilina, Repubblica slovacca), che ha respinto i loro ricorsi con ordinanza del 18 luglio 2023. Essi hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), giudice del rinvio.
24
Tale giudice spiega, in primo luogo, che, al fine di esaminare l’imparzialità del soggetto autorizzato, i giudici di primo grado e di appello si sono ispirati alla giurisprudenza relativa alla valutazione dell’imparzialità dei giudici nell’ambito dei procedimenti relativi alla loro ricusazione.
25
In secondo luogo, esso precisa che, sebbene il ricorso per cassazione abbia lo scopo di contestare la legittimità dell’ammenda inflitta in applicazione dell’articolo 13 della legge sul [OSCURATO:PERSONA], occorre altresì prendere in considerazione le altre conseguenze giuridiche che una siffatta sanzione può comportare nei confronti del partner del settore pubblico, delle persone che esercitano la funzione di organo statutario nonché del soggetto autorizzato.
26
Infatti, il partner del settore pubblico è cancellato dal [OSCURATO:PERSONA] quando l’ammenda inflittagli è divenuta definitiva e non è stata pagata entro il termine fissato dal giudice competente. Inoltre, il soggetto autorizzato è responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla persona che agisce in qualità di organo statutario del partner del settore pubblico. Peraltro, l’eventuale cancellazione del partner del settore pubblico dal [OSCURATO:PERSONA] può comportare un divieto per le persone interessate di esercitare, per un periodo di tre anni, la funzione di membro di un organo statutario di una società. Infine, l’ente del settore pubblico, che fornisce fondi o beni a un partner del settore pubblico, ha il diritto di recedere dal contratto firmato con il partner del settore pubblico alla data in cui la decisione di infliggere un’ammenda diventa definitiva.
27
In terzo luogo, il giudice del rinvio indica che l’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] costituisce una condizione affinché un operatore economico possa, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della legge sugli appalti pubblici, partecipare a una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in quanto offerente o subappaltatore di un offerente. Poiché tale legge ha trasposto, in particolare, le direttive 2014/23 e 2014/24 nell’ordinamento giuridico slovacco e si applica sia all’aggiudicazione degli appalti pubblici il cui valore stimato supera le soglie stabilite da tali direttive sia all’aggiudicazione degli appalti pubblici il cui valore non raggiunge tali soglie, la questione dell’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] o dell’eventuale cancellazione da tale registro di un partner del settore pubblico rientrerebbe direttamente nell’ambito di applicazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinate dal diritto dell’Unione.
28
In quarto luogo, tale giudice rileva che, in assenza di iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] o per un periodo di due anni a decorrere dalla cancellazione da tale registro pronunciata a titolo di sanzione, una persona fisica o giuridica non può né instaurare rapporti patrimoniali con il settore pubblico, né percepire fondi europei (ad eccezione di quelli rientranti nel Fondo europeo agricolo di garanzia), né presentare offerte per la conclusione di un contratto con un ente rientrante nel settore pubblico qualora il valore del contratto superi la soglia fissata dalla legge sul [OSCURATO:PERSONA]. Siffatti divieti, derivanti dall’irrogazione di ammende e dalle eventuali conseguenze giuridiche che ne risultano, costituirebbero, inoltre, ostacoli all’esercizio della libertà d’impresa, alla libera circolazione dei beni e dei capitali nonché alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione. Esso precisa, inoltre, che nella Repubblica slovacca esistono due sistemi di identificazione dei beneficiari effettivi di un operatore economico, ossia quello derivante dalla legge che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (
GU 2015, L 141, pag. 73
), e quello derivante dalla legge sul [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, in pratica, non è escluso che il beneficiario effettivo sia diverso ai sensi di tali due leggi, il che sarebbe problematico.
29
In quinto luogo, il giudice del rinvio ritiene che, tenuto conto della natura della violazione della legge sul [OSCURATO:PERSONA] e della severità della sanzione che ne deriva, quest’ultima costituisca una sanzione di natura penale e debba, di conseguenza, essere inflitta nel rispetto dei principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene, quali sanciti all’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA].
30
Esso ritiene quindi che le risposte alle prime tre questioni pregiudiziali sono determinanti per valutare se l’eventuale cancellazione dal [OSCURATO:PERSONA], come conseguenza secondaria del mancato pagamento dell’ammenda inflitta al partner del settore pubblico, sia conforme al diritto dell’Unione relativo al funzionamento del mercato interno comune e all’aggiudicazione degli appalti pubblici.
31
Inoltre, tale giudice è dell’avviso che una risposta alle questioni pregiudiziali dalla terza alla quinta consentirà di valutare se l’irrogazione dell’ammenda e le conseguenze secondarie che possono derivarne possano essere considerate, per i soggetti sanzionati, prevedibili e proporzionate, nonché, pertanto, conformi ai principi applicabili in materia di sanzioni sanciti dal diritto dell’Unione. A tal riguardo, le imprecisioni e le incoerenze individuate nelle disposizioni della legge sul [OSCURATO:PERSONA] appaiono ancor più problematiche quando, come avviene nel procedimento principale, il «vantaggio economico» del partner del settore pubblico derivante dalle sue operazioni commerciali con il settore pubblico si rivela negativo.
32
Da un lato, risulterebbe dall’articolo 13, paragrafo 6, della legge sul [OSCURATO:PERSONA] che l’autorità incaricata della registrazione, quando infligge l’ammenda, tiene conto, in particolare, della natura, della gravità, delle modalità e delle conseguenze della violazione dell’obbligo di iscrizione al [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro, tale disposizione si applicherebbe solo qualora sia impossibile determinare il vantaggio economico ottenuto dal partner del settore pubblico. Inoltre, qualora tale vantaggio possa essere determinato, l’articolo 13, paragrafo 1, di tale legge richiederebbe che l’ammenda sia inflitta fino a un importo corrispondente all’importo di tale vantaggio, senza tener conto in alcun modo dei fatti che danno luogo all’irrogazione dell’ammenda e senza che sia previsto un massimale quanto all’importo dell’ammenda che può essere inflitta. Infine, solo l’interpretazione della motivazione di detta legge da parte dei giudici nazionali fornirebbe indicazioni sul modo in cui occorre intendere la nozione di «vantaggio economico».
33
Per quanto riguarda la sesta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo 19, lettera c), della legge sul [OSCURATO:PERSONA] non prevede criteri precisi relativi alla qualità, alla natura, alla durata o alla prossimità del rapporto o dei legami, che possano sollevare dubbi quanto all’imparzialità del soggetto autorizzato, e che tale disposizione conferisce all’autorità incaricata della registrazione, che infligge la sanzione, un ampio margine di discrezionalità. Pertanto, tale giudice si chiede se il fatto di infliggere un’ammenda, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possa essere considerato prevedibile e proporzionato e, pertanto, conforme ai principi applicabili in materia di sanzioni sanciti dal diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA].
