CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09387/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NE DIDott. [OSCURATO:PERSONA] RICONOSCIMENTO DIDEBITODETERMINAZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] DEGLI INTERESSIDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 35663/2019ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 1186/2020 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Segrate (MI), in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, elettivamentedomiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con studio in Roma(indirizzi pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore Generale pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, oveper legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 27 agosto 2018, n.3623/22/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24 marzo 2026 dal 26 novembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso;udito, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delegadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso;udito, per la controricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso;1. La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Lombardia il 27 agosto 2018, n.3623/22/2018, che, in controversia su impugnazione di avvisodi liquidazione n. 2013/001/DI/000024466/0/002 notificatodall’Agenzia delle Entrate il 14 agosto 2015 per l’imposta diregistro nella misura complessiva di € 90.651,75 sul decretoreso dal Tribunale Civile di Milano il 27 giugno 2013, n.24466/2013, che aveva ingiunto alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”il pagamento della somma di € 6.021.095,38, oltre ad interessinella misura di € 1.003.213,47, a favore della “Noy AmbienteS.r.l.”, a titolo di corrispettivo per l’appalto stipulato il 16ottobre 2007 (con riguardo a servizi di bonifica ambientale),per il quale vi era stato anche preventivo riconoscimento deldebito, ha rigettato l’appello proposto in via principale dallaNumero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/2026“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ed ha accolto l’appello proposto in viaincidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milanol’8 aprile 2016, n. 3231/17/2016, con condanna alla rifusionedelle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha riformato ladecisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto ilricorso originario della contribuente nel senso di escluderel’imposta di registro in misura proporzionale sul riconoscimentodel debito - sul presupposto che il riconoscimento del debito(invocato dalla stessa contribuente per la concessione dellaprovvisoria esecutività al decreto ingiuntivo) era soggetto adimposta di registro in misura proporzionale.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienza.5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.2. Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica consigliano discrutinare in via prioritaria il secondo motivo ed il terzo motivo.2. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo,violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omessodal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezioneconcernente l’applicazione esclusiva dell’imposta di registro inmisura fissa sui decreti ingiuntivi per cessioni di beni oprestazioni di servizi che sono soggette ad IVA; nonchéviolazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),Numero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/2026cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudicedi secondo grado che il principio di alternatività tra IVA eimposta di registro consente la sola applicazione dell’impostadi registro in misura fissa.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, 3 della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado che, «(…) in tema di imposta diregistro, alla ricognizione di debito, in quanto atto avente“natura dichiarativa”, è applicabile l’aliquota dell’1% fissata pertale specie di atti dall’art. 3 della Tariffa allegata al DPR131/1986 (…), e ciò indipendentemente dall’imposta di registroliquidata in relazione al decreto ingiuntivo esecutivo emesso inbase alla stessa ricognizione di debito, che va tenuta distinta(…)».4. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati per quanto diragione.4.1 In relazione all’applicazione dell’imposta di registro sulriconoscimento di debito, in via di tendenzialeschematizzazione, le posizioni assunte dalla giurisprudenzadella Sezione Tributaria di questa Corte possono ricondursi atre filoni interpretativi (secondo la sintesi ricostruttiva, in sededi rimessione della questione alle Sezioni Unite, di: Cass., Sez.5^, 11 novembre 2021, n. 33313).La prima tesi (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24107;Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, n. 17808), senza operaredistinzioni di sorta, ritiene che la ricognizione di debito debbafarsi rientrare nell’ambito dell’art. 9 della tariffa – parte primaNumero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/2026annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che assoggetta adimposta di registro nella misura proporzionale del 3% gli «[a]ttidiversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazionia contenuto patrimoniale»; ciò, essenzialmente, in ragionedella considerazione secondo cui è «difficile negare che lapatrimonialità pertenga all’obbligazione certificata in unascrittura ricognitiva di debito» (così, in motivazione: Cass.,Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24107), dovendo, pertanto,trovare applicazione la previsione residuale di cui al citato art.9 della tariffa – parte prima.Diversamente, sempre movendo però dalla condivisione dellanatura di dichiarazione di volontà della ricognizione di debito,nell’ambito del secondo orientamento si è affermato che -posto che non sempre nell’atto ricognitivo risulta esplicitata lacausa debendi mediante richiamo, implicito o esplicito,all’esistenza dell’atto costitutivo di un sottostante rapportopatrimoniale, donde, come si è visto, la ricognizione di debitopuò assumere forma “pura” o “titolata”- laddove dallaricognizione non risulti l’esistenza dell’atto costitutivo di unrapporto patrimoniale sottostante, di modo che non è datoverificare se per esso risulti già versata o meno l’impostadovuta, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, noncomportando alcuna innovazione rispetto all’obbligazionecontratta, va ricondotta alla previsione di cui all’art. 3 dellatariffa – parte prima, che prevede l’assoggettamentoall’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% degli«[a]tti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti diqualsiasi natura», sempre soggetti all’obbligo di registrazionein termine fisso (Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2007, n. 12432;Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2008, n. 16829; Cass., Sez. 5, 15luglio 2016, n. 14480; Cass., Sez. 6^-5, 18 gennaio 2017, n.Numero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/20261247; Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2020, n. 3379; Cass., Sez.5^, 16 giugno 2021, n. 15190).Secondo un terzo orientamento, infine, si è venuto affermandoil principio secondo il quale alla ricognizione di debito, avendoessa natura meramente dichiarativa e, come tale, nonapportando alcuna modificazione né rispetto alla sferapatrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella delcreditore che la riceve, limitandosi a confermareun’obbligazione già esistente (Cass., Sez. 5^, 19 gennaio2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di mera dichiarazionedi scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi,né l’art. 9 della tariffa – parte prima, né l’art. 3 della tariffa -parte prima, ma l’art. 4 della tariffa – parte seconda, secondocui, sono assoggettate, in caso d’uso, ad imposta di registro inmisura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private nonautenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenutopatrimoniale (Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 481; Cass.,Sez. 5^, 1 giugno 2021, n. 15268).Per completezza espositiva va, altresì, segnalata un’ulterioretesi, che ha trovato adesione in qualche pronuncia di merito,rimasta peraltro isolata, secondo cui la ricognizione di debitoandrebbe assoggettata ad imposta di registro nella misuraproporzionale dello 0,50%, in relazione all’art. 6 della tariffa –parte prima, che prevede la registrazione in termine fisso intale misura proporzionale delle «[ce]ssioni di crediti,compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quellerilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanziereali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge»,ciò sull’asserito presupposto che gli atti di riconoscimento didebito, al pari di quelli ivi menzionati, non determinano unincremento patrimoniale.Numero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/20264.2 Limitando, ai fini della risoluzione del segnalato contrasto,l’esame ai primi tre diversi orientamenti sui quali si èposizionata la sopra richiamata giurisprudenza sezionale dellaCorte, le Sezioni Unite hanno ritenuto che occorra muovere,comunque, dall’analisi dal disposto dell’art. 3 della tariffa –parte prima, che, come è stato puntualmente evidenziato indottrina, in assenza di esplicita previsione in tema di tassazionedegli atti a contenuto ed effetto ricognitivo da parte del vigenteT.U.R. e relative tariffe ad esso allegate, è la sola norma che,in termini generali, vi si avvicini e che, come si è già detto,assoggetta a registrazione in termine fisso con l’aliquotadell’1% gli «[a]tti di natura dichiarativa relativi a beni orapporti di qualsiasi natura».Si è posto in rilievo che, nel genus degli atti aventi naturadichiarativa sono tendenzialmente distinguibili tre diversecategorie di atti: a) quella degli atti o negozi “dichiarativi”riferibili alle fattispecie nella quali, come nella divisione, siabbia, per effetto del negozio dichiarativo, una modificazionedella situazione giuridica preesistente, senza che a ciòconsegua, però, il prodursi di effetti obbligatori o reali; b)quella degli atti o negozi “ricognitivi” finalizzati, da parte di chili pone in essere, a manifestare la propria consapevolezza inordine ad una data situazione giuridica, non incerta,preesistente all’atto ricognitivo, situazione che pertanto nonviene ad essere in alcun modo innovata, non ricorrendo,rispetto ad essa, alcun effetto costitutivo, modificativo odestintivo ad opera dell’atto ricognitivo; c) quella, infine, degliaccertamento” e in negozi di “accertamento costitutivo”), la cuicausa sia quella di rimuovere un’oggettiva e riconosciuta dalleparti situazione d’incertezza.Numero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/2026Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento allafattispecie oggetto del presente giudizio, ove l’atto diriconoscimento del debito è propriamente un atto meramentericognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale,dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio,l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo amonte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievopatrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditoresul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sulpiano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi comeeffetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento (Cass., Sez.Un., 16 marzo 2023, n. 7682).In ragione di ciò, le Sezioni Unite hanno dato preferenza alterzo orientamento sopra menzionato, con la conseguenza chela scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento didebito debba essere ricondotta, ai fini dell’imposta di registro,all’art. 4 della tariffa – parte prima, che assoggetta, in casod’uso, le scritture private non autenticate non aventi peroggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta diregistro in misura fissa, prescindendo dal principio dialternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 del d.P.R. 26aprile 1986, n. 131).Questo orientamento è stato confermato e ribadito daisuccessivi arresti della giurisprudenza di legittimità (da ultime:Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025, n. 33472; Cass., Sez.Trib., 27 gennaio 2026, n. 1859; Cass., Sez. Trib., 29 gennaio2026, n. 1995; Cass., Sez. Trib., 12 febbraio 2026, n. 3137 e3153).4.3 Ne discende che il giudice di appello si è discostato da taleprincipio, riaffermando la soggezione della ricognizione didebito ad imposta di registro in misura proporzionale, ai sensiNumero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’art. 3 della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, sulla scorta della sua «natura dichiarativa».5. Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di un fattodecisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stata analizzatadal giudice di secondo grado la documentazione allegata alricorso per decreto ingiuntivo, dalla quale si evinceva che ilriconoscimento del debito che aveva riguardato soltanto gliimporti maturati fino all’anno 2010, ma non anche gli importimaturati dall’anno 2011 all’anno 2013, per cui, in ogni caso,l’imposta di registro in misura proporzionale non poteva essereliquidata sulla base imponibile di € 6.021.095,38.6. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fattodecisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere statacorrettamente calcolata dal giudice di secondo grado la baseimponibile per la liquidazione dell’imposta di registro in misuraproporzionale sugli interessi, essendosi limitato a dare attodell’aliquota applicata sulle fatture rimaste impagate (cioè, il3%), anziché dare conto del computo per la determinazionecomplessiva degli interessi moratori (cioè, la somma di €1.003.217,47).7. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati, per quantoentrambi i mezzi debbano essere riqualificati d’ufficio – in baseall’esatta portata del contenuto censorio – al vizio di violazionedegli artt. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., sotto larubrica dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,dolendosi la ricorrente per la carente o apparente motivazionedella sentenza impugnata con riguardo al calcolo degliNumero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/2026interessi, per il quale il giudice di appello non ha fornito alcunaspiegazione, ma si è limitato a riportarne la quantificazionefinale.Invero, è pacifico che l'erronea intitolazione del motivo diricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altrefattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nédetermina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazionedel motivo sia chiaramente individuabile il tipo di viziodenunciato (Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310;Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6^-5,12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020,nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210;Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass.,Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass., Sez. Trib., 18novembre 2022, n. 34010; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2023,n. 2030; Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2023, n. 12433; Cass.,Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3033; Cass., Sez. 1^, 2 dicembre2025, n. 31422).7.1 Nella specie, la sentenza impugnata non ha fornito alcunaspiegazione sulla quantificazione complessiva degli interessidebitori, dandone per scontato il computo per la relativadeterminazione.8. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che laprova del computo degli interessi moratori fosse desumibiledalla mancata contestazione da parte della contribuente – chesarebbe stata onerata dalla prova contraria - circa lacorrettezza del metodo di calcolo o l’esattezza del risultato,Numero registro generale 35663/2019Numero sezionale 201/2026Numero di raccolta generale 9387/2026Data pubblicazione 14/04/2026laddove non sarebbe stata possibile la contestazione di ciò chenon era stato spiegato.8.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primomotivo e del quarto motivo, rendendosene superfluo edultroneo lo scrutinio,9. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del primo motivo, del secondomotivo, del terzo motivo e del quarto motivo, nonchél’assorbimento del quinto motivo, il ricorso può trovareaccoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deveessere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo, il terzomotivo e il quarto motivo, dichiara l’assorbimento del quintomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]