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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06132/2023

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corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], I.T.I. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1885/2022 pubblicata in data 24 maggio 2022; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell'atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto; 35/2023 \ RG 18821-2022 ) visto l'art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], I.T.I. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1885/2022 pubblicata in data 24 maggio 2022; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell'atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto; 35/2023 \ RG 18821-2022 ) visto l'art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 06132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris