CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09891/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio, consistito nel prelevare presso l'agenzia di Trapani della banca Unicredit la somma di tremilaquattrocentocinquantadue euro, confluita sul suo conto corrente, aperto presso la filiale di Palermo della banca Unicredit. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 8 e ss. cod. proc. pen., art. 648-bis cod. pen.): la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata in Palermo, tenuto conto che, da un punto di vista strettamente "contabile", le movimentazioni relative al conto del ricorrente erano avvenute presso la banca Unicredit di Palermo, nulla rilevando il fatto che la condotta di prelievo materiale fosse avvenuta presso la filiale Unicredit di Trapani; 2.2. violazione di legge (art. 47 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo: la Corte di appello avrebbe confermato la sussistenza della consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita delle somme, ritenendo integrato il dolo eventuale, senza valutare la possibilità che lo stesso fosse incorso in errore. Invero il dolo eventuale non sarebbe compatibile con la fattispecie del riciclaggio, tenuto conto che il dubbio, e la conseguente accettazione del rischio, che configurano tale condizione soggettiva, conducono allo svuotamento del principio dell'onere della prova; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: la Cassazione aveva disposto l'annullamento senza rinvio della precedente sentenza d'appello sulla base del fatto che non era stato integrato il contraddittorio, il che implicava che dovesse essere celebrato funditus un nuovo giudizio; pertanto, le dichiarazioni rese nel corso del precedente giudizio d'appello, travolto dall'annullamento, sarebbero inutilizzabili. Ciononostante la Corte territoriale ha fatto riferimento a tali dichiarazioni per giustificare la condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso che contesta l'individuazione della competenza territoriale in Trapani, dove avveniva il prelievo delle somme, piuttosto che in Palermo, dove veniva registrata contabilmente l'operazione di prelievo, è infondata. Il collegio riafferma che integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi "prelievo" o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140 - 01; Sez. 2, n. 43881 2 GR del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694 - 01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, P.g. in proc. Berruti, Rv. 249446 - 01). Nel caso in esame l'azione di "prelievo delle somme" prodromica al successivo trasferimento si è consumata in Trapani, nulla rilevando che la proiezione contabile di tale operazione fosse stata registrata presso l'Istituto di credito di Palermo. Dunque, il motivo risulta infondato. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento del "dolo eventuale" ritenuto incompatibile con il delitto di riciclaggio, non supera la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondato. E' infatti principio fermo, ed unanimemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457 - 01; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259010 - 01; ed, autorevolmente in materia di ricettazione: Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente correttamente rileva che l'annullamento del processo di secondo grado in ragione del riconoscimento di un radicale vizio processuale implica l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato raccolte nel precedente giudizio di appello (pag. 3 della sentenza impugnata). Tuttavia il riferimento a tali dichiarazioni, effettuato solo per evidenziare che le stesse risultano smentite dalle prove documentali, non si configura affatto decisivo nell'economia della motivazione. Il percorso giustificativo tracciato dalla Corte territoriale infatti resiste e sostiene il giudizio di responsabilità, anche sa non considerandole dichiarazioni in questione. Si riafferma infatti che nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata (tra le altre: Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 - 01; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, dep. 2004, Bonandrini, Rv. 226972 - 01). 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes