Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29099/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 28/10/2019 dal Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in 'persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Castrovillari ha condannato MAGLIO Cosimo alla pena di giustizia in relazione all'art. 18, comma 1 lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008.

2. Con atto di appello riqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Suprema Corte, il MAGLIO sollecita l'assoluzione quanto meno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen., ritenendo non raggiunta la prova del mancato pagamento della sanzione amministrativa irrogata dopo l'adempimento delle prescrizioni imposte. t

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inanmmissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle censure proposte, richiamando i principi in terna di "vicinanza della prova". [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Procuratore Generale, nella propria requisitoria, ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso richiamando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).

Al riguardo, deve osservarsi tale principio avrebbe comunque potuto e dovuto trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che, per il MAGLIO, sarebbe stato agevole esibire la prova del proprio pagamento della sanzione amministrativa, ove realmente effettuato: né il ricorrente ha dedotto impedimenti di alcun tipo (smarrimento della documentazione, ecc.).

Ritiene tuttavia il Collegio che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile anche per altro preliminare motivo, costituito dall'impossibilità di conversione dell'appello del MAGLIO in ricorso per cassazione, avuto riguardo alla natura - squisitamente di merito - delle censure prospettate.

Viene invero sollecitata - in luogo dell'annullamento della sentenza - l'assoluzione del ricorrente, con un invito a soppesare la consistenza del materiale probatorio complessivamente acquisito, anche in relazione a quanto riferito dal teste in ordine al mancato reperimento del riscontro documentale relativo al pagamento da parte del MAGLIO, tra l'altro sollecitato in tal senso secondo quanto riferito dal teste escusso: trattasi di operazione evidentemente preclusa nella presente sede di legittimità.

3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 28/10/2019 dal Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in 'persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Castrovillari ha condannato MAGLIO Cosimo alla pena di giustizia in relazione all'art. 18, comma 1 lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008. 2. Con atto di appello riqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Suprema Corte, il MAGLIO sollecita l'assoluzione quanto meno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen., ritenendo non raggiunta la prova del mancato pagamento della sanzione amministrativa irrogata dopo l'adempimento delle prescrizioni imposte. t 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inanmmissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle censure proposte, richiamando i principi in terna di "vicinanza della prova". [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Procuratore Generale, nella propria requisitoria, ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso richiamando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). Al riguardo, deve osservarsi tale principio avrebbe comunque potuto e dovuto trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che, per il MAGLIO, sarebbe stato agevole esibire la prova del proprio pagamento della sanzione amministrativa, ove realmente effettuato: né il ricorrente ha dedotto impedimenti di alcun tipo (smarrimento della documentazione, ecc.). Ritiene tuttavia il Collegio che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile anche per altro preliminare motivo, costituito dall'impossibilità di conversione dell'appello del MAGLIO in ricorso per cassazione, avuto riguardo alla natura - squisitamente di merito - delle censure prospettate. Viene invero sollecitata - in luogo dell'annullamento della sentenza - l'assoluzione del ricorrente, con un invito a soppesare la consistenza del materiale probatorio complessivamente acquisito, anche in relazione a quanto riferito dal teste in ordine al mancato reperimento del riscontro documentale relativo al pagamento da parte del MAGLIO, tra l'altro sollecitato in tal senso secondo quanto riferito dal teste escusso: trattasi di operazione evidentemente preclusa nella presente sede di legittimità. 3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 29099/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris