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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 47847/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia in data 20 maggio 2022, nel riformare in relazione alla durata delle pene accessorie e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la condanna del Tribunale di Bergamo del 28 febbraio 2017 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; -Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato come contestato in relazione all'elemento soggettivo e oggettivo, risultano manifestamente infondati perché: - reiterativi delle medesime doglianze proposte con l'atto di appello che la sentenza impugnata ha puntualmente disatteso con motivazione in fatto immune da vizi logici (p. 4 e 5 in relazione alla attendibilità della chiamata in correità del Mauceri, perfettamente riscontrata dalle ulteriori risultanze istruttorie; in relazione alla totale soppressione dell'intero impianto contabile della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I.,). -costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia in data 20 maggio 2022, nel riformare in relazione alla durata delle pene accessorie e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la condanna del Tribunale di Bergamo del 28 febbraio 2017 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; -Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato come contestato in relazione all'elemento soggettivo e oggettivo, risultano manifestamente infondati perché: - reiterativi delle medesime doglianze proposte con l'atto di appello che la sentenza impugnata ha puntualmente disatteso con motivazione in fatto immune da vizi logici (p. 4 e 5 in relazione alla attendibilità della chiamata in correità del Mauceri, perfettamente riscontrata dalle ulteriori risultanze istruttorie; in relazione alla totale soppressione dell'intero impianto contabile della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I.,). -costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris