CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22026/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Ragniolo, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Genovese che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 31/01/2022 in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse, ritenuta la continuazione tra i fatti giudicati e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 02/12/2015, divenuta irrevocabile per Ragnioli e [OSCURATO:PERSONA] e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 09/02/2016, irrevocabile 06/12/2016 per Genovese, rideterminava per il Ragniolo la pena complessiva in anni sette e vit mesi quattro di reclusione ed euro 2300, 00 di multa, per il [OSCURATO:PERSONA] in anni otto e mesi dieci di reclusione ed euro 2900,00 di multa, per il Genovese in anni sei e mesi due di reclusione ed euro 1800,00 di multa per i delitti agli stessi ascritti (artt. 110, 628 comma primo e terzo n. 1, cod. pen.), con conferma nel resto. 2. Hanno proposto ricorso Ragniolo, Genovese e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei propri difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Ragniolo. Sono stati proposti tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. in merito ai criteri di valutazione della prova, nonché vizio della motivazione perché mancante o comunque manifestamente illogica; viene semplicemente richiamata la sentenza di primo grado, senza alcuna considerazione delle deduzioni difensive; non è stato chiarito il collegamento tra l'utenza telefonica intercettata e la persona del Ragniolo; nessun elemento è stato richiamato per attribuire tale utenza al ricorrente; non basta a tal fine avere trovato i cellulari in possesso degli imputati. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla qualificazione giuridica dei delitti ascritti. Non ricorre alcun esercizio di violenza nei confronti delle vittime e il fatto doveva essere riqualificato ex art. 624-bis cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla sussistenza della recidiva e alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate piuttosto che in regime di prevalenza, manca una verifica in concreto dei presupposti legittimanti la attribuzione della recidiva e del regime di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Ricorso Genovese. È stato dedotto un solo motivo di ricorso con il quale si affermata la ricorrenza del vizio di motivazione in relazione al capo h) per travisamento della prova quanto all'intervenuto riconoscimento del ricorrente quale autore della condotta contestata; i rilievi difensivi non hanno ricevuto alcuna specifica risposta da parte della Corte di appello; [OSCURATO:PERSONA] non ha ribadito in sede di esame il riconoscimento del ricorrente effettuato in fase di indagini e non ha dato atto in alcun modo della condizione di obesità del ricorrente, anche attestata 2 m mediante documentazione medica, la non reiterazione del riconoscimento non può che investire il piano dell'attendibilità probatoria. 5. [OSCURATO:PERSONA]. È stato proposto un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art.81, comma terzo, cod. pen. e 533 e 546 cod. proc. pen.; manca una specificazione e motivazione analitica in ordine agli aumenti in continuazione; ricorre inoltre violazione di legge con riferimento all'art. 81, comma terzo, cod. pen. atteso che il limite dell'aumento di pena per ogni singolo reato è superiore al triplo della pena prevista per il reato più grave con specifico riferimento alla sanzione aumentata per i capi a) h) e j). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Ricorso Ragniolo. Con il primo motivo il ricorrente rileva il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. Tale articolo, come è noto, richiama la disciplina in tema di prove acquisite in violazione di legge e, dunque, inutilizzabili. E pur tuttavia, il ricorrente, nel proprio motivo, fa riferimento ai criteri di valutazione della prova, richiamando quindi la disciplina di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Tale circostanza già di per sé evidenzia l'assoluta genericità ed aspecificità del motivo di ricorso nella sua formulazione, dalla quale deriva l'inammissibilità dello stesso, ricorrendo una sostanziale indeterminatezza già nell'evocazione del parametro normativo di riferimento (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). Inoltre, seppure si volesse considerare la doglianza articolata ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen. occorre ricordare che tale motivo non è consentito. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione, nello stesso senso anche quanto alla lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen. Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02). 2.1. Con una seconda doglianza articolata nell'ambito dello stesso motivo il ricorrente lamenta un vizio della motivazione perché mancante o comunque manifestamente illogica. Il motivo in questione non è consentito, risolvendosi nella sostanza nella proposta di una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. Il ricorrente, nel riproporre in modo frammentario e parcellizzato argomentazioni sovrapponibili ai motivi di appello, omette di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che con argomentazione logica e del tutto persuasiva, ha ricostruito la dinamica dei fatti imputati, la chiara riferibilità delle condotte ai ricorrenti, l'esplicito riconoscimento degli stessi in fase d'indagine, i numerosi riscontri conseguenti alla geolocalizzazione degli apparati cellulari trovati in possesso del ricorrente al momento dell'arresto. In tal senso, è bene sottolineare che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non si è trattato di un'utenza intercettata, come specificato dalla Corte di appello in modo puntuale, ma di un apparato cellulare che è stato trovato in possesso del ricorrente al momento dell'arresto e che ha fornito in sede di indagine elementi di inequivocabile riscontro grazie alla geolocalizzazione dello stesso nella ricostruzione degli spostamenti dei soggetti odierni ricorrenti. La difesa si è, dunque, limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Né appare in alcun modo centrato il rilievo critico secondo il quale il giudice di appello si sarebbe limitato ad un mero richiamo per relationem della sentenza appellata. La struttura della sentenza, l'articolazione della motivazione, che affronta, con analisi compiuta ed approfondita, gli elementi probatori relativi ad ogni rapina singolarmente considerata, ricostruendo punto per punto la dinamica relativa alle condotte imputate - quanto al rinvenimento dei telefoni, alla considerazione degli spostamenti grazie alla analisi della geo-localizzazione tramite acquisizione di tabulati a seguito del ritrovamento degli apparati cellulari, ai plurimi e ripetuti riconoscimenti da parte delle persone offesa, grazie alle modalità costanti con le quali venivano compiute le rapine, ai mezzi usati, all'uso di casco jet che non nascondeva il volto e all'accento di provenienza, oltre che tenuto conto dell'ammissione dei fatti da parte di alcuni dei ricorrenti al momento dell'arresto ([OSCURATO:PERSONA] in particolare) - è chiaramente sintomatica della ricorrenza di un ragionamento articolato, compiuto e completo, del tutto autonomo ed assolutamente non ripetitivo, o meramente per relationem, sia per riscontri obiettivi che per valutazione in senso di verosimiglianza, pur in presenza di una c.d. doppia conforme. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e non consentito. Anche in questo caso in modo il ricorrente rileva congiuntamente e in un unico motivo il vizio di violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme senza alcuna specifica distinzione sul punto, con particolare riferimento al tema della non corretta qualificazione giuridica dei plurimi comportamenti imputati al ricorrente. Difatti si è denunciata la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con una generica, oltre che cumulativa, deduzione, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Dunque, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Con le argomentazioni difensive sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623- 01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). In tal senso appare assolutamente condivisibile e logicamente articolata la considerazione della Corte di appello quanto alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione, con ricostruzione specifica per ogni singolo episodio dei caratteri della condotta, dell'organizzazione di mezzi e persone, della violenza esercitata al fine appropriarsi di beni di valore altrui, secondo le costanti linee ermeneutiche in tal senso espresse dalla giurisprudenza di legittimità (pag. 16 e 17 in particolare). Nel valutare l'articolato compendio probatorio, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 16899 del 6 Nt, 21/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276558-01; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Bocchetti, Rv. 262281-01). 2.3. Le stesse considerazioni, quanto alla genericità ed aspecificità delle doglianze difensive, valgono per il terzo motivo di ricorso. Anche in questo caso il vizio di motivazione è evocato cumulativamente, senza specifica distinzione e precisazione del punto della motivazione asseritamente manifestamente illogica, mancante o contraddittoria. Così come del tutto generica si presenta la deduzione quanto all'asserita ricorrenza di violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza piuttosto che di equivalenza. La Corte di appello quanto alla recidiva ha fornito una specifica motivazione, nell'ambito del proprio potere discrezionale, analizzando le circostanze indicative della maggiore capacità a delinquere del ricorrente (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Grudyusheva, Rv. 263464-01). Allo stesso modo appare del tutto generica l'allegazione in tema di circostanze attenuanti generiche, a fronte di una motivazione specifica della Corte di appello sul punto (pag. 19) nell'ambito della quale è stata sottolineata la particolare intensità del dolo, la reiterazione delle condotte in un breve lasso temporale e la personalità incline al delinquere degli imputati, tutti elementi chiari e persuasivi con i quali il ricorrente non si confronta affatto. 