Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27257/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

7/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21607/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 749/15/2021depositata in data 22.1.2021; N. 21607/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Ragusa, che – su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento notificatogli, per l’anno 2006; con detto avviso, erano stati recuperati a tassazione redditi non dichiarati dal contribuente, maturati nel periodo 1.1.2006-15.5.2006, quale imprenditore individuale, irrilevante essendo – nella prospettiva erariale – che la relativa azienda fosse stata conferita, con effetto dal 15.5.2006, alla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]Eflores di [OSCURATO:PERSONA] C. e che i redditi stessi fossero stati effettivamente incassati dalla società dopo il conferimento; in particolare, nel confermare la prima sentenza, il giudice d’appellorilevò che i redditi in contestazione erano stati esposti nella dichiarazione della società e certamente incassati da quest’ultima dopo la sua costituzione, concorrendo a formarne il reddito d’impresa; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;l’intimato non ha resistito; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109, comma 5, TUIR, per aver la C.T.R. accertato l’esposizione dei redditi in discorso nella dichiarazione della società sulla base di N. 21607/21 R.G. una mera supposizione, ed in secondo luogo peressere stato comunque violato il principio di competenza; 1.2 –il motivo è fondato, nei termini di cui appresso; è inequivoco che i redditi per cui è processo siano maturati in capo a [OSCURATO:PERSONA] quale imprenditore individuale, i relativi presuppost i essendosi formati prima del conferimento dell’azienda nella s.a.s. suddetta; del resto, nello stesso atto costitutivo della società, a fronte del conferimento dell’aziendadello Iozzia, venne stabilito che “il risultato economico conseguito ed ogni altro vantaggio ed onere faranno integralmente capo aIozzia Giovanni fino al 15 maggio 2006”; ha dunque errato la C.T.R.– anche a voler ritenere provata la circostanza che i redditi in discorso fossero stati dichiarati dalla società, come p ure affermato – che detti redditi potessero imputarsi alla società stessa, anche a fronte degli effetti del conferimento, come determinati in sede di atto costitutivo, per di più essendosi attribuitavalenza all’incasso dei crediti avvenuto dopo il conferimento, ciò in chiara violazione del principio di competenza di cui all’art. 109, comma 2, TUIR(su cui si veda, ex multis, Cass. n. 6875/2021); 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che applicherà i superiori principie provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21607/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 749/15/2021depositata in data 22.1.2021; N. 21607/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Ragusa, che – su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento notificatogli, per l’anno 2006; con detto avviso, erano stati recuperati a tassazione redditi non dichiarati dal contribuente, maturati nel periodo 1.1.2006-15.5.2006, quale imprenditore individuale, irrilevante essendo – nella prospettiva erariale – che la relativa azienda fosse stata conferita, con effetto dal 15.5.2006, alla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]Eflores di [OSCURATO:PERSONA] C. e che i redditi stessi fossero stati effettivamente incassati dalla società dopo il conferimento; in particolare, nel confermare la prima sentenza, il giudice d’appellorilevò che i redditi in contestazione erano stati esposti nella dichiarazione della società e certamente incassati da quest’ultima dopo la sua costituzione, concorrendo a formarne il reddito d’impresa; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;l’intimato non ha resistito; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109, comma 5, TUIR, per aver la C.T.R. accertato l’esposizione dei redditi in discorso nella dichiarazione della società sulla base di N. 21607/21 R.G. una mera supposizione, ed in secondo luogo peressere stato comunque violato il principio di competenza; 1.2 –il motivo è fondato, nei termini di cui appresso; è inequivoco che i redditi per cui è processo siano maturati in capo a [OSCURATO:PERSONA] quale imprenditore individuale, i relativi presuppost i essendosi formati prima del conferimento dell’azienda nella s.a.s. suddetta; del resto, nello stesso atto costitutivo della società, a fronte del conferimento dell’aziendadello Iozzia, venne stabilito che “il risultato economico conseguito ed ogni altro vantaggio ed onere faranno integralmente capo aIozzia Giovanni fino al 15 maggio 2006”; ha dunque errato la C.T.R.– anche a voler ritenere provata la circostanza che i redditi in discorso fossero stati dichiarati dalla società, come p ure affermato – che detti redditi potessero imputarsi alla società stessa, anche a fronte degli effetti del conferimento, come determinati in sede di atto costitutivo, per di più essendosi attribuitavalenza all’incasso dei crediti avvenuto dopo il conferimento, ciò in chiara violazione del principio di competenza di cui all’art. 109, comma 2, TUIR(su cui si veda, ex multis, Cass. n. 6875/2021); 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che applicherà i superiori principie provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. R
Sentenza Cassazione n. 27257/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris