CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2011 del [OSCURATO:PERSONA] di GAETAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, avuto riguardo ai reati di ingiuria, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e, quanto al reato di cui all'art. 612 cod. pen., l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione, con ogni conseguente statuizione anche riguardo al disposto risarcimento del danno in favore delle parti civili costitute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Gaeta, emessa il 14.1.2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati rispettivamente alla pena di 600 euro di multa e 1200 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ed alle spese di assistenza legale di quesCultima. I reati ascritti ad entrambi sono quelli di ingiuria aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché, il solo [OSCURATO:PERSONA], di ingiuria aggravata e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorso in cassazione gli imputati, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui denunciano vizio di motivazione del provvedimento impugnato e nullità della sentenza per carenza di motivazione, evidenziando, in particolare, che le testimonianze d'accusa sarebbero non credibili per la reciprocità della posizione di vittima dei reati attribuibile ai testimoni, provenendo da persone tutte che hanno denunciato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e reciprocamente hanno testimoniato contro di lui. Si rappresentano, altresì, alcune incoerenze del narrato dei testimoni 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, preso atto, quanto al reato di cui all'art.612 cod. pen., della sopravvenuta prescrizione e, quanto alle imputazioni di ingiuria, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, avuto riguardo ai reati di ingiuria, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e, quanto al reato di cui all'art. 612 cod. pen., per sopravvenuta prescrizione, con ogni conseguente statuizione anche riguardo al disposto risarcimento del danno in favore delle parti civili costitute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato quanto alla parte di motivo riferita alla condanna per la contestazione di minaccia, sicchè, alla luce del tempus commissi delicti (il 10.8.2007), il reato è prescritto. Invece, la condanna relativa all'imputazione di ingiuria deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2. Preliminarmente deve darsi atto di come al ricorso degli imputati non sia applicabile il principio secondo cui non è più deducibile, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), il mero vizio di motivazione, eccepito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., afferente ad una pronuncia d'appello per reati di competenza del giudice di pace (benchè denunciato formalmente come vizio di carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.): in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557 e Sez. 7, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fusini, Rv. 277417). Infatti, nel caso di specie, viene in rilievo una modifica normativa relativa all'an dello stesso potere processuale di impugnazione del provvedimento giurisdizionale, sicchè deve applicarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite, che, nella sentenza Sez. U, n. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv. 236537 hanno stabilito come, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" imponga di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. Nel caso di specie, peraltro, la nuova disciplina processuale non potrebbe essere applicata al ricorso in esame, poiché esso stesso è stato presentato ben prima della sua entrata in vigore, e cioè nel 2012 (cfr. anche, sul tema, Sez. 5, n. 10142 del 17/1/2018, C., Rv. 272670; Sez. 5, n. 27004 del 29/4/2021, Pimpinella, Rv. 281615). 3. Nel merito delle contestazioni in relazione alle quali vi è stata condanna, va invece distinto tra ingiuria e minaccia. 3.1. Quanto al reato di ingiuria, esso è stato depenalizzato dal d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore il 6 febbraio successivo, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67". L'abolitio criminis fa venire meno l'esistenza stessa della norma penale incriminatrice nell'ordinamento, come stabilito dal legislatore nell'art. 2, secondo comma, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato, e tale circostanza processuale deve essere immediatamente dichiarata dal giudice. Il danneggiato dal reato ha, piuttosto, libertà di adire il giudice civile, dal momento che, come sottolineato da Corte cost., ord. n. 273 del 2002, la formula assolutoria per l'ipotesi di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice ("il fatto non è previsto dalla legge come reato") non è fra quelle alle quali l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile. Vale, pertanto, l'insegnamento delle Sezioni Unite, pronunciato nella sentenza Sez. U, n. 46688 del 29/9/2016, Schirru, Rv. 267884, secondo cui, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile. 3.2. Relativamente al reato di minaccia, invece, vi è necessità di dichiarare la prescrizione del reato, per l'infondatezza del motivo difensivo formulato, il che determina, peraltro, il rigetto del ricorso agli effetti civili. Il consolidarsi del rapporto processuale correttamente, attraverso un ricorso non inammissibile, rende possibile, infatti, l'applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 129 cod. proc. pen., diversamente dai casi di inammissibilità per manifesta infondatezza delle censure, e consente di rilevare d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. una causa di non punibilità nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita, appunto, dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione). D'altro canto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non esime il Collegio dall'esaminare il ricorso agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., quanto alle sue ulteriori ragioni, essendo stato l'imputato condannato anche alle statuizioni civili in favore della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Ed infatti, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01). In tale prospettiva, le argomentazioni difensive non appaiono decisive nel senso di disarticolare o mettere in crisi il ragionamento probatorio reciprocamente conforme delle due sentenze di merito, anzi, a tratti scontano esse stesse quella genericità che denunciano per le pronunce di primo e secondo grado. La sentenza d'appello, invero, ha esaminato analiticamente la credibilità e l'attendibilità dei testi d'accusa ed ha mostrato di aver saputo orientarsi in modo logico nel non inedito rovo di vicendevoli doglianze che caratterizza sovente le fattispecie concrete di liti tra vicini di casa. Del resto, la posizione formale di imputato in un procedimento per reati reciproci non dà luogo di per sé ad inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa nel processo in cui quest'ultima riveste non la posizione di imputata bensì quella di vittima (cfr., in tema, Sez. 5, n. 32640 del 16/4/2018, M., Rv. 273904). In ogni caso, il ricorso rivela una certa genericità anche là dove omette di chiarire i contesti spaziali e temporali nei quali i reciproci reati siano stati commessi, mentre il Collegio rammenta che, in tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato (nella specie, per calunnia), in quanto l'incompatibilità non sussiste affatto nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Sez. 6, n. 6938 del 22/1/2019, Ricciardi, Rv. 275081). In ultima analisi, la verifica della tenuta motivazionale della sentenza impugnata agli effetti civili, quanto al reato di minaccia, determina il rigetto del ricorso in tale prospettiva, specularmente alla dichiarazione di estinzione del reato agli effetti penali. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di ingiuria, perché non previsti dalla legge come reato ed elimina le relative statuizioni civili. Annulla senza rinvio la medesima sentenza, quanto al reato di minaccia, perchè estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto agli effetti civili. Così deciso il 6 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]