CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09143/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cardo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 7134/32/16, depositata il 15 luglio 2016, dellaCommissione tributaria regionale della Campania;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5199/2017Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 9143/2026Data pubblicazione 11/04/20261. – Con sentenza n. 7134/32/16, depositata il 15 luglio 2016, laCommissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appellodell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma delladecisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avvisodi liquidazione dell’Iva dovuta dalla contribuente dietro revocadell’Agevolazione usufruita per l’acquisto della prima casa diabitazione.1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- nella fattispecie, legittimamente era stata revocata l’agevolazioneusufruita dalla contribuente al momento dell’acquisto della prima casadi abitazione in quanto il successivo accordo, concluso tra le parti coneffetto risolutorio dell’acquisto (per mutuo dissenso), avevacomportato un "ritrasferimento" infraquinquennale dello stessoimmobile già acquistato, trasferimento cui non aveva fatto seguito ilriacquisto «di altro immobile da adibire a propria abitazione principale»[d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, n. 4, della tariffaallegata, parte prima];- per di più, dall’accordo solutorio che era stato conclusoconseguiva un concreto assetto negoziale che poteva ricondursi al tipodel negotium mixtum cum donatione nel quale prevaleva «il contrattodi compravendita.» in quanto «l'appellata Orlacchio ritrasferiscel'immobile acquistato alla società edile originariamente proprietariaprevia corresponsione dell'identico prezzo convenuto quattro anniprima -nel caso di specie attraverso il meccanismo dell'accollo di mutuonel frattempo stipulato dall'appellata - laddove ovviamente il valorecomplessivo e reale dell'immobile è sicuramente variato in aumento.».2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sullabase di un complesso motivo, ed ha depositato memoria.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Numero registro generale 5199/2017Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 9143/2026Data pubblicazione 11/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge conriferimento (a) al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 28, comma 2, edagli artt. 1321 e 1372 cod. civ., (b) al d.P.R. n. 131/1986, cit., artt. 20e 28, in relazione all’art. 375 cod. proc. civ., (c) alla risoluzione n. 20/E,del 14 febbraio 2014, deducendo, in sintesi, che illegittimamente ilgiudice del gravame aveva fatto conseguire la revoca dell’agevolazionein contestazione dalla retrocessione dell’unità immobiliare giàacquistata sulla base di un accordo solutorio (cd. mutuo consenso) cuinon potevano riconnettersi, per come assunto dalla stessaamministrazione nella citata risoluzione, effetti traslativi.Si assume, quindi, che la risoluzione del contratto per mutuoconsenso va correlata, quanto alla disciplina delle prestazioniconseguenti, alla disposizione di cui all’art. 28, cit., e che, in buonasostanza, il relativo effetto giuridico si risolve nella eliminazione delprecedente contratto, così che la sua conclusione non poteva esserericondotta, nella fattispecie, alla causa di revoca espressamenteprevista con riferimento al trasferimento (infraquinquennale) dellaunità immobiliare acquistata con l’agevolazione prevista per la primacasa di abitazione (Iva al 4%).2. – Il ricorso è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.3. - L’art. 1, nota II-bis, comma 4, della tariffa, parte prima,allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, dispone che, in caso «ditrasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobiliacquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso deltermine di cinque anni dalla data del loro acquisto», il contribuenteconserva detti benefici se (e solo se) «entro un anno dall'alienazionedell'immobile …. proceda all'acquisto di altro immobile da adibire apropria abitazione principale».Numero registro generale 5199/2017Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 9143/2026Data pubblicazione 11/04/2026E la Corte ha in più occasioni rilevato che, con la disposizione di cuial comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 cit., il legislatore ha disciplinatouna fattispecie diversa da quella dell'accesso alle agevolazioni (di cuial comma 1, della stessa nota II-bis), prevedendo «non unareiterazione delle agevolazioni medesime, ma un'eccezione alla regoladella decadenza da tali benefici prevista dal primo periodo dello stessocomma; eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui ilcontribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di unaltro immobile da adibire a propria abitazione principale» (Cass., 28giugno 2018, n. 17148 cui adde Cass., 22 luglio 2024, n. 20185; Cass.,8 agosto 2022, n. 24457; Cass., 16 ottobre 2020, n. 22488; Cass., 27febbraio 2020, n. 5353; v., altresì, Corte Cost., 13 febbraio 2009, n.46); ed ha rimarcato, altresì, che, ai fini della rilevanza del nuovoacquisto infrannuale (sul piano della conservazione delle agevolazionigià godute per il precedente acquisto), deve sussistere il requisito delladestinazione del nuovo immobile ad abitazione principale [insufficientela mera intenzione di detta destinazione, qual prevista dalla stessa notaII bis, comma 1, lett. a); cfr. Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353, cit.;Cass., 30 dicembre 2019, n. 34572; Cass., 13 febbraio 2017, n. 3713;Cass., 8 luglio 2016, n. 13958; Cass., 28 giugno 2016, n. 13343; Cass.,30 aprile 2015, n. 8847].3.1 – Per come ricostruito dal giudice del gravame, il contenutodell’atto negoziale in contestazione tra le parti contemplava ilritrasferimento da parte della contribuente dell’immobile «acquistatoalla società edile originariamente proprietaria previa corresponsionedell'identico prezzo convenuto quattro anni prima -nel caso di speciedall'appellata - ...».E, a detti fini, il relativo rogito notarile assolveva alla necessariaforma scritta preordinata alla sua trascrizione immobiliare.Numero registro generale 5199/2017Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 9143/2026Data pubblicazione 11/04/20263.2 – Ancora di recente la Corte ha ribadito, secondo un consolidatoe risalente orientamento interpretativo, che, in tema di imposta diregistro, la risoluzione di una precedente donazione per mutuodissenso con conseguente retrocessione dei relativi beni, integrandoun nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originarioe con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressionedi autonoma capacità contributiva e va tassato in misura proporzionale,indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ponendo allabase dell'imposizione il valore del bene nella sua oggettiva consistenzaal momento della retrocessione, secondo la regola di cui all'art. 34 deld.lgs. n. 346 del 1990.» (Cass., 17 giugno 2024, n. 16681).In detta pronuncia, in particolare, si è rimarcato che:- il «mutuo consenso risolutivo, o anche 'mutuo dissenso',presuppone che gli effetti traslativi del contratto non si siano ancoraprodotti là dove, nella diversa ipotesi …di effetti traslativi già compiutied ormai esauriti, non di mutuo dissenso deve parlarsi, quanto distipulazione tra le stesse parti di un diverso negozio avente effettiuguali e contrari al precedente (c.d. contrarius actus). E' vero che intal caso le parti raggiungono lo scopo pratico di ripristinare lo stessoassetto patrimoniale precedente al contratto risolto, ma ciò avvieneappunto in forza di una nuova ed autonoma manifestazione di volontànegoziale.»;- «Come già osservato da Cass. n. 18844/12 (con ulteriori richiami:Cass. nn. 683/66, 17503/2005, 18859/2008, 20445/11) il mutuodissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o accordorisolutore), che rientra nell'autonomia negoziale dei privati, i quali sonoliberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio aprescindere dall'esistenza o sopravvenienza di eventuali fatti impeditivio modificativi dell'originario regolamento di interessi. Con esso sidetermina, in sostanza, un caso di ritrattazione bilaterale del contrattoNumero registro generale 5199/2017Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 9143/2026Data pubblicazione 11/04/2026con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello darisolvere, sicchè esso integra un contratto del tutto nuovo ed autonomocon il quale le stesse parti estinguono un contratto precedente,liberandosi dal relativo vincolo.»;- «L'accordo risolutorio può concernere anche un contratto adeffetto reale, nel qual caso "si opera un nuovo trasferimento dellaproprietà al precedente proprietario" (Cass. n.18844/12 cit., Cass. n.8878/1990); ed è proprio per questa ragione (nuovo trasferimento)che in tale ipotesi vi è onere della forma scritta ad substantiam exart.1350 cod.civ.»;- «L'indirizzo qui accolto trova costante e coerente confermagiurisprudenziale anche con riguardo all'imposta di registro (...). Si èinfatti più volte stabilito che anche ai fini dell'imposta di registro (art.28- ndr. T.U. registro - (...) ciò che rileva nel discrimine tra imposizionein misura fissa e proporzionale (salva l'ipotesi, qui non ricorrente, diclausola risolutiva espressa insita nel contratto ovvero risultante daindividuazione nell'accordo risolutorio di un "nuovo passaggio diricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuodissenso" (Cass. n. 24506/18; 12015/20). In linea con questoindirizzo, si è inoltre evidenziato come, nel caso di mutuo dissenso, ilvenir meno degli effetti del contratto precedente non derivi dalsopravvenire di un 'vizio di funzionamento' del rapporto contrattuale,bensì dalla concorde volontà delle parti autonomamente manifestata,con il risultato che il mutuo dissenso "è un nuovo contratto, concontenuto eguale e contrario a quello originario", per gli effetti exart.28 cit. (Cass. n. 5745/18; così Cass. n. 15403/17, Cass. n. 4134/15ed altre). In questo nuovo contratto risolutore e nei suoi effetti giuridici(aventi nella specie natura retro-traslativa di un diritto reale) vapertanto individuata un'autonoma espressione di capacità contributiva,Numero registro generale 5199/2017Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 9143/2026Data pubblicazione 11/04/2026come tale tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contrattiproduttivi di tali effetti.» (v., altresì, Cass., 28 settembre 2021, n.26212, ed ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza della Corte).3.3 – In conclusione, e secondo lo stesso obiettivo contenuto delladisposizione applicata - che, come anticipato, contempla una derogaall’espressa decadenza dall’agevolazione, laddove disposto iltrasferimento infraquinquennale della proprietà del bene acquistato acondizioni agevolate, se (e solo se) «il contribuente, entro un annodall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presentearticolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propriaabitazione principale», - la retrocessione del bene che, nella fattispecie,viene in considerazione va ascritta alla clausola normativa che, comesi è ripetutamente rilevato, è volta a favorire l'accesso del risparmiopopolare alla proprietà dell'abitazione; ove, dunque, la stessa serietàdell’intento di adibire l’immobile compravenduto a propria abitazioneprincipale connota tanto lo stesso atto di acquisto a condizioniagevolate quanto, e nella sua effettività, l’atto di acquisto conseguente(entro l’anno) all’alienazione del bene operata nel quinquennionormativamente prefissato.4. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cuiconfronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;Numero registro generale 5199/2017Numero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 9143/2026Data pubblicazione 11/04/2026- condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]