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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 20234/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per il [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per il [OSCURATO:PERSONA] l'inammisibilità del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con decisione del 23 marzo 2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 10 aprile 2018, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 10 di reclusione ed € 54.000,00 di multa relativamente ai reati in materia di stupefacenti contestatigli in rubrica (ad eccezione delle condotte di cessione a [OSCURATO:PERSONA] e a Zurolo di cui al capo 2, della cessione a Zurolo di cui al capo 4, della cessione a [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2006 indicate nel capo 19 e dei fatti di cui ai capi 28 e 30, per i quali il Tribunale aveva assolto il ricorrente); rideterminava, inoltre la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio (capi 9, 14, 44 e 45 dell'imputazione - art. 81, 110 cod. pen. e 73, T.U. stup.) e quelli già giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Milano del 14 dicembre 2006, irrevocabile il 22 dicembre 2006, in complessivi anni 5 di reclusione ed € 32.000,00 di multa.

2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo con due ricorsi uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e altro dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - integrato da successiva memoria con motivi nuovi -), deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. [OSCURATO:PERSONA].

Violazione di legge (art. 73, quinto comma, T.U. stup.) e vizio della motivazione.

Con l'appello il ricorrente aveva chiesto la qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup.; La Corte d'appello ha escluso tale qualificazione sulla base della vastità del traffico di sostanze stupefacenti nel cui ambito era inserito il ricorrente.

Tale i motivazione risulta illogica in quanto è ovvio che lo spacciatore deve avere a sua volta dei fornitori.

Tripodi spacciava piccole quantità di droga, in sostanza 25 bustine da 0,60 grammi lordi di cocaina, appena qualche grammo.

Anche per l'individuazione del reato più grave La Corte d'appello commette errori nella motivazione.

La sentenza n. 2140 del G.I.P. di Milano del 4 dicembre 2006 irrogava la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione oltre alla multa, per ipotesi di quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. - per 72,40 grammi di cocaina oltre ad hashish -; il fatto giudicato con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, in relazione alla quantità di sostanza stupefacente e per la presenza di un magazzino, dove era custodita la droga, doveva ritenersi sicuramente il reato più grave.

Per i fatti di cui ai capi 9, 44 e 45 dell'imputazione la Corte territoriale avrebbe dovuto, quindi, motivare sulla insussistenza dell'ipotesi della minore gravità, in considerazione del minimo dato quantitativo dello stupefacente trattato.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Si trattano congiuntamente i due ricorsi, come integrati dalla memoria, per la presenza di aspetti comuni.

Violazione di legge (art. 429 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione relativamente alla genericità, imprecisione e duplicazione delle imputazioni.

La difesa aveva eccepito sin dal primo grado di giudizio l'indeterminatezza delle imputazioni, le stesse non descrivevano il fatto con precisione e chiarezza, il tempo del commesso delitto e la quantità della sostanza stupefacente ceduta, con l'individuazione degli acquirenti.

Le contestazioni dei tempi dei commessi reati risultano molto vaghe, individuano periodi lunghi, di più mesi.

Il capo 4 della rubrica contiene un lasso di almeno sei mesi e quasi tutti gli altri capi di imputazione potrebbero rientrare nella contestazione del capo

4. I nominativi degli acquirenti si ripetono nei diversi capi di imputazione; alto è il pericolo della duplicazione delle condanne.

La Corte di appello ha omesso di motivare su queste specifiche considerazioni dell'impugnazione.

Nessuna verifica concreta è stata effettuata. 3.

1. Violazione di legge (art. 268 bis e 269 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione relativamente alle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche.

Alla difesa non è stato consentito l'accesso alle registrazioni, i supporti audio non assicuravano la verifica sul contenuto delle tracce registrate.

Per la Corte di appello la trascrizione, con perizia, delle intercettazioni esclude qualsiasi invalidità delle intercettazioni (le tracce audio sarebbero state ascoltate dal perito).

La prova è relativa al supporto e non già alle trascrizioni del perito. 3.

2. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 192 e 546 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione.

La Corte di appello ha reso una sentenza carente nella motivazione per tutti i capi di imputazione, senza operare alcuna distinzione tra i singoli fatti contestati, e senza ponderare per ciascuno di essi la sussistenza o meno delle relative necessarie prove specifiche a sostegno.

La responsabilità è stata affermata solo in relazione alla testimonianza dell'operatore di P.G. (Cuccuru).

La sentenza di appello trascrive pedissequamente la decisione di primo grado e acriticamente ne condivide il contenuto senza dare risposta ai motivi di impugnazione.

Conseguentemente, la motivazione deve ritenersi apparente.

La sentenza non indica quali sarebbero i precisi riscontri rinvenibili dal materiale di indagine.

I singoli capi di imputazione finiscono per perdere la loro autonomia e vengono ricompresi in un unico calderone, al fine dì essere sottoposti ad una valutazione generale, sommaria.

Infatti, molti episodi di piccolo spaccio sono ripetuti in più capi di imputazione; ad esempio, per le contestazioni del capo 20 dell'imputazione gli episodi potrebbero essere ricompresi nel capo

18. Resta, comunque, l'assoluta incertezza relativamente a numerosi episodi, in assenza di servizi di osservazione e controllo della P.G., e di analisi puntuale delle intercettazioni. 3.

3. Violazione di legge (art. 73, quinto comma, T.U. stup.) e vizio della motivazione.

Tutti gli episodi commessi dal ricorrente avevano ad oggetto piccolissime quantità di stupefacenti, episodi c.d. di piccolo spaccio, pochi grammi di sostanza.

Per gli altri coimputati (Bianca, Ciliberti, D'Ambrosio, Sergi, Valiante, Dipaola e Zurolo) il Tribunale qualificava i fatti nel quinto comma dell'art. 73 citato.

Per il ricorrente la minore gravità è stata esclusa in considerazione dell'entità e della vastità del traffico di sostanza stupefacente e della condotta nel suo quadro d'insieme, collegata alla malavita organizzata.

In nessun dato probatorio emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di acquistare la sostanza stupefacente da soggetti legati alla malavita organizzata.

Egli cessava la sua condotta illecita sin dal 2006 a seguito di una regolare attività lavorativa e al positivo percorso riabilitativo intrapreso ex art. 94, T.U. stup., tanto che gli venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

La sentenza omette di valutare tutti gli indici di valutazione per la minore gravità, il dato quantitativo, il luogo dei commessi delitti, limitato al piccolo paese di residenza del ricorrente, il ristretto arco temporale (pochi mesi del 2006) ecc.

La Corte di appello esclude la minore gravità solo sulla considerazione che lo spaccio non fosse occasionale, ma organizzato.

In sostanza la sentenza esclude la qualificazione dei fatti nel quinto comma solo per la personalità del ricorrente, non valutando, invece, le modalità oggettive della condotta (mezzi, modalità, qualità e quantità della droga ecc.).

Anche per il capo 9 dell'imputazione, ritenuto il reato più grave, la Corte d'appello ha errato nel non qualificarlo nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. 3.

4. Violazione di legge (art. 192 e 546 cod. proc. pen.; art. 73 T.U. stup.) e vizio della motivazione per i capi 31, 33 e 35 dell'imputazione.

In considerazione dell'unicità dei fatti reato la diversità di trattamento con gli altri imputati, che si sono visti riconoscere il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup. risulta illogica e, comunque, non motivata.

Il medesimo fatto storico non può essere qualificato diversamente nei confronti di alcuni concorrenti (nel primo comma dell'art. 73) e contemporaneamente ricondotto alla minore gravità per altri concorrenti (quinto comma dell'art. 73), stante l'unicità del reato nel quale si concorre che non può quindi atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti (Cassazione Sez. 4, n. 34413 del 2019). 3.

5. Mancanza della motivazione (capi 19, 31, 33, 35 e 43 dell'imputazione).

La sentenza di primo grado non motiva sugli episodi di cui ai capi 35 e 43 dell'imputazione.

In sede di appello si era censurata la mancanza assoluta della motivazione del Tribunale, e la Corte di appello ha omesso, a sua volta, di motivare sulla responsabilità per gli episodi dei capi 35 e 43, pur prendendo atto della specifica impugnazione sul punto.

Per il capo 19 deve evidenziarsi la sua sovrapponibilità con il capo 28 della rubrica.

Nessuna motivazione della sentenza di appello su questa doglianza specifica dell'impugnazione.

Il giudizio di condanna nei confronti del ricorrente per i suddetti capi è privo, quindi, di qualsivoglia motivazione, nelle due decisioni di merito. 3.

6. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 192 e 546 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione (capo 19 dell'imputazione).

Per l'episodio del 5 giugno 2006, per 100 grammi di cocaina, le sole intercettazioni (intercettazione del 5 luglio 2006 delle ore 12,10) non fornivano la prova del contributo causale al fatto del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente dell'avvenuta consegna della droga; in assenza di ulteriori elementi la mera comunicazione della consegna non poteva rappresentare elemento di prova del concorso.

Al massimo potrebbe configurarsi una connivenza non punibile. 3.

7. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 192 e 546 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione (capo 15, 18 e 20 dell'imputazione).

Con riferimento alle condotte contestate al capo 20 dell'imputazione sì prospettava nell'appello una duplicazione dell'imputazione (contenuta anche nei capi 18 e 19).

Ciò emerge dalla semplice lettura delle imputazioni: Il capo 20 fa riferimento all'episodio di cessione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del giorno 26 maggio 2006; Il capo 18 fa riferimento a più episodi di cessione, comprendendo anche quelli a Cappellini e Disiro avvenuti in epoca compresa tra il 24 maggio 2006 e il 12 giugno 2006; il capo 19 fa riferimento a più episodi di cessione comprendendo anche quelli a Cappellini e Disiro avvenuti in epoca compresa tra il 25 maggio 2006 e il 13 settembre 2006.

Le contestazioni, quindi, risultano evidentemente sovrapponibili.

Sussiste, pertanto, una duplicazione delle condanne.

Per il capo 15 e 18 dell'imputazione non sussiste, comunque, la prova del concorso del ricorrente nelle condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] ed altri. [OSCURATO:PERSONA] era una presenza del tutto inerte e passiva, come quella della Possenti (che era, invece, assolta per connivenza non punibile). 3.

8. Violazione di legge (art. 81, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Risulta illegittimo l'aumento per la continuazione irrogato al ricorrente.

La Corte di appello ha confermato la pena di mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per ogni reato posto in continuazione.

Nell'appello si era sostenuto che l'aumento per la continuazione avrebbe dovuto essere di soli 15 giorni di reclusione per ogni episodio, trattandosi di piccolo spaccio.

Su questi aspetti la sentenza è carente di motivazione.t Il reato più grave è stato ritenuto quello del capo 19 dell'imputazione, e il ricorrente è stato ritenuto responsabile in totale per 17 reati.

L'aumento per la continuazione doveva applicarsi solo ed esclusivamente su 16 reati e non su 17, in quanto il capo 19 è stato ritenuto il reato base, quello più grave.

La pena complessiva, pertanto, avrebbe dovuto essere pari ad anni 2 e 8 mesi di reclusione e 32.000,00 euro di multa e non di anni 2 e mesi 10 di reclusione e 34.000,00 di multa.

Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile e lo stesso deve condannarsi al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato limitatamente ai capi 18, 19 e 20 dell'imputazione e sul punto la sentenza deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano; nel resto il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in quanto manifestamente infondato e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). 91a-r-ti • ..

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).

In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

4. Relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo solo alla qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. (motivo comune all'altro ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - e in conseguenza si trattano unitariamente) si deve rilevare come la sentenza impugnata, unitamente alla decisione di primo grado adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'entità e la vastità del traffico di sostanza stupefacente nel cui ambito erano inseriti i due imputati "sicchè si è ben lungi dal ravvisare fattispecie riconducibili a cessioni occasionali e di scarsa entità, dovendosi valutare la condotta dell'appellante nel suo quadro di insieme e dunque risultando la stessa pacificamente ascrivibile a quella di un livello mediamente organizzato ed in contatto con personaggi di considerevole spessore nel traffico di , stupefacenti collegato alla malavita organizzata - ndrangheta calabrese -".

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

La questione posta dai ricorrenti sulla qualificazione dei fatti nel quinto comma, in quanto per alcuni fatti altri coimputati in concorso hanno beneficiato della qualificazione di minore gravità (con il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 34413 del 2019) è manifestamente infondata.

Lo stesso fatto può essere diversamente qualificato qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo, come esattamente ritenuto nel caso in giudizio: "In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della ipotesi di lieve entità per il venditore della sostanza perché, a differenza del compratore, aveva contatti stabili e continuativi con i grandi canali di approvvigionamento)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 16598 del 20/02/2020 Ud., dep. 03/06/2020, Rv. 278945 - 01; vedi anche Sez. 6 - , Sentenza n. 2157 del 09/11/2018 Ud., dep. 17/01/2019, Rv. 274961 - 0; in senso parzialmente diverso vedi Sez. 4 - , Sentenza n. 30233 del 07/07/2021 Ud., dep. 03/08/2021, Rv. 281836 - 0).

Quello che rileva non è il dato oggettivo, o solo oggettivo della fattispecie - la quantità di stupefacente trattato, nella singola operazione di detenzione o di cessione -, ma anche i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione che sono diverse da soggetto a soggetto.

Sul punto deve ancora seguirsi la giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede per la qualificazione dei fatti nel quinto comma "una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" (Sez.

U - , Sentenza n. 51063 del 27/09/2018 Ud., dep. 09/11/2018, Rv. 274076 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Ud., dep. 05/10/2010, Rv. 247911 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud., dep. 21/09/2000, Rv. 216668 - 01).

Del resto, i ricorrenti non evidenziano in modo specifico i motivi della considerazione, per gli altri coimputati, della qualificazione nel quinto comma, risolvendosi la prospettazione solo teorica, senza mettere in grado questa Corte di Cassazione di poter valutare la decisione (in relazione ad una contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata) su una violazione di legge; violazione di legge che non sussiste in modo automatico proprio per le decisioni richiamate delle Sezioni unite che richiedono una valutazione complessiva di tutti gli indici: i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione.

Mezzi, modalità e circostanze dell'azione si configurano, certamente, in maniera diversa per i concorrenti nel reato.

Nel caso in giudizio, infatti, la sentenza impugnata ha rilevato, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, che i due ricorrenti gestivano "ciascuno per conto proprio, e talvolta in collegamento tra loro, una vera e propria piazza di spaccio, a livello intermedio rispetto ai grossi trafficanti della zona (Corsico, [OSCURATO:PERSONA] e Buccinasco)".

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato per i capi 18, 19 e 20 dell'imputazione in quanto nonostante specifici motivi di appello sulla duplicazione delle condotte nei capi di imputazione (stessa data e stessi acquirenti) la Corte di appello non motiva.

L'omessa motivazione comporta l'annullamento della sentenza limitatamente a tali capi di imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Irrevocabile l'accertamento della responsabilità per le altre imputazioni, art. 624, secondo comma, cod. proc. pen. 6.

Il ricorso nel resto risulta inammissibile.

Relativamente alle intercettazioni il ricorso è generico in quanto il ricorrente si lamenta di un mancato accesso alle intercettazioni, ma non specifica le sue eventuali domande di accesso.

Inoltre, la Corte di appello rileva la trascrizione delle stesse con perizia in dibattimento, nel contraddittorio delle parti.

Nessuna critica alle operazioni peritali e al contenuto delle intercettazioni risulta proposta sia in sede di perizia e sia nel ricorso in cassazione.

La sentenza rileva anche che l'utenza telefonica intercettata era quella dell'abitazione del ricorrente, e con i servizi di osservazione e pedinamento la P.G. individuava un'altra utenza in suo uso.

7. Generici ed in fatto i motivi sulla responsabilità, la Corte di appello adeguatamente motiva (anche con il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, in doppia conforme) sulla specificità delle imputazioni che contengono le modalità delle condotte, i luoghi di commissione e i soggetti coinvolti nelle cessioni.

Dalle intercettazioni e dai servizi di P.G. (OCP) emergeva la frequente attività di spaccio del ricorrente per singole cessioni.

Dalle intercettazioni sulla Panda in uso al [OSCURATO:PERSONA] emergevano le cessioni ("che talvolta avvenivano in itinere") della coppia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le condotte sono ricostruite imputazione per imputazione dal Tribunale e dalla Corte di appello (in doppia conforme) con richiamo delle intercettazioni, dei sequestri e dei servizi di osservazione della P.G.

Il ricorso, pertanto, richiede una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. 7.

1. Per i capi 35 e 43 commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la motivazione sulla responsabilità è esplicata nelle valutazioni della sentenza del Tribunale relative ai coimputati, con precisi riferimenti alle prove, anche, nei confronti del ricorrente.

Sergi sostituiva [OSCURATO:PERSONA] nelle cessioni quando necessario come emergente dalle numerose intercettazioni analizzate dalla sentenza. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza perviene ad una sua assoluzione in quanto manca la prova nei suoi confronti delle cessioni, risultando solo una telefonata per l'acquisto della droga.

Invece per [OSCURATO:PERSONA] sussistono intercettazioni sulle cessioni, ivi compresa quella allo stesso Zurolo ("E difatti nella telefonata delle ore 18,01 progr.

Nr 4689 [OSCURATO:PERSONA] avvertiva Zurolo di essere riuscito a reperire lo stupefacente e alla richiesta dell'amico di tenere in considerazione anche le sue esigenze L.] lo rassicurò di avere già provveduto a lui e che a breve si sarebbero visti"). 7.

2. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono evidentemente assorbiti dall'annullamento della sentenza per i capi 18, 19 e 20; il trattamento sanzionatorio sarà rivisto in esito al giudizio di rinvio.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

La sentenza deve, invece, annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, limitatamente ai capi 18, 19 e 20, per [OSCURATO:PERSONA]; inammissibile il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi 18), 19) e 20)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per il [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per il [OSCURATO:PERSONA] l'inammisibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con decisione del 23 marzo 2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 10 aprile 2018, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 10 di reclusione ed € 54.000,00 di multa relativamente ai reati in materia di stupefacenti contestatigli in rubrica (ad eccezione delle condotte di cessione a [OSCURATO:PERSONA] e a Zurolo di cui al capo 2, della cessione a Zurolo di cui al capo 4, della cessione a [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2006 indicate nel capo 19 e dei fatti di cui ai capi 28 e 30, per i quali il Tribunale aveva assolto il ricorrente); rideterminava, inoltre la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio (capi 9, 14, 44 e 45 dell'imputazione - art. 81, 110 cod. pen. e 73, T.U. stup.) e quelli già giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Milano del 14 dicembre 2006, irrevocabile il 22 dicembre 2006, in complessivi anni 5 di reclusione ed € 32.000,00 di multa. 2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo con due ricorsi uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e altro dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - integrato da successiva memoria con motivi nuovi -), deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge (art. 73, quinto comma, T.U. stup.) e vizio della motivazione. Con l'appello il ricorrente aveva chiesto la qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup.; La Corte d'appello ha escluso tale qualificazione sulla base della vastità del traffico di sostanze stupefacenti nel cui ambito era inserito il ricorrente. Tale i motivazione risulta illogica in quanto è ovvio che lo spacciatore deve avere a sua volta dei fornitori. Tripodi spacciava piccole quantità di droga, in sostanza 25 bustine da 0,60 grammi lordi di cocaina, appena qualche grammo. Anche per l'individuazione del reato più grave La Corte d'appello commette errori nella motivazione. La sentenza n. 2140 del G.I.P. di Milano del 4 dicembre 2006 irrogava la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione oltre alla multa, per ipotesi di quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. - per 72,40 grammi di cocaina oltre ad hashish -; il fatto giudicato con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, in relazione alla quantità di sostanza stupefacente e per la presenza di un magazzino, dove era custodita la droga, doveva ritenersi sicuramente il reato più grave. Per i fatti di cui ai capi 9, 44 e 45 dell'imputazione la Corte territoriale avrebbe dovuto, quindi, motivare sulla insussistenza dell'ipotesi della minore gravità, in considerazione del minimo dato quantitativo dello stupefacente trattato. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Si trattano congiuntamente i due ricorsi, come integrati dalla memoria, per la presenza di aspetti comuni. Violazione di legge (art. 429 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione relativamente alla genericità, imprecisione e duplicazione delle imputazioni. La difesa aveva eccepito sin dal primo grado di giudizio l'indeterminatezza delle imputazioni, le stesse non descrivevano il fatto con precisione e chiarezza, il tempo del commesso delitto e la quantità della sostanza stupefacente ceduta, con l'individuazione degli acquirenti. Le contestazioni dei tempi dei commessi reati risultano molto vaghe, individuano periodi lunghi, di più mesi. Il capo 4 della rubrica contiene un lasso di almeno sei mesi e quasi tutti gli altri capi di imputazione potrebbero rientrare nella contestazione del capo 4. I nominativi degli acquirenti si ripetono nei diversi capi di imputazione; alto è il pericolo della duplicazione delle condanne. La Corte di appello ha omesso di motivare su queste specifiche considerazioni dell'impugnazione. Nessuna verifica concreta è stata effettuata. 3. 1. Violazione di legge (art. 268 bis e 269 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione relativamente alle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche. Alla difesa non è stato consentito l'accesso alle registrazioni, i supporti audio non assicuravano la verifica sul contenuto delle tracce registrate. Per la Corte di appello la trascrizione, con perizia, delle intercettazioni esclude qualsiasi invalidità delle intercettazioni (le tracce audio sarebbero state ascoltate dal perito). La prova è relativa al supporto e non già alle trascrizioni del perito. 3. 2. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 192 e 546 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione. La Corte di appello ha reso una sentenza carente nella motivazione per tutti i capi di imputazione, senza operare alcuna distinzione tra i singoli fatti contestati, e senza ponderare per ciascuno di essi la sussistenza o meno delle relative necessarie prove specifiche a sostegno. La responsabilità è stata affermata solo in relazione alla testimonianza dell'operatore di P.G. (Cuccuru). La sentenza di appello trascrive pedissequamente la decisione di primo grado e acriticamente ne condivide il contenuto senza dare risposta ai motivi di impugnazione. Conseguentemente, la motivazione deve ritenersi apparente. La sentenza non indica quali sarebbero i precisi riscontri rinvenibili dal materiale di indagine. I singoli capi di imputazione finiscono per perdere la loro autonomia e vengono ricompresi in un unico calderone, al fine dì essere sottoposti ad una valutazione generale, sommaria. Infatti, molti episodi di piccolo spaccio sono ripetuti in più capi di imputazione; ad esempio, per le contestazioni del capo 20 dell'imputazione gli episodi potrebbero essere ricompresi nel capo 18. Resta, comunque, l'assoluta incertezza relativamente a numerosi episodi, in assenza di servizi di osservazione e controllo della P.G., e di analisi puntuale delle intercettazioni. 3. 3. Violazione di legge (art. 73, quinto comma, T.U. stup.) e vizio della motivazione. Tutti gli episodi commessi dal ricorrente avevano ad oggetto piccolissime quantità di stupefacenti, episodi c.d. di piccolo spaccio, pochi grammi di sostanza. Per gli altri coimputati (Bianca, Ciliberti, D'Ambrosio, Sergi, Valiante, Dipaola e Zurolo) il Tribunale qualificava i fatti nel quinto comma dell'art. 73 citato. Per il ricorrente la minore gravità è stata esclusa in considerazione dell'entità e della vastità del traffico di sostanza stupefacente e della condotta nel suo quadro d'insieme, collegata alla malavita organizzata. In nessun dato probatorio emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di acquistare la sostanza stupefacente da soggetti legati alla malavita organizzata. Egli cessava la sua condotta illecita sin dal 2006 a seguito di una regolare attività lavorativa e al positivo percorso riabilitativo intrapreso ex art. 94, T.U. stup., tanto che gli venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche. La sentenza omette di valutare tutti gli indici di valutazione per la minore gravità, il dato quantitativo, il luogo dei commessi delitti, limitato al piccolo paese di residenza del ricorrente, il ristretto arco temporale (pochi mesi del 2006) ecc. La Corte di appello esclude la minore gravità solo sulla considerazione che lo spaccio non fosse occasionale, ma organizzato. In sostanza la sentenza esclude la qualificazione dei fatti nel quinto comma solo per la personalità del ricorrente, non valutando, invece, le modalità oggettive della condotta (mezzi, modalità, qualità e quantità della droga ecc.). Anche per il capo 9 dell'imputazione, ritenuto il reato più grave, la Corte d'appello ha errato nel non qualificarlo nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. 3. 4. Violazione di legge (art. 192 e 546 cod. proc. pen.; art. 73 T.U. stup.) e vizio della motivazione per i capi 31, 33 e 35 dell'imputazione. In considerazione dell'unicità dei fatti reato la diversità di trattamento con gli altri imputati, che si sono visti riconoscere il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup. risulta illogica e, comunque, non motivata. Il medesimo fatto storico non può essere qualificato diversamente nei confronti di alcuni concorrenti (nel primo comma dell'art. 73) e contemporaneamente ricondotto alla minore gravità per altri concorrenti (quinto comma dell'art. 73), stante l'unicità del reato nel quale si concorre che non può quindi atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti (Cassazione Sez. 4, n. 34413 del 2019). 3. 5. Mancanza della motivazione (capi 19, 31, 33, 35 e 43 dell'imputazione). La sentenza di primo grado non motiva sugli episodi di cui ai capi 35 e 43 dell'imputazione. In sede di appello si era censurata la mancanza assoluta della motivazione del Tribunale, e la Corte di appello ha omesso, a sua volta, di motivare sulla responsabilità per gli episodi dei capi 35 e 43, pur prendendo atto della specifica impugnazione sul punto. Per il capo 19 deve evidenziarsi la sua sovrapponibilità con il capo 28 della rubrica. Nessuna motivazione della sentenza di appello su questa doglianza specifica dell'impugnazione. Il giudizio di condanna nei confronti del ricorrente per i suddetti capi è privo, quindi, di qualsivoglia motivazione, nelle due decisioni di merito. 3. 6. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 192 e 546 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione (capo 19 dell'imputazione). Per l'episodio del 5 giugno 2006, per 100 grammi di cocaina, le sole intercettazioni (intercettazione del 5 luglio 2006 delle ore 12,10) non fornivano la prova del contributo causale al fatto del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente dell'avvenuta consegna della droga; in assenza di ulteriori elementi la mera comunicazione della consegna non poteva rappresentare elemento di prova del concorso. Al massimo potrebbe configurarsi una connivenza non punibile. 3. 7. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 192 e 546 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione (capo 15, 18 e 20 dell'imputazione). Con riferimento alle condotte contestate al capo 20 dell'imputazione sì prospettava nell'appello una duplicazione dell'imputazione (contenuta anche nei capi 18 e 19). Ciò emerge dalla semplice lettura delle imputazioni: Il capo 20 fa riferimento all'episodio di cessione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del giorno 26 maggio 2006; Il capo 18 fa riferimento a più episodi di cessione, comprendendo anche quelli a Cappellini e Disiro avvenuti in epoca compresa tra il 24 maggio 2006 e il 12 giugno 2006; il capo 19 fa riferimento a più episodi di cessione comprendendo anche quelli a Cappellini e Disiro avvenuti in epoca compresa tra il 25 maggio 2006 e il 13 settembre 2006. Le contestazioni, quindi, risultano evidentemente sovrapponibili. Sussiste, pertanto, una duplicazione delle condanne. Per il capo 15 e 18 dell'imputazione non sussiste, comunque, la prova del concorso del ricorrente nelle condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] ed altri. [OSCURATO:PERSONA] era una presenza del tutto inerte e passiva, come quella della Possenti (che era, invece, assolta per connivenza non punibile). 3. 8. Violazione di legge (art. 81, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Risulta illegittimo l'aumento per la continuazione irrogato al ricorrente. La Corte di appello ha confermato la pena di mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per ogni reato posto in continuazione. Nell'appello si era sostenuto che l'aumento per la continuazione avrebbe dovuto essere di soli 15 giorni di reclusione per ogni episodio, trattandosi di piccolo spaccio. Su questi aspetti la sentenza è carente di motivazione.t Il reato più grave è stato ritenuto quello del capo 19 dell'imputazione, e il ricorrente è stato ritenuto responsabile in totale per 17 reati. L'aumento per la continuazione doveva applicarsi solo ed esclusivamente su 16 reati e non su 17, in quanto il capo 19 è stato ritenuto il reato base, quello più grave. La pena complessiva, pertanto, avrebbe dovuto essere pari ad anni 2 e 8 mesi di reclusione e 32.000,00 euro di multa e non di anni 2 e mesi 10 di reclusione e 34.000,00 di multa. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile e lo stesso deve condannarsi al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato limitatamente ai capi 18, 19 e 20 dell'imputazione e sul punto la sentenza deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano; nel resto il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in quanto manifestamente infondato e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). 91a-r-ti • .. In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 4. Relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo solo alla qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. (motivo comune all'altro ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - e in conseguenza si trattano unitariamente) si deve rilevare come la sentenza impugnata, unitamente alla decisione di primo grado adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'entità e la vastità del traffico di sostanza stupefacente nel cui ambito erano inseriti i due imputati "sicchè si è ben lungi dal ravvisare fattispecie riconducibili a cessioni occasionali e di scarsa entità, dovendosi valutare la condotta dell'appellante nel suo quadro di insieme e dunque risultando la stessa pacificamente ascrivibile a quella di un livello mediamente organizzato ed in contatto con personaggi di considerevole spessore nel traffico di , stupefacenti collegato alla malavita organizzata - ndrangheta calabrese -". Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. La questione posta dai ricorrenti sulla qualificazione dei fatti nel quinto comma, in quanto per alcuni fatti altri coimputati in concorso hanno beneficiato della qualificazione di minore gravità (con il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 34413 del 2019) è manifestamente infondata. Lo stesso fatto può essere diversamente qualificato qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo, come esattamente ritenuto nel caso in giudizio: "In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della ipotesi di lieve entità per il venditore della sostanza perché, a differenza del compratore, aveva contatti stabili e continuativi con i grandi canali di approvvigionamento)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 16598 del 20/02/2020 Ud., dep. 03/06/2020, Rv. 278945 - 01; vedi anche Sez. 6 - , Sentenza n. 2157 del 09/11/2018 Ud., dep. 17/01/2019, Rv. 274961 - 0; in senso parzialmente diverso vedi Sez. 4 - , Sentenza n. 30233 del 07/07/2021 Ud., dep. 03/08/2021, Rv. 281836 - 0). Quello che rileva non è il dato oggettivo, o solo oggettivo della fattispecie - la quantità di stupefacente trattato, nella singola operazione di detenzione o di cessione -, ma anche i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione che sono diverse da soggetto a soggetto. Sul punto deve ancora seguirsi la giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede per la qualificazione dei fatti nel quinto comma "una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" (Sez. U - , Sentenza n. 51063 del 27/09/2018 Ud., dep. 09/11/2018, Rv. 274076 - 01; Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Ud., dep. 05/10/2010, Rv. 247911 - 01; Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud., dep. 21/09/2000, Rv. 216668 - 01). Del resto, i ricorrenti non evidenziano in modo specifico i motivi della considerazione, per gli altri coimputati, della qualificazione nel quinto comma, risolvendosi la prospettazione solo teorica, senza mettere in grado questa Corte di Cassazione di poter valutare la decisione (in relazione ad una contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata) su una violazione di legge; violazione di legge che non sussiste in modo automatico proprio per le decisioni richiamate delle Sezioni unite che richiedono una valutazione complessiva di tutti gli indici: i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione. Mezzi, modalità e circostanze dell'azione si configurano, certamente, in maniera diversa per i concorrenti nel reato. Nel caso in giudizio, infatti, la sentenza impugnata ha rilevato, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, che i due ricorrenti gestivano "ciascuno per conto proprio, e talvolta in collegamento tra loro, una vera e propria piazza di spaccio, a livello intermedio rispetto ai grossi trafficanti della zona (Corsico, [OSCURATO:PERSONA] e Buccinasco)". 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato per i capi 18, 19 e 20 dell'imputazione in quanto nonostante specifici motivi di appello sulla duplicazione delle condotte nei capi di imputazione (stessa data e stessi acquirenti) la Corte di appello non motiva. L'omessa motivazione comporta l'annullamento della sentenza limitatamente a tali capi di imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Irrevocabile l'accertamento della responsabilità per le altre imputazioni, art. 624, secondo comma, cod. proc. pen. 6. Il ricorso nel resto risulta inammissibile. Relativamente alle intercettazioni il ricorso è generico in quanto il ricorrente si lamenta di un mancato accesso alle intercettazioni, ma non specifica le sue eventuali domande di accesso. Inoltre, la Corte di appello rileva la trascrizione delle stesse con perizia in dibattimento, nel contraddittorio delle parti. Nessuna critica alle operazioni peritali e al contenuto delle intercettazioni risulta proposta sia in sede di perizia e sia nel ricorso in cassazione. La sentenza rileva anche che l'utenza telefonica intercettata era quella dell'abitazione del ricorrente, e con i servizi di osservazione e pedinamento la P.G. individuava un'altra utenza in suo uso. 7. Generici ed in fatto i motivi sulla responsabilità, la Corte di appello adeguatamente motiva (anche con il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, in doppia conforme) sulla specificità delle imputazioni che contengono le modalità delle condotte, i luoghi di commissione e i soggetti coinvolti nelle cessioni. Dalle intercettazioni e dai servizi di P.G. (OCP) emergeva la frequente attività di spaccio del ricorrente per singole cessioni. Dalle intercettazioni sulla Panda in uso al [OSCURATO:PERSONA] emergevano le cessioni ("che talvolta avvenivano in itinere") della coppia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le condotte sono ricostruite imputazione per imputazione dal Tribunale e dalla Corte di appello (in doppia conforme) con richiamo delle intercettazioni, dei sequestri e dei servizi di osservazione della P.G. Il ricorso, pertanto, richiede una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. 7. 1. Per i capi 35 e 43 commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la motivazione sulla responsabilità è esplicata nelle valutazioni della sentenza del Tribunale relative ai coimputati, con precisi riferimenti alle prove, anche, nei confronti del ricorrente. Sergi sostituiva [OSCURATO:PERSONA] nelle cessioni quando necessario come emergente dalle numerose intercettazioni analizzate dalla sentenza. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza perviene ad una sua assoluzione in quanto manca la prova nei suoi confronti delle cessioni, risultando solo una telefonata per l'acquisto della droga. Invece per [OSCURATO:PERSONA] sussistono intercettazioni sulle cessioni, ivi compresa quella allo stesso Zurolo ("E difatti nella telefonata delle ore 18,01 progr. Nr 4689 [OSCURATO:PERSONA] avvertiva Zurolo di essere riuscito a reperire lo stupefacente e alla richiesta dell'amico di tenere in considerazione anche le sue esigenze L.] lo rassicurò di avere già provveduto a lui e che a breve si sarebbero visti"). 7. 2. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono evidentemente assorbiti dall'annullamento della sentenza per i capi 18, 19 e 20; il trattamento sanzionatorio sarà rivisto in esito al giudizio di rinvio. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. La sentenza deve, invece, annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, limitatamente ai capi 18, 19 e 20, per [OSCURATO:PERSONA]; inammissibile il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi 18), 19) e 20)
Sentenza Cassazione n. 20234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris