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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19770/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 2/12/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di sei mesi, venti giorni di reclusione e ottocento euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che sarebbe viziata con riguardo all'entità della pena (specie sulla misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche), ritenuta eccessiva in rapporto ai profili oggettivi e soggettivi della vicenda. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi sul punto, unico oggetto di gravame, la Corte di appello si è infatti espressa in termini congrui, fondati su obiettivi elementi e privi di illogicità manifeste; come tali, dunque, non censurabili.

5. In particolare, la sentenza ha sottolineato che il Gueye non era incensurato, avendo riportato una condanna definitiva per reato analogo a quello qui in oggetto, peraltro commesso solo un mese e mezzo dopo quest'ultimo.

Ancora, le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute nella massima portata, sul presupposto che la confessione era stata resa di fronte ad un compendio di accusa già definito, e senza alcun rilevante contributo all'accertamento del reato; dal che, la congrua conferma della pena irrogata in primo grado, peraltro in termini assai più prossimi ai minimi che ai medi edittali.

In senso contrario, infine, non possono esser valorizzati gli argomenti del ricorso, legati a considerazioni di fatto - qui non ammesse - sulla quantità di sostanza sequestrata e sul comportamento dell'imputato.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. ,1 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il orTigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente rito Mengo GastoyAndreazza D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 2/12/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di sei mesi, venti giorni di reclusione e ottocento euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che sarebbe viziata con riguardo all'entità della pena (specie sulla misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche), ritenuta eccessiva in rapporto ai profili oggettivi e soggettivi della vicenda. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Pronunciandosi sul punto, unico oggetto di gravame, la Corte di appello si è infatti espressa in termini congrui, fondati su obiettivi elementi e privi di illogicità manifeste; come tali, dunque, non censurabili. 5. In particolare, la sentenza ha sottolineato che il Gueye non era incensurato, avendo riportato una condanna definitiva per reato analogo a quello qui in oggetto, peraltro commesso solo un mese e mezzo dopo quest'ultimo. Ancora, le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute nella massima portata, sul presupposto che la confessione era stata resa di fronte ad un compendio di accusa già definito, e senza alcun rilevante contributo all'accertamento del reato; dal che, la congrua conferma della pena irrogata in primo grado, peraltro in termini assai più prossimi ai minimi che ai medi edittali. In senso contrario, infine, non possono esser valorizzati gli argomenti del ricorso, legati a considerazioni di fatto - qui non ammesse - sulla quantità di sostanza sequestrata e sul comportamento dell'imputato. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. ,1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il orTigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente rito Mengo GastoyAndreazza D
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