CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 46194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RIT E N [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bolzano, in sede di riesame, confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 22/11/2021 del pubblico ministero presso lo stesso Tribunale - emesso nell'ambito di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura - nella parte di esso relativa al sequestro di dispositivi informatici o della copia dei dati in essi rinvenuti. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Bolzano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 253 dello stesso codice. Il ricorrente lamenta che, a prescindere dall'indicazione o no, nell'impugnato decreto di sequestro, di criteri di selezione dei dati da apprendere, la polizia giudiziaria, in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, aveva operato un indiscriminato e globale sequestro di tutti i dati informatici contenuti nei dispositivi immediatamente perquisiti (mediante la contestuale creazione della copia forense) e degli altri dispositivi non immediatamente perquisiti. Il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Bolzano non ha argomentato in ordine alla circostanza che, «di fatto», la polizia giudiziaria non aveva utilizzato alcun criterio selettivo nella ricerca della prova, essendo evidente che: quanto ai dispositivi immediatamente sottoposti a perquisizione informatica, la stessa polizia giudiziaria «avrebbe dovuto subito selezionare i file pertinenti all'indagine in corso e non sequestrare globalmente tutti i dati [...] ivi contenuti»; quanto ai dispositivi non immediatamente sottoposti a perquisizione informatica, «la circostanza che sia stato possibile eseguire la perquisizione istantanea, rende irragionevole il sequestro (senza immediata perquisizione) degli [stessi], potendo anche in relazione ad essi procedersi istantaneamente alla perquisizione e selezione dei dati pertinenti». 2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 253 dello stesso codice sotto l'ulteriore profilo «della estensione temporale del sequestro». A tale proposito, il ricorrente rappresenta che, dato che era stato possibile eseguire la perquisizione immediata, con la creazione della copia forense, di alcuni dispositivi, «appare irragionevole il sequestro - senza immediata perquisizione - degli ulteriori dispositivi», nonché che il perdurare del sequestro a distanza di circa tre settimane dalla sua esecuzione - tempo decorso al momento della pronuncia del Tribunale di Bolzano - si poneva in contrasto con l'invocato art. 253 cod. proc. pen. e con i principi di proporzionalità e adeguatezza. Il ricorrente fa altresì presente che, al momento della proposizione del ricorso per cassazione, decorsi oltre due mesi dall'esecuzione del sequestro, né i dispositivi informatici né i dati sequestrati gli erano stati restituiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi - i quali, lamentando entrambi la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. e dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. 2. La Corte di cassazione ha chiarito che, pur non essendo vietato disporre un sequestro molto esteso, in particolare, anche di dispositivi elettronici, al fine di esaminare un'ampia massa di dati in essi contenuti e di estrapolare quelli necessari ai fini della prova del reato (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489-01), tuttavia il principio di proporzionalità - il quale, in quanto strumentale alla tutela dei diritti individuali anche nell'ambito processuale penale, trova piena applicazione con riguardo ai mezzi di ricerca della prova, attesa l'idoneità di questi a incidere su beni giuridici costituzionalmente tutelati (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838-01; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-01 e Rv. 279949-02) - impone che il vincolo sia ab origine commisurato, già al momento dell'adozione del mezzo di ricerca della prova, a detta esigenza di estrapolazione, sia con riguardo all'indicazione di criteri di selezione dei dati, sia temporalmente (con riferimento alla necessaria restituzione dei dispositivi elettronici, una volta effettuata la cosiddetta copia forense dei dati in essi contenuti, e della stessa copia forense, una volta effettuata la selezione dei dati che assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro) (Sez. 6, n. 6623 del 2020, cit.; Sez. 6, n. 34265 del 2020, cit.). È dunque legittimo il sequestro: sia dello stesso dispositivo informatico, quando non sia possibile procedere immediatamente alla duplicazione dei dati in esso contenuti mediante l'effettuazione della copia di essi; sia di quest'ultima, quando tale effettuazione sia stata, invece, possibile. Tuttavia, il contemperamento delle opposte esigenze probatorie dell'autorità inquirente e di riservatezza del privato (la questione in esame attiene, in effetti, al rapporto tra l'interesse pubblico alla sicurezza e quello privato alla riservatezza) impone che l'autorità giudiziaria debba immediatamente restituire le cose sottoposte al vincolo del sequestro non appena sarà decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti legittimamente in corso, cioè il tempo ragionevolmente necessario per selezionare i dati effettivamente pertinenti al reato per cui si procede, in quanto necessari ai fini della prova dello stesso. Decorso tale tempo, l'autorità giudiziaria dovrà immediatamente procedere alla restituzione non solo del dispositivo informatico (eventualmente) appreso (cioè del "contenitore" dei dati), non appena effettuata la copia dei dati in esso contenuti, ma anche della cosiddetta copia integrale di tali dati, atteso che questa - come è stato efficacemente detto (Sez. 6, n. 34265 del 2020, cit.) - costituisce non una copia "fine", ma una copia "mezzo", che consente, oltre che di restituire il "contenitore", di selezionare, tra i dati in esso contenuti, quelli pertinenti al reato, ma il cui trattenimento, oltre il tempo ragionevolmente necessario per operare tale selezione, si tradurrebbe in un'elusione e in uno svotamento della portata dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., il quale legittima il sequestro solo delle cose «necessarie per l'accertamento dei fatti».Nel caso di mancata tempestiva restituzione d'ufficio del dispositivo informatico o della copia integrale, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e fare valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori previsti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del 2016, cit.); in particolare, per quanto qui rileva, mediante la procedura di cui all'art. 263 cod. proc. pen. 3. Muovendo da tali rilievi, si deve ritenere l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente all'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Bolzano, infatti, da un lato, ha rilevato come l'impugnato decreto di sequestro contenesse l'indicazione dei criteri di selezione dei dati da apprendere - segnatamente, quelli relativi al contestato contratto usurario tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] e ad altri prestiti con interessi usurari - e, dall'altro lato, ha non illogicamente ritenuto che il periodo di tre settimane decorso dall'esecuzione del sequestro dei dispositivi informatici o della copia del loro contenuto, tenuto conto della pluralità di tali dispositivi (che il ricorrente ha indicato in un tablet, due hard disk e due telefoni cellulari), e della verosimilmente elevata quantità dei dati in essi contenuti (anche, come indicato dallo stesso ricorrente, in due PC, un Notebook e uno smartphone), non eccedesse quello ragionevolmente necessario per selezionare, nell'ambito degli stessi dati, quelli effettivamente pertinenti al reato di usura per il quale si stava procedendo. Lo stesso Tribunale, peraltro, ha altresì correttamente affermato l'obbligo, in capo all'autorità inquirente, di restituire quanto in sequestro non appena decorso il tempo ragionevolmente necessario per procedere ai menzionati accertamenti legittimamente in corso. Come si è detto, nel caso di mancata restituzione, l'interessato potrà attivare la procedura prevista dall'art. 263 cod. proc. pen. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Riget