CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 08587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 21/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato senza giustificazione dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.• L'imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione e la notifica del decreto di citazione in appello, effettuata il 30.11.2020, sarebbe stata eseguita mediante consegna al difensore; la nullità sarebbe stata immediatamente eccepita con le conclusioni scritte ex art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 49, inviate a mezzo posta elettronica certificata. La motivazione sul punto sarebbe omessa. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; l'imputato, al momento dell'accertamento del fatto, si trovava sul marciapiede davanti al portone di casa a circa due metri di distanza dall'abitazione al cui interno era ristretto; dunque, si afferma, non vi sarebbe stata nessuna elusione dei controlli. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto La Corte avrebbe erroneamente fatto riferimento - per negare la causa di non punibilità - all'offesa al bene giuridico tutelato - che tuttavia nella specie non potrebbe ritenersi di particolare tenuità - e alla circostanza che l'imputato avrebbe commesso due reati della stessa indole; non si sarebbe tenuto conto, né del fatto che l'imputato si era allontanato di soli due metri dal luogo presso il quale era ristretto, e neppure della circostanza che, al fine della valutazione della abitualità della condotta, si è avuto riguardo ad una sentenza di patteggiamento relativa ad un fatto commesso successivamente a quello per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, è stato, come detto, denunciato il vizio di violazione di legge e quello di omessa motivazione. 2.1. La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito tuttavia che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, dei «vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime «sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451). La questione di diritto proposta, dunque, deve essere valutata solo al fine di verificare se i giudizi di merito abbiano fatto corretta applicazione della legge. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Dagli atti emerge che: -la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu inutilmente provata il 10.11.2020 presso il luogo in cui era stato eletto domicilio; nell'occasione l'ufficiale giudiziario attestò nella relata di notifica che l'imputato non abitava all'indirizzo in questione "già da molto tempo come riferito in loco"; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello, preso atto della mancata notifica del decreto di citazione all'imputato, differì la trattazione del processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo la rinnovazione dell'atto; - la notifica del decreto di citazione in giudizio e del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu compiuta a mezzo posta elettronica certificata al difensore il 30.11.2020. Dunque, al di là dell'erroneo richiamo formale all'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. contenuto nella p.e.c. inviata il 30.11.2020, la notifica nella specie fu in realtà effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. Si è precisato che il presupposto che integra una "impossibilità" della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in linea con quanto precisato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121,e-- 112zyrata- dall'attestazione - dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato - o il domiciliatario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen.; sicché anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n.58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.271772; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419). Nel caso di specie, l'ufficiale giudiziario attestò l'esistenza di una situazione di assenza definitiva dell'imputato dal luogo presso il quale aveva eletto domicilio e ciò consentiva di procedere alla rinnovazione della comunicazione presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Né ai fini della successiva notificazione era necessario procedere ad un nuovo tentativo di notifica presso il luogo in cui era stato eletto domicilio, atteso il consolidato principio secondo cui le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell'atto a mani del difensore, per l'impossibilità di eseguirla nel domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, non devono necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel suddetto domicilio, ma possono essere eseguite direttamente nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. ( Sez. 3, n. 48018 del 22/10/2019, Chquch, Rv. 277996; Sez.1, n. 9506, del 12/02/2009, Jovanovic, Rv.242982; Sez.2, n.22324 del 27/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.247550). Ne deriva l'inammissibilità del motivo. 3. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato perché nella specie è configurabile il reato contestato, atteso che l'imputato fu visto a "un paio di metri" dalla propria abitazione "intento a discutere con un altro soggetto non identificato", ed ha indicato le ragioni per cui non sussiste la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, considerate le modalità del fatto - non essendo nemmeno stato chiarito chi fosse il soggetto con cui l'imputato era intento a parlare all'esterno del luogo presso il quale era ristretto - e l'abitualità della condotta - avendo l'imputato riportato due condanne per lo stesso titolo di reato e non rilevando la circostanza che una delle due condanne si riferisca ad un fatto commesso successivamente a quello per cui si procede (Cfr., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione). Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse argomentazioni già sottoposte alla cognizione del giudice di merito e da questi correttamente valutate. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di duemila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro