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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07353/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 001K8A1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di ulteriore riduzione della pena applicata già nel minimo ed itta le.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] illoni Angel st- nzo D E P ‹.)S TATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 001K8A1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di ulteriore riduzione della pena applicata già nel minimo ed itta le. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] illoni Angel st- nzo D E P ‹.)S TATA
Sentenza Cassazione n. 07353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris