CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 385, 624-bis, 493-ter cod. pen.; considerato che il primo motivo - con cui si lamenta la violazione della legge penale in relazione al mancato assorbimento del delitto di indebito utilizzo di strumenti di carta di credito e di pagamento nel delitto di furto in abitazione - è in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui il delitto di furto in abitazione avente ad oggetto una carta bancomat concorre con quello di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ragione dell'eterogeneità delle condotte sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002-03); considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, all'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato - è manifestamente infondato, non si confronta compiutamente con la motivazione e versato in fatto (reiterando irritualmente in questa sede il medesimo ordine di allegazioni disattese), in quanto la Corte distrettuale ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la contestata recidiva, facendo riferimento alla perpetrazione di reati in abitazione in costanza di detenzione domiciliare, avendo riguardo pure alle specifiche modalità del suo agire (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841 - 01) ed ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), indicando la ragione per cui ha disatteso il gravame in ordine alla confessione dell'imputato e, oltre a richiamare il divieto di legge per un più favorevole bilanciamento, rimarcando che la pena base è stata determinata nel minimo e giustificato gli aumenti per continuazione segnatamente alla luce della negativa personalità dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così