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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:787
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0225_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 29 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑225/21 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per carenza – Omesso avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Rigetto del ricorso per irricevibilità manifesta – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 7)

2. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE) (v. punti 15‑20) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0225_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 29 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑225/21 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per carenza – Omesso avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Rigetto del ricorso per irricevibilità manifesta – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 7) 2. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE) (v. punti 15‑20) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.
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