CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 16449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di TARANTO(dato avviso-217()arti; -1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto, procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava, al primo, la pena di tre mesi di reclusione e 60,00 euro di multa, al secondo, la pena di quattro reclusione e 60,00 euro di multa; a entrambi gli imputati veniva contestato il reato di cui all'art. 444 legge 30 aprile 1962, n. 283. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di Taranto si era limitato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti processuali in sede di patteggiamento, senza esplicitare le ragioni poste a fondamento del suo percorso valutativo, indispensabile per consentire il controllo giurisdizionale della sua decisione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è uno strumento processuale la cui applicazione comporta che l'imputato e il pubblico ministero si accordino sulla qualificazione giuridica della condotta illecita contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione tra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare la correttezza dell'accordo posto a fondamento del patteggiamento e la congruità della pena richiesta, che deve applicare nel rispetto dei parametri normativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103. In questa cornice, deve osservarsi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale prevista dall'all'art. 606 cod. proc. peli., limita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, ammettendo il controllo di legittimità solo quando siano violate disposizioni di legge che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne discende che fuoriescono da tali parametri normativi le censure difensive proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incentrate sul incongruità del compendio probatorio acquisito nei confronti degli imputati e sulla mancata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del percorso decisionale seguito dal Tribunale di Taranto, che appaiono eccentrici rispetto al dettato dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4721 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014-01). Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]9s,andro [OSCURATO:PERSONA] 'DE