CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16203/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO STATO- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15777/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 16203/2026Data pubblicazione 25/05/2026SCAGLIARINI SIMONETTA, rappresentata e difesa dall’AvvocatoMICHELE CATAROZZO giusta procura speciale in atti- controricorrente -avverso la sentenza n. 1098/2024 della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA, depositata il 17/4/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dalla Consigliera Relatrice Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato VALENTINA PILLONICon sentenza n. 1098/2024 la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1438/2023 della Corte di giustizia tributaria di primogrado di Milano in rigetto del ricorso avverso cartella esattoriale relativa adimposta di registro del 2015.In particolare, la Corte di giustizia tributaria ha riformato la sentenza diprimo grado ritenendo che, annullato in via di autotutela un atto impositivoper ragioni che attengono ai presupposti stessi della pretesa erariale (e nona profili soggettivi), ovvero per effetto di uno ius superveniens ritenutolegittimo dalla Corte Costituzionale, esso viene meno nei confronti di tutti idestinatari di esso, compresi coloro nei cui confronti la sentenzaconfermativa della pretesa erariale sia divenuta definitiva per effetto delpassaggio in giudicato.Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo.La contribuente resiste con controricorso.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo perl’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c. e 1306 c.c. per avere«i Giudici di Appello ... erroneamente annullato la cartella di pagamentoNumero registro generale 15777/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 16203/2026Data pubblicazione 25/05/2026opposta, ritenendo che, a seguito del provvedimento di autotutela (ndr. neiconfronti della società condebitrice in solido con l’odierna controricorrente)riguardante l’avviso di liquidazione originariamente emesso, fosse venutomeno il titolo alla stessa sotteso, nonostante il passaggio in giudicato dellapronuncia che accertava la debenza del tributo nei confronti della dantecausa coobbligata».1.2. La doglianza è fondata.1.3. Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delleparti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso di accertamentoimpugnato, è la seguente: in data 12 dicembre 2017 l’Ufficio aveva notificatoa [OSCURATO:PERSONA] avviso di liquidazione, con il quale si procedeva alrecupero della maggiore imposta di registro dovuta a seguitodell’applicazione dell’art. 20 del d.p.r. n. 131/1986, avendo l’Agenziariqualificato atto di cessione di quote in atto di cessione di azienda,rideterminando le imposte dovute dai contraenti (l’odierna controricorrente- quale dante causa – e [OSCURATO:SOCIETA]. – in qualità di acquirente) ponendola differenza a carico degli stessi in via solidale; entrambi i coobbligatiavevano impugnato l’atto di liquidazione emesso nei loro confronti e consentenza n. 883/2021 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia,in accoglimento dell’appello spiegato dall’Amministrazione finanziaria, avevaconfermato la pretesa impositiva veicolata nell’atto di liquidazioneoriginariamente impugnato dai contribuenti; avverso tale pronuncia erastato proposto ricorso per Cassazione dalla sola società acquirente, avendo,invece, [OSCURATO:PERSONA] prestato acquiescenza al decisum; in data 5ottobre 2021, con provvedimento indirizzato alla sola società acquirente,l’Ufficio finanziario aveva annullato in autotutela l’avviso di liquidazioneoriginariamente opposto prendendo atto delle modifiche normative mediotempore intervenute a seguito della modifica dell’art. 20 d.p.r. n. 131/1986;in data 26 aprile 2022, l’Amministrazione aveva notificato alla contribuentecartella di pagamento al fine di recuperare la somma dovuta a titolo diimposta complementare a seguito del passaggio in giudicato della pronunciadi conferma dell’avviso di liquidazione originariamente emesso; SimonettaScagliarini, dopo aver presentato in data 27 maggio 2022 istanza inNumero registro generale 15777/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 16203/2026Data pubblicazione 25/05/2026autotutela rivolta all’annullamento della cartella, ha impugnato la suddettacartella esattoriale lamentando l’assenza di un valido titolo legittimante lapretesa impositiva ad essa sottesa stante l’avvenuto annullamento inautotutela dell’avviso di liquidazione presupposto.1.4. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’appellodella contribuente affermando quanto segue: « Una volta annullato in via diautotutela un atto impositivo per ragioni che attengono ai presupposti stessidella pretesa erariale (non a profili soggettivi), esso viene meno nei confrontidi tutti i destinatari di esso. La posizione dell’Ufficio, fatta propria anche daigiudici di primo grado, secondo cui il giudicato preclude la possibilità di unannullamento in via di autotutela, appare illogica. Nel caso di speciel’annullamento, infatti, vi è stato ed ha avuto ad oggetto proprio la pretesaimpositiva, avendo l’Ufficio preso atto dello ius superveniens la cui legittimitàcostituzionale è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale. Il puntoè dunque quello degli effetti di tale annullamento, ritenendo l’Ufficio che essonon si estende a coloro nei cui confronti la sentenza confermativa dellapretesa erariale sia divenuta definitiva per effetto del passaggio in giudicato.Si tratta di impostazione che sconta una duplice incongruenza logica, oltreche normativa. Da un lato, una volta che l’atto è stato annullato, non esistepiù ed è improduttivo di effetti e ciò in linea con l’antico canone quod nullumest nullum producit effectum. Dall’altro lato una stabilizzazione degli effettidell’atto nei confronti di una delle parti, laddove per le altre lo stesso è statoannullato, finirebbe per cristallizzare la responsabilità in capo ad uno solodei condebitori, esponendo questi soltanto all’intero carico del debito, senzapossibilità di regresso ed in violazione dei principi sulla solidarietà passiva.Con un effetto trasformativo sulle regole che presidiano la responsabilità inmateria di imposta di registro su atti negoziali e dunque in violazione dilegge».1.5. In diritto si osserva, dunque, che l’autotutela non ha naturagiudiziale o giustiziale per la rilevata connotazione discrezionale dellavalutazione dell’Amministrazione; infatti, è necessario ma non sufficienteche l’atto sia viziato occorrendo anche una valutazione della sussistenza diun interesse pubblico alla sua rimozione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15777/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 16203/2026Data pubblicazione 25/05/20261.6. Tuttavia, il controllo di merito in sede giurisdizionale nel momentoin cui attesta, con efficacia di giudicato, la correttezza dell’esercizio dellapotestà impositiva, è idoneo a comportare un effetto preclusivo sullarilevanza dell’asserito vizio e, quindi, ad orientare in termini negativi lapossibilità per l’Agenzia fiscale di attivarsi diversamente.1.7. Del resto, questa conclusione risponde ad una esigenza logica, distabilità e di certezza del provvedimento, ormai non solo definitivo ma ancheconvalidato dal vaglio giurisdizionale.1.8. Il legislatore, nell’art. 2, comma 2, del d.m. n. 37/1997 («Non siprocede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso diautoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata ingiudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria»), ha attribuitoespressamente rilievo ai motivi per i quali sia intervenuta la decisionefavorevole, locuzione che va intesa nel senso di includere sia i vizi dedottiche quelli deducibili, o rimasti assorbiti, in relazione al medesimo oggetto e,pertanto, «non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio,ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione,che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici,essenziali e necessari, della pronuncia» (Cass. n. 21698/2021; conf. Cass.nn. 7979/2025 in motiv., 27995/2024 in motiv., 3268/2022 in motiv.).1.9. Tale esito ha trovato conferma nell’art. 10-quater, comma 2, l. n.212 del 2000, introdotto con il d.lgs. n. 219 del 2023, seppure nonapplicabile ratione temporis al caso in esame, che indica come ragione diinsussistenza dell’obbligo di procedere all’autotutela obbligatoria la sentenzaall’Amministrazione finanziaria, passata in giudicato favorevole.1.10 Quanto sopra considerato, pertanto, ha carattere dirimente postoche l’istanza di autotutela per lo sgravio della cartella in oggetto riguarda unimpugnazione, da parte della contribuente, della sentenza sfavorevole n.883/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia.1.11. Sulla scorta di quanto precede, la Corte di giustizia tributaria disecondo grado ha dunque erroneamente annullato la cartella esattoriale inNumero registro generale 15777/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 16203/2026Data pubblicazione 25/05/2026oggetto stante la preclusione per il riesame da parte dell’Amministrazionefinanziaria della pretesa tributaria già oggetto di una pronuncia in giudicato.1.12. Occorre infatti ribadire che il riferimento ai motivi, e non all'atto,di cui all’art. 2, comma 2, del d.m. n. 37/1997 consente di interpretare lanorma sulla base dei principi consolidati in materia di giudicato civilesecondo cui «la pronuncia in rito dà luogo soltanto al giudicato formale, conla conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapportoprocessuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrregli effetti del giudicato in senso sostanziale» (cfr. Cass. n. 26377/2014), conl'effetto di poter ritenere ammissibile un annullamento in autotutela anchein presenza di un giudicato formatosi sull'atto per questioni di rito, e ciòanche in deroga ad altro principio affermato secondo cui «in relazione allanatura impugnatoria del processo tributario, quantunque nella forma diimpugnazione - merito, l'effetto del giudicato formale, ancorché conseguitoin forza di una pronuncia "in rito", comporta la definitività dell'attoimpugnato, che non può essere rimessa in discussione da una pronunciasuccessiva del tutto identica, sicché resta preclusa la proposizione dellastessa domanda davanti al medesimo giudice» (cfr. Cass. n. 18382/2020).1.13. In tal senso si esprime del resto la stessa Circolare del [OSCURATO:PERSONA] n. 198 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, dopo aver individuato, a titoloesemplificativo, una serie di ipotesi in cui è opportuno procedereall'annullamento precisa che, nella ricorrenza dei presupposti,l'Amministrazione può provvedere in autotutela «anche se il ricorso è statopresentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi diordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.)».1.14. Tale interpretazione estensiva non può, tuttavia, come giàevidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 21698/2021 cit.), giungere sinoal punto da porsi in contrasto sia con il testo della disposizione, che fariferimento ai motivi tout court, sia con la regola normativa che caratterizzail giudicato civile, delimitandone ambito ed effetti, secondo cui il giudicatocopre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto,non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anchetutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15777/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 16203/2026Data pubblicazione 25/05/2026sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici,essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. nn. 6091/2020,5486/2019; per la preclusione in caso di giudicato sostanziale si veda anchela già citata Circolare n. 198/1998).1.15. Il riferimento ai motivi include, quindi, come si è detto, sia quellidedotti che quelli deducibili o rimasti assorbiti, e ciò a prescindere dai motivioggetto di espresso esame nel precedente giudizio di impugnazione, sicchél'atto impositivo, la cui legittimità sia stata accertata con sentenza su cui sisia formato un giudicato, sia formale che sostanziale, ai sensi dall'art. 2,comma 2, del d.m. 11 febbraio 1997 n. 37, non è suscettibile diannullamento in autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcunaltro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo dellacontribuente.4. In ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenzialinella fattispecie applicati si ritiene opportuno compensare tra le parti lespese processuali delle fasi di merito e di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra leparti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 13.5.2026.[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]Orfano) ([OSCURATO:PERSONA])