CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
timata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 1717/14/2023, depositata in data 20 febbraio2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Agrigento l’avviso di accertamento n.TY501AE00252/2016, con il quale l’Agenzia delle entraterideterminava le imposte (IRPEF, IVA ed IRAP) dovute per l’anno2012, irrogando le relative sanzioni e chiedendo il pagamento degliinteressi.Numero registro generale 18798/2023Numero sezionale 2967/2026Numero di raccolta generale 12022/2026La CTP accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato eData pubblicazione 30/04/2026compensando le spese di lite.2. L’ADE proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Sicilia. Il contribuente si costituiva chiedendo nelleconclusioni delle controdeduzioni la condanna dell’appellante alpagamento delle spese di ambedue i gradi di giudizio.La CGT-2 respingeva l’appello, confermando la sentenza diprime cure anche in relazione al capo sulle spese.3. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi e notificato a controparte a mezzo pec in data 20 settembre2023 presso l’indirizzo della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento. L’ADEnon ha svolto attività difensiva.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la«violazione o falsa applicazione art. 15 D.Lgs. n. 546/92, artt. 91 e92 cod. proc. civ, art. 118, disp. att. cod. proc. civ., art. 132, comma2, n.4 cod. proc. civ., art. 2233 cod. civ., D.M. 2 Aprile 2014 n. 55,art. 4 e della tabella n. 23 dei parametri ad essa allegata e art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ.». Lamenta, in particolare, che la CGT-2 ha confermato lasentenza di primo grado anche in relazione alla dispostacompensazione delle spese di lite, in difetto di qualsiasi motivazionesu tale ultimo punto, nonostante il contribuente avesse chiesto, nelleconclusioni delle controdeduzioni depositate in appello, la condannadell’ADE al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Nella specie deve, infatti, ritenersi che la mera richiesta,formulata nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate inappello dal contribuente, non preceduta dall’esposizione, nel corpodell’atto, di alcun specifico motivo di gravame volto alla riforma delcapo della sentenza di primo grado sulle spese, non integri unNumero registro generale 18798/2023Numero sezionale 2967/2026Numero di raccolta generale 12022/2026appello incidentale ex art. 54 d.lgs. n. 546/1992. È vero che nelData pubblicazione 30/04/2026processo tributario la specificità dei motivi di appello richiestadall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 «non impone rigidi formalismi sicchéi singoli motivi non devono necessariamente consistere in unarigorosa e formalistica indicazione ma possono essere ricavati ancheper implicito purché in maniera univoca, dall'intero atto diimpugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premessein fatto, la parte espositiva e le conclusioni purché vi siaun'esposizione chiara ed univoca anche se sommaria» e la«sottoposizione al giudice d'appello delle medesime argomentazioniformulate in primo grado adempie pienamente l'onere di specificitàdei motivi» (ex multis, Cass. 21/11/2019, n. 30341); è, però,parimenti vero che quando (come nella specie) l’interesseall’impugnazione sorga per effetto dell’illegittima compensazionedelle spese di lite disposta dalla CTP, l’onere della specificità deimotivi non può essere soddisfatto, in caso di appello incidentale, perovvi motivi, mediante la riproposizione delle domande e/o eccezionisvolte rispettivamente in primo grado dalle parti in relazione all’attoimpugnato, ma nemmeno con la mera richiesta, nelle conclusionidelle controdeduzioni, della condanna alle spese di ambedue i gradidi giudizio. La conclusione de qua deve, invero, essere fondata suuno (o più) motivo(i), con il(i) quale(i) si censuri la dispostacompensazione delle spese; in difetto, deve ritenersi non propostoalcun appello incidentale in modo rituale.Nella specie, pertanto, non sussiste il vizio motivazionalededotto, atteso che alcuna motivazione circa la conferma dellacompensazione delle spese di primo grado andava resa dai giudici diappello, in difetto di impugnazione incidentale da parte delcontribuente sul capo della sentenza relativo alle spese.La giurisprudenza di questa Corte è, invero, costantenell’affermare (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27056) che il giudice diappello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia diNumero registro generale 18798/2023Numero sezionale 2967/2026merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali,Numero di raccolta generale 12022/2026il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presentDea ta pl'uebbsliictaozio ne [OSCURATO:DATA_NASCITA]complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenzaopera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criteriounitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenzaimpugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltantose il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specificomotivo d'impugnazione (nel caso, incidentale).La CTR, in definitiva, ha fatto corretta applicazione delseguente principio di diritto: «la mera richiesta di condannadell’appellante al pagamento delle spese di primo grado, compensatedalla CTP (oggi CGT-1), formulata dall’appellato solo nelleconclusioni delle controdeduzioni depositate ai sensi dell’art. 54d.lgs. n. 546/1992 non soddisfa, in difetto di qualsiasiargomentazione svolta nell’atto al fine di contestare la dispostacompensazione delle spese, il requisito di specificità dei motivifissato dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992».2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione ofalsa applicazione art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, artt. 91 e 92 cod. proc.civ., D.M. 2 Aprile 2014 n. 55, art. 4 e della tabella n. 24 deiparametri ad essa allegata», per avere la CGT-2 implicitamentecompensato le spese del grado di appello, senza alcuna motivazione.Il motivo è fondato.2.1. Per l’esame di tale censura occorre partire dallaformulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 cheregola, ratione temporis, la presente fattispecie. Si tratta, piùprecisamente, della versione risultante dalle modifiche apportatedall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/09/2015, n. 156(applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del testonormativo appena citato), in base al quale: «i commi 2 e 2-bis sonosostituiti dai seguenti: «2. Le spese di giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltantoNumero registro generale 18798/2023Numero sezionale 2967/2026in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi edNumero di raccolta generale 12022/2026eccezionali ragioni che devono essere espressamente mDoattaiv puabtbelic.a»zio ne 30/04/2026L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) d.lgs. 24/09/2015, n. 156, alcontempo, ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, c.p.c.Trovano, invece, applicazione ai giudizi instaurati «in primo ein secondo grado, nonché in Cassazione» a decorrere dal04/01/2024 le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30dicembre 2023, n. 220 («Le spese del giudizio sono compensate, intutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorronogravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamentemotivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base didocumenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel grado digiudizio»).Nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presentecontroversia (senza che il risultato interpretativo si diversifichi inragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023) iltenore letterale dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nelrichiamare le «gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate») trova riscontro nell’art. 92, comma 2,c.p.c., a seguito dell’intervento additivo di C. Cost. n. 77 del 2018,che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - nel testomodificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. 12/09/ 2014, n. 132(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per ladefinizione dell’arretrato in materia di processo civile) - nella partein cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra leparti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni. La stessa dichiarazione diillegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. ha trovato,quale riferimento sistematico, le modifiche apportate all’art. 15,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera del d.lgs. 156 del 2015(«Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata puòNumero registro generale 18798/2023Numero sezionale 2967/2026anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, inNumero di raccolta generale 12022/2026linea di continuità con l’azione riformatrice degli ultimiD aatan punbib,li caèzio ne 30/04/2026ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravied eccezionali ragioni». Infatti, dopo l’introduzione della disposizioneprocesso tributario. In particolare l’art. 9, comma 1, lettera f),numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misureper la revisione della disciplina degli interpelli e del contenziosotributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b,della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi2 e 2-bis dell’art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delegagovernativa nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha,tra l’altro, previsto che le spese del giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenzareciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni»che devono essere espressamente motivate. Ciò orienta la pronunciadi illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso cheparimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalladisposizione censurata possono identificarsi in quelle che sianoriconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelletipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono esseredi pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità»).Proprio dalla pronuncia resa da C. Cost. n. 77 del 2018 sitraggono le coordinate ermeneutiche che possono condurre allacompensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992 e 92, comma 2, c.p.c. (alla luce dell’interventoadditivo appena richiamato).Il legislatore non solo accentua i rapporti tra la regola cd. dellasoccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) e quellaspeciale della compensazione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992) in termini di norma generale-norma eccezionale, macostruisce la seconda come una sorta di correttivo alla prima, di cuiNumero registro generale 18798/2023Numero sezionale 2967/2026finisce per modulare l’applicazione secondo il principio diNumero di raccolta generale 12022/2026proporzionalità. Data pubblicazione 30/04/20262.2. Il principio di responsabilità che integra la ratio dellaregola generale sulla soccombenza, trova, quindi, in virtù di unaclausola generale («gravi ed eccezionali ragioni») un correttivo chescongiura esiti interpretativi contrari al principio di ragionevolezza.La gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento invia cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare lespese è correlata alla condotta processuale complessivamentetenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, davalutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabiliche rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazionedella regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs.n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese.2.3. Un’ipotesi di ragione grave ed eccezionale è quellatipizzata ad opera del d.lgs. 220 del 2023 – applicabile ai processiinstaurati dal 04/01/2024, v. supra – con la quale è stato inseritonell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il riferimento allal’ipotesi in cui «la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documentidecisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio».Il disposto del citato secondo comma dell’art. 92 del codice dirito può trovare applicazione in presenza di una situazione diobiettiva incertezza sul diritto controverso e di eventuali “gravi edeccezionali ragioni”, con la conseguenza che la relativa valutazionedel giudice di merito può essere sindacata in sede di legittimità oveesso si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, nonpuntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge eversandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (cfr.,da ultimo, Cass. n. 9312/2024 e Cass. n. 23592/2024).Questa Corte ha, poi, precisato che la mera "complessità" e la"pluralità" delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni"gravi ed eccezionali", semmai parametri di cui tener conto, in sensoNumero registro generale 18798/2023Numero sezionale 2967/2026diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle speseNumero di raccolta generale 12022/2026in favore della parte vittoriosa (ex multis Cass. n. 22598/20Da1ta8 p)u.b blicazione 30/04/2026Similmente, l'infondatezza di un motivo di censura, che non siripercuote sull'esito della lite, non può essere addotta quale ragioneche giustifichi la compensazione delle spese processuali” (Cass.,24/02/2020, n. 4764).2.4. È stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto:«l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – nella formulazionerisultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n.2) del d.lgs. n. 156 del 2015 – deve essere interpretato, nel sensoche la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi disoccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragionigravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. Inparticolare, il giudice deve tener conto della condotta processualedella parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonchédell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nelcaso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazionedel criterio generale della soccombenza» (Cass. 03/09/2024, n.23592).2.5. Nel caso in esame la CGT-2 è incorsa nel denunciato vizio,laddove, in presenza della soccombenza dell’amministrazioneerariale, ha implicitamente (e giocoforza immotivatamente) dispostola compensazione delle spese di secondo grado, così obliterando ildisposto normativo di cui al citato art. 92, comma 2, c.p.c., a frontedella piena soccombenza dell’Ufficio e, quindi, contestualmenteviolando il principio generale prescritto dall’art. 91, comma 1, c.p.c.(cfr. Cass. 09/07/2025, n. 18799).3. Il secondo motivo di ricorso va, in definitiva, accolto,rigettato il primo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in altracomposizione, perché provveda al nuovo esame in relazione allacensura accolta in conformità ai principi esposti ed alla liquidazionedelle spese di legittimità.Numero registro generale 18798/2023Numero sezionale 2967/2026Numero di raccolta generale 12022/2026 P.Q.MData pubblicazione 30/04/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per nuovo esame in relazione alla censura accolta eperché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]