3.Ricorso Genovese. Il motivo proposto con il quale è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al capo h) per travisamento della prova non è consentito. Il ricorrente, difatti, richiama per la prima volta in questa sede la ricorrenza di un travisamento della prova, senza aver proposto tale motivo in sede di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva sul punto. In tal senso si deve ricordare che ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01; Sez. I, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 7 o 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). Infine, quando, come nel caso in esame, ricorra una c.d. "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Ciò posto, appare evidente come la deduzione del ricorrente sia sul punto del tutto generica, aspecifica e non puntuale, con evidente inammissibilità della stessa per come articolata, di fatto ancora una volta tendente ad introdurre una inammissibile rilettura nel merito dell'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio, in mancanza tra l'altro anche della sola allegazione di prova di resistenza sul punto. Il motivo è stato dunque introdotto in mancanza di confronto con la sentenza della Corte di appello, partendo da una lettura parcellizzata degli elementi acquisti, senza considerare quanto evidenziato dal giudice di merito sul punto, in ordine alla dichiarazione del teste che affermava di avere riconosciuto il rapinatore durante le indagini, con conferma del riconoscimento effettuato a suo tempo, in presenza comunque di riconoscimenti plurimi e specifica considerazione, in modo del tutto persuasivo e logico, dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso dal fatto, quanto all'aver rammentato con precisione minore le caratteristiche somatiche del ricorrente. La Corte di appello ha sul punto correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale secondo il quale il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza (come emerge chiaramente con motivazione logica e priva di aporie dalle dichiarazioni della persona offesa ), ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, 8 ì4th costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione confermativa alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585- 01). Inoltre, occorre considerare come nel caso in esame non si sia proceduto ad una formale ricognizione dibattimentale, ma ad una richiesta di informale riconoscimento. In tal senso, giova ribadire che il riconoscimento informale dell'imputato operato dal teste costituisce un accertamento di fatto, utilizzabile in giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081- 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908-01). È sempre, dunque, il principio del libero convincimento del giudice a caratterizzare la valutazione di una prova tipica e, sul punto, la Corte ha reso una motivazione chiara e convincente chiarendo come il mancato riconoscimento, in forma atipica, in aula poteva essere dovuto a diverse circostanze, tra le quali il decorso del tempo, elemento con il quale la difesa non si confronta compiutamente limitandosi ad una considerazione parziale degli elementi allegati e ad una lettura frazionata degli stessi. Ciò soprattutto ove si consideri che l'affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente si è basata su una pluralità di elementi di prova e non esclusivamente sul riconoscimento dello stesso in fase di indagini (presenza sui luoghi di un passante che rilevò la quasi totale sequenza alfanumerica del ciclomotore a bordo del quale i due rapinatori si allontanarono, corrispondente alla targa apposta sul ciclomotore sequestrato perché in possesso dei rapinatori al momento del loro arresto, ammissione esplicita della propria responsabilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] che ricostruiva la dinamica delle condotte oggetto di imputazione, esame della geo-localizzazione degli apparati cellulari in possesso dei ricorrenti, che confermavano la presenza sui luoghi della rapina). La Corte di appello ha, dunque, ampiamente e persuasivamente motivato su ogni aspetto devoluto dai motivi di appello sia quanto alla qualificazione giuridica delle condotte imputate, che quanto alla piena riferibilità della stessa al ricorrente. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Anche l'unico motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il motivo è del tutto generico ed aspecifico, risolvendosi nella sostanza in una mera petizione di principio, non essendo neanche stato indicato quale sarebbe il calcolo della pena da sottoporre a critica per superamento dei limiti previsti per legge, essendo stata genericamente richiamata la sanzione aumentata per i capi a) h) e i). Tra l'altro, quanto alla mancanza di una specifica motivazione in ordine ai singoli aumenti in continuazione, si deve evidenziare come il ricorrente non abbia neanche richiamato, a livello difensivo, una sproporzione lk, dell'aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01). In conclusione il ragionamento argomentato della Corte di appello in tema di trattamento sanzionatorio si presenta del tutto logico e privo di qualsiasi profilo di irragionevolezza in relazione al motivo così come aspecificamente proposto. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento,