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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23707/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato nei suoi confronti il giudizio di penale responsabilità (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stata accertata la sua presenza nel comune di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 14 aprile 2019 e, quindi, fuori del comune di residenza di Vimercate, senza la prescritta autorizzazione) in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Considerato, che le censure del ricorrente riguardanti il suo riconoscimento da parte dei Carabinieri risultano generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato nei suoi confronti il giudizio di penale responsabilità (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stata accertata la sua presenza nel comune di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 14 aprile 2019 e, quindi, fuori del comune di residenza di Vimercate, senza la prescritta autorizzazione) in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Considerato, che le censure del ricorrente riguardanti il suo riconoscimento da parte dei Carabinieri risultano generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 23707/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris