CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15726/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2145/2024Numero sezionale 3721/2026Numero di raccolta generale 15726/2026Data pubblicazione 22/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; costituita unicamente ai finidella partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1,cod. proc. civ.;– resistente –NonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rap-presentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° grado delLazio n.3388/23 depositata in data 7 giugno 2023 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° grado del Lazioveniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avente adoggetto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Viterbon. 375/3/2019, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo del contri-buente Trampini avverso l’intimazione di pagamento emessadall’agente della riscossione relativamente a crediti erariali portati da20 cartelle di pagamento per II.DD., IVA, sanzioni e interessi.2. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo in ragione«del già avvenuto annullamento, per gli stessi motivi qui riproposti (...)[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2145/2024Numero sezionale 3721/2026Numero di raccolta generale 15726/2026Data pubblicazione 22/05/2026di analoga intimazione relativa alle medesime cartelle (cfr. citata sen-tenza di questa CTP n. 346 del 2S giugno 2018)» sottese all’intima-zione impugnata. L’Agenzia appellava la decisione lamentando, tra l’al-tro, che la sentenza n. 346 del 2018 della CTP su cui il giudice di primogrado aveva basato la propria decisione non era definitiva essendostata impugnata.3. Il giudice d’appello riformava tale decisione. Superate le questionipreliminari e l’eccezione di inammissibilità dell’appello propostodall’Agenzia delle entrate, accoglieva la prospettazione dell’Ammini-strazione, stabilendo che l'intimazione di pagamento alla base del pre-sente processo era diversa da quella su cui si era pronunziata la CTPcon la sentenza n. 346, e che non risultava che le cartelle sottostantialla intimazione di pagamento ivi impugnate corrispondessero alle car-telle sottostanti l'altra intimazione di pagamento. Inoltre, il giudiceprendeva atto che la sentenza n. 346 della CTP di Viterbo era stataimpugnata e non era dunque definitiva. Per il resto, riteneva generichele doglianze in ordine ad un preteso difetto di notifica delle cartellesottostanti e sufficiente la motivazione dell'impugnata intimazione dipagamento, essendo esplicito e chiaro il rimando alle cartelle sotto-stanti, al tempo della loro notifica, alla causale della pretesa dell'Am-ministrazione, puntualizzata nell'allegato all'intimazione che conteneva(in specifici riquadri) il dettaglio del debito. Infine, il computo degli in-teressi era ritenuto agevole, disponendo il contribuente di tutti i datiafferenti: la data di esecutività dei ruoli e la data della notifica dellecartelle.4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate si èNumero registro generale 2145/2024Numero sezionale 3721/2026Numero di raccolta generale 15726/2026Data pubblicazione 22/05/2026costituita unicamente ai fini della partecipazione all’udienza di discus-sione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ.. L’agente della riscossioneè rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e/o falsa applicazione e violazione degliartt. 21-septies, L. 241/90 e 2697 cod. civ. e 7 d.lgs. n. 546/92 conriferimento al capo in stabilisce: «In primo luogo va rigettata l’ecce-zione di inammissibilità dell’appello: atteso che esso risulta sottoscrittoritualmente dal Capo dell’[OSCURATO:PERSONA] F.M. Marcianò munito di delegadel [OSCURATO:PERSONA]». Così statuendo, il giudice avrebbe «travisatola prova» (p.6 ricorso)2. Il motivo è inammissibile.La questione - ritenuta dal ricorrente tale da generare una c.d. inesi-stenza giuridica dell’atto di appello - è stata sollevata nelle controde-duzioni in appello in cui il contribuente eccepiva che «sussiste un di-fetto assoluto di attribuzione dei necessari poteri e funzioni dirigenzialial sottoscrittore dell'atto di appello, atteso che risulta sottoscritto daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità dirigenziale - presuppostae necessaria - per l'asserita funzione di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo, su delega ratione officii conferitagli daldott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo, (titolare esclusivo ratione officii del po-tere impositivo tributario nella Direzione summenzionata); il dott.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2145/2024Numero sezionale 3721/2026Numero di raccolta generale 15726/2026Data pubblicazione 22/05/2026ziale, sia per la funzione di preposti ai rispettivi uffici) negli organi-grammi e nei ruoli ufficiali on-line dell'Agenzia delle Entrate, pagina"trasparenza amministrativa" del relativo sito ufficiale web».Orbene, su tale questione, come riporta lo stesso ricorrente, il giudiceha compiuto un preciso accertamento fattuale stabilendo che la sotto-scrizione proviene dal Capo dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia munito didelega del [OSCURATO:PERSONA] e la censura impinge in tale accerta-mento, essendo sottratto al giudice di legittimità rivalutare il fatto.Inoltre, il ricorrente non considera che il travisamento del contenutooggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto pro-batorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informa-zione probatoria al fatto probatorio. Tale eventuale vizio trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore difatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod.proc. civ. e non con un motivo di ricorso per cassazione, che è perciòinammissibile.Ma anche a voler considerare che il fatto probatorio evidenziato nelmotivo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, anche a voler ritenere che il travisamentorifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, inquesto caso, comunque, il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n.4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale (Cass. Sez. U, sentenza n. 5792 del 05/03/2024) e il fattoin questione è certamente sostanziale, con conseguente ulteriore con-corrente ragione di inammissibilità della censura in disamina.3. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e delNumero registro generale 2145/2024Numero sezionale 3721/2026Numero di raccolta generale 15726/2026Data pubblicazione 22/05/2026procedimento per violazione e/o falsa applicazione e violazione dell’art.39 cod. proc. civ. e per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La censura siriferisce al capo della sentenza in cui la Corte Tributaria di SecondoGrado del Lazio in relazione alla questione relativa alla litispendenzastabilisce che non risulta che le cartelle sottostanti all’intimazione dipagamento corrispondano alle cartelle “a monte” dell’altra intimazionedi pagamento.4. Il motivo è inammissibile in quanto non censura compiutamente ladecisione del giudice sulla questione.Va al proposito reiterato che, qualora la decisione impugnata si fondisu di una pluralità di ragioni, tra loro distinte, autonome e singolar-mente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa im-pugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censurerelative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza,in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comun-que condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impu-gnate, all'annullamento della decisione stessa (v. Cass. 11 gennaio2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n.7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293). Il giudice di appello, in dispartedal profilo oggetto di censura - ossia che le cartelle sottostanti all’inti-mazione di pagamento corrispondano o meno alle cartelle “a monte”dell’altra intimazione di pagamento -, ha escluso la litispendenza ancheperché la sentenza n. 346 della CTP di Viterbo era stata impugnata enon era dunque definitiva. Tale ratio, distinta e autonoma, è di per séidonea a rigettare la prospettazione del contribuente, e non è stataspecificamente censurata, con conseguente inammissibilità del motivo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2145/2024Numero sezionale 3721/2026Numero di raccolta generale 15726/2026Data pubblicazione 22/05/20265. Il terzo motivo censura, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ., la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 132, cod.proc. civ. per carenza di motivazione e motivazione apparente: se-condo il contribuente non sarebbe dato di comprendere quali siano leragioni che hanno portato i giudici del secondo grado a discostarsi,stando ai documenti in atti, alla sentenza resa dal giudice di prime cure.6. Il motivo è infondato.Nell’attuale quadro normativo è denunciabile in cassazione solo l'ano-malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzional-mente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione insé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescin-dere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esau-risce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e gra-fico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra af-fermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva-mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice di-fetto di "sufficienza" o carenza della motivazione (v. Cass. Sez. U, Sen-tenza n. 8053 del 2014).La censura si rivolge al capo della sentenza di appello che ha stabilito:«Quanto alle altre questioni sollevate da Trampini col ricorso di primogrado si osserva: che sono generiche le doglianze in ordine ad un pre-teso difetto di notifica delle cartelle sottostanti; che è sufficiente la mo-tivazione dell’impugnata intimazione di pagamento, essendo esplicitoe chiaro il rimando alle cartelle sottostanti, al tempo della loro notifica,alla causale della pretesa dell’Ufficio, puntualizzata nell’allegato all’in-timazione che contiene (in specifici riquadri) il “dettaglio del debito”;che il computo degli interessi è agevole, disponendo il contribuente diNumero registro generale 2145/2024Numero sezionale 3721/2026Numero di raccolta generale 15726/2026Data pubblicazione 22/05/2026tutti i dati afferenti: la data di esecutività dei ruoli; la data della notificadelle cartelle etc …» (cfr. ultima pagina decisione impugnata).Le questioni decise sono perciò due, la prima relativa alla notifica dellecartelle sottostanti e la seconda alla motivazione dell’intimazione di pa-gamento. Inoltre, l’argomentazione che porta il giudice a rigettare laprospettazione del contribuente è chiara e razionale, ossia da un latola genericità della contestazione e, dall’altro, l’adeguatezza della moti-vazione, per relationem, alle cartelle sottostanti, con riferimento sia altempo della loro notifica, sia alla causale della pretesa dell’Ufficio. Vi èanche il riferimento nel capo della sentenza all’ulteriore chiarimentocontenuto nell’allegato all’intimazione che contiene il dettaglio del de-bito, mentre il computo degli interessi è ritenuto determinabile dal con-tribuente sulla base dei documenti di cui già dispone sia quanto alladata di esecutività dei ruoli sia circa la data della notifica delle cartelle.Tale argomentazione, logica e fondata su precisi riferimenti al quadroistruttorio raccolto nel processo, rispetta il minimo costituzionale.7. Il ricorso è perciò rigettato e, in assenza di svolgimento di effettivadella mancata costituzione dell’agente della riscossione intimato, nes-suna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2145/2024Numero sezionale 3721/2026Numero di raccolta generale 15726/2026Data pubblicazione 22/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida