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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 35393/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29928/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoVINCENZO RICCARDI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA B. CAIROLI n. 2, presso lo studio dell’avvocatoANGELO ABIGNENTE che l a rappresenta e difende -controricorrente nonchécontro S.A.E.S.SRL -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 330/2018 depositata il28/03/2018, R.G. n. 228/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 330 depositata il 28.3.2018 la Corte di Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la pronunzia del Tribunale di Napoli che, rigettando la domanda del lavoratore, ha ritenuto la sussistenza di un appalto lecito di manodopera tra la predetta società e la SogafS.r.l. e poi la [OSCURATO:SOCIETA].;

2. La Corte territoriale, conformemente al giudice di prime cure, ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non fossero emersi elementi di prova a sostegno dell'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera del lavoratore che, dipendente dapprima della società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi della società [OSCURATO:SOCIETA]., era addetto ai servizi di pulizia di stazioni e scali ferroviari.

La Corte di merito ha accertato che alla Sogaf (e poi alla [OSCURATO:SOCIETA].) erano state affidate anche le prestazioni propedeutiche e complementari alle attività di manutenzione ciclica dei carri ferroviari e la movimentazione dei carri sui binari interni all'officina (servizi concernenti la micromanutenzione e il decoro delle vetture) e che i tecnici di [OSCURATO:SOCIETA] individuavano gli interventi necessari mentre il personale Sogaf, poi SAES, stabiliva i compiti impartendo specifiche disposizioni.

Ha accertato che il potere disciplinare e la gestione amministrativa erano esercitati dalla società appaltatrice.

In definitiva la Corte di merito ha ritenuto che nel caso specifico non erano emersi elementi che consentissero di dimostrare uno sdoppiamento delle funzioni datoriali (gestione amministrativa alla Sogaf e direzione tecnica a [OSCURATO:SOCIETA]) ed in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., ha escluso che il lavoratore avesse fornito la prova della interposizione denunciata e ne ha rigettato la domanda; la Corte territoriale ha, infine, rilevato la mancata impugnazione della statuizione di rigetto in ordine alla domanda di riconoscimento dell’inquadramento superiore e delle relative differenze retributive, con conseguente formazione di giudicato sul capo di domanda;

3. per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; il Fallimento SAES è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente valutato la copiosa documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali che dimostravano in maniera inconfutabile la sussistenza di un appalto illecito.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l.1369/1960, dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003” avendo, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali acquisite, dimostrato la ricorrenza di tutti quegli indici sintomatici che la giurisprudenza ricollega ad un appalto illecito, a fronte delle direttive e del controllo esclusivi che la committente impartiva ai dipendenti dell’appaltatore, appaltatore che si limitava alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro anche perché privo delle competenze tecniche necessarie.

3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione dell’art. 324 c.p.c., avendo, il lavoratore appellante, concluso l’atto di appello con la dizione di impugnare “tutto quanto emerso in corso di causa, anche in relazione all’esatto inquadramento del lavoratore” ed essendosi, poi, riportato al ricorso introduttivo del giudizio; la domanda veniva poi riproposta nelle conclusioni del ricorso in appello.

4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti; il ricorrente lamenta che la Corte di merito, giungendo ad una pronuncia di rigetto, ha omesso l’esame della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni dei testimoni.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Come già scrutinato da questa Corte in fattispecie aventi ad oggetto il medesimo appalto (Cass. n. 13520 del 2019, Cass. n. 10534 del 2020, Cass. n. 37721 del 2021, Cass. nn. 4208 e 14649 del 2022), la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, ha correttamente proceduto all'esame delle emergenze istruttorie ricostruendole secondo il suo prudente apprezzamento nel contesto delle allegazioni e contestazioni delle parti.

Così facendo non è incorsa in alcuna delle violazioni denunciate atteso che la censura (di cui al primo motivo del ricorso) relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000 e recentemente Cass. 17/01/2019 n. 1229), censure che non sono presenti in ricorso.

7. La Corte territoriale ha accertato che la società appaltatrice esercitava il potere direttivo, organizzativo e disciplinare ed ha escluso che [OSCURATO:SOCIETA] esercitasse un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, con ciò uniformandosi alle statuizioni affermate da questa Corte (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n. 1369 del 1960), secondo le quali, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o lo svolgimento del servizio (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass. n 8643 del 2001, Cass. n. 15557 del 2019, Cass.n. 1503 del 2021).

8. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, anche recentemente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020).

8.1. Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta.

Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014).

Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

8.2. Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e delle deposizioni testimoniali, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alle modalità di svolgimento dell’appalto) non consentita in questa sede di legittimità, in considerazione del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censure a monte non consentite dall'art. 348 - ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa il corretto comportamento datoriale.

9. Va, altresì, considerato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla novella dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ. (ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il motivo di ricorso (quarto motivo) che denuncia il vizio motivazionale (ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.) non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 , ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare» in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione».

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata.

10. Infine, il terzo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o i tratti salienti) dell’atto di appello e delle sue conclusioni, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ..

10.1. Invero, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso(cfr. Cass.n. 24048 del 2021); pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di giudicato interno adottata dalla Corte territoriale ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a estrapolare una sola riga dell’atto di appello, senza riprodurne le parti essenziali e senza nemmeno rinviare all'atto.

11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato -se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29928/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoVINCENZO RICCARDI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA B. CAIROLI n. 2, presso lo studio dell’avvocatoANGELO ABIGNENTE che l a rappresenta e difende -controricorrente nonchécontro S.A.E.S.SRL -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 330/2018 depositata il28/03/2018, R.G. n. 228/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 330 depositata il 28.3.2018 la Corte di Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la pronunzia del Tribunale di Napoli che, rigettando la domanda del lavoratore, ha ritenuto la sussistenza di un appalto lecito di manodopera tra la predetta società e la SogafS.r.l. e poi la [OSCURATO:SOCIETA].; 2. La Corte territoriale, conformemente al giudice di prime cure, ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non fossero emersi elementi di prova a sostegno dell'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera del lavoratore che, dipendente dapprima della società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi della società [OSCURATO:SOCIETA]., era addetto ai servizi di pulizia di stazioni e scali ferroviari. La Corte di merito ha accertato che alla Sogaf (e poi alla [OSCURATO:SOCIETA].) erano state affidate anche le prestazioni propedeutiche e complementari alle attività di manutenzione ciclica dei carri ferroviari e la movimentazione dei carri sui binari interni all'officina (servizi concernenti la micromanutenzione e il decoro delle vetture) e che i tecnici di [OSCURATO:SOCIETA] individuavano gli interventi necessari mentre il personale Sogaf, poi SAES, stabiliva i compiti impartendo specifiche disposizioni. Ha accertato che il potere disciplinare e la gestione amministrativa erano esercitati dalla società appaltatrice. In definitiva la Corte di merito ha ritenuto che nel caso specifico non erano emersi elementi che consentissero di dimostrare uno sdoppiamento delle funzioni datoriali (gestione amministrativa alla Sogaf e direzione tecnica a [OSCURATO:SOCIETA]) ed in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., ha escluso che il lavoratore avesse fornito la prova della interposizione denunciata e ne ha rigettato la domanda; la Corte territoriale ha, infine, rilevato la mancata impugnazione della statuizione di rigetto in ordine alla domanda di riconoscimento dell’inquadramento superiore e delle relative differenze retributive, con conseguente formazione di giudicato sul capo di domanda; 3. per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; il Fallimento SAES è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente valutato la copiosa documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali che dimostravano in maniera inconfutabile la sussistenza di un appalto illecito. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l.1369/1960, dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003” avendo, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali acquisite, dimostrato la ricorrenza di tutti quegli indici sintomatici che la giurisprudenza ricollega ad un appalto illecito, a fronte delle direttive e del controllo esclusivi che la committente impartiva ai dipendenti dell’appaltatore, appaltatore che si limitava alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro anche perché privo delle competenze tecniche necessarie. 3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione dell’art. 324 c.p.c., avendo, il lavoratore appellante, concluso l’atto di appello con la dizione di impugnare “tutto quanto emerso in corso di causa, anche in relazione all’esatto inquadramento del lavoratore” ed essendosi, poi, riportato al ricorso introduttivo del giudizio; la domanda veniva poi riproposta nelle conclusioni del ricorso in appello. 4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti; il ricorrente lamenta che la Corte di merito, giungendo ad una pronuncia di rigetto, ha omesso l’esame della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni dei testimoni. 5. Il ricorso è inammissibile. 6. Come già scrutinato da questa Corte in fattispecie aventi ad oggetto il medesimo appalto (Cass. n. 13520 del 2019, Cass. n. 10534 del 2020, Cass. n. 37721 del 2021, Cass. nn. 4208 e 14649 del 2022), la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, ha correttamente proceduto all'esame delle emergenze istruttorie ricostruendole secondo il suo prudente apprezzamento nel contesto delle allegazioni e contestazioni delle parti. Così facendo non è incorsa in alcuna delle violazioni denunciate atteso che la censura (di cui al primo motivo del ricorso) relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000 e recentemente Cass. 17/01/2019 n. 1229), censure che non sono presenti in ricorso. 7. La Corte territoriale ha accertato che la società appaltatrice esercitava il potere direttivo, organizzativo e disciplinare ed ha escluso che [OSCURATO:SOCIETA] esercitasse un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, con ciò uniformandosi alle statuizioni affermate da questa Corte (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n. 1369 del 1960), secondo le quali, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o lo svolgimento del servizio (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass. n 8643 del 2001, Cass. n. 15557 del 2019, Cass.n. 1503 del 2021). 8. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, anche recentemente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020). 8.1. Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. 8.2. Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e delle deposizioni testimoniali, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alle modalità di svolgimento dell’appalto) non consentita in questa sede di legittimità, in considerazione del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censure a monte non consentite dall'art. 348 - ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa il corretto comportamento datoriale. 9. Va, altresì, considerato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla novella dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ. (ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il motivo di ricorso (quarto motivo) che denuncia il vizio motivazionale (ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.) non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 , ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare» in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione». E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata. 10. Infine, il terzo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o i tratti salienti) dell’atto di appello e delle sue conclusioni, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.. 10.1. Invero, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso(cfr. Cass.n. 24048 del 2021); pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di giudicato interno adottata dalla Corte territoriale ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a estrapolare una sola riga dell’atto di appello, senza riprodurne le parti essenziali e senza nemmeno rinviare all'atto. 11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato -se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
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