34
In tali circostanze, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 26 [TFUE], in combinato disposto con gli articoli 49 e 114 TFUE, l’articolo 57 [della direttiva 2014/24], in combinato disposto con l’articolo 58 [di tale direttiva] e l’articolo 3 [della direttiva 2014/23], in combinato disposto con gli articoli 38 e 41 della direttiva [di quest’ultima direttiva], debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, come quella di cui trattasi nella presente causa, che collega l’imposizione di un’ammenda di cui all’articolo 13, della legge [sul [OSCURATO:PERSONA]], e il suo mancato pagamento all’esclusione dalla stipulazione di contratti e dalla stipulazione di contratti di concessione con il settore pubblico (sia sulla base di aggiudicazione di appalti che al di fuori degli appalti pubblici) soltanto per effetto (e quindi in ragione) della cancellazione dal [[OSCURATO:PERSONA]];
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 26 [TFUE], in combinato disposto con gli articoli 49 e 114 TFUE, l’articolo 57 [della direttiva 2014/24], in combinato disposto con l’articolo 58 [di tale direttiva] e l’articolo 3 [della direttiva 2014/23], in combinato disposto con gli articoli 38 e 41 [di tale direttiva] debbano essere interpretati nel senso che ostano all’imposizione di un’ammenda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della legge [sul [OSCURATO:PERSONA]], il cui mancato pagamento può portare alla cancellazione dal [[OSCURATO:PERSONA]];
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la disposizione dell’articolo 49 della [[OSCURATO:PERSONA]] e il principio della proporzionalità delle pene che ne deriva, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, come quella di cui trattasi nel caso di specie, che collega automaticamente il mancato pagamento dell’ammenda inflitta a un partner del settore pubblico alla cancellazione di quest’ultimo dal [[OSCURATO:PERSONA]] e all’impossibilità di iscriverlo al [[OSCURATO:PERSONA]] per due anni a decorrere dalla sua cancellazione, senza possibilità di prendere in considerazione la gravità dell’infrazione, le circostanze specifiche della sua commissione e le ragioni del mancato pagamento dell’ammenda.
4)
Se le disposizioni dell’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA] e il principio di proporzionalità della pena debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa, come quella di cui trattasi nel caso di specie, in forza della quale l’autorità che infligge l’ammenda ad un partner del settore pubblico, la infligge automaticamente nella misura pari al vantaggio economico, senza che tale autorità possa differenziare l’infrazione che è all’origine della sanzione e senza che essa possa tenere conto di altre eventuali conseguenze giuridiche negative (della sanzione) che potrebbero colpire la persona sanzionata in seguito all’imposizione dell’ammenda;
5)
Se le disposizioni dell’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA], i principi di legalità e proporzionalità della pena nonché di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, come quella di cui trattasi nel caso di specie, che infligge un’ammenda in misura pari al vantaggio economico senza che la normativa stessa stabilisca esplicitamente i parametri essenziali per la sua determinazione, e più precisamente la base per il suo calcolo nonché il periodo di riferimento per il raggiungimento di tale vantaggio economico;
6)
Se le disposizioni dell’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA] e i principi di legalità del reato e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa, come quella di cui trattasi nel caso di specie, in forza della quale il motivo giuridico per imporre una sanzione consiste nel mancato rispetto del requisito di imparzialità del soggetto autorizzato, senza precisare ulteriormente i criteri sulla base dei quali tale imparzialità deve essere valutata».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla competenza della Corte
35
Il governo slovacco sostiene, in via principale, che la Corte non è competente a rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, nessuno dei settori del diritto dell’Unione individuati dal giudice del rinvio riguarderebbe la legge sul [OSCURATO:PERSONA], la quale, come indicato dallo stesso giudice, non recepirebbe alcun atto del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico slovacco.
36
A tal riguardo, detto governo afferma, anzitutto, che il giudice del rinvio si limita ad evocare in modo molto impreciso l’esistenza di un collegamento tra la normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici e l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale. In ogni caso, tale giudice si fonderebbe su una valutazione giuridica erronea per quanto riguarda le conseguenze che la legge sul [OSCURATO:PERSONA] potrebbe produrre nei confronti di tale normativa.
37
Inoltre, le indicazioni di detto giudice relative alla normativa slovacca in materia di lotta al riciclaggio di denaro non possono, di per sé, dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente con la direttiva 2015/849. Secondo il governo slovacco, il procedimento principale non verterebbe, del resto, in alcun modo sulla questione dell’interpretazione di tale direttiva.
38
Infine, tale governo ritiene che il giudice del rinvio non precisi affatto le considerazioni che l’hanno indotto a concludere che la legge sul [OSCURATO:PERSONA] costituisce un ostacolo all’esercizio delle libertà fondamentali, né che, nell’ambito della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, si tratti di un’«attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].
39
In proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (sentenza del 4 settembre 2025, AW T,
C‑225/22
,
EU:C:2025:649
, punto
30
e giurisprudenza citata).
40
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’applicabilità della direttiva 2015/849, è sufficiente constatare che il giudice del rinvio non ha sottoposto alla Corte alcuna questione vertente sull’interpretazione di tale direttiva e che, al fine di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale, non occorre interpretarla. Pertanto, gli argomenti dedotti dalla Repubblica slovacca a tal proposito non incidono sulla questione se la Corte sia competente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
41
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se esista un collegamento sufficiente tra la normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici e l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio precisa che qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda intrattenere rapporti patrimoniali con il settore pubblico e, in particolare, concludere un contratto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, è tenuta, qualora il valore della prestazione patrimoniale superi la soglia fissata dalla legge applicabile, ad iscriversi obbligatoriamente al [OSCURATO:PERSONA], quanto meno, per la durata del contratto in questione concluso con il settore pubblico.
42
Tale giudice aggiunge che la legge sul [OSCURATO:PERSONA] ha modificato la legge sugli appalti pubblici, che ha recepito nell’ordinamento giuridico slovacco, in particolare, le direttive 2014/23 e 2014/24.
43
Inoltre, a seguito della richiesta di informazioni inviata il 22 ottobre 2024 dal presidente della Corte al giudice del rinvio, quest’ultimo ha confermato che alcune delle operazioni commerciali realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], e le cui fatture sono state prese in considerazione al fine di calcolare il vantaggio economico che tale società ha ottenuto ai fini dell’irrogazione dell’ammenda di cui trattasi nel procedimento principale, sono state eseguite sulla base di contratti conclusi in esito a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici disciplinate dalla normativa nazionale che recepisce le direttive 2014/23 e 2014/24.
44
Alla luce di tali elementi, occorre constatare che esiste un collegamento sufficiente tra l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale e le direttive 2014/23 e 2014/24. Tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che, come afferma il governo slovacco, il giudice del rinvio si sia basato su un’interpretazione erronea delle conseguenze che la legge sul [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe sulla normativa slovacca in materia di appalti pubblici, valutazione che rientra nell’interpretazione del diritto nazionale che la Corte non è legittimata a rimettere in discussione nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 30 ottobre 2025, Attal et Associés,
C‑321/24
,
EU:C:2025:836
, punto
24
e giurisprudenza citata).
45
In terzo luogo, gli elementi esaminati ai punti da 40 a 42 della presente sentenza consentono altresì di ritenere che, contrariamente a quanto sostiene il governo slovacco, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un’«attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, protectus,
C‑185/23
,
EU:C:2024:657
, punto
42
e giurisprudenza citata).
46
In particolare, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, ricordate al punto 41 della presente sentenza, l’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] costituisce una condizione necessaria affinché un operatore economico possa concludere un contratto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. La mancanza di una siffatta iscrizione è pertanto assimilabile a un motivo di esclusione dalla partecipazione a un siffatto appalto. Orbene, occorre rilevare che, sebbene l’articolo 57 della direttiva 2014/24 elenchi esaustivamente i motivi di esclusione, ciò non esclude la facoltà degli Stati membri di mantenere o di emanare norme sostanziali destinate, in particolare, a garantire, in materia di appalti pubblici, il rispetto del principio della parità di trattamento, sancito all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, nonché del principio di trasparenza che quest’ultimo implica, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in qualsiasi procedura di aggiudicazione di un siffatto appalto e che costituiscono il fondamento delle direttive dell’Unione relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2009, Assitur,
C‑538/07
,
EU:C:2009:317
, punto
21
, nonché del 15 settembre 2022, J. Sch.Omnibusunternehmen e K. Reisen,
C‑416/21
,
EU:C:2022:689
, punto
58
).
47
In tali circostanze, richiedendo l’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla legge sul [OSCURATO:PERSONA], sulla base della quale sono state inflitte le ammende di cui trattasi nel procedimento principale, si deve ritenere che la Repubblica slovacca si sia avvalsa di un potere discrezionale o di valutazione che costituisce parte integrante del regime istituito da un atto di diritto dell’Unione, il che, secondo una giurisprudenza costante, implica che tale Stato membro attui tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, TSN e AKT,
C‑609/17 e C‑610/17
,
EU:C:2019:981
, punto
50
, nonché del 29 luglio 2024, protectus,
C‑185/23
,
EU:C:2024:657
, punto
59
e giurisprudenza citata).
48
In quarto luogo, l’argomento della Repubblica slovacca secondo cui il giudice del rinvio non precisa in alcun modo le considerazioni che l’hanno indotto a concludere che la legge sul [OSCURATO:PERSONA] rappresenta un ostacolo all’esercizio delle libertà fondamentali rientra in un’eccezione di irricevibilità e non può incidere sulla valutazione relativa alla competenza della Corte a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
49
Risulta dalle considerazioni che precedono che la Corte è competente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
50
Il governo slovacco sostiene, in primo luogo, che le questioni pregiudiziali dalla prima alla terza sono irricevibili a causa del loro carattere astratto e della loro irrilevanza ai fini della soluzione della controversia principale.
51
Tale governo afferma, in sostanza, che la società [OSCURATO:PERSONA] non è stata cancellata dal [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, della legge sul [OSCURATO:PERSONA], ma che, al contrario, alla data di presentazione dinanzi alla Corte delle osservazioni scritte di detto governo, tale società vi rimarrebbe iscritta. Esso sottolinea altresì che, dopo che detta società ha pagato, entro il termine fissato dal giudice competente, l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, una siffatta cancellazione non potrebbe più intervenire sulla base di tale disposizione. Orbene, le questioni pregiudiziali dalla prima alla terza riguarderebbero esclusivamente l’ipotesi, ora esclusa, di una «potenziale cancellazione [della [OSCURATO:PERSONA]] dal [OSCURATO:PERSONA] come conseguenza secondaria del mancato pagamento dell’ammenda inflitta al partner del settore pubblico», e sarebbero, pertanto, irricevibili.
52
Il governo slovacco fa valere, in secondo luogo, che una risposta alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale non sarebbe rilevante ai fini della soluzione della controversia principale. Infatti, contrariamente a quanto sembrano suggerire tali questioni, nessuna ammenda corrispondente all’importo del vantaggio economico ottenuto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge sul [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’autorità incaricata della registrazione ha, in realtà, inflitto a tale società un’ammenda sulla base della seconda parte di frase del paragrafo 1, lettera a), di tale articolo 13, dato che un siffatto vantaggio economico non ha potuto essere determinato poiché il risultato economico di tale società si è rivelato negativo.
53
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere
54
Secondo una giurisprudenza parimenti costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑10/23
,
EU:C:2024:259
, punto
28
e giurisprudenza citata). Tali requisiti sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (
GU 2019, C 380, pag. 1
), che figurano ora ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C/2024/6008).
55
Così, conformemente all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, è indispensabile che il giudice del rinvio definisca il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni da esso sollevate o che, quantomeno, illustri le ipotesi di fatto su cui si basano tali questioni. Infatti, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, la Corte può pronunciarsi esclusivamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione a partire dai fatti ad essa presentati dal giudice nazionale (sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑10/23
,
EU:C:2024:259
, punto
29
e giurisprudenza citata).
56
Per quanto riguarda, in primo luogo, le questioni dalla prima alla terza sollevate dal giudice del rinvio, quest’ultimo indica che la risposta a tali questioni è essenziale al fine di valutare se la potenziale cancellazione del partner del settore pubblico dal [OSCURATO:PERSONA] quale conseguenza secondaria del mancato pagamento dell’ammenda inflittale sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare a talune disposizioni relative all’esercizio delle libertà fondamentali. Orbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene, a tal riguardo, un’esposizione lacunosa dei fatti del procedimento principale, che non fornisce alcuna indicazione che consenta alla Corte di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA], in quanto partner del settore pubblico, abbia omesso di pagare l’ammenda e se, a causa di tale mancato pagamento, tale società sia stata effettivamente cancellata dal [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza di vedersi impedita la conclusione di un contratto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici e dei contratti di concessione con un qualsiasi ente pubblico.
57
Ne consegue che tali questioni si basano su una situazione ipotetica, vale a dire la cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], o addirittura non contengono elementi sufficienti che consentano alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio [v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-[OSCURATO:PERSONA] (Responsabilità dei costruttori di veicoli muniti di impianti di manipolazione),
C‑100/21
,
EU:C:2023:229
, punto
53
].
58
In tali circostanze, le questioni pregiudiziali dalla prima alla terza devono essere considerate irricevibili.
59
In secondo luogo, occorre rilevare che la quarta e la quinta questione pregiudiziale riguardano, in sostanza, l’interpretazione dell’articolo 49, paragrafi 1 e 3, della [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire al giudice del rinvio di stabilire se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge sul [OSCURATO:PERSONA] sia sufficientemente preciso e se rispetti il principio di proporzionalità delle pene.
60
Orbene, il fatto che l’autorità incaricata della registrazione abbia inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda non sulla base del vantaggio economico che tale società avrebbe ottenuto, conformemente a tale articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, bensì su quello degli importi di cui alla seconda parte di frase di tale disposizione, non implica, di per sé, che tali questioni siano irricevibili.
61
Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la [OSCURATO:PERSONA] e a. ritengono che l’autorità incaricata della registrazione avrebbe dovuto infliggere un’ammenda a tale società in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge sul [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, a loro avviso, il «vantaggio economico» poteva essere determinato, quand’anche fosse stato negativo. Non si può quindi escludere che l’esame di dette questioni, alla luce di tale disposizione, sia rilevante ai fini della soluzione della controversia principale.
62
Ne consegue che la quarta e la quinta questione pregiudiziale sono ricevibili.
Sulle questioni dalla quarta alla sesta
Considerazioni preliminari
63
Poiché le questioni pregiudiziali dalla quarta alla sesta vertono, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA], occorre stabilire se tale disposizione sia applicabile nell’ambito del procedimento principale esaminando se il regime sanzionatorio di cui trattasi nel procedimento principale abbia natura penale.
64
Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che tre criteri sono pertinenti per la valutazione della natura penale di una sanzione, ai fini, in particolare, dell’applicazione dell’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA]. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell’illecito e il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere (sentenza del 1o agosto 2025, BAJI Trans,
C‑544/23
,
EU:C:2025:614
, punto
63
e giurisprudenza citata).
65
Benché spetti al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali criteri, se le ammende inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e a. abbia natura penale ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], la Corte, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale, può tuttavia fornire precisazioni che guidino detto giudice nella sua valutazione (sentenza del 1o agosto 2025, BAJI Trans,
C‑544/23
,
EU:C:2025:614
, punto
64
e giurisprudenza citata).
66
In primo luogo, occorre rilevare che la legge sul [OSCURATO:PERSONA] non qualifica come «penale» la sanzione inflitta ai sensi del suo articolo 13. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA] si estende, indipendentemente dalla qualificazione come sanzioni penali nel diritto interno, a sanzioni che devono essere considerate come aventi carattere penale sulla base degli altri due criteri di cui al punto 64 della presente sentenza (V., in tal senso, sentenza del 1o agosto 2025, BAJI Trans,
C‑544/23
,
EU:C:2025:614
, punto
66
, e giurisprudenza citata).
67
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la natura dell’infrazione, risulta che le ammende inflitte a causa della violazione dei requisiti della legge sul [OSCURATO:PERSONA] perseguono obiettivi sia di dissuasione sia di repressione di tali infrazioni, in quanto, in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della legge sul [OSCURATO:PERSONA], al partner del settore pubblico è inflitta o un’ammenda pari all’importo del vantaggio economico che ha ottenuto, o un’ammenda di importo compreso tra EUR 10000 e EUR 1000000, senza che tali ammende siano destinate a risarcire il danno da esse causato (v., in tal senso, sentenza del 1o agosto 2025, BAJI Trans,
C‑544/23
,
EU:C:2025:614
, punto
67
, e giurisprudenza citata).
68
In terzo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo al grado di severità della sanzione inflitta, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, da un lato, che la violazione dell’obbligo di imparzialità del soggetto autorizzato a iscrivere il partner del settore pubblico nel [OSCURATO:PERSONA] può giustificare l’irrogazione di un’ammenda a quest’ultimo, o in misura pari all’importo del vantaggio economico che tale partner ha ottenuto, o, qualora tale vantaggio economico non possa essere quantificato, per un importo compreso tra EUR 10000 e EUR 1000000. Dall’altro lato, il soggetto autorizzato incorre in un’ammenda di importo compreso tra EUR 10000 e EUR 100000.
69
Orbene, occorre ricordare, a tal riguardo, che il grado di severità della sanzione prevista deve essere valutato in funzione della pena massima prevista dalle disposizioni pertinenti
70
Nel caso di specie, occorre constatare che, quando l’ammenda è inflitta alla luce del vantaggio economico ottenuto dal partner del settore pubblico, non è previsto alcun limite massimo al riguardo. Inoltre, nell’ipotesi in cui tale vantaggio non possa essere quantificato, l’ammenda inflitta può raggiungere EUR 1000000 per il partner del settore pubblico e EUR 100000 per il soggetto autorizzato, importi che risultano essere notevoli.
71
In tali circostanze, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, occorre sottolineare che un regime sanzionatorio che presenti le caratteristiche enunciate all’articolo 13 della legge sul [OSCURATO:PERSONA] riveste natura penale, ai sensi dell’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che tale regime deve essere valutato alla luce dei principi di legalità dei reati e delle pene nonché di proporzionalità, sanciti all’articolo 49, paragrafi 1 e 3, della [OSCURATO:PERSONA].
Sulla sesta questione
72
Con la sua sesta questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] e il principio della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede che al soggetto autorizzato ad iscrivere una società in un registro dei partner del settore pubblico sia preclusa la possibilità di effettuare una siffatta iscrizione qualora il rapporto che esso intrattiene con il partner del settore pubblico sia tale da rimettere in discussione la sua imparzialità, in particolare a causa di legami personali o patrimoniali che lo uniscono a tale partner del settore pubblico, senza che siano precisati altri criteri che consentano di valutare tale imparzialità e quand’anche il mancato rispetto di tale requisito di imparzialità conduca all’irrogazione di una sanzione penale.
73
Il principio di certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i singoli, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Detto principio impone in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza
74
Il principio di legalità in materia penale, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], e che costituisce un’espressione particolare del principio generale della certezza del diritto, implica, in particolare, che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale (v., in tal senso, sentenze del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld,
C‑303/05
,
EU:C:2007:261
, punto
50
; del 28 marzo 2017, Rosneft,
C‑72/15
,
EU:C:2017:236
, punto
162
, nonché del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑623/22
,
EU:C:2024:639
, punti
39
e
40
).
75
Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») relativa all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 49 della [OSCURATO:PERSONA] a causa del carattere necessariamente generale degli atti legislativi, la loro formulazione non può essere di una precisione assoluta. Ne consegue, in particolare, che pur se l’utilizzo della tecnica legislativa consistente nel fare ricorso a categorie generali, piuttosto che a elenchi esaustivi, lascia spesso zone d’ombra ai margini della definizione, tali dubbi in merito ai casi limite non sono da soli sufficienti a rendere una disposizione incompatibile con l’articolo 7 della detta convenzione, sempreché essa risulti sufficientemente chiara nella grande maggioranza dei casi (v. in tal senso, in particolare, Corte EDU, 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia, CE:ECHR:1996:1115JUD001786291, § § 31 e 32). Tali considerazioni valgono anche, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’articolo 49 di quest’ultima (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft,
C‑72/15
,
EU:C:2017:236
, punto
165
).
76
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di determinatezza della legge applicabile non può essere inteso come un divieto di graduale chiarimento delle norme della responsabilità penale mediante interpretazioni giurisprudenziali, sempreché queste ultime siano ragionevolmente prevedibili (sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft,
C‑72/15
,
EU:C:2017:236
, punto
167
, nonché del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑623/22
,
EU:C:2024:639
, punto
43
).
77
Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica, in sostanza, che l’articolo 19, lettera c), della legge sul [OSCURATO:PERSONA] non prevede criteri precisi relativi alla qualità, alla natura, alla durata, alla prossimità del rapporto o ai legami che possano sollevare dubbi quanto all’imparzialità del soggetto autorizzato quando iscrive un partner del settore pubblico al [OSCURATO:PERSONA] e conferisce, al riguardo, un ampio margine di discrezionalità all’autorità incaricata della registrazione che, se del caso, infligge la sanzione per il mancato rispetto di tale requisito di imparzialità.
78
Occorre ricordare, anzitutto, che non compete alla Corte, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali e giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice nazionale sia corretta, poiché un’interpretazione del genere rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali [sentenza del 15 giugno 2023, Bank M (Conseguenze dell’annullamento del contratto),
C‑520/21
,
EU:C:2023:478
, punto
52
e giurisprudenza ivi citata].
79
Sebbene spetti in ultima analisi al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e a interpretare il diritto nazionale, stabilire se, nel caso di specie, tali requisiti siano stati soddisfatti, la Corte, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è competente, sulla base degli atti del procedimento principale nonché delle osservazioni sottopostele, a fornire al giudice del rinvio indicazioni utili, idonee a consentirgli di dirimere la controversia di cui è investito (sentenza del 19 giugno 2025, PrivatBank e a.,
C‑78/23
,
EU:C:2025:457
, punto
47
nonché giurisprudenza citata).
80
A tal riguardo, al fine di consentire al giudice del rinvio di stabilire se il grado di precisione dell’articolo 19, lettera c), della legge sul [OSCURATO:PERSONA] soddisfi i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i criteri che consentono di valutare il mancato rispetto del requisito di imparzialità gravante sul soggetto autorizzato a verificare le informazioni pertinenti e a iscrivere il partner del settore pubblico nel [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare, in primo luogo, che, ai sensi di tale disposizione, «un soggetto autorizzato non può compiere atti ai sensi di [tale] legge se ha un qualsiasi rapporto con il partner del settore pubblico o con membri dei suoi organi, che potrebbe mettere in discussione la sua imparzialità, in particolare se ha legami personali o patrimoniali con il partner del settore pubblico; il rapporto di un partner del settore pubblico con un soggetto autorizzato nello svolgimento delle attività di quest’ultimo in virtù delle normativa speciali non costituisce un rapporto che potrebbe mettere in discussione l’imparzialità del soggetto autorizzato».
81
Ne consegue che l’articolo 19, lettera c), della legge sul [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui precisa la portata del requisito di imparzialità con riferimento all’esistenza di legami tanto personali quanto patrimoniali tra il soggetto autorizzato e il partner del settore pubblico, contiene una formulazione conforme al requisito posto all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], come tale disposizione è stata interpretata dalla Corte nella giurisprudenza menzionata al punto 74 della presente sentenza. Infatti, una siffatta formulazione, che caratterizza la natura dei rapporti tra il soggetto autorizzato e il partner del settore pubblico, consente a questi ultimi di conoscere, con un grado sufficiente di chiarezza e di precisione, la portata dei loro obblighi in materia di imparzialità ai fini dell’iscrizione di tale partner nel [OSCURATO:PERSONA], e di sapere che la violazione di tali obblighi è tale da far sorgere la loro responsabilità penale esponendoli alle ammende previste all’articolo 13 della legge sul [OSCURATO:PERSONA].
82
Ciò vale a maggior ragione in quanto l’articolo 19, lettera c), di tale legge precisa, peraltro, le situazioni che non possono essere considerate costitutive di un rapporto idoneo a rimettere in discussione l’imparzialità del soggetto autorizzato, ossia il rapporto tra il partner del settore pubblico e il soggetto autorizzato nell’ambito dell’esercizio della sua attività disciplinata da normative specifiche, il che, secondo il giudice del rinvio, riguarda, in particolare, il rapporto avvocato-cliente o l’intervento dei notai e dei consulenti tributari.
83
In secondo luogo, il fatto che tale articolo 19, lettera c), lasci un margine di discrezionalità all’autorità incaricata della registrazione per esaminare se i legami esistenti tra il soggetto autorizzato e il partner del settore pubblico siano tali da rimettere in discussione il requisito di imparzialità previsto da detto articolo non può, di per sé, indurre a ritenere che tale disposizione non sia sufficientemente chiara e precisa, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, come indicato dal governo slovacco, e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, il soggetto autorizzato a iscrivere un partner del settore pubblico nel [OSCURATO:PERSONA] deve, alla luce della formulazione di detto articolo 19, lettera c), attendersi ragionevolmente che tale autorità verifichi gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano i legami personali e patrimoniali che la uniscono a tale partner al fine di determinare se essi possano sollevare dubbi quanto all’imparzialità di detto soggetto e, pertanto, impedire a quest’ultimo di iscrivere detto partner nel [OSCURATO:PERSONA].
84
In terzo luogo, neppure la circostanza, evocata dal giudice del rinvio, secondo la quale i giudici nazionali competenti hanno fatto riferimento alla giurisprudenza relativa all’imparzialità dei giudici al fine di chiarire la portata del requisito di imparzialità gravante sul soggetto autorizzato a iscrivere il partner del settore pubblico nel [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 19, lettera c), della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA], può essere considerata contraria all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].
85
Infatti, come ricordato al punto 76 della presente sentenza, tale articolo 49, paragrafo 1, consente il graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale mediante interpretazioni giurisprudenziali, purché queste ultime siano ragionevolmente prevedibili. Orbene, occorre rilevare che l’applicazione, per analogia, di una giurisprudenza esistente in un altro contesto giuridico non può essere considerata imprevedibile, in quanto si inserisce nell’ambito dei metodi ordinari di interpretazione del diritto.
86
Pertanto, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non risulta, alla luce della formulazione dell’articolo 19, lettera c), della legge sul [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 13 di tale legge, nonché del metodo interpretativo utilizzato dai giudici nazionali competenti, che al soggetto autorizzato e al partner del settore pubblico interessato sia impedito di determinare, in maniera sufficientemente chiara e precisa, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], gli atti e le omissioni che possono far sorgere la loro responsabilità penale.
87
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che, secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie, sia l’Okresný súd Žilina (Tribunale circoscrizionale di Žilina) sia il Krajský súd v Žiline (Corte regionale di Žilina) hanno ritenuto, in sostanza, che il soggetto autorizzato avesse violato l’articolo 19, lettera c), della legge sul [OSCURATO:PERSONA] limitandosi a constatare l’esistenza di una partecipazione congiunta, da un lato, del socio e gestore del soggetto autorizzato e, dall’altro, del socio e gestore del partner del settore pubblico in una società terza, senza fornire ulteriori indicazioni quanto alla natura e all’intensità di tale rapporto d’affari.
88
Infatti, tale elemento costituisce una questione relativa alla correttezza dell’interpretazione del diritto nazionale effettuata da tali giudici nonché al rispetto dell’obbligo di motivazione, il quale non può incidere sulla valutazione della questione se tale disposizione sia sufficientemente chiara e precisa per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, anche supponendo che tale interpretazione sia considerata imprevedibile, ai sensi della giurisprudenza relativa a tale articolo 49, paragrafo 1, una siffatta constatazione non consentirebbe di concludere che l’articolo 19, lettera c), della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale, non soddisfa i requisiti di detto articolo 49, paragrafo 1, ma implicherebbe piuttosto che detta interpretazione non possa essere accolta, in quanto contraria ai diritti fondamentali.
89
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] e il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che al soggetto autorizzato ad iscrivere una società in un registro dei partner del settore pubblico sia preclusa la possibilità di effettuare una siffatta iscrizione qualora il rapporto che esso intrattiene con il partner del settore pubblico sia tale da rimettere in discussione la sua imparzialità, in particolare a causa di legami personali o patrimoniali che lo uniscono a tale partner del settore pubblico, senza che siano precisati altri criteri che consentano di valutare tale imparzialità e sebbene il mancato rispetto di tale requisito di imparzialità conduca all’irrogazione di una sanzione di natura penale, purché, alla luce del tenore letterale di tale normativa nazionale nonché della sua interpretazione sulla base dei metodi ordinari di interpretazione del diritto da parte dei giudici nazionali competenti, tale soggetto autorizzato e detto partner del settore pubblico siano in grado di determinare, in maniera sufficientemente chiara e precisa, quali atti e omissioni possano far sorgere la loro responsabilità penale.
Sulla quinta questione
90
Con la sua quinta questione, che occorre esaminare preliminarmente alla quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] e il principio della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, in caso di mancato rispetto del requisito di imparzialità gravante sul soggetto autorizzato ad iscrivere una società nel registro dei partner del settore pubblico, si limita a prevedere l’irrogazione a tale società di un’ammenda corrispondente all’importo del vantaggio economico che quest’ultima ha ottenuto nell’ambito delle sue relazioni con il settore pubblico, senza precisare i parametri che consentono di stabilire tale vantaggio.
91
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA] prevede che, in caso di violazione, in particolare, del divieto di cui all’articolo 19, lettera c), di tale legge, il quale esige che, ai fini dell’iscrizione del partner del settore pubblico nel [OSCURATO:PERSONA], la persona abilitata non intrattenga alcun rapporto con tale partner o con i membri dei suoi organi tale da rimettere in discussione la sua imparzialità, l’autorità incaricata della registrazione infligge al partner del settore pubblico «un’ammenda in misura pari al vantaggio economico ottenuto da esso stesso». Qualora tale vantaggio economico non possa essere quantificato, detta autorità irroga a detto partner del settore pubblico un’ammenda di importo compreso tra EUR 10000 e EUR 1000000.
92
Da tale articolo 13, paragrafo 1, lettera a), risulta quindi che la possibilità di quantificare il vantaggio economico ottenuto dal partner del settore pubblico, nonché l’importo del vantaggio qualora quest’ultimo possa essere quantificato, determinano o, quanto meno, influenzano l’importo dell’ammenda inflitta a tale partner per violazione dell’obbligo previsto all’articolo 19, lettera c), della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, al fine di rispettare i requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], occorre che la nozione di «vantaggio economico», ai sensi di tale legge, sia sufficientemente chiara e precisa per consentire ai partner del settore pubblico di determinare le sanzioni alle quali essi si espongono in caso di violazione di detta legge.
93
A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA] non precisa se tale nozione di «vantaggio economico» riguardi il vantaggio economico che la società sanzionata ha ottenuto sulla base di un contratto concluso con un ente del settore pubblico, contratto la cui conclusione sarebbe, ad esempio, subordinata alla sua iscrizione al [OSCURATO:PERSONA], o se occorra tener conto del vantaggio economico derivante dall’attività commerciale ed economica globale di tale società. Tale giudice aggiunge che tale disposizione non determina il periodo rilevante ai fini della valutazione di un siffatto vantaggio, in particolare, se occorra prendere in considerazione il periodo successivo all’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA], quello successivo alla conclusione del contratto o ancora l’anno civile precedente quello nel corso del quale la sanzione è inflitta.
94
In tale contesto, il giudice del rinvio indica che sia l’Okresný súd Žilina (Tribunale circoscrizionale di Žilina) sia il Krajský súd v Žiline (Corte regionale di Žilina) hanno interpretato la nozione di «vantaggio economico», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA], basandosi sulla motivazione di tale legge. Tali giudici avrebbero quindi considerato che tale nozione riguarda il beneficio che il partner del settore pubblico ha tratto dalle operazioni pertinenti realizzate con il settore pubblico durante il periodo compreso tra l’iscrizione di tale partner nel [OSCURATO:PERSONA] e l’inizio del procedimento sanzionatorio.
95
Il giudice del rinvio si interroga, pertanto, sulla conformità di tale approccio interpretativo con l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], sottolineando al contempo che una siffatta interpretazione è conforme alla motivazione della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA].
96
Si deve ricordare che la circostanza che una normativa si riferisca a nozioni ampie che occorre chiarire progressivamente non osta, in linea di principio, a che si ritenga che tale normativa preveda norme chiare e precise che consentano al singolo di prevedere, in caso di violazione di detta normativa, quali sanzioni di natura penale possano essere imposte. Al riguardo, occorre stabilire se l’apparenza di ambiguità o di carattere vago di tali nozioni possa essere dissipata ricorrendo ai metodi ordinari di interpretazione del diritto (sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑623/22
,
EU:C:2024:639
, punto
44
e giurisprudenza citata).
97
Orbene, nel caso di specie, va rilevato che un’interpretazione della nozione di «vantaggio economico», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA], mediante rinvio alla motivazione di tale legge costituisce, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, un metodo di interpretazione ordinario nel diritto slovacco.
98
In tali circostanze, tale nozione, come interpretata mediante un siffatto metodo, risulta sufficientemente chiara e precisa alla luce dei requisiti derivanti dai principi di certezza del diritto e di legalità in materia penale.
99
Il giudice del rinvio aggiunge che, nel caso di specie, dopo aver constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un «vantaggio economico» negativo risultante dalle sue operazioni commerciali con il settore pubblico, l’Okresný súd Žilina (Tribunale distrettuale di Žilina) e il Krajský súd v Žiline (Corte regionale di Žilina) hanno deciso di infliggere a tale società un’ammenda di EUR 20000 sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), seconda parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, tale interpretazione sarebbe problematica in quanto tale legge non preciserebbe che un «vantaggio economico» negativo deve essere inteso nel senso che si riferisce a una situazione in cui tale vantaggio non può essere quantificato.
100
Occorre sottolineare, al riguardo, che, come indicato al punto 88 della presente sentenza, tale questione si riferisce al carattere corretto dell’interpretazione del diritto nazionale, che spetta al giudice del rinvio valutare. Per contro, detta questione non può incidere sul carattere chiaro e preciso dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dei principi di certezza del diritto e di legalità in materia penale.
101
Al fine di valutare il rispetto dell’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], occorre stabilire se un partner del settore pubblico sia in grado di prevedere le situazioni in cui si espone a un’ammenda e se il metodo di calcolo di quest’ultima presenti un carattere ragionevolmente prevedibile.
102
Orbene, occorre rilevare, al pari del governo slovacco e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che, tenuto conto dell’economia e della finalità di tale legge, quali risultano dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, un partner del settore pubblico, qualora un risultato economico negativo risulti dai suoi rapporti con il settore pubblico, può ragionevolmente prevedere di esporsi all’irrogazione di un’ammenda calcolata conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di detta legge qualora abbia commesso una violazione di questa stessa legge. Spetta al giudice del rinvio valutare se, in tali circostanze, un siffatto partner del settore pubblico potesse ragionevolmente prevedere che un «vantaggio economico» negativo potesse essere assimilato a un’impossibilità di quantificare tale vantaggio.
103
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] e il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, in caso di inosservanza del requisito di imparzialità incombente al soggetto autorizzato a iscrivere una società nel registro dei partner del settore pubblico, si limita a prevedere l’irrogazione a tale società di un’ammenda corrispondente all’importo del vantaggio economico che essa ha ottenuto nell’ambito dei suoi rapporti con il settore pubblico, senza precisare i parametri che consentono di determinare tale vantaggio, purché tali parametri possano derivare da un metodo di interpretazione giuridica ordinario, applicato dai giudici nazionali competenti, in modo che la suddetta società sia in grado di determinare, in maniera sufficientemente chiara e precisa, le sanzioni a cui va incontro in caso di violazione di tale normativa.
Sulla quarta questione
104
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che infligge, in modo automatico, a una società che ha violato tale normativa un’ammenda corrispondente all’importo del vantaggio economico che essa ha ottenuto nell’ambito dei suoi rapporti con il settore pubblico, senza che l’autorità competente possa operare distinzioni in funzione della natura dell’infrazione commessa né prendere in considerazione le altre conseguenze giuridiche negative che l’irrogazione di detta ammenda può comportare per la società sanzionata.
105
A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di proporzionalità delle pene sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] esige che la severità di una sanzione corrisponda alla gravità del reato di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, protectus,
C‑185/19
,
EU:C:2021:803
, punto
97
e giurisprudenza citata).
106
Il principio di proporzionalità si impone non solamente per quanto concerne la determinazione degli elementi costitutivi di un’infrazione, ma anche riguardo alle norme relative all’entità delle sanzioni pecuniarie e alla valutazione degli elementi che possono essere presi in considerazione per la fissazione della sanzione (sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑544/19
,
EU:C:2021:803
, punto
98
e giurisprudenza citata).
107
Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che le misure amministrative o repressive consentite da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa. In tale contesto, la Corte ha precisato che la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, in particolare garantendo un effetto realmente dissuasivo (V., in tal senso, sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] Trans,
C‑544/19
,
EU:C:2025:803
, punto
99
, e giurisprudenza citata).
108
Nel caso di specie, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA] prevede l’irrogazione al partner del settore pubblico di un’ammenda corrispondente all’importo del vantaggio economico che quest’ultimo ha ottenuto nell’ambito dei suoi rapporti con il settore pubblico, e ciò per tutte le infrazioni ivi contemplate, in particolare, in caso di violazione del divieto di cui all’articolo 19, lettera c), di tale legge.
109
Occorre rilevare, in primo luogo, che, alla luce del tenore letterale di tali disposizioni e degli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, esse istituiscono un regime di responsabilità oggettiva, in forza del quale l’accertamento dei fatti costitutivi dell’infrazione, indipendentemente dall’intenzione o dalla negligenza delle persone interessate, vale a dire l’operatore economico, partner del settore pubblico, e il soggetto autorizzato a iscriverlo nel [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente affinché l’autorità incaricata della registrazione infligga un’ammenda corrispondente al vantaggio economico che tale operatore economico ha ottenuto nell’ambito delle sue relazioni con il settore pubblico.
110
Orbene, il fatto che l’ammenda inflitta in caso di violazione, in particolare, di tale articolo 19, lettera c), possa essere pari a un siffatto vantaggio non può, di per sé, implicare che l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] osti all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, non si può escludere che una sanzione diretta a trarre tutto il vantaggio economico che una società ha ottenuto nell’ambito dei suoi rapporti con il settore pubblico, anche qualora essa non si sia conformata alle prescrizioni di tale legge, sia coerente ed efficace al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito da detta legge, che mira ad assicurare la trasparenza dei rapporti giuridici e commerciali che il settore pubblico intrattiene con i suoi partner.
111
Parimenti, la circostanza, evocata dal giudice del rinvio, che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA] non fissi alcun limite massimo per una siffatta ammenda non appare, di per sé, contraria al principio di proporzionalità delle pene, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’introduzione di un siffatto massimale potrebbe compromettere l’efficacia dell’ammenda nonché il suo effetto dissuasivo e repressivo, in quanto potrebbe indurre taluni operatori economici a non conformarsi agli obblighi derivanti da tale legge qualora il vantaggio economico che essi sperano di ottenere nell’ambito dei loro rapporti con il settore pubblico superi tale massimale.
112
Tuttavia, in secondo luogo, il giudice del rinvio indica che, in sede di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), prima parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA], l’autorità incaricata della registrazione infligge, in modo automatico, l’ammenda prevista da tale disposizione, senza tener conto delle circostanze proprie del caso di specie. Orbene, occorre rilevare che una siffatta automaticità, nell’ambito di un’ammenda il cui importo è potenzialmente molto elevato, non rispetta il principio di proporzionalità ai sensi di tale articolo 49, paragrafo 3, dal momento che tale autorità non ha la facoltà di modulare l’importo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione commessa.
113
In particolare, tale giudice precisa che l’autorità incaricata della registrazione non tiene conto del fatto che le informazioni inserite nel [OSCURATO:PERSONA], relative al titolare effettivo del partner del settore pubblico, sono corrette. Orbene, l’esattezza di tali informazioni costituisce una circostanza rilevante al momento dell’irrogazione dell’ammenda da parte di tale autorità. Infatti, in un’ipotesi del genere, siffatte informazioni consentono agli enti del settore pubblico di disporre, in modo affidabile, di tutti i dati pertinenti relativi all’operatore economico che intende impegnarsi in rapporti giuridici e commerciali con tale settore, garantendo così la trasparenza nell’ambito di tali rapporti e, pertanto, garantendo la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla legge sul [OSCURATO:PERSONA].
114
In terzo luogo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 6, di tale legge, nell’imporre un’ammenda, l’autorità di registrazione tiene conto, in particolare, della natura, della gravità, delle modalità e delle conseguenze della violazione. Ciò premesso, il giudice del rinvio precisa che tale disposizione si applica, in pratica, solo nell’ipotesi in cui il vantaggio economico ottenuto dal partner del settore pubblico non possa essere quantificato, cosicché l’importo dell’ammenda deve allora essere valutato alla luce dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), seconda parte di frase, della legge relativa al [OSCURATO:PERSONA].
115
Pertanto, sebbene l’applicazione, in un’ipotesi del genere, dell’articolo 13, paragrafo 6, di tale legge possa rispettare il requisito di proporzionalità previsto all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], spetta al giudice del rinvio assicurarsi che, nel caso di specie, qualora ritenga che l’autorità incaricata della registrazione abbia correttamente inflitto le ammende di cui trattasi nel procedimento principale sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), seconda parte di frase, di detta legge, tale autorità abbia preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, conformemente a detto articolo 13, paragrafo 6.
116
In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda le altre conseguenze sfavorevoli che la legge sul [OSCURATO:PERSONA] prevede per la società sanzionata, il giudice del rinvio indica, da un lato, che, una volta che l’ammenda inflitta è divenuta definitiva, l’ente del settore pubblico può, in forza dell’articolo 15 di tale legge, risolvere qualsiasi contratto con il partner del settore pubblico. È vero, a tal riguardo, che una siffatta risoluzione può comportare conseguenze potenzialmente considerevoli per l’operatore economico interessato. Tuttavia, al fine di verificare il rispetto dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che spetta all’ente del settore pubblico, e non all’autorità incaricata della registrazione, che infligge l’ammenda, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale legge, tener conto della gravità delle conseguenze di una siffatta risoluzione alla luce di tutte le altre circostanze pertinenti del caso di specie.
117
Dall’altro lato, il giudice del rinvio ritiene problematico, alla luce del rispetto dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della legge sul [OSCURATO:PERSONA], questa stessa autorità proceda alla cancellazione del partner del settore pubblico dal [OSCURATO:PERSONA] quando ha inflitto un’ammenda, divenuta definitiva, in particolare, per violazione del divieto enunciato all’articolo 19 di tale legge, e che tale ammenda non sia stata pagata entro il termine fissato dal giudice competente.
118
A tal riguardo, occorre sottolineare che, al momento dell’irrogazione dell’ammenda, l’autorità incaricata della registrazione non è in grado di determinare se il partner del settore pubblico si asterrà dal pagare tale ammenda, di modo che quest’ultimo sarà cancellato dal [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], non si può esigere che la legge sul [OSCURATO:PERSONA] imponga a tale autorità di tener conto di una siffatta eventualità in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda.
119
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che infligge, in modo automatico, a una società che ha violato tale normativa, un’ammenda corrispondente all’importo del vantaggio economico che quest’ultima ha ottenuto nell’ambito dei suoi rapporti con il settore pubblico, senza che l’autorità competente possa prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell’importo di tale ammenda, qualsiasi circostanza attinente alla violazione dell’obbligo di cui trattasi. Per contro, l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l’irrogazione di un’ammenda nei limiti di una forcella che comporta un importo minimo e massimo, purché l’autorità competente tenga conto, in particolare, della natura, della gravità, nonché delle modalità e delle conseguenze della violazione dell’obbligo di cui trattasi.
Sulle spese
120
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che al soggetto autorizzato ad iscrivere una società in un registro dei partner del settore pubblico sia preclusa la possibilità di effettuare una siffatta iscrizione qualora il rapporto che esso intrattiene con il partner del settore pubblico sia tale da rimettere in discussione la sua imparzialità, in particolare a causa di legami personali o patrimoniali che lo uniscono a tale partner del settore pubblico, senza che siano precisati altri criteri che consentano di valutare tale imparzialità e sebbene il mancato rispetto di tale requisito di imparzialità conduca all’irrogazione di una sanzione di natura penale, purché, alla luce del tenore letterale di tale normativa nazionale nonché della sua interpretazione sulla base dei metodi ordinari di interpretazione del diritto da parte dei giudici nazionali competenti, tale soggetto autorizzato e detto partner del settore pubblico siano in grado di determinare, in maniera sufficientemente chiara e precisa, quali atti e omissioni possano far sorgere la loro responsabilità penale.
2)
L’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, in caso di inosservanza del requisito di imparzialità incombente al soggetto autorizzato a iscrivere una società nel registro dei partner del settore pubblico, si limita a prevedere l’irrogazione a tale società di un’ammenda corrispondente all’importo del vantaggio economico che essa ha ottenuto nell’ambito dei suoi rapporti con il settore pubblico, senza precisare i parametri che consentono di determinare tale vantaggio, purché tali parametri possano derivare da un metodo di interpretazione giuridica ordinario, applicato dai giudici nazionali competenti, in modo che la suddetta società sia in grado di determinare, in maniera sufficientemente chiara e precisa, le sanzioni a cui va incontro in caso di violazione di tale normativa.
3)
L’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che infligge, in modo automatico, a una società che ha violato tale normativa, un’ammenda corrispondente all’importo del vantaggio economico che quest’ultima ha ottenuto nell’ambito dei suoi rapporti con il settore pubblico, senza che l’autorità competente possa prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell’importo di tale ammenda, qualsiasi circostanza attinente alla violazione dell’obbligo di cui trattasi. Per contro, l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l’irrogazione di un’ammenda nei limiti di una forcella che comporta un importo minimo e massimo, purché l’autorità competente tenga conto, in particolare, della natura, della gravità, nonché delle modalità e delle conseguenze della violazione dell’obbligo di cui trattasi.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo slovacco.