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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25874/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Potenza in data 9/12/2019, disponendo l'esecuzione della pena di 11 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, inflitta con la sentenza di primo grado per il reato di cui agli artt. 12 e 14, legge n. 497 del 1974, per avere portato illegalmente in luogo pubblico un revolver marca Bruno mod.

Olympic 6 mm. a salve, privo di tappo rosso con filettatura adatta ad alloggiare un innesto artigianale cilindrico, priva di matricola identificativa; fatto accertato in Tito il 7/5/2012.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Fusco, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata abbia attribuito all'imputato la qualifica di assente anziché quella di contumace, la quale avrebbe dovuto comportare l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale o della sentenza di primo grado, mai effettuata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67, nel caso in cui l'imputato, prima dell'entrata in vigore della legge in parola, sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità, seguitano ad osservarsi le disposizioni previgenti; regola che trova applicazione anche qualora la contumacia dell'imputato non irreperibile sia stata dichiarata all'udienza preliminare, a nulla rilevando l'eventuale sua successiva dichiarazione di assenza da parte del giudice del dibattimento (Sez. 1, n. 8595 del 28/1/2020, Gheorghe, Rv. 278493 - 01).

Nondimeno, qualora il giudice di primo grado, dopo avere dichiarato la contumacia, abbia successivamente rilevato l'irregolarità della citazione a giudizio dell'imputato e ne abbia disposto la rinnovazione nella vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67, trovano integrale applicazione le nuove disposizioni sull'assenza, per effetto delle quali l'imputato assente non ha diritto alla notifica J- dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 53792 del 9/11/2018, Grimani, Rv. 274248 - 01; Sez. 2, n. 21454 del 5/3/2019, Leanza, Rv. 275818 - 01).

La disciplina applicabile ratione temporis deve, dunque, essere determinata a partire da una serie di variabili processuali, la cui esatta individuazione costituisce la premessa per stabilire se debba trovare applicazione la normativa di nuovo conio o quella previgente.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che le censure formulate nell'odierno atto di impugnazione sono state articolate in maniera del tutto generica, sicché non è possibile verificarne, in alcun modo la fondatezza, proprio alla luce della diversità di disciplina applicabile a seconda che la contumacia fosse stata effettivamente dichiarata, che ciò fosse avvenuto in una specifica fase processuale o, ancora, che si fosse verificata la rinnovazione della citazione.

Tuttavia, come osservato, il ricorso ha omesso qualunque indicazione in relazione a tali profili, risultando, pertanto, insuperabilmente generico. 4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Potenza in data 9/12/2019, disponendo l'esecuzione della pena di 11 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, inflitta con la sentenza di primo grado per il reato di cui agli artt. 12 e 14, legge n. 497 del 1974, per avere portato illegalmente in luogo pubblico un revolver marca Bruno mod. Olympic 6 mm. a salve, privo di tappo rosso con filettatura adatta ad alloggiare un innesto artigianale cilindrico, priva di matricola identificativa; fatto accertato in Tito il 7/5/2012. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Fusco, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata abbia attribuito all'imputato la qualifica di assente anziché quella di contumace, la quale avrebbe dovuto comportare l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale o della sentenza di primo grado, mai effettuata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67, nel caso in cui l'imputato, prima dell'entrata in vigore della legge in parola, sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità, seguitano ad osservarsi le disposizioni previgenti; regola che trova applicazione anche qualora la contumacia dell'imputato non irreperibile sia stata dichiarata all'udienza preliminare, a nulla rilevando l'eventuale sua successiva dichiarazione di assenza da parte del giudice del dibattimento (Sez. 1, n. 8595 del 28/1/2020, Gheorghe, Rv. 278493 - 01). Nondimeno, qualora il giudice di primo grado, dopo avere dichiarato la contumacia, abbia successivamente rilevato l'irregolarità della citazione a giudizio dell'imputato e ne abbia disposto la rinnovazione nella vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67, trovano integrale applicazione le nuove disposizioni sull'assenza, per effetto delle quali l'imputato assente non ha diritto alla notifica J- dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 53792 del 9/11/2018, Grimani, Rv. 274248 - 01; Sez. 2, n. 21454 del 5/3/2019, Leanza, Rv. 275818 - 01). La disciplina applicabile ratione temporis deve, dunque, essere determinata a partire da una serie di variabili processuali, la cui esatta individuazione costituisce la premessa per stabilire se debba trovare applicazione la normativa di nuovo conio o quella previgente. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che le censure formulate nell'odierno atto di impugnazione sono state articolate in maniera del tutto generica, sicché non è possibile verificarne, in alcun modo la fondatezza, proprio alla luce della diversità di disciplina applicabile a seconda che la contumacia fosse stata effettivamente dichiarata, che ciò fosse avvenuto in una specifica fase processuale o, ancora, che si fosse verificata la rinnovazione della citazione. Tuttavia, come osservato, il ricorso ha omesso qualunque indicazione in relazione a tali profili, risultando, pertanto, insuperabilmente generico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila e
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