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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 42200/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, qualificato il fatto come reato di cui all'art. 5 comma 8/bis d.lgs. 586/1998. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per aver trasmesso all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Brescia, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per motivi di lavoro, istanza corredata dalla DU dei redditi del 2015, relativa all'anno d'imposta 2014, non autentica, perché riportante il reddito da lavoro di C 16.027, differente rispetto a quello dichiarato all'[OSCURATO:PERSONA], ammontante ad euro

4.027.2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando la violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen., inapplicabili, a suo giudizio, alla fattispecie, atteso che si sarebbe di fronte, nel caso concreto, non già ad un falso materiale, ma ad un falso ideologico in scrittura privata, irrilevante penalmente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, anche se va riqualificato il fatto addebitato all'imputato nella maniera originariamente contestata col decreto di citazione a giudizio.

Come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero concludente, l'art. 5, comma 8-bis della legge n. 286 del 1998 si riferisce, nella parte in cui punisce la contraffazione di documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, sia al primo rilascio del permesso suddetto sia ai successivi rilasci, denominati nella prassi Itrinnoviii non essendovi ragione per introdurre una artificiosa e irrazionale distinzione tra il primo rilascio ottenuto con documenti falsi ed i successivi rilasci o rinnovi, parimenti ottenuti con documenti falsi.

Il ripristino della originaria imputazione esclude che, nel caso di specie, l'imputato possa ritenersi colpito a sorpresa dalla riqualificazione.

L'infondatezza del ricorso ed il suo rigetto determinano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto nel reato originariamente contestato di cui all'art. 5, comma 8-bis, D.Ivo 286/1998, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, qualificato il fatto come reato di cui all'art. 5 comma 8/bis d.lgs. 586/1998. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per aver trasmesso all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Brescia, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per motivi di lavoro, istanza corredata dalla DU dei redditi del 2015, relativa all'anno d'imposta 2014, non autentica, perché riportante il reddito da lavoro di C 16.027, differente rispetto a quello dichiarato all'[OSCURATO:PERSONA], ammontante ad euro 4.027.2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando la violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen., inapplicabili, a suo giudizio, alla fattispecie, atteso che si sarebbe di fronte, nel caso concreto, non già ad un falso materiale, ma ad un falso ideologico in scrittura privata, irrilevante penalmente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, anche se va riqualificato il fatto addebitato all'imputato nella maniera originariamente contestata col decreto di citazione a giudizio. Come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero concludente, l'art. 5, comma 8-bis della legge n. 286 del 1998 si riferisce, nella parte in cui punisce la contraffazione di documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, sia al primo rilascio del permesso suddetto sia ai successivi rilasci, denominati nella prassi Itrinnoviii non essendovi ragione per introdurre una artificiosa e irrazionale distinzione tra il primo rilascio ottenuto con documenti falsi ed i successivi rilasci o rinnovi, parimenti ottenuti con documenti falsi. Il ripristino della originaria imputazione esclude che, nel caso di specie, l'imputato possa ritenersi colpito a sorpresa dalla riqualificazione. L'infondatezza del ricorso ed il suo rigetto determinano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riqualificato il fatto nel reato originariamente contestato di cui all'art. 5, comma 8-bis, D.Ivo 286/1998, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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