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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29484/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di MESSINA, con ordinanza in data 12/01/2022, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze avanzata da SPARTA' ANTONINO.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nel ricorso.

Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di MESSINA, con ordinanza in data 12/01/2022, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze avanzata da SPARTA' ANTONINO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nel ricorso. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 29484/